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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1754/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Nel procedimento iscritto al n. RG 1754/2018, viste le note di trattazione scritta depositate dall'avvocato Francesco Billè, nell'interesse della convenuta costituita già Controparte_1 Controparte_2
(ex nonché quelle depositate dall'avvocato
[...] Controparte_3
Vincenzo Russo nell'interesse dell'attrice previste sulla Parte_1
scorta del Decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 11.11.2024 (fissata per la discussione ai sensi dell'art.281-
sexies c.p.c. giusto provvedimento del 12.02.2024 poi reiterato) – pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1754/2018 R. G.
Promossa da
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Milazzo, alla Via Tre Monti – Pal. Oliva 40, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Russo dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti Attrice
contro quale società incorporante di Controparte_4 CP_5
(già ), in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_2
pro-tempore, con sede in Roma, Piazza Guglielmo Marconi n. 25 (C.F.
), elettivamente domiciliata in Messina, alla Via Luciano Manara P.IVA_1
Pag. 1 a 25 R. G. n. 1754/2018
n. 137, presso lo studio dell'avv. Francesco Billè dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti convenuta
e nei confronti di
Viale Annunzia 14 – 98168 Messina, Controparte_6
Convenuta contumace
Oggetto: risarcitorio – lesione personale da sinistro stradale –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. Att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
La vicenda origina dall'atto di citazione del 25.10.2018, notificato il 05.11.2018
con cui conveniva in giudizio innanzi a questo Ufficio la Parte_1
compagnia (già , oggi Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , per ottenere il risarcimento di tutti Controparte_1 Controparte_6
i danni patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro occorsole in data
19.07.2011, alle ore 10,30 circa, allorquando, alla guida dell'autovettura
''Renault Clio'' CC576GN di proprietà del coniuge , Pt_2 Persona_1
ella percorreva - a suo dire a velocità regolare - la S.S. 113, in località Archi
(Comune di San Filippo del Mela) con direzione Palermo-Messina.
Giunta nei pressi dell'uscita dello svincolo autostradale di Milazzo, era investita dal veicolo “Toyota Verso” targato DX205HP, di proprietà di
, dalla stessa condotto e garantito per la r.c.a. dalla Controparte_6
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compagnia assicurativa oggi Controparte_4
Precisava l'attrice che la una volta uscita dai caselli autostradali, in CP_6
procinto di immettersi lungo la S.S. 113 con direzione Palermo - disatteso il segnale di STOP - invadeva la corsia di direzione opposta e collideva con la vettura dell'attrice – già immessa nella carreggiata – procurandole, a seguito dell'urto, le lesioni personali di cui meglio si precisa infra.
In ragione dell'occorso, l'attrice era trasportata presso il pronto soccorso del nosocomio di Milazzo, G Fogliani, ove le veniva refertato ''Trauma cranico
non commotivo, trauma contusivo alla spalla destra e trauma distorsivo al rachide
cervicale'', giudicata guaribile in gg.10 s.c. (cfr. all. n. 2 referto I accesso)
L'attrice poi, documentava un successivo accesso al suesposto presidio ospedaliero (in data 22.07.2011) ove le era diagnosticato ''riferita gonalgia sx
in paziente con già refertato trauma cranico non commotivo, trauma contusivo spalla
dx già immobilizzata, trauma distorsivo rachide cervicale su pregresso accesso al
nostro PS''. (cfr. all. n. 3 referto I accesso).
Successivamente, la si sottoponeva ad esami, cure e visite Parte_1
specialistiche di cui ha offerto allegazione documentale, culminate nelle conclusioni a firma del dott. (specialista in ortopedia e Persona_2
traumatologia) il quale - diagnosticate ''limitazioni funzionali dolorose del
rachide cervicale con sindrome vertiginosa persistente, per colpo di frusta in soggetto
con pregresse protusioni discali di C5 -C6-C7; cefalgia post-traumatica a carattere
persistente; limitazioni funzionali dolorose della spalla destra con tendinosi della
cuffia dei rotatori post-traumatica; emartro post-traumatico del ginocchio sinistro''.
- concludeva valutando i predetti esiti clinici come corrispondenti ad una ITT
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di gg 40, una ITP al 70% di gg 35 ed una ITP al 50% di gg 30 con danno biologico nella misura del 14%. (cfr. all. sub 5 valutazioni mediche diparte a firma del dott. . Persona_2
Quindi, con lettera inoltrata l'11.05.2016, l'odierna attrice costituiva in mora la compagnia assicurativa che garantiva il veicolo condotto dalla presunta responsabile dell'occorso - (già oggi Controparte_2 CP_7
–– per il risarcimento in via stragiudiziale di tutti i Controparte_1
danni derivati dai postumi invalidanti e permanenti superiori al 9 %. (cfr. all.
sub. 9 della citazione).
La compagnia ritenendo la dinamica dell'occorso riconducibile al sistema di indennizzo diretto di cui agli artt. 149 e 115 del d.l.lgs 209/05 - rifiutava la superiore richiesta, stante, a suo dire, l'assenza di documentazione comprovante lesioni superiori al 9% (cfr. all. sub. 10 della citazione).
Invitata infine alla negoziazione assistita - con proposta formulata dalla n data 18.05.2016 – la compagnia ometteva l'adesione. (cfr. all. sub Parte_1
11 della citazione).
Adito l'intestato Tribunale, l'attrice, quindi, instava …per sentir dichiarare che
il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa della conducente
l'autovettura Toyota Verso tg. DH205HP, e conseguentemente, sentir condannare
solidalmente i convenuti, con sentenza esecutiva come per legge, per le causali di cui
in narrativa, a risarcire alla sig.ra tutte le voci di danno relative Parte_1
alle lesioni personali subite oltre alle spese mediche sostenute, nella complessiva
misura di euro 58.843,71 oltre interessi dal dovuto o in quella somma minore o maggiore accertata a seguito di esperita CTU (cfr. atto di citazione pagg. 2-
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3). Si costituiva in giudizio la compagnia già Controparte_2 [...]
, oggi in persona del legale CP_3 Controparte_4
rappresentante pro-tempore, con comparsa di costituzione e risposta del
18.01.2019, depositata il 23.01.2019, contestando le deduzioni di parte attrice ed eccependo, in via preliminare e cautelativa, l'intercorsa estinzione per prescrizione del diritto azionato dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, avvenuto in data 19 luglio 2011 a fronte di notifica di atto introduttivo del 05.11.2018 concludeva, quindi, in via principale e di merito,
per l'assenza di responsabilità alcuna addebitabile alla propria assicurata,
, in ordine all'evento dannoso descritto in citazione. Controparte_6
In via subordinata, inoltre la compagnia agiva per il concorso di colpa,
quantomeno paritario, nella verificazione del sinistro in parola, stante la valorizzazione dell'apporto causale conferito all'occorso dalla condotta della stessa attrice nonché - in punto di quantum - eccependo il diverso accertamento dei postumi invalidanti riscontrati invece dal medico fiduciario della compagnia assicurativa che garantiva la vettura attorea, nella CP_8
misura del 2%, ed in esito al quale, inviata formale offerta di euro 1.800,00,
questa, con quietanza datata 03.05.2013, veniva incamerata dall'attrice.
La compagnia assicuratrice concludeva quindi chiedendo 1) In via
preliminare, ritenere e dichiarare, in mancanza di prova contraria, l'avvenuta
estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento azionato dall'attrice. 2)
Ritenere e dichiarare l'infondatezza delle deduzioni e domande contenute nell'atto
introduttivo del presente giudizio e conseguentemente emettere. statuizione di
rigetto. In subordine, ridurre la domanda per quanto di ragione in esito alle
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risultanze istruttorie, graduando le rispettive colpe di ciascuno dei conducenti e
tenendo, comunque, conto dell'incameramento della somma di € 1.800,00. 3)
Ammettere i mezzi di prova più utili e conducenti che si fa riserva di articolare anche
in esito alle avverse richieste istruttorie. Vinte le spese ed i compensi di causa. (cfr.
pag. 4 comparsa di costituzione e risposta).
Concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa era rinviata all'udienza del 02.03.2020 per espletare l'ammesso interpello nei riguardi di la quale, pur regolarmente citata a comparire CP_6
all'udienza del 02.03.2020, non si presentava per rendere l'interrogatorio a lei deferito, e, fissata quindi l'udienza del 09.05.2022, alla presenza delle parti, si procedeva all'escussione dei testimoni ammessi nelle persone delle sig.re e . Tes_1 Testimone_2
Era poi disposta C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attrice, perché fosse accertato … quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto di citazione fra le istanze
istruttorie finalizzate al quantum;
che dovrà altresì tenere conto di quanto indicato
nella relazione medica depositata dalla compagnia assicuratrice, e, dopo il deposito della relazione finale a firma del dott. - avvenuto in data Persona_3
13.11.2022 - in assenza di rilievi formulati dalle parti, erano precisate le conclusioni all'udienza del 12.02.2024, e poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per l'udienza del 11.11.2024, adempimento quest'ultimo, che dopo ulteriori rinvii per esigenze connesse al carico di ruolo, era rimesso alla udienza del 12.05.2025 svolta con modalità virtuale ex art. 127- ter c.p.c. e senza la presenza delle parti era incamerata così in decisione.
= = = = = =
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In via preliminare, in rito.
Va innanzitutto dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_6
non costituitasi in giudizio malgrado la regolarità della vocatio in ius
adempiuta da parte attrice nei riguardi della litisconsorte necessaria. (cfr.
avviso di ricevimento di raccomandata A/R n. 78768244934-3 spedita con plico raccomandato il 27.10.2018 e ricevuto il 22.11.2018), come da documentazione in atti.
Sempre in via preliminare.
Sull'eccezione di prescrizione sollevata in comparsa di costituzione e risposta dalla convenuta compagnia assicurativa, appare utile osservare quanto di seguito.
