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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/07/2025, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 7549/2023
Verbale di udienza del 10/07/2025
Nella causa
Tra
Parte_1
c/
Parte_2
È presente, per l'Avv. Gulmì Dilla la quale si riporta al ricorso e ne chiede Parte_1
l'accoglimento. Il Giudice Onorario, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. Proc. n. 7549/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI Nord, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Esposito, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7436/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto Altri istituti e leggi speciali, pendente
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il [...], con domicilio in Parte_1 C.F._1
Melito di LI (NA), vico Palazzo, Villetta C/1 n.3, rappresentato e difeso dall'Avv. Dilla Gulmì,
(C.F. ), presso la quale elettivamente domicilia in LI alla Via S. Maria a C.F._2
Cubito, 616, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...], (C.F. ) Parte_2 C.F._3
res.te in Sant'Elia ER (FR) alla Via Portella, n. 318
- resistente contumace
CONCLUSIONI: All'udienza del 10/07/2024 la parte costituita ha concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409).
Premesso che con il ricorso introduttivo del presente procedimento il Sig. ha chiesto Parte_1 ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione eseguita presso la Conservatoria Immobiliare di LI 2 (Agenzia delle Entrate, Ufficio
Provinciale di LI -Territorio - LI 2), della seguente formalità: trascrizione dell'8/6/2022
(presentazione n. 47) presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di LI 2 (Agenzia delle
Entrate, Ufficio Provinciale di LI – Territorio – LI 2) – Registro generale n. 28317, Registro particolare n. 21705, domanda giudiziale del 2/8/2013, autorità emittente Tribunale di LI, domanda giudiziale con richiesta di dichiarazione di annullamento atti. La domanda proposta dalla nei confronti del per ottenere l'annullamento degli atti di Parte_2 Parte_1 compravendita intervenuti in data 30/4/2001 e 30/10/2003”, è stata rigettata con sentenza ormai passata in giudicato (v.si doc. n. 1, 2 e 3); rilevato che la convenuta, ritualmente citata, cui il ricorso introduttivo è stato notificato ritualmente in data 29.10.2024 a mezzo posta con avviso di ricevimento n. 68535332474-0, non si è costituita in giudizio, la cui contumacia viene dichiarata nel dispositivo della presente sentenza;
osservato che la domanda trascritta risulta rigettata con sentenza del Tribunale di LI n.
6839/2017 emessa in data 13/6/2017, con sentenza della Corte di Appello di LI, sezione Civile
I bis, n. 1089/2022 del 17/3/2022 che rigettava l'appello e confermava la sentenza appellata, da ultimo con ordinanza della Suprema Corte di Cassazione emessa nel giudizio recante numero registro generale 23498/2022, numero sezionale 1670/2024, numero di raccolta generale
16422/2024 del 12/06/, nella quale, però, non è stato ordinato al Conservatore dei RR. competente la cancellazione della domanda promossa dalla resistente;
osservato, ancora, che, in base all'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt. 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate o quando la stessa è ordinata con sentenza passata in giudicato;
che nello stesso articolo, al secondo comma, si precisa che tale cancellazione deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia “rigettata”; ritenuto che in tale caso la cancellazione debba essere ordinata dal giudice del merito, anche di ufficio, con la pronunzia di rigetto della domanda medesima e che, in caso di omissione dell'ordine di cancellazione, la parte interessata possa, a tenore dell'art. 287 c.p.c., chiedere la correzione della sentenza, trattandosi evidentemente di una mancata corrispondenza tra quanto deciso in sentenza
(rigetto della domanda, ovvero, provvedimento di estinzione del giudizio) e quanto riportato nel provvedimento (v.si Cass. civ., Sez. II, 21 febbraio 1991, n. 1859, cit;
Cass. civ., 25 novembre 1977,
n. 5134); ritenuto, dunque, che alla base dell'ordine di cancellazione non vi sia alcun diritto soggettivo - con la conseguenza che l'omissione del giudice non investe il merito della controversia - e che pertanto nulla escluda che si possa chiedere anche in un giudizio autonomo rispetto a quello originato dalla domanda trascritta, come nel caso di specie, la cancellazione della trascrizione di un domanda giudiziale (ricordando che tale giudizio, però, può essere unicamente volto ad ottenere l'ordine giudiziale precedentemente omesso, non potendo essere l'oggetto dell'ipotetico giudizio né l'accertamento della domanda già trascritta, né la richiesta di ottenere una sentenza che tenga luogo del consenso non prestato); rilevato che nel caso di specie l'unico soggetto potenzialmente interessato al mantenimento della trascrizione sarebbe, in astratto, la resistente, la quale tuttavia, non ha ritenuto di costituirsi;
ritenuto, in forza di tali rilievi motivi, la domanda accoglibile alla stregua di un'istruttoria che presenta un evidente carattere sommario, poiché fondata esclusivamente su tale riscontro probatorio di natura cartolare, sì da poter la relativa pronuncia definitoria intervenire con le forme delle sentenza ex art. 281 decies c.p.c.; ritenute le spese di parte ricorrente non ripetibili, tenuto conto della mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace, al positivo riscontro delle ragioni attoree e alla natura della controversia (fondata non su un diritto soggettivo ma sulla mera omissione dell'ordine di cancellazione da parte del giudice che ha rigettato la domanda trascritta).
