Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1969 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marcello Marcelli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
16/07/1975, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marcello Marcelli, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 03/06/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre;
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
a) Per quanto riguarderà il prelievo e la riconsegna dei figli e , Per_1 Per_2 detta incombenza dovrà essere regolata secondo il principio della reciprocità con alternanza settimanale, salvo diversi accordi da prendersi di volta in volta e secondo le esigenze lavorative dei genitori.
b) Ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno.
c) I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto
Pag. 2 di 5 equilibrato e continuativo di e con ciascuno di essi, di Per_1 Per_2 ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
d) e trascorreranno due giorni infrasettimanali con il padre, il Per_1 Per_2 quale potrà prelevarli la sera al termine delle attività sportive e tenerli con se la notte, accompagnandoli il giorno successivo presso i rispettivi istituti scolastici, dove verranno prelevati all'uscita dalla mamma.
I figli potranno trascorrere i week end (sabato e domenica) con ciascun genitore sempre nel rispetto del principio dell'alternanza e salvo diversi accordi da prendersi di volta in volta.
e) Durante le vacanze natalizie ad anni alterni i figli e Per_1 Per_2 trascorreranno la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; per le restanti festività il padre avrà con se i figli per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1° gennaio dell'anno in cui trascorrerà con loro il giorno di Natale (dal 25.12 al 01.01) e dal 1° gennaio fino al giorno 7 gennaio - accompagnandoli alla scuola di appartenenza se il giorno non cade nel week end - nell'anno che trascorrerà con loro la vigilia di Natale.
In tale maniera verranno alternati sia il 24/25 dicembre sia 31 dicembre/1° gennaio.
Durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni consecutivi, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore.
f) I minori e trascorreranno inoltre la festa della mamma e del Per_1 Per_2 papà con i rispettivi genitori cosi come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno di compleanno dei minori verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei figli con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
g) Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé i figli per 4 settimane, non consecutive fino ad una maggiore autonomia di e i cui Per_1 Per_2 periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
anche la mamma avrà con se i figli in modo esclusivo per 4 settimane non consecutive;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza dei figli presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori.
2) La casa familiare di proprietà della , sita a Quartu Sant'Elena (CA) Parte_1 alla Via B. Croce n. 124, viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi
Pag. 3 di 5 contenuti, la quale continuerà ad abitarla stabilmente con i figli e Per_1
. Per_2
3) verserà a a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 dei figli la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita.
4) e terranno a proprio carico il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Pag. 4 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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