Sulla scorta dell'allegazione di parte attrice, con preciso riguardo alla lettera avente ad oggetto ''risarcimento danni da incidente stradale con lettera di messa in
mora allegata'' con cui - in data 11.05.2016 - ha inoltrato Parte_1
alla compagnia odierna convenuta, formale richiesta di ristoro dei danni patiti a causa del sinistro accadutole il 19.07.2011.
Più precisamente, valorizzando l'omissione di contestazione espressa sul punto da parte della compagnia assicuratrice, si comprende che il diritto azionato con la lettera di messa in mora firmata dal legale dell'attrice e da questa sottoscritta, va inquadrato nell'ambito delle ipotesi di responsabilità
extracontrattuale regolate dall'art. 2043 c.c. (genus) e dall'art. 2054 c.c., comma
I, (species) con cui si introduce un sistema di presunzione dell'elemento soggettivo, ponendo a carico del conducente di un veicolo senza guida su rotaie l'obbligo di risarcire il danno cagionato “se non prova di aver fatto tutto il
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possibile per evitare il danno”. Detto sistema di responsabilità oggettiva soggiace ad un termine prescrizionale quinquennale che nel caso di specie appare rispettato grazie al beneficio degli effetti interruttivi e sospensivi che promanano dall'atto di costituzione in mora risalente al 16.05.2016 a fronte del sinistro del 19.07.2011. (v. all. sub 9 lettera di messa in mora fasc. attoreo)
L'eccepito decorso biennale della prescrizione prevista ai sensi dell'art. 2952
c.c. e invocato inopportunamente da controparte costituita riguarda, invece, la richiesta d'indennizzo che viene garantita dalle compagnie assicurative ai propri assicurati se si verificano le condizioni stabilite dal contratto - come un infortunio o un danno al veicolo - diversamente quindi dal risarcimento,
garantito alle persone che subiscono un danno da parte di terzi responsabili,
in base alle condizioni della Responsabilità civile.
Nel caso di specie, giova ribadirlo, la seguito di incidente stradale Parte_1
occorsole in data 19 luglio 2011 e, conseguentemente a tale evento, ha formulato richiesta di pagamento delle somme dovute per i fatti di causa integrante gli estremi di atto interruttivo della prescrizione (termine quinquennale), ricevuto dall'impresa in data 11 maggio 2016 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna all. sub. 9).
Da tale momento è iniziato a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
(11.05.2016-11.05.2021).
Nel caso a mano la richiesta di pagamento inoltrata alla compagnia da parte dell'odierna attrice soddisfa in modo esaustivo tanto l'elemento oggettivo che quello soggettivo stabiliti da attuale giurisprudenza circa la valutazione di sufficienza del contenuto della lettera di messa in mora.
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Al riguardo infatti, a seguito di tale richiesta l'impresa assicuratrice, avviata l'istruttoria interna finalizzata a verificare la tenutezza dell'assicurazione ad effettuare il pagamento, comunicava in data 18 maggio 2016 l'«irrisarcibilità »
per carenza di documentazione comprovante lesioni superiori al 9% - per motivi non riconducibili dunque al contenuto formale della lettera di messa in mora - con ciò prendendo posizione circa l'ulteriore eccepito difetto di violazione delle norme di cui agli artt. 145 e 148 c.d.a., stante la sufficienza del contenuto a permettere all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta
(v. note scritte del 10.09.2020) e (sub all. 10).
Quindi l'odierna attrice provvedeva ad inviare ulteriore messa in mora stragiudiziale nei confronti dell'impresa assicuratrice, stavolta a mezzo di invito alla negoziazione assistita, giusto l'art. 3 del decreto-legge n. 132/2014, -
con proposta formulata dalla in data 18.05.2016 – rimasta priva di Parte_1
riscontro. (cfr. all. sub 11 della citazione), comunicazione che ha sospeso il decorso del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 8 D.L. 132/2014: “…Dalla
stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non
è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1 (ndr.: 30 giorni), la domanda
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal
rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato
accordo certificata dagli avvocati”. - decorso il termine dei 30 giorni, quindi la domanda giudiziale deve essere intrapresa nell'ordinario termine decadenziale - se esistente - e, comunque, entro il termine di prescrizione del diritto avanzato che, come detto sopra, ha durata quinquennale ed ha ripreso a decorrere dalla data dell'atto di costituzione in mora, quindi dall'11.05.2016,
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a fronte di ricorso notificato il 05.11.2018.
Per tutto quanto sopra quindi, anche l'eccezione preliminare di merito della prescrizione va rigettata.
Nel merito.
L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, asseritamente subito dall'attrice per fatto e colpa esclusiva di , a seguito di sinistro stradale Controparte_9
avvenuto nei pressi dello snodo autostradale di Milazzo, località Archi, il
19.07.2011 verso le 10.30, contestato - da parte della compagnia assicurativa del veicolo condotto dalla convenuta contumace - in ordine alle modalità
descritte nel libello introduttivo.
Sulla scorta del corredo documentale accluso agli atti di causa la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di quanto esposto infra.
Sull'an debeatur del diritto avanzato in giudizio.
Ed invero, la dinamica dell'occorso descritta da con Parte_1
addebito di responsabilità, a titolo di colpa ''esclusiva' della conducente dell'autovettura Toyota Verso” targata DX205HP e assicurata dalla odierna già ex Controparte_4 Controparte_2 [...]
, nella causazione dello stesso, è puntualmente smentita dai CP_3
rilievi sollevati dall'assicurazione convenuta, che ha utilmente allegato il verbale di incidente redatto dai militari tempestivamente intervenuti sui luoghi teatro del sinistro in uno alla relazione medica redatta dal fiduciario della compagnia assicurativa del veicolo attoreo, che ha parimenti sottoposto
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al vaglio l'attrice - in regime di indennizzo diretto – per l'esame della vicenda de qua.
Orbene, dal prefato verbale militare si apprezza una dinamica sinistrosa verosimilmente aderente a profili di paritario concorso di colpa nella causazione dell'evento, confermata dall'elevazione di multe per accertata violazione ai sensi dell'art. 145 cds in capo ad entrambe le automobiliste allorquando si legge: ''la conducente del veicolo A ( ) era Controparte_6
proveniente dalla sede stradale A 20 con direzione di marcia Palermo, mentre la
conducente del veicolo B percorreva la variante SS 113 con Parte_1
direzione di marcia Pa- Me, il veicolo A all'intersezione aveva il segnale di stop.
Entrambi i conducenti dei rispettivi veicoli, non hanno rispettato la massima prudenza
in prossimità dell'intersezione ed a seguito di ciò andavano in collisione. Il veicolo A
andava ad impattare con la sua parte anteriore contro la parte anteriore destra del
veicolo B''. (cfr. verbale dei carabinieri in atti).
A ciò si aggiunga che all'odierna attrice risulta altresì elevato un ulteriore addebito ex art. 79 cds poiché circolava alla guida del veicolo, con i pneumatici
anteriori usurati entrambi sulle due estremità (cfr. verbale pag. 12).
Precisato che agli atti non vi è evidenza alcuna di impugnazione delle menzionate contestazioni presso gli organi competenti da parte dell'attrice -
tacendo anche di considerare la fede privilegiata di cui godono le risultanze del verbale redatto dalle autorità, fino alla querela di falso, anche in ordine alla non rilevata presenza di testimoni rinvenuti sui luoghi di causa - si deve ritenere il predetto verbale di accertamento dell'infrazione stradale facente piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai
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verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento (Cass. civ., sez. II, ord., 27 settembre 2022, n.
28149); inoltre, nemmeno le deposizioni rese dai testi escussi all'udienza del
09.05.2022 hanno contribuito a delineare una dinamica diversa da quella appena descritta, né hanno offerto utili elementi a sostegno della tesi attorea circa la responsabilità esclusiva in capo alla convenuta contumace.
Difatti, la teste in merito alla circostanza A) dell'atto di citazione Tes_1
così riferiva: ''mi trovavo con la mia autovettura nello stesso posto in cui è avvenuto
l'incidente infatti mi trovavo dietro alla signora che guidava la propria Parte_1
autovettura precisando che fra i due mezzi ve n'era un altro;
Abbiamo tutti frenato in
quanto prossimi allo svincolo autostradale di Milazzo che all'epoca non presentava la
rotonda e subito dopo ho sentito una botta, passando avanti ho visto l'autovettura della
se non ricordo male una Clio di colore verde urtata da altro mezzo penso CP_10
una Yaris di cui però non ricordo il colore, il mezzo della risultava Parte_1
danneggiato nella parte anteriore destra vicino al fanale e comunque lateralmente''
(cfr. Verbale di udienza del 09.05. 2022).
Anche la teste, , figlia della a bordo della stessa Testimone_2 Tes_1
autovettura della madre avendo dichiarato di avere assistito personalmente all'incidente forniva una sommaria descrizione della dinamica del sinistro: ''
confermo anche la circostanza B) che mi viene Letta anche se non ricordo bene i mezzi
coinvolti, ricordo vagamente che la macchina proveniente dal casello autostradale
aveva un colore scuro e che vi era il segnale di stop, mentre la vettura della Parte_1
aveva un colore forse azzurro se non ricordo male. preciso come già detto che alla guida
della macchina in cui mi trovavo vi era mia madre è davanti a noi c'era altra
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autovettura ed ancora più avanti l'auto della abbiamo sentito la botta a Parte_1
seguito dell'urto è così superato il luogo dell'incidente ci siamo fermati poco più avanti
e mia madre è scesa per vedere l'accaduto riconoscendo la (cfr. Verbale Parte_1
di udienza del 09.05. 2022).
