Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 04/10/2023, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2023
N. 00293/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00087/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Lanzinger e Carlo Lanzinger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bolzano, Piazza della Vittoria, n. 7/3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l’accertamento
in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di bilinguismo prevista dall’art. 1 legge n. 1165 del 23.10.1961 nella misura di cui all’art. 35 D.P.R. 16.4.2009 n. 51, per l’attestato B (oggi livello di competenza B2), oltre ad accessori e spese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la nota di deposito di data 09.06.2023, con cui l’Amministrazione ha dimesso la lettera del Ministero della Difesa di data -OMISSIS-;
Visto il decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di data -OMISSIS-;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. Andrea Sacchetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, arruolata nell’Arma dei Carabinieri della data del -OMISSIS-, a seguito della modifica dei requisiti di accesso dall’esterno alla carriera di Carabiniere, introdotta con d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, essendo in possesso dei titoli necessari ed avendo conseguito in data -OMISSIS- l’attestato di bilinguismo “B” (ora livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), ha adito questo T.R.G.A. per vedersi riconosciuto, in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare, il proprio diritto a percepire, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, l’indennità di bilinguismo prevista dall’art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, nella misura di cui all’art. 35 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 per l’attestato “B” (ora livello B2) a partire da marzo 2018 e ha chiesto di percepire le differenze tra l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato di bilinguismo B2 ( ex attestato “B”) e quella corrispondente all’attestato B1 ( ex attestato “C”).
2. L’art. 1, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 752 del 1976 così dispone: “ 4. L’indennità di bilinguismo, qualora sia prevista, è calcolata in riferimento ai vari gradi degli attestati di conoscenza di cui all’articolo 4 e non alla funzione ricoperta.
5. Qualora l’attestato di conoscenza conseguito sia di grado più elevato rispetto a quello richiesto per l’accesso dall’esterno alla funzione ricoperta, l’indennità di cui al comma precedente è calcolata con riferimento all’attestato richiesto per l’accesso dall’esterno alla funzione stessa ”.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
4. In data 9 giugno 2023 la difesa erariale ha prodotto in giudizio la comunicazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di data -OMISSIS-, dalla quale si evince che il Servizio Trattamento Economico procederà con le competenze del mese di maggio ad aggiornare l’importo dell’indennità di seconda lingua e a corrispondere i relativi arretrati e con le competenze di giugno a corrispondere gli interessi e/o la rivalutazione monetaria, chiedendo la dichiarazione d’improcedibilità del ricorso a spese compensate e, in subordine, la riduzione delle spese al minimo.
5. Con decreto di data -OMISSIS- è stata attribuita al ricorrente, a decorrere dal mese di marzo 2018, l’indennità speciale di seconda lingua nella misura mensile di euro 189,94, oltre gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria sui singoli ratei ai sensi del Decreto Ministeriale 1° settembre 1998, n. 352 dalla maturazione del diritto fino al pagamento, a pieno soddisfo di ogni pretesa fatta valere nel presente giudizio.
6. All’udienza del 5 luglio 2023 il ricorso è stato introitato per la decisione sulle conclusioni formulate dal ricorrente.
7. Preso atto che nelle more del giudizio l’Amministrazione resistente ha riconosciuto alla ricorrente l’indennità di bilinguismo nella misura richiesta e ha pagato gli arretrati e che, di conseguenza, risulta pienamente soddisfatta la sua pretesa, va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere.
8. Nonostante l’istanza della ricorrente in ordine alla condanna del Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite, deve trovare accoglimento la richiesta della loro compensazione, avanzata dall’Amministrazione, occorrendo, per le ragioni che si vanno a esporre, deflettere da quanto sinora disposto in casi analoghi.
9. Già prima dell’introduzione del presente giudizio, con la notifica del ricorso in data 22 febbraio 2023 e il suo deposito in data 24 febbraio 2023, era maturato un consolidato orientamento di questo Tribunale (cfr. T.R.G.A. Bolzano, 6 novembre 2019, n. 269, 18 novembre 2021, n. 325, 19 ottobre 2022, n. 253, n. 254 e n. 255), secondo il quale l’accesso al pubblico impiego in provincia di Bolzano richiede l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca nel grado corrispondente a quello del titolo di studi prescritto per l’accesso alla funzione ed è remunerato con un’indennità detta di bilinguismo, modulata in ragione del grado dell’attestato medesimo, salvi i casi di discrasia tra titolo di studi richiesto per l’accesso e grado dell’attestato in concreto posseduto; in tali casi, infatti, l’indennità di bilinguismo corrisponde all’attestato posseduto, se inferiore a quello richiesto per l’accesso, oppure, nel caso inverso in cui l’attestato di bilinguismo posseduto sia superiore al titolo di studi richiesto per l’accesso, l’indennità è determinata tenendo conto del grado dell’attestato corrispondente al titolo di studi d’accesso.
10. In seguito conformandosi alle citate pronunce, l’Amministrazione ha già riconosciuto in tutte le vertenze analoghe, notificate e depositate nel corso dell’anno 2022 presso questo Giudice, la pretesa indennità di bilinguismo con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr. ex plurimis T.R.G.A. Bolzano, 23 marzo 2023, n. 90, n. 91 e n. 92; 20 aprile 2023, n. 124 e n. 126; 21 aprile 2023, n. 128; 2 maggio 2023, n. 137; 12 maggio 2023, n. 154, n. 155, n. 156 e n. 157; 24 maggio 2023, n. 177 e n. 178; 25 maggio 2023, n. 181; 5 giugno 2023, n. 196, n. 197 e n. 198).
11. Il presente ricorso, inoltre, risulta essere stato introdotto senza un precedente inoltro all’Amministrazione di un’istanza diretta al riconoscimento del diritto a percepire l’indennità speciale di seconda lingua, precludendo ad essa, pertanto, la possibilità di conciliare la vertenza prima e al di fuori di un contenzioso giudiziario oneroso.
12. Sul punto il Collegio evidenzia che l’Amministrazione, con il decreto di data -OMISSIS- satisfattivo di ogni pretesa fatta valere con il ricorso oggetto di disamina, ha riconosciuto prontamente l’indennità richiesta e le differenze pregresse, rinunciando a ogni difesa nella presente sede giudiziale.
13. Occorre, inoltre, considerare la particolare tenuità del valore economico della differenza sull’indennità in questione, pari a euro 37,97 mensili lordi, l’assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, trattandosi di cause ormai ampiamente seriali, e la ridotta attività defensionale resasi necessaria.
14. In conclusione, il granitico consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale ormai univoco sulla questione per cui è causa, consente di procedere alla compensazione delle spese di giudizio fra le parti in tutti i casi, come quello in esame, in cui colui che faccia valere, a buon diritto, un’analoga pretesa, non abbia, prima di agire in giudizio, avanzato corrispondente istanza all’Amministrazione.
15. Il contributo unificato, se ed in quanto versato, per l’instaurazione del presente giudizio, in applicazione dell’art. 13, comma 6- bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), va posto a carico del Ministero della Difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Il contributo unificato, se versato, va a carico del Ministero della Difesa che sarà tenuto a rifonderne l’importo alla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Michele Menestrina, Consigliere
Stephan Beikircher, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Sacchetti | Lorenza Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.