P.Q.M.
Il Tribunale di LI Nord II Sezione Civile in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 7436/2024 del R.g.a.c., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Parte_2
2. accoglie la domanda e per l'effetto ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di LI 2
(Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di LI -Territorio - LI 2), la cancellazione della seguente formalità: NOTA DI trascrizione dell'8/6/2022 (presentazione n. 47) presso la
Conservatoria dei Registri immobiliari di LI 2 (Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di
LI – Territorio – LI 2) Registro generale n. 28317, Registro particolare n. 21705, domanda giudiziale del 2/8/2013, numero repertorio 6050, autorità emittente Tribunale di
LI, codice fiscale , sede LI (NA) Specie: domanda giudiziale P.IVA_1
DESCRIZIONE: 508 dichiarazione di annullamento atti, trascritto sui seguenti immobili:
Unità Negoziale n.1
Immobile n. 1
Comune B946 CASAVATORE (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana Foglio 1, Particella
129, Subalterno 104, Natura A2 abitazione di tipo civile, consistenza 6,5 vani, Indirizzo: via
Guglielmo Marconi, n. civico 113, scala U, Interno 1, piano 1; immobile n. 2
Comune B946 CASAVATORE (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana Foglio 1, Particella
129, Subalterno 105, Natura A2 abitazione di tipo civile, consistenza 5 vani, Indirizzo: via Guglielmo
Marconi, n. civico 113, scala U, Interno 2, piano 1; immobile n. 3
Comune B946 CASAVATORE (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana Foglio 1, Particella
129, Subalterno 101, Natura C1 NEGOZI E BOTTEGHE, consistenza 64 metri quadri, Indirizzo: via Guglielmo Marconi, n. civico 113; immobile n. 4
Comune B946 CASAVATORE (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana Foglio 1, Particella
129, Subalterno 102, Natura C1 NEGOZI E BOTTEGHE, consistenza 36 metri quadri, Indirizzo: via Guglielmo Marconi, n. civico 113 piano T;
immobile n. 5
Comune B946 CASAVATORE (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana Foglio 1, Particella
129, Subalterno 107, Natura C3 LABORATORI consistenza 391 metri Controparte_1 quadri, Indirizzo: via Salvatore Di Giacomo, n. civico 12, scala U, piano T;
immobile n. 6
Comune B946 CASAVATORE (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana Foglio 1, Particella
129, Subalterno 106, Natura C6 STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE, consistenza
101 metri quadri, Indirizzo: via Salvatore Di Giacomo, n. civico 12, piano T;
immobile n. 7
Comune B946 CASAVATORE (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana Foglio 1, Particella
129, Subalterno 103, Natura C1 NEGOZI E BOTTEGHE, consistenza 36 metri quadri, Indirizzo: via Guglielmo Marconi, 113, piano T;
SOGGETTI trascritto a favore di nata il [...] a [...] F c.f. Parte_2
contro il 25.01.1948 a LI, sesso M, c.f. C.F._3 Controparte_2
, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. C.F._1
Spese non ripetibili
Così deciso in Aversa, il 10.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 7549/2023
Verbale di udienza del 10/07/2025
Nella causa
Tra
Parte_1
c/
Parte_2
È presente, per l'Avv. Gulmì Dilla la quale si riporta al ricorso e ne chiede Parte_1
l'accoglimento. Il Giudice Onorario, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. Proc. n. 7549/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI Nord, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Esposito, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7436/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto Altri istituti e leggi speciali, pendente
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il [...], con domicilio in Parte_1 C.F._1
Melito di LI (NA), vico Palazzo, Villetta C/1 n.3, rappresentato e difeso dall'Avv. Dilla Gulmì,
(C.F. ), presso la quale elettivamente domicilia in LI alla Via S. Maria a C.F._2
Cubito, 616, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...], (C.F. ) Parte_2 C.F._3
res.te in Sant'Elia ER (FR) alla Via Portella, n. 318
- resistente contumace
CONCLUSIONI: All'udienza del 10/07/2024 la parte costituita ha concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409).
Premesso che con il ricorso introduttivo del presente procedimento il Sig. ha chiesto Parte_1 ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione eseguita presso la Conservatoria Immobiliare di LI 2 (Agenzia delle Entrate, Ufficio
Provinciale di LI -Territorio - LI 2), della seguente formalità: trascrizione dell'8/6/2022
(presentazione n. 47) presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di LI 2 (Agenzia delle
Entrate, Ufficio Provinciale di LI – Territorio – LI 2) – Registro generale n. 28317, Registro particolare n. 21705, domanda giudiziale del 2/8/2013, autorità emittente Tribunale di LI, domanda giudiziale con richiesta di dichiarazione di annullamento atti. La domanda proposta dalla nei confronti del per ottenere l'annullamento degli atti di Parte_2 Parte_1 compravendita intervenuti in data 30/4/2001 e 30/10/2003”, è stata rigettata con sentenza ormai passata in giudicato (v.si doc. n. 1, 2 e 3); rilevato che la convenuta, ritualmente citata, cui il ricorso introduttivo è stato notificato ritualmente in data 29.10.2024 a mezzo posta con avviso di ricevimento n. 68535332474-0, non si è costituita in giudizio, la cui contumacia viene dichiarata nel dispositivo della presente sentenza;
osservato che la domanda trascritta risulta rigettata con sentenza del Tribunale di LI n.
6839/2017 emessa in data 13/6/2017, con sentenza della Corte di Appello di LI, sezione Civile
I bis, n. 1089/2022 del 17/3/2022 che rigettava l'appello e confermava la sentenza appellata, da ultimo con ordinanza della Suprema Corte di Cassazione emessa nel giudizio recante numero registro generale 23498/2022, numero sezionale 1670/2024, numero di raccolta generale
16422/2024 del 12/06/, nella quale, però, non è stato ordinato al Conservatore dei RR. competente la cancellazione della domanda promossa dalla resistente;
osservato, ancora, che, in base all'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt. 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate o quando la stessa è ordinata con sentenza passata in giudicato;
che nello stesso articolo, al secondo comma, si precisa che tale cancellazione deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia “rigettata”; ritenuto che in tale caso la cancellazione debba essere ordinata dal giudice del merito, anche di ufficio, con la pronunzia di rigetto della domanda medesima e che, in caso di omissione dell'ordine di cancellazione, la parte interessata possa, a tenore dell'art. 287 c.p.c., chiedere la correzione della sentenza, trattandosi evidentemente di una mancata corrispondenza tra quanto deciso in sentenza
(rigetto della domanda, ovvero, provvedimento di estinzione del giudizio) e quanto riportato nel provvedimento (v.si Cass. civ., Sez. II, 21 febbraio 1991, n. 1859, cit;
Cass. civ., 25 novembre 1977,
n. 5134); ritenuto, dunque, che alla base dell'ordine di cancellazione non vi sia alcun diritto soggettivo - con la conseguenza che l'omissione del giudice non investe il merito della controversia - e che pertanto nulla escluda che si possa chiedere anche in un giudizio autonomo rispetto a quello originato dalla domanda trascritta, come nel caso di specie, la cancellazione della trascrizione di un domanda giudiziale (ricordando che tale giudizio, però, può essere unicamente volto ad ottenere l'ordine giudiziale precedentemente omesso, non potendo essere l'oggetto dell'ipotetico giudizio né l'accertamento della domanda già trascritta, né la richiesta di ottenere una sentenza che tenga luogo del consenso non prestato); rilevato che nel caso di specie l'unico soggetto potenzialmente interessato al mantenimento della trascrizione sarebbe, in astratto, la resistente, la quale tuttavia, non ha ritenuto di costituirsi;
ritenuto, in forza di tali rilievi motivi, la domanda accoglibile alla stregua di un'istruttoria che presenta un evidente carattere sommario, poiché fondata esclusivamente su tale riscontro probatorio di natura cartolare, sì da poter la relativa pronuncia definitoria intervenire con le forme delle sentenza ex art. 281 decies c.p.c.; ritenute le spese di parte ricorrente non ripetibili, tenuto conto della mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace, al positivo riscontro delle ragioni attoree e alla natura della controversia (fondata non su un diritto soggettivo ma sulla mera omissione dell'ordine di cancellazione da parte del giudice che ha rigettato la domanda trascritta).
P.Q.M.
Il Tribunale di LI Nord II Sezione Civile in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 7436/2024 del R.g.a.c., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Parte_2
2. accoglie la domanda e per l'effetto ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di LI 2
(Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di LI -Territorio - LI 2), la cancellazione della seguente formalità: NOTA DI trascrizione dell'8/6/2022 (presentazione n. 47) presso la
Conservatoria dei Registri immobiliari di LI 2 (Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di
LI – Territorio – LI 2) Registro generale n. 28317, Registro particolare n. 21705, domanda giudiziale del 2/8/2013, numero repertorio 6050, autorità emittente Tribunale di
LI, codice fiscale , sede LI (NA) Specie: domanda giudiziale P.IVA_1
DESCRIZIONE: 508 dichiarazione di annullamento atti, trascritto sui seguenti immobili:
Unità Negoziale n.1
Immobile n. 1
Comune B946 CASAVATORE (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana Foglio 1, Particella
129, Subalterno 104, Natura A2 abitazione di tipo civile, consistenza 6,5 vani, Indirizzo: via
Guglielmo Marconi, n. civico 113, scala U, Interno 1, piano 1; immobile n. 2
Comune B946 CASAVATORE (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana Foglio 1, Particella
129, Subalterno 105, Natura A2 abitazione di tipo civile, consistenza 5 vani, Indirizzo: via Guglielmo
Marconi, n. civico 113, scala U, Interno 2, piano 1; immobile n. 3
Comune B946 CASAVATORE (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana Foglio 1, Particella
129, Subalterno 101, Natura C1 NEGOZI E BOTTEGHE, consistenza 64 metri quadri, Indirizzo: via Guglielmo Marconi, n. civico 113; immobile n. 4
Comune B946 CASAVATORE (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana Foglio 1, Particella
129, Subalterno 102, Natura C1 NEGOZI E BOTTEGHE, consistenza 36 metri quadri, Indirizzo: via Guglielmo Marconi, n. civico 113 piano T;
immobile n. 5
Comune B946 CASAVATORE (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana Foglio 1, Particella
129, Subalterno 107, Natura C3 LABORATORI consistenza 391 metri Controparte_1 quadri, Indirizzo: via Salvatore Di Giacomo, n. civico 12, scala U, piano T;
immobile n. 6
Comune B946 CASAVATORE (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana Foglio 1, Particella
129, Subalterno 106, Natura C6 STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE, consistenza
101 metri quadri, Indirizzo: via Salvatore Di Giacomo, n. civico 12, piano T;
immobile n. 7
Comune B946 CASAVATORE (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana Foglio 1, Particella
129, Subalterno 103, Natura C1 NEGOZI E BOTTEGHE, consistenza 36 metri quadri, Indirizzo: via Guglielmo Marconi, 113, piano T;
SOGGETTI trascritto a favore di nata il [...] a [...] F c.f. Parte_2
contro il 25.01.1948 a LI, sesso M, c.f. C.F._3 Controparte_2
, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. C.F._1
Spese non ripetibili
Così deciso in Aversa, il 10.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.