Quindi i predetti testimoni non hanno fornito indicazioni precise né sull'
impatto (ove sul punto laconicamente ''…sentito una botta…'') né sugli esiti immediatamente riscontrabili dalla dedotta ''botta'' occorsa alle auto coinvolte,
né tanto meno sull'uso dei presidi di sicurezza e protezione indossati dall'attrice, (in i.e. cintura di sicurezza allacciata) quindi sulle condizioni del traffico, riferendo soltanto che la zona, all'epoca era priva di rotonda deflattiva del flusso automobilistico;
con ciò, a fortiori, avvalorando la tesi della paritaria responsabilità fra le parti se si considera che l'urto tra i due veicoli è avvenuto in un punto coincidente – o, comunque, prossimo – ad un intersezione tra strade e ricompreso in una zona in cui ancor più stringente è il dovere di guida con prudenza.
A fondamento di una siffatta lettura dubitativa delle deposizioni testimoniali
- anche al netto della dubbia utilità di circostanze articolate sull'intero corpo dell'atto di citazione - deve infine rimarcarsi come gli stessi abbiano dichiarato di trovarsi, al momento del sinistro, alla guida di un veicolo marciante
''…dietro alla signora che guidava la propria autovettura precisando che Parte_1
fra i due mezzi ve n'era un altro''. Ed invero, valorizzando tale ultima circostanza si può ragionevolmente dedurre che i testimoni – sebbene testi oculari - non abbiano goduto di un punto di osservazione privilegiato sul luogo di impatto, in guisa da non poter utilmente riferire sulla dinamica dell'occorso se non attraverso
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deposizioni rimaste tutt'altro che convincenti o utili al tal fine.
Posto che la fattispecie concretamente dedotta in giudizio configura un caso di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli ai sensi degli artt. 2043 e 2054, co. 2, c.c.,
fattispecie per la quale l'obbligo di risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: a) che il soggetto abbia commesso il fatto;
b) che questo abbia causato ad altri un danno ingiusto (rapporto eziologico di causa-effetto); c) che tale fatto sia stato posto in essere dall'agente con dolo o colpa. Questi tre elementi (eccetto l'ultimo in virtù della presunzione di colpa di cui al citato art. 2054, co. 2, c.c.) devono essere - ai sensi dell'art. 2697 c.c. - interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle ordinarie regole di distribuzione dell'onere della prova.
Sulla scorta di quanto appena osservato, pertanto, in unione al contenuto del verbale dei carabinieri, quindi delle fotografie allegate che ritraggono i luoghi di causa, non appare superata la presunzione di pari concorsualità di cui all'art. 2054 II comma c.c. nella causazione dell'occorso in parola, pertanto si conclude per l'addebito di concomitante responsabilità nella causazione del sinistro, anche a fronte della pari accertata violazione dell'art. 145 cds in capo ad entrambe le parti, sì da ritenere la responsabilità imputabile in capo rispettivamente a e nella percentuale Parte_1 Controparte_6
di seguito indicata, anche sulla scorta dell'ulteriore violazione - ai sensi dell'art. 79 cds - addebitata solo a parte attrice dalle autorità intervenute sui luoghi.
Ciò posto, nei limiti prospettati appare configurabile la compartecipazione
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dell'attrice nella causazione dell'evento sul presupposto che l'art. 145 codice della strada, al riguardo, stabilisce, in termini generali, il dovere dei conducenti, “approssimandosi ad una intersezione” di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti;
al comma 2, in particolare, che “Quando due veicoli
stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano
comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da
destra, salvo diversa segnalazione”. Il che induce a ritenere opportuno, nel caso a mano, calibrare la presunzione di corresponsabilità gravante in pari grado
(50%-50%) su ambo le parti, in una a misura percentuale diversa e ragionevolmente pari al 60% in capo all'attrice e 40% in capo alla convenuta contumace.
A ciò si aggiunge che la non costituendosi in giudizio e non CP_6
presentandosi neppure all'udienza - regolarmente comunicatagli - per rendere l'interrogatorio formale (v. processo verbale del 02.03.2020), non ha fornito altri e diversi elementi dai quali si possa evincere una ricostruzione diversa dell'occorso per cui è causa, sebbene il superiore comportamento processuale rilevi nel senso di cui infra.
È noto che sia escluso sia che la contumacia possa equivalere ad una ficta
confessio sia che alla contumacia possa applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 cpc, e ciò sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, oltre che per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 14623/2009).
Rimane, però il dato per cui, anche sotto tale aspetto la mancata costituzione della predetta abbia impedito l'acquisizione di elementi ulteriori da CP_6
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cui trarre un convincimento diverso rispetto a quello prospettato dalle pretese attoree, rimaste prive di sostegno probatorio in punto di addebito esclusivo di responsabilità altrui.
Fermo quanto sopra osservato in punto di responsabilità, dall'esame delle risultanze documentali offerte ad opera di parte attrice, sussiste la prova del nesso causale tra l'occorso e i danni alla salute da questa lamentati, con conseguente limitato accoglimento della domanda di condanna della compagnia di assicurazione convenuta, al risarcimento dei danni nella misura di seguito indicata, anche alla luce della determinazione della percentuale di colpa posta a carico dell'attrice ai sensi dall'art. 2054 comma II c.c. - per non avere ella dimostrato di aver tentato in ogni modo di evitare il danno – né, per avere la stessa offerto alcun supporto probatorio utile all'accertamento dell'asserito comportamento esclusivamente colposo della convenuta, peraltro rimasto solo teorico, essendosi, limitata a dire che la ''non rispettava CP_6
il segnale di STOP'' (v. atto di citazione pag.2).
Nondimeno, la genericità espositiva e la carenza di adeguata documentazione costituiscono dati, in linea con l'onere incombente su chi agisce in giudizio ex
art. 2697 c.c., refluenti in un deficit processuale fonte dell'accoglimento solo parziale di cui detto.
Sul quantum debeatur del diritto avanzato in giudizio.
Procedendo nella quantificazione dei danni lamentati dall'attrice,
limitatamente a quanto preteso per lesioni personali, eziologicamente connessi all'occorso de quo e in assenza di ristoro per i danni al mezzo o da riparazione.
Tale disamina appare solo parzialmente supportata dal corredo probatorio
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offerto da parte attrice – a sostegno di un lamentato danno biologico invocato in misura pari al 14 % - di contro, invece, alle utili allegazioni con cui la convenuta compagnia ha dato prova della reale natura ed entità delle lesioni subite dalla Parte_1
Sul punto, appaiono decisive - stante la loro quasi totale concordanza e precisione con gli esiti della espletata CTU, su cui si rinvia più diffusamente infra - le conclusioni diagnostiche a firma del medico fiduciario della compagnia – dott. - che garantiva l'autovettura CP_8 Persona_4
attorea per la RCA ed in esito alle quali, periziata la in data Parte_1
22.01.2013, valutata la compatibilità causale fra l'urto e le lesioni patite ha stimato un danno biologico pari alla misura del 2%, sulla scorta del quale la predetta compagnia ha inviato nei termini formale offerta in concorso,
trasmettendo la somma di € 1.800,00 (cfr. relazione visita medica e invio offerta). Sempre sulla misura e liquidazione del suddetto danno,
coerentemente con quanto sopra esposto e per le circostanze evidenziate nel corso del giudizio, non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni diagnostiche conseguenti alla visita medico-legale eseguita su Parte_1
dal CTU – dott. - nominato nell'ambito del presente
[...] Persona_3
giudizio con ordinanza del 31.05.2022, giusta anche la dichiarata volontà
dell'attrice di attenere il petitum oggettivo della domanda a quella diversa misura
che l'On. Tribunale avesse a stabilire anche in esito a consulenza tecnica d'ufficio. (v.
atto di citazione pag. 2)
La suddetta consulenza tecnica d'ufficio ha valutato come compatibili le patologie lamentate della periziata con i traumi subiti, riconoscendo il nesso
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causale tra l'evento denunciato e le lesioni riportate, e ridimensionando tuttavia, l'entità dei postumi invalidanti da questa dedotti a fondamento della pretesa risarcitoria (euro 58.843,71) per le lesioni subite.
Nel merito, dagli accertamenti conseguenti alla visita medica sul paziente, il
CTU – le cui conclusioni meritano di essere condivise poiché esenti da vizi e censure, oltre che coerenti in ordine alla congruità logica e di ragionamento in ordine alla valutazione dei documenti clinici oggetto di vaglio, convinzione rafforzata altresì dalla mancanza di critiche alla stessa ad opera delle parti - ha diagnosticato esiti di “trauma distorsivo del rachide cervicale con cefalea sub
continua ed accentuazione di sintomatologia clinica in contesto di preesistenze
croniche-degenerative classificabile in II Grado WAD9; (v. pag. 20 della consulenza tecnica depositata il 13.11.2022). Dunque, il Consulente ha ritenuto di stimare una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura di “Ivalidità Temporanea
assoluta (ITT) di gg.0; Invalidità Temporanea Parziale (ITP) al 75% di gg.15;
invalidità Temporanea Parziale (ITP) al 50% di gg.15; invalidità Temporanea
Parziale (ITP) al 25% di gg.20”, determinando nella misura percentuale del 3%
il danno biologico patito (v. pag. 20-21 della consulenza tecnica depositata il
13.11.2022).
