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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/07/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 1635 pronunciata il 22/05/2024
Oggetto: Ripetizione indebito previdenziale - Errata liquidazione spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 390/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Insalata, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_2
generali in atti, dagli Avv.ti Marina Marinelli, Salvatore Graziuso, Marcello Raho e Maria Teresa
Petrucci,
APPELLATO
All'udienza del 13/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11/05/2022, impugnava dinanzi al Tribunale del Lavoro di Parte_1
Lecce il provvedimento del 28/03/2022 con cui le era stata richiesta la restituzione dell'indebito CP_1 di € 2.814,77, somma che, secondo l'Ente previdenziale, era stata indebitamente versata a titolo di disoccupazione agricola relativa all'anno 2011 e percepita nel 2012. A sostegno della domanda giudiziale deduceva la genericità della motivazione del provvedimento notificatole, l'assenza di dolo quale percipiente e l'intervenuta prescrizione, trattandosi di una prestazione risalente al 2012. Nel giudizio così instaurato si costituiva l' deducendo che “non risulta in essere alcuna azione CP_1 di recupero indebito nei confronti della ricorrente… non risultano partite debitorie in essere né azioni di recupero. La comunicazione verosimilmente si riferisce a lavorazioni interne alla procedura ds agricola per operazioni di sistemazione conto che non avrebbe dovuto essere recapitata all'interessata”. Chiedeva, pertanto, la cessazione della materia del contendere e, in punto di spese, la condanna della ricorrente alla rifusione o, in subordine, la compensazione delle stesse.
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale adito rilevava che quanto dedotto dall' CP_1 configurava un'ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., per cui dichiarava cessata la materia del contendere. Circa le spese, disponeva la compensazione integrale ritenendo sussistenti giusti motivi stante la “mancanza di prova che l' abbia notificato alla CP_1 ricorrente la lettera di indebito”.
Con ricorso depositato il 23/05/2024 proponeva appello avverso tale pronuncia nella Parte_1
parte relativa alla integrale compensazione delle spese, ritenendo che il Giudice di prime cure avesse errato nel disporla in considerazione della mancanza di prova della notifica della comunicazione.
Evidenziava, di contro, di avere prodotto copia della raccomandata a mezzo della quale aveva ricevuto la comunicazione dell'indebito, osservando che il fatto che fosse nella sua disponibilità costituiva la prova che le fosse stata inviata e recapitata. Ed osservava, ancora, che lo stesso CP_1
aveva dichiarato, nella propria memoria di costituzione, che la comunicazione oggetto di impugnazione non avrebbe dovuto essere recapitata. Quantificava, infine, le competenze di lite, di cui chiedeva il riconoscimento, in applicazione dello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00, in €
1.769,00, escludendo la fase istruttoria, ovvero nel minimo in € 884,50 e concludeva chiedendo la riforma in tal senso della sentenza impugnata, oltre liquidazione delle spese di lite del presente grado.
L' si costituiva in appello, con memoria depositata il 31/12/24, richiamando la pronuncia di CP_1
questa Corte (n. 108/2023) che, decidendo tre ricorsi riuniti proposti dalla stessa ricorrente, riferiti alla medesima situazione derivante da disoccupazione agricola, aveva censurato il comportamento tenuto dal difensore per non avere atteso tempi anche minimi tra la proposizione del ricorso amministrativo e quella del ricorso giudiziario idonei a consentire all'Istituto di procedere in via di autotutela in sede amministrativa, e per questo aveva compensato le spese. Precisava l' che quel CP_1 giudizio si era concluso anch'esso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere e con la soccombenza in appello sulle spese. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese.
All'udienza del 13/06/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, la compensazione delle spese operata dal Giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di legge. Nel caso di specie, non sussiste alcuna delle ragioni che il codice di rito indica per potere disporre la compensazione, anche parziale, delle stesse.
La pronuncia sul capo relativo alle spese, per essere esente da vizi, deve seguire le regole poste in materia dal codice di rito. Il criterio di base, così come dettato dall'art. 91, è costituito dalla soccombenza;
tale regola, per essere compresa nella sua essenza, deve essere letta in correlazione con il principio di causalità, secondo il quale a dover sostenere i costi del giudizio è colui che l'ha reso necessario proponendolo o resistendovi indebitamente. Dunque, colui che abbia determinato le spese per un giudizio proponendo un'azione non fondata, illegittima o altrimenti non accoglibile deve essere chiamato a rifonderle in favore della controparte.
A tale principio è possibile derogare attraverso la compensazione nei casi indicati dall'art. 92, come riformato da ultimo nell'anno 2014 (D.L. 132), ovvero se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. In tali casi, il Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 77 del 2018 ha precisato che la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c..
In base alla disciplina vigente, la compensazione può essere disposta, altresì, quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal Giudice di merito presentino connotazioni tali renderle assimilabili alle ipotesi tipizzate dall'art. 92, comma 2 c.p.c.. Ciò in quanto quest'ultima disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, introduce una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del
Giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità. Egli è tenuto a motivare in modo specifico la decisione di compensare, al fine di consentire la verifica della sussistenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni che l'Ordinamento richiede per poter derogare al criterio della soccombenza.
Nel caso di specie, fondatamente l'appellante sostiene che la pronuncia oggetto di gravame appare viziata: essa, infatti, difetta di qualunque richiamo a ragioni che, in assenza di una soccombenza reciproca, dimostrino la sussistenza di una delle illustrate situazioni ammesse dalla legge come giusta ragione per compensare le spese. Peraltro, la motivazione posta a base della decisione di primