Cass. civ., sez. II, sentenza 28/09/1968, n. 2999
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Sentenza 28 settembre 1968

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Nel caso di un'attivita lavorativa non rivolta all'Esercizio di un'impresa, ma diretta alla soddisfazione delle esigenze di vita personali o familiari ed eseguita da persona convivente e legata a chi se ne avvantaggi da uno stretto vincolo di parentela, la corresponsione di un compenso in natura (vitto e alloggio) ed anche in danaro e normalmente l'espressione di un dovere morale di gratitudine e di mutua assistenza e di un sentimento di affettuosa solidarieta, anziche la prestazione corrispettiva dell'altrui lavoro. Tuttavia, non puo escludersi che, per particolari circostanze di fatto, le prestazioni dei due soggetti del rapporto di convivenza domestica siano tra loro in reciproca relazione sinallagmatica, si che ne risulti, con l'onerosita di tali prestazioni,l'esistenza di un rapporto di lavoro. L'accertamento di questa onerosita e delle corrispettive obbligazioni dei contraenti spetta esclusivamente al giudice di merito, il cui apprezzamento si sottrae a censura se immune da vizi logici e giuridici. ( nella specie, si trattava di una donna convivente col proprio fratello sacerdote . I giudici di merito avevano negato la sussistenza di un rapporto di lavoro, con apprezzamenti delle circostanze di fatto. La SC ha rigettato il ricorso, enunciando il principio che precede).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/09/1968, n. 2999
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2999
    Data del deposito : 28 settembre 1968

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