Condivisibile appare anche l'orientamento seguito dal CTU in termini di scostamento dalle valutazioni del CTP, dott con riferimento alle Per_2
dedotte lesioni alla spalla e al ginocchio sinistro, ove con riferimento ai distretti indicati, non vi è evidenza di compatibilità causale – e rispetto al ginocchio nemmeno connessione temporale – con l'urto subito in occasione dell'occorso per cui è causa, segnatamente...'' Per quanto attiene il distretto della spalla destra,
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si rappresenta che, dagli esami prodotti, non emergono segni strumentali e/o clinici
indicativi di una lesività acuta a suddetto livello articolare…Difatti, tutti gli
accertamenti prodotti e le relative diagnosi poste dai vari specialisti ortopedici, non
pongono mai rilievo di patologia acuta della cuffia dei rotatori qualificabile come
“lesione” e ancora dalla relazione depositata il 13.11.2022 si apprezza che
''Appare meritevole di attenta considerazione, invece, il distretto del ginocchio sinistro
sede di un traumatismo contusivo, riferito in sede di Pronto Soccorso del 22.07.2011,
dopo 3 giorni dall'evento incidentale oggetto di causa, ed obiettivato, in acuto,
negativamente, con prescrizione di crioterapia e FANS. In data 09.08.2011, a
successivo controllo ortopedico, è stato prescritto un accertamento RMN a suddetto
distretto7, nonostante l'assenza di specifici segni clinici rilevati e descritti dallo
specialista, compatibili con una qualche lesione acuta meniscale e/o legamentosa.''
Infine, ''allo stesso ginocchio sinistro, in sede di visita di CTU, sono stati rilevati esiti
cicatriziali di un pregresso intervento di meniscectomia selettiva per cause ed epoca
imprecisate, evidenza di un distretto già interessato da preesistenze patologiche. Ad
ogni buon fine, nel corso della visita di CTU, pur se a notevole distanza di tempo
dall'evento oggetto di causa, non sono stati rilevati segni clinici compatibili con un
quadro menomativo conseguente e riconducibile causalmente ad un trauma di non
grave entità riportato in data 19.07.2011''. (v. consulenza pag. 16-22).
Tale valutazione si ritiene di condividere non soltanto per l'eziologia delle lesioni riscontrate e la quantificazione della conseguente inabilità, ma anche -
come detto- per l'assenza di rilievi utilmente proposti dalle parti tempestivamente notiziati della bozza di relazione loro inviata dal consulente né in occasione della udienza successiva al deposito della relazione finale.
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Con riferimento, da ultimo, alla valutazione della congruità delle spese mediche sostenute dall'attrice, oggetto di preciso quesito demandato al CTU
(punto 2 dell'ordinanza di conferimento dell'incarico) le sue conclusioni,
adeguatamente motivate e non contestate, vanno del pari condivise, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame clinico e di un attento studio degli atti di causa, ove si apprezza che ''Dall'esame della documentazione si rilevano
numerose spese mediche che, per quanto di competenza, risultano parzialmente
congrue con quanto rilevato dagli atti'' (v. relazione pag. 21) pur tuttavia rilevando che ''non appare compatibile una analoga prestazione sanitaria eseguita,
in pari data, presso il Poliambulatorio CSC di Capo D'Orlando, tra l'altro non
associata a relativa certificazione, per un importo pari ad € 40,00'' e ancora ''Non
congrua la fattura n° 14715/PA rilasciata dall'A.O. Papardo di Messina in data
07.07.2012, in quanto non associata a rispettiva prestazione sanitaria documentabile
agli atti per € 61,44'', infine ''Allo stesso tempo, appare incompatibile con quanto
documentato agli atti, essendo prestazione eseguita, tra l'altro, dopo l'avvenuta
guarigione con postumi, l'ulteriore ciclo di cure fisiochinesiterapiche indicate in
fattura n°033 del 13.03.2014 con importo pari a 1230,00''(v. relazione pag. 22).
Tenuto quindi conto dei consueti parametri di valutazione, delle circostanze del caso concreto e del valore del punto medio di invalidità (di cui alle Tabelle
del danno biologico di lieve entità, ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni (
D.lgs 209\2005) aggiornate dal Decreto Ministeriale del 16.07.2024 pubblicato sulla G.U. n. 173 del 25.07.2024 ed applicabile dal mese di aprile 2024 che questo Giudice adotta nei giudizi di risarcimento del danno alla persona nel caso di lesioni micropermanenti (per danno biologicamente pari o superiori al
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5%) equitativamente si liquida il danno alla persona come segue: - € 621,45
per i 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; € 414,30 per i 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%%, € 276,20 per i 20 giorni di inabilità
temporanea parziale al 25%; per un totale complessivo di € 1.311,95.
Per quanto concerne il danno biologico connesso all'invalidità permanente nella percentuale dell' 3%, tenuto conto dell' età dell'attrice al tempo del sinistro (51 anni, essendo nata il [...] come indicato in atti ed essendo avvenuto il sinistro il 19.07.2011) va liquidata la somma di € 2.711,17 a titolo di danno biologico per un importo complessivo di € 4.023,12 oltre interessi al tasso legale calcolati dalla data del sinistro (19.07.2011) sino al soddisfo,
somma infine, sulla quale non compete la rivalutazione monetaria per essere stata determinata sulla base di valori attuali del punto di invalidità. All'attrice,
infine, spetteranno gli interessi compensativi sulla somma riconosciuta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Alla luce della superiore ricostruzione dei fatti e del riparto del concorso colposo ex art. 2054 II comma c.c. fra e in accordo agli Parte_1 CP_6
esiti probatori raccolti nel corso dell'istruttoria svolta – oltre che in difetto di valutazioni probatorie di segno diverso – si deve concludere che l'obbligo gravante sulla compagnia convenuta che copre l'RCA di , Controparte_11
non costituita, di risarcire il danno subito da andrebbe Parte_1
liquidato in un ammontare complessivo pari ad euro 4.023,12).
Su tale somma, a titolo di danno morale patito dalla persona, non ricompreso nella liquidazione del danno biologico e spettante in relazione alle sofferenze e ai disagi complessivamente subiti (che vanno oltre i tradizionali concetti di
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“patema d'animo transeunte” e di “spavento”), apprezzabili e valutabili anche in relazione al trauma riportato, ai vari controlli medici e diagnostici, e alle terapie riabilitative a cui la parte si è dovuta sottoporre, nonché alle attività
quotidiane alle quali ha dovuto rinunciare, si stima equo liquidare € 402,31
(pari al 10% del danno biologico ex art. 139 C.d.A.), determinando un totale di
€. 4.425,43.
Detta somma - stante l'acclarato concorso di colpa riconosciuto in applicazione della richiamata regola sussidiaria di cui all'art. 2054 II comma c.c. – andrà
decurtata del 60% (percentuale di colpa gravante in capo all'attrice) quindi l'importo residuale ammonterà ad €. 1.770,17 (40% di euro 4.425,43) somma sulla quale non compete la rivalutazione perché determinata sulla base di valori attuali.
Da tale somma (1.770,17 euro) va detratta quella offerta alla attrice in regime di risarcimento diretto pari all'importo di € 1.800,00 ed accettata da quest'ultima a titolo di acconto sul maggior dovuto. Ai fini di tale calcolo occorre applicare il seguente principio: “Qualora, prima della liquidazione
definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato,
tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che
consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data
dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto
dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il
danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data
dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione
dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione
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definitiva” (Cass., n. 6347/2014). Pertanto, una volta rivalutato alla data del
10.04.2025 (sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati), l'acconto versato ammonta a € 2.187,00, e, in tale misura, deve essere sottratto all'importo sopra calcolato, giungendo a un capitale risarcitorio residuo a titolo di danno non patrimoniale, computato ai valori attuali di € -416,82 cui vanno aggiunte le spese mediche per intero ritenute congrue pari a €. 1706,74 per un importo complessivo, computato ai valori attuali, di €. 1.289,91.
A tali voci di danno non va riconosciuto altro ma, considerato che trattasi di debito di valore derivante da responsabilità extracontrattuale, detto importo va rivalutato con interessi trattandosi di residuo delle spese mediche a decorrere dal fatto.
Per quanto attiene, invece, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sulla somma sopra determinata,
in applicazione dell'art. 1282 c.c., dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale.
Le spese di lite, stante quanto accertato vanno compensate posto il decisum e non già il disputatum mentre le spese di ctu sono poste in via definitiva ed a carico delle parti convenute in solido, con obbligo di rimborso verso la attrice se anticipataria dell'intero senza distrazione al procuratore che pur avendo fatta dichiarazione quale distrattario, riguardo le spese nulla ha specificatamente chiesto, ex art. 93 cpc comma 1.
P.Q.M.
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il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta nel giudizio iscritto al n. RG 1754/2018,
così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di evocata nella qualità di Controparte_6
conducente e proprietaria della “Toyota Verso” targato DX205HP - residente in via Viale Annunzia 14 – 98168 Messina per le ragioni di cui alla motivazione;
2) ACCOGLIE la domanda proposta da (c. f.: Parte_1
per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva e per C.F._1
l'effetto accerta la concorsuale responsabilità di e Parte_1
, nella causazione del sinistro per cui è causa nei limiti e Controparte_6
motivi spiegati in motivazione;
3) condanna, per l'effetto, (già Controparte_4 [...]
e in persona del legale CP_2 Controparte_12
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Piazza Guglielmo Marconi n.
25 (C.F. ) al pagamento in solido con la sig. P.IVA_1 Controparte_13
per le lesioni subìte dall'attrice entro i limiti della somma Parte_1
già rivalutata di €. 1.289,91 nonché gli accessori per come indicato in motivazione unitamente agli interessi compensativi sulla somma riconosciuta,
dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
5) Compensa fra tutte le parti le spese di lite;
Contr 6) Pone definitivamente a carico dei convenuti Controparte_4
(già ), e in solido, le spese della Controparte_2 Controparte_6
CTU come liquidata con separato provvedimento con obbligo di rimborso alla
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parte attrice di quanto da questa, a tale titolo, eventualmente anticipato, non operando la distrazione in favore del procuratore per come motivato.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, 12.06.2025
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
Pag. 25 a 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Nel procedimento iscritto al n. RG 1754/2018, viste le note di trattazione scritta depositate dall'avvocato Francesco Billè, nell'interesse della convenuta costituita già Controparte_1 Controparte_2
(ex nonché quelle depositate dall'avvocato
[...] Controparte_3
Vincenzo Russo nell'interesse dell'attrice previste sulla Parte_1
scorta del Decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 11.11.2024 (fissata per la discussione ai sensi dell'art.281-
sexies c.p.c. giusto provvedimento del 12.02.2024 poi reiterato) – pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1754/2018 R. G.
Promossa da
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Milazzo, alla Via Tre Monti – Pal. Oliva 40, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Russo dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti Attrice
contro quale società incorporante di Controparte_4 CP_5
(già ), in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_2
pro-tempore, con sede in Roma, Piazza Guglielmo Marconi n. 25 (C.F.
), elettivamente domiciliata in Messina, alla Via Luciano Manara P.IVA_1
Pag. 1 a 25 R. G. n. 1754/2018
n. 137, presso lo studio dell'avv. Francesco Billè dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti convenuta
e nei confronti di
Viale Annunzia 14 – 98168 Messina, Controparte_6
Convenuta contumace
Oggetto: risarcitorio – lesione personale da sinistro stradale –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. Att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
La vicenda origina dall'atto di citazione del 25.10.2018, notificato il 05.11.2018
con cui conveniva in giudizio innanzi a questo Ufficio la Parte_1
compagnia (già , oggi Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , per ottenere il risarcimento di tutti Controparte_1 Controparte_6
i danni patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro occorsole in data
19.07.2011, alle ore 10,30 circa, allorquando, alla guida dell'autovettura
''Renault Clio'' CC576GN di proprietà del coniuge , Pt_2 Persona_1
ella percorreva - a suo dire a velocità regolare - la S.S. 113, in località Archi
(Comune di San Filippo del Mela) con direzione Palermo-Messina.
Giunta nei pressi dell'uscita dello svincolo autostradale di Milazzo, era investita dal veicolo “Toyota Verso” targato DX205HP, di proprietà di
, dalla stessa condotto e garantito per la r.c.a. dalla Controparte_6
Pag. 2 a 25 R. G. n. 1754/2018
compagnia assicurativa oggi Controparte_4
Precisava l'attrice che la una volta uscita dai caselli autostradali, in CP_6
procinto di immettersi lungo la S.S. 113 con direzione Palermo - disatteso il segnale di STOP - invadeva la corsia di direzione opposta e collideva con la vettura dell'attrice – già immessa nella carreggiata – procurandole, a seguito dell'urto, le lesioni personali di cui meglio si precisa infra.
In ragione dell'occorso, l'attrice era trasportata presso il pronto soccorso del nosocomio di Milazzo, G Fogliani, ove le veniva refertato ''Trauma cranico
non commotivo, trauma contusivo alla spalla destra e trauma distorsivo al rachide
cervicale'', giudicata guaribile in gg.10 s.c. (cfr. all. n. 2 referto I accesso)
L'attrice poi, documentava un successivo accesso al suesposto presidio ospedaliero (in data 22.07.2011) ove le era diagnosticato ''riferita gonalgia sx
in paziente con già refertato trauma cranico non commotivo, trauma contusivo spalla
dx già immobilizzata, trauma distorsivo rachide cervicale su pregresso accesso al
nostro PS''. (cfr. all. n. 3 referto I accesso).
Successivamente, la si sottoponeva ad esami, cure e visite Parte_1
specialistiche di cui ha offerto allegazione documentale, culminate nelle conclusioni a firma del dott. (specialista in ortopedia e Persona_2
traumatologia) il quale - diagnosticate ''limitazioni funzionali dolorose del
rachide cervicale con sindrome vertiginosa persistente, per colpo di frusta in soggetto
con pregresse protusioni discali di C5 -C6-C7; cefalgia post-traumatica a carattere
persistente; limitazioni funzionali dolorose della spalla destra con tendinosi della
cuffia dei rotatori post-traumatica; emartro post-traumatico del ginocchio sinistro''.
- concludeva valutando i predetti esiti clinici come corrispondenti ad una ITT
Pag. 3 a 25 R. G. n. 1754/2018
di gg 40, una ITP al 70% di gg 35 ed una ITP al 50% di gg 30 con danno biologico nella misura del 14%. (cfr. all. sub 5 valutazioni mediche diparte a firma del dott. . Persona_2
Quindi, con lettera inoltrata l'11.05.2016, l'odierna attrice costituiva in mora la compagnia assicurativa che garantiva il veicolo condotto dalla presunta responsabile dell'occorso - (già oggi Controparte_2 CP_7
–– per il risarcimento in via stragiudiziale di tutti i Controparte_1
danni derivati dai postumi invalidanti e permanenti superiori al 9 %. (cfr. all.
sub. 9 della citazione).
La compagnia ritenendo la dinamica dell'occorso riconducibile al sistema di indennizzo diretto di cui agli artt. 149 e 115 del d.l.lgs 209/05 - rifiutava la superiore richiesta, stante, a suo dire, l'assenza di documentazione comprovante lesioni superiori al 9% (cfr. all. sub. 10 della citazione).
Invitata infine alla negoziazione assistita - con proposta formulata dalla n data 18.05.2016 – la compagnia ometteva l'adesione. (cfr. all. sub Parte_1
11 della citazione).
Adito l'intestato Tribunale, l'attrice, quindi, instava …per sentir dichiarare che
il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa della conducente
l'autovettura Toyota Verso tg. DH205HP, e conseguentemente, sentir condannare
solidalmente i convenuti, con sentenza esecutiva come per legge, per le causali di cui
in narrativa, a risarcire alla sig.ra tutte le voci di danno relative Parte_1
alle lesioni personali subite oltre alle spese mediche sostenute, nella complessiva
misura di euro 58.843,71 oltre interessi dal dovuto o in quella somma minore o maggiore accertata a seguito di esperita CTU (cfr. atto di citazione pagg. 2-
Pag. 4 a 25 R. G. n. 1754/2018
3). Si costituiva in giudizio la compagnia già Controparte_2 [...]
, oggi in persona del legale CP_3 Controparte_4
rappresentante pro-tempore, con comparsa di costituzione e risposta del
18.01.2019, depositata il 23.01.2019, contestando le deduzioni di parte attrice ed eccependo, in via preliminare e cautelativa, l'intercorsa estinzione per prescrizione del diritto azionato dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, avvenuto in data 19 luglio 2011 a fronte di notifica di atto introduttivo del 05.11.2018 concludeva, quindi, in via principale e di merito,
per l'assenza di responsabilità alcuna addebitabile alla propria assicurata,
, in ordine all'evento dannoso descritto in citazione. Controparte_6
In via subordinata, inoltre la compagnia agiva per il concorso di colpa,
quantomeno paritario, nella verificazione del sinistro in parola, stante la valorizzazione dell'apporto causale conferito all'occorso dalla condotta della stessa attrice nonché - in punto di quantum - eccependo il diverso accertamento dei postumi invalidanti riscontrati invece dal medico fiduciario della compagnia assicurativa che garantiva la vettura attorea, nella CP_8
misura del 2%, ed in esito al quale, inviata formale offerta di euro 1.800,00,
questa, con quietanza datata 03.05.2013, veniva incamerata dall'attrice.
La compagnia assicuratrice concludeva quindi chiedendo 1) In via
preliminare, ritenere e dichiarare, in mancanza di prova contraria, l'avvenuta
estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento azionato dall'attrice. 2)
Ritenere e dichiarare l'infondatezza delle deduzioni e domande contenute nell'atto
introduttivo del presente giudizio e conseguentemente emettere. statuizione di
rigetto. In subordine, ridurre la domanda per quanto di ragione in esito alle
Pag. 5 a 25 R. G. n. 1754/2018
risultanze istruttorie, graduando le rispettive colpe di ciascuno dei conducenti e
tenendo, comunque, conto dell'incameramento della somma di € 1.800,00. 3)
Ammettere i mezzi di prova più utili e conducenti che si fa riserva di articolare anche
in esito alle avverse richieste istruttorie. Vinte le spese ed i compensi di causa. (cfr.
pag. 4 comparsa di costituzione e risposta).
Concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa era rinviata all'udienza del 02.03.2020 per espletare l'ammesso interpello nei riguardi di la quale, pur regolarmente citata a comparire CP_6
all'udienza del 02.03.2020, non si presentava per rendere l'interrogatorio a lei deferito, e, fissata quindi l'udienza del 09.05.2022, alla presenza delle parti, si procedeva all'escussione dei testimoni ammessi nelle persone delle sig.re e . Tes_1 Testimone_2
Era poi disposta C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attrice, perché fosse accertato … quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto di citazione fra le istanze
istruttorie finalizzate al quantum;
che dovrà altresì tenere conto di quanto indicato
nella relazione medica depositata dalla compagnia assicuratrice, e, dopo il deposito della relazione finale a firma del dott. - avvenuto in data Persona_3
13.11.2022 - in assenza di rilievi formulati dalle parti, erano precisate le conclusioni all'udienza del 12.02.2024, e poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per l'udienza del 11.11.2024, adempimento quest'ultimo, che dopo ulteriori rinvii per esigenze connesse al carico di ruolo, era rimesso alla udienza del 12.05.2025 svolta con modalità virtuale ex art. 127- ter c.p.c. e senza la presenza delle parti era incamerata così in decisione.
= = = = = =
Pag. 6 a 25 R. G. n. 1754/2018
In via preliminare, in rito.
Va innanzitutto dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_6
non costituitasi in giudizio malgrado la regolarità della vocatio in ius
adempiuta da parte attrice nei riguardi della litisconsorte necessaria. (cfr.
avviso di ricevimento di raccomandata A/R n. 78768244934-3 spedita con plico raccomandato il 27.10.2018 e ricevuto il 22.11.2018), come da documentazione in atti.
Sempre in via preliminare.
Sull'eccezione di prescrizione sollevata in comparsa di costituzione e risposta dalla convenuta compagnia assicurativa, appare utile osservare quanto di seguito.
Sulla scorta dell'allegazione di parte attrice, con preciso riguardo alla lettera avente ad oggetto ''risarcimento danni da incidente stradale con lettera di messa in
mora allegata'' con cui - in data 11.05.2016 - ha inoltrato Parte_1
alla compagnia odierna convenuta, formale richiesta di ristoro dei danni patiti a causa del sinistro accadutole il 19.07.2011.
Più precisamente, valorizzando l'omissione di contestazione espressa sul punto da parte della compagnia assicuratrice, si comprende che il diritto azionato con la lettera di messa in mora firmata dal legale dell'attrice e da questa sottoscritta, va inquadrato nell'ambito delle ipotesi di responsabilità
extracontrattuale regolate dall'art. 2043 c.c. (genus) e dall'art. 2054 c.c., comma
I, (species) con cui si introduce un sistema di presunzione dell'elemento soggettivo, ponendo a carico del conducente di un veicolo senza guida su rotaie l'obbligo di risarcire il danno cagionato “se non prova di aver fatto tutto il
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possibile per evitare il danno”. Detto sistema di responsabilità oggettiva soggiace ad un termine prescrizionale quinquennale che nel caso di specie appare rispettato grazie al beneficio degli effetti interruttivi e sospensivi che promanano dall'atto di costituzione in mora risalente al 16.05.2016 a fronte del sinistro del 19.07.2011. (v. all. sub 9 lettera di messa in mora fasc. attoreo)
L'eccepito decorso biennale della prescrizione prevista ai sensi dell'art. 2952
c.c. e invocato inopportunamente da controparte costituita riguarda, invece, la richiesta d'indennizzo che viene garantita dalle compagnie assicurative ai propri assicurati se si verificano le condizioni stabilite dal contratto - come un infortunio o un danno al veicolo - diversamente quindi dal risarcimento,
garantito alle persone che subiscono un danno da parte di terzi responsabili,
in base alle condizioni della Responsabilità civile.
Nel caso di specie, giova ribadirlo, la seguito di incidente stradale Parte_1
occorsole in data 19 luglio 2011 e, conseguentemente a tale evento, ha formulato richiesta di pagamento delle somme dovute per i fatti di causa integrante gli estremi di atto interruttivo della prescrizione (termine quinquennale), ricevuto dall'impresa in data 11 maggio 2016 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna all. sub. 9).
Da tale momento è iniziato a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
(11.05.2016-11.05.2021).
Nel caso a mano la richiesta di pagamento inoltrata alla compagnia da parte dell'odierna attrice soddisfa in modo esaustivo tanto l'elemento oggettivo che quello soggettivo stabiliti da attuale giurisprudenza circa la valutazione di sufficienza del contenuto della lettera di messa in mora.
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Al riguardo infatti, a seguito di tale richiesta l'impresa assicuratrice, avviata l'istruttoria interna finalizzata a verificare la tenutezza dell'assicurazione ad effettuare il pagamento, comunicava in data 18 maggio 2016 l'«irrisarcibilità »
per carenza di documentazione comprovante lesioni superiori al 9% - per motivi non riconducibili dunque al contenuto formale della lettera di messa in mora - con ciò prendendo posizione circa l'ulteriore eccepito difetto di violazione delle norme di cui agli artt. 145 e 148 c.d.a., stante la sufficienza del contenuto a permettere all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta
(v. note scritte del 10.09.2020) e (sub all. 10).
Quindi l'odierna attrice provvedeva ad inviare ulteriore messa in mora stragiudiziale nei confronti dell'impresa assicuratrice, stavolta a mezzo di invito alla negoziazione assistita, giusto l'art. 3 del decreto-legge n. 132/2014, -
con proposta formulata dalla in data 18.05.2016 – rimasta priva di Parte_1
riscontro. (cfr. all. sub 11 della citazione), comunicazione che ha sospeso il decorso del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 8 D.L. 132/2014: “…Dalla
stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non
è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1 (ndr.: 30 giorni), la domanda
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal
rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato
accordo certificata dagli avvocati”. - decorso il termine dei 30 giorni, quindi la domanda giudiziale deve essere intrapresa nell'ordinario termine decadenziale - se esistente - e, comunque, entro il termine di prescrizione del diritto avanzato che, come detto sopra, ha durata quinquennale ed ha ripreso a decorrere dalla data dell'atto di costituzione in mora, quindi dall'11.05.2016,
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a fronte di ricorso notificato il 05.11.2018.
Per tutto quanto sopra quindi, anche l'eccezione preliminare di merito della prescrizione va rigettata.
Nel merito.
L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, asseritamente subito dall'attrice per fatto e colpa esclusiva di , a seguito di sinistro stradale Controparte_9
avvenuto nei pressi dello snodo autostradale di Milazzo, località Archi, il
19.07.2011 verso le 10.30, contestato - da parte della compagnia assicurativa del veicolo condotto dalla convenuta contumace - in ordine alle modalità
descritte nel libello introduttivo.
Sulla scorta del corredo documentale accluso agli atti di causa la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di quanto esposto infra.
Sull'an debeatur del diritto avanzato in giudizio.
Ed invero, la dinamica dell'occorso descritta da con Parte_1
addebito di responsabilità, a titolo di colpa ''esclusiva' della conducente dell'autovettura Toyota Verso” targata DX205HP e assicurata dalla odierna già ex Controparte_4 Controparte_2 [...]
, nella causazione dello stesso, è puntualmente smentita dai CP_3
rilievi sollevati dall'assicurazione convenuta, che ha utilmente allegato il verbale di incidente redatto dai militari tempestivamente intervenuti sui luoghi teatro del sinistro in uno alla relazione medica redatta dal fiduciario della compagnia assicurativa del veicolo attoreo, che ha parimenti sottoposto
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al vaglio l'attrice - in regime di indennizzo diretto – per l'esame della vicenda de qua.
Orbene, dal prefato verbale militare si apprezza una dinamica sinistrosa verosimilmente aderente a profili di paritario concorso di colpa nella causazione dell'evento, confermata dall'elevazione di multe per accertata violazione ai sensi dell'art. 145 cds in capo ad entrambe le automobiliste allorquando si legge: ''la conducente del veicolo A ( ) era Controparte_6
proveniente dalla sede stradale A 20 con direzione di marcia Palermo, mentre la
conducente del veicolo B percorreva la variante SS 113 con Parte_1
direzione di marcia Pa- Me, il veicolo A all'intersezione aveva il segnale di stop.
Entrambi i conducenti dei rispettivi veicoli, non hanno rispettato la massima prudenza
in prossimità dell'intersezione ed a seguito di ciò andavano in collisione. Il veicolo A
andava ad impattare con la sua parte anteriore contro la parte anteriore destra del
veicolo B''. (cfr. verbale dei carabinieri in atti).
A ciò si aggiunga che all'odierna attrice risulta altresì elevato un ulteriore addebito ex art. 79 cds poiché circolava alla guida del veicolo, con i pneumatici
anteriori usurati entrambi sulle due estremità (cfr. verbale pag. 12).
Precisato che agli atti non vi è evidenza alcuna di impugnazione delle menzionate contestazioni presso gli organi competenti da parte dell'attrice -
tacendo anche di considerare la fede privilegiata di cui godono le risultanze del verbale redatto dalle autorità, fino alla querela di falso, anche in ordine alla non rilevata presenza di testimoni rinvenuti sui luoghi di causa - si deve ritenere il predetto verbale di accertamento dell'infrazione stradale facente piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai
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verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento (Cass. civ., sez. II, ord., 27 settembre 2022, n.
28149); inoltre, nemmeno le deposizioni rese dai testi escussi all'udienza del
09.05.2022 hanno contribuito a delineare una dinamica diversa da quella appena descritta, né hanno offerto utili elementi a sostegno della tesi attorea circa la responsabilità esclusiva in capo alla convenuta contumace.
Difatti, la teste in merito alla circostanza A) dell'atto di citazione Tes_1
così riferiva: ''mi trovavo con la mia autovettura nello stesso posto in cui è avvenuto
l'incidente infatti mi trovavo dietro alla signora che guidava la propria Parte_1
autovettura precisando che fra i due mezzi ve n'era un altro;
Abbiamo tutti frenato in
quanto prossimi allo svincolo autostradale di Milazzo che all'epoca non presentava la
rotonda e subito dopo ho sentito una botta, passando avanti ho visto l'autovettura della
se non ricordo male una Clio di colore verde urtata da altro mezzo penso CP_10
una Yaris di cui però non ricordo il colore, il mezzo della risultava Parte_1
danneggiato nella parte anteriore destra vicino al fanale e comunque lateralmente''
(cfr. Verbale di udienza del 09.05. 2022).
Anche la teste, , figlia della a bordo della stessa Testimone_2 Tes_1
autovettura della madre avendo dichiarato di avere assistito personalmente all'incidente forniva una sommaria descrizione della dinamica del sinistro: ''
confermo anche la circostanza B) che mi viene Letta anche se non ricordo bene i mezzi
coinvolti, ricordo vagamente che la macchina proveniente dal casello autostradale
aveva un colore scuro e che vi era il segnale di stop, mentre la vettura della Parte_1
aveva un colore forse azzurro se non ricordo male. preciso come già detto che alla guida
della macchina in cui mi trovavo vi era mia madre è davanti a noi c'era altra
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autovettura ed ancora più avanti l'auto della abbiamo sentito la botta a Parte_1
seguito dell'urto è così superato il luogo dell'incidente ci siamo fermati poco più avanti
e mia madre è scesa per vedere l'accaduto riconoscendo la (cfr. Verbale Parte_1
di udienza del 09.05. 2022).
Quindi i predetti testimoni non hanno fornito indicazioni precise né sull'
impatto (ove sul punto laconicamente ''…sentito una botta…'') né sugli esiti immediatamente riscontrabili dalla dedotta ''botta'' occorsa alle auto coinvolte,
né tanto meno sull'uso dei presidi di sicurezza e protezione indossati dall'attrice, (in i.e. cintura di sicurezza allacciata) quindi sulle condizioni del traffico, riferendo soltanto che la zona, all'epoca era priva di rotonda deflattiva del flusso automobilistico;
con ciò, a fortiori, avvalorando la tesi della paritaria responsabilità fra le parti se si considera che l'urto tra i due veicoli è avvenuto in un punto coincidente – o, comunque, prossimo – ad un intersezione tra strade e ricompreso in una zona in cui ancor più stringente è il dovere di guida con prudenza.
A fondamento di una siffatta lettura dubitativa delle deposizioni testimoniali
- anche al netto della dubbia utilità di circostanze articolate sull'intero corpo dell'atto di citazione - deve infine rimarcarsi come gli stessi abbiano dichiarato di trovarsi, al momento del sinistro, alla guida di un veicolo marciante
''…dietro alla signora che guidava la propria autovettura precisando che Parte_1
fra i due mezzi ve n'era un altro''. Ed invero, valorizzando tale ultima circostanza si può ragionevolmente dedurre che i testimoni – sebbene testi oculari - non abbiano goduto di un punto di osservazione privilegiato sul luogo di impatto, in guisa da non poter utilmente riferire sulla dinamica dell'occorso se non attraverso
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deposizioni rimaste tutt'altro che convincenti o utili al tal fine.
Posto che la fattispecie concretamente dedotta in giudizio configura un caso di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli ai sensi degli artt. 2043 e 2054, co. 2, c.c.,
fattispecie per la quale l'obbligo di risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: a) che il soggetto abbia commesso il fatto;
b) che questo abbia causato ad altri un danno ingiusto (rapporto eziologico di causa-effetto); c) che tale fatto sia stato posto in essere dall'agente con dolo o colpa. Questi tre elementi (eccetto l'ultimo in virtù della presunzione di colpa di cui al citato art. 2054, co. 2, c.c.) devono essere - ai sensi dell'art. 2697 c.c. - interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle ordinarie regole di distribuzione dell'onere della prova.
Sulla scorta di quanto appena osservato, pertanto, in unione al contenuto del verbale dei carabinieri, quindi delle fotografie allegate che ritraggono i luoghi di causa, non appare superata la presunzione di pari concorsualità di cui all'art. 2054 II comma c.c. nella causazione dell'occorso in parola, pertanto si conclude per l'addebito di concomitante responsabilità nella causazione del sinistro, anche a fronte della pari accertata violazione dell'art. 145 cds in capo ad entrambe le parti, sì da ritenere la responsabilità imputabile in capo rispettivamente a e nella percentuale Parte_1 Controparte_6
di seguito indicata, anche sulla scorta dell'ulteriore violazione - ai sensi dell'art. 79 cds - addebitata solo a parte attrice dalle autorità intervenute sui luoghi.
Ciò posto, nei limiti prospettati appare configurabile la compartecipazione
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dell'attrice nella causazione dell'evento sul presupposto che l'art. 145 codice della strada, al riguardo, stabilisce, in termini generali, il dovere dei conducenti, “approssimandosi ad una intersezione” di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti;
al comma 2, in particolare, che “Quando due veicoli
stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano
comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da
destra, salvo diversa segnalazione”. Il che induce a ritenere opportuno, nel caso a mano, calibrare la presunzione di corresponsabilità gravante in pari grado
(50%-50%) su ambo le parti, in una a misura percentuale diversa e ragionevolmente pari al 60% in capo all'attrice e 40% in capo alla convenuta contumace.
A ciò si aggiunge che la non costituendosi in giudizio e non CP_6
presentandosi neppure all'udienza - regolarmente comunicatagli - per rendere l'interrogatorio formale (v. processo verbale del 02.03.2020), non ha fornito altri e diversi elementi dai quali si possa evincere una ricostruzione diversa dell'occorso per cui è causa, sebbene il superiore comportamento processuale rilevi nel senso di cui infra.
È noto che sia escluso sia che la contumacia possa equivalere ad una ficta
confessio sia che alla contumacia possa applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 cpc, e ciò sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, oltre che per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 14623/2009).
Rimane, però il dato per cui, anche sotto tale aspetto la mancata costituzione della predetta abbia impedito l'acquisizione di elementi ulteriori da CP_6
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cui trarre un convincimento diverso rispetto a quello prospettato dalle pretese attoree, rimaste prive di sostegno probatorio in punto di addebito esclusivo di responsabilità altrui.
Fermo quanto sopra osservato in punto di responsabilità, dall'esame delle risultanze documentali offerte ad opera di parte attrice, sussiste la prova del nesso causale tra l'occorso e i danni alla salute da questa lamentati, con conseguente limitato accoglimento della domanda di condanna della compagnia di assicurazione convenuta, al risarcimento dei danni nella misura di seguito indicata, anche alla luce della determinazione della percentuale di colpa posta a carico dell'attrice ai sensi dall'art. 2054 comma II c.c. - per non avere ella dimostrato di aver tentato in ogni modo di evitare il danno – né, per avere la stessa offerto alcun supporto probatorio utile all'accertamento dell'asserito comportamento esclusivamente colposo della convenuta, peraltro rimasto solo teorico, essendosi, limitata a dire che la ''non rispettava CP_6
il segnale di STOP'' (v. atto di citazione pag.2).
Nondimeno, la genericità espositiva e la carenza di adeguata documentazione costituiscono dati, in linea con l'onere incombente su chi agisce in giudizio ex
art. 2697 c.c., refluenti in un deficit processuale fonte dell'accoglimento solo parziale di cui detto.
Sul quantum debeatur del diritto avanzato in giudizio.
Procedendo nella quantificazione dei danni lamentati dall'attrice,
limitatamente a quanto preteso per lesioni personali, eziologicamente connessi all'occorso de quo e in assenza di ristoro per i danni al mezzo o da riparazione.
Tale disamina appare solo parzialmente supportata dal corredo probatorio
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offerto da parte attrice – a sostegno di un lamentato danno biologico invocato in misura pari al 14 % - di contro, invece, alle utili allegazioni con cui la convenuta compagnia ha dato prova della reale natura ed entità delle lesioni subite dalla Parte_1
Sul punto, appaiono decisive - stante la loro quasi totale concordanza e precisione con gli esiti della espletata CTU, su cui si rinvia più diffusamente infra - le conclusioni diagnostiche a firma del medico fiduciario della compagnia – dott. - che garantiva l'autovettura CP_8 Persona_4
attorea per la RCA ed in esito alle quali, periziata la in data Parte_1
22.01.2013, valutata la compatibilità causale fra l'urto e le lesioni patite ha stimato un danno biologico pari alla misura del 2%, sulla scorta del quale la predetta compagnia ha inviato nei termini formale offerta in concorso,
trasmettendo la somma di € 1.800,00 (cfr. relazione visita medica e invio offerta). Sempre sulla misura e liquidazione del suddetto danno,
coerentemente con quanto sopra esposto e per le circostanze evidenziate nel corso del giudizio, non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni diagnostiche conseguenti alla visita medico-legale eseguita su Parte_1
dal CTU – dott. - nominato nell'ambito del presente
[...] Persona_3
giudizio con ordinanza del 31.05.2022, giusta anche la dichiarata volontà
dell'attrice di attenere il petitum oggettivo della domanda a quella diversa misura
che l'On. Tribunale avesse a stabilire anche in esito a consulenza tecnica d'ufficio. (v.
atto di citazione pag. 2)
La suddetta consulenza tecnica d'ufficio ha valutato come compatibili le patologie lamentate della periziata con i traumi subiti, riconoscendo il nesso
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causale tra l'evento denunciato e le lesioni riportate, e ridimensionando tuttavia, l'entità dei postumi invalidanti da questa dedotti a fondamento della pretesa risarcitoria (euro 58.843,71) per le lesioni subite.
Nel merito, dagli accertamenti conseguenti alla visita medica sul paziente, il
CTU – le cui conclusioni meritano di essere condivise poiché esenti da vizi e censure, oltre che coerenti in ordine alla congruità logica e di ragionamento in ordine alla valutazione dei documenti clinici oggetto di vaglio, convinzione rafforzata altresì dalla mancanza di critiche alla stessa ad opera delle parti - ha diagnosticato esiti di “trauma distorsivo del rachide cervicale con cefalea sub
continua ed accentuazione di sintomatologia clinica in contesto di preesistenze
croniche-degenerative classificabile in II Grado WAD9; (v. pag. 20 della consulenza tecnica depositata il 13.11.2022). Dunque, il Consulente ha ritenuto di stimare una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura di “Ivalidità Temporanea
assoluta (ITT) di gg.0; Invalidità Temporanea Parziale (ITP) al 75% di gg.15;
invalidità Temporanea Parziale (ITP) al 50% di gg.15; invalidità Temporanea
Parziale (ITP) al 25% di gg.20”, determinando nella misura percentuale del 3%
il danno biologico patito (v. pag. 20-21 della consulenza tecnica depositata il
13.11.2022).
Condivisibile appare anche l'orientamento seguito dal CTU in termini di scostamento dalle valutazioni del CTP, dott con riferimento alle Per_2
dedotte lesioni alla spalla e al ginocchio sinistro, ove con riferimento ai distretti indicati, non vi è evidenza di compatibilità causale – e rispetto al ginocchio nemmeno connessione temporale – con l'urto subito in occasione dell'occorso per cui è causa, segnatamente...'' Per quanto attiene il distretto della spalla destra,
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si rappresenta che, dagli esami prodotti, non emergono segni strumentali e/o clinici
indicativi di una lesività acuta a suddetto livello articolare…Difatti, tutti gli
accertamenti prodotti e le relative diagnosi poste dai vari specialisti ortopedici, non
pongono mai rilievo di patologia acuta della cuffia dei rotatori qualificabile come
“lesione” e ancora dalla relazione depositata il 13.11.2022 si apprezza che
''Appare meritevole di attenta considerazione, invece, il distretto del ginocchio sinistro
sede di un traumatismo contusivo, riferito in sede di Pronto Soccorso del 22.07.2011,
dopo 3 giorni dall'evento incidentale oggetto di causa, ed obiettivato, in acuto,
negativamente, con prescrizione di crioterapia e FANS. In data 09.08.2011, a
successivo controllo ortopedico, è stato prescritto un accertamento RMN a suddetto
distretto7, nonostante l'assenza di specifici segni clinici rilevati e descritti dallo
specialista, compatibili con una qualche lesione acuta meniscale e/o legamentosa.''
Infine, ''allo stesso ginocchio sinistro, in sede di visita di CTU, sono stati rilevati esiti
cicatriziali di un pregresso intervento di meniscectomia selettiva per cause ed epoca
imprecisate, evidenza di un distretto già interessato da preesistenze patologiche. Ad
ogni buon fine, nel corso della visita di CTU, pur se a notevole distanza di tempo
dall'evento oggetto di causa, non sono stati rilevati segni clinici compatibili con un
quadro menomativo conseguente e riconducibile causalmente ad un trauma di non
grave entità riportato in data 19.07.2011''. (v. consulenza pag. 16-22).
Tale valutazione si ritiene di condividere non soltanto per l'eziologia delle lesioni riscontrate e la quantificazione della conseguente inabilità, ma anche -
come detto- per l'assenza di rilievi utilmente proposti dalle parti tempestivamente notiziati della bozza di relazione loro inviata dal consulente né in occasione della udienza successiva al deposito della relazione finale.
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Con riferimento, da ultimo, alla valutazione della congruità delle spese mediche sostenute dall'attrice, oggetto di preciso quesito demandato al CTU
(punto 2 dell'ordinanza di conferimento dell'incarico) le sue conclusioni,
adeguatamente motivate e non contestate, vanno del pari condivise, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame clinico e di un attento studio degli atti di causa, ove si apprezza che ''Dall'esame della documentazione si rilevano
numerose spese mediche che, per quanto di competenza, risultano parzialmente
congrue con quanto rilevato dagli atti'' (v. relazione pag. 21) pur tuttavia rilevando che ''non appare compatibile una analoga prestazione sanitaria eseguita,
in pari data, presso il Poliambulatorio CSC di Capo D'Orlando, tra l'altro non
associata a relativa certificazione, per un importo pari ad € 40,00'' e ancora ''Non
congrua la fattura n° 14715/PA rilasciata dall'A.O. Papardo di Messina in data
07.07.2012, in quanto non associata a rispettiva prestazione sanitaria documentabile
agli atti per € 61,44'', infine ''Allo stesso tempo, appare incompatibile con quanto
documentato agli atti, essendo prestazione eseguita, tra l'altro, dopo l'avvenuta
guarigione con postumi, l'ulteriore ciclo di cure fisiochinesiterapiche indicate in
fattura n°033 del 13.03.2014 con importo pari a 1230,00''(v. relazione pag. 22).
Tenuto quindi conto dei consueti parametri di valutazione, delle circostanze del caso concreto e del valore del punto medio di invalidità (di cui alle Tabelle
del danno biologico di lieve entità, ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni (
D.lgs 209\2005) aggiornate dal Decreto Ministeriale del 16.07.2024 pubblicato sulla G.U. n. 173 del 25.07.2024 ed applicabile dal mese di aprile 2024 che questo Giudice adotta nei giudizi di risarcimento del danno alla persona nel caso di lesioni micropermanenti (per danno biologicamente pari o superiori al
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5%) equitativamente si liquida il danno alla persona come segue: - € 621,45
per i 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; € 414,30 per i 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%%, € 276,20 per i 20 giorni di inabilità
temporanea parziale al 25%; per un totale complessivo di € 1.311,95.
Per quanto concerne il danno biologico connesso all'invalidità permanente nella percentuale dell' 3%, tenuto conto dell' età dell'attrice al tempo del sinistro (51 anni, essendo nata il [...] come indicato in atti ed essendo avvenuto il sinistro il 19.07.2011) va liquidata la somma di € 2.711,17 a titolo di danno biologico per un importo complessivo di € 4.023,12 oltre interessi al tasso legale calcolati dalla data del sinistro (19.07.2011) sino al soddisfo,
somma infine, sulla quale non compete la rivalutazione monetaria per essere stata determinata sulla base di valori attuali del punto di invalidità. All'attrice,
infine, spetteranno gli interessi compensativi sulla somma riconosciuta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Alla luce della superiore ricostruzione dei fatti e del riparto del concorso colposo ex art. 2054 II comma c.c. fra e in accordo agli Parte_1 CP_6
esiti probatori raccolti nel corso dell'istruttoria svolta – oltre che in difetto di valutazioni probatorie di segno diverso – si deve concludere che l'obbligo gravante sulla compagnia convenuta che copre l'RCA di , Controparte_11
non costituita, di risarcire il danno subito da andrebbe Parte_1
liquidato in un ammontare complessivo pari ad euro 4.023,12).
Su tale somma, a titolo di danno morale patito dalla persona, non ricompreso nella liquidazione del danno biologico e spettante in relazione alle sofferenze e ai disagi complessivamente subiti (che vanno oltre i tradizionali concetti di
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“patema d'animo transeunte” e di “spavento”), apprezzabili e valutabili anche in relazione al trauma riportato, ai vari controlli medici e diagnostici, e alle terapie riabilitative a cui la parte si è dovuta sottoporre, nonché alle attività
quotidiane alle quali ha dovuto rinunciare, si stima equo liquidare € 402,31
(pari al 10% del danno biologico ex art. 139 C.d.A.), determinando un totale di
€. 4.425,43.
Detta somma - stante l'acclarato concorso di colpa riconosciuto in applicazione della richiamata regola sussidiaria di cui all'art. 2054 II comma c.c. – andrà
decurtata del 60% (percentuale di colpa gravante in capo all'attrice) quindi l'importo residuale ammonterà ad €. 1.770,17 (40% di euro 4.425,43) somma sulla quale non compete la rivalutazione perché determinata sulla base di valori attuali.
Da tale somma (1.770,17 euro) va detratta quella offerta alla attrice in regime di risarcimento diretto pari all'importo di € 1.800,00 ed accettata da quest'ultima a titolo di acconto sul maggior dovuto. Ai fini di tale calcolo occorre applicare il seguente principio: “Qualora, prima della liquidazione
definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato,
tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che
consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data
dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto
dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il
danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data
dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione
dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione
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definitiva” (Cass., n. 6347/2014). Pertanto, una volta rivalutato alla data del
10.04.2025 (sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati), l'acconto versato ammonta a € 2.187,00, e, in tale misura, deve essere sottratto all'importo sopra calcolato, giungendo a un capitale risarcitorio residuo a titolo di danno non patrimoniale, computato ai valori attuali di € -416,82 cui vanno aggiunte le spese mediche per intero ritenute congrue pari a €. 1706,74 per un importo complessivo, computato ai valori attuali, di €. 1.289,91.
A tali voci di danno non va riconosciuto altro ma, considerato che trattasi di debito di valore derivante da responsabilità extracontrattuale, detto importo va rivalutato con interessi trattandosi di residuo delle spese mediche a decorrere dal fatto.
Per quanto attiene, invece, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sulla somma sopra determinata,
in applicazione dell'art. 1282 c.c., dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale.
Le spese di lite, stante quanto accertato vanno compensate posto il decisum e non già il disputatum mentre le spese di ctu sono poste in via definitiva ed a carico delle parti convenute in solido, con obbligo di rimborso verso la attrice se anticipataria dell'intero senza distrazione al procuratore che pur avendo fatta dichiarazione quale distrattario, riguardo le spese nulla ha specificatamente chiesto, ex art. 93 cpc comma 1.
P.Q.M.
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il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta nel giudizio iscritto al n. RG 1754/2018,
così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di evocata nella qualità di Controparte_6
conducente e proprietaria della “Toyota Verso” targato DX205HP - residente in via Viale Annunzia 14 – 98168 Messina per le ragioni di cui alla motivazione;
2) ACCOGLIE la domanda proposta da (c. f.: Parte_1
per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva e per C.F._1
l'effetto accerta la concorsuale responsabilità di e Parte_1
, nella causazione del sinistro per cui è causa nei limiti e Controparte_6
motivi spiegati in motivazione;
3) condanna, per l'effetto, (già Controparte_4 [...]
e in persona del legale CP_2 Controparte_12
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Piazza Guglielmo Marconi n.
25 (C.F. ) al pagamento in solido con la sig. P.IVA_1 Controparte_13
per le lesioni subìte dall'attrice entro i limiti della somma Parte_1
già rivalutata di €. 1.289,91 nonché gli accessori per come indicato in motivazione unitamente agli interessi compensativi sulla somma riconosciuta,
dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
5) Compensa fra tutte le parti le spese di lite;
Contr 6) Pone definitivamente a carico dei convenuti Controparte_4
(già ), e in solido, le spese della Controparte_2 Controparte_6
CTU come liquidata con separato provvedimento con obbligo di rimborso alla
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parte attrice di quanto da questa, a tale titolo, eventualmente anticipato, non operando la distrazione in favore del procuratore per come motivato.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, 12.06.2025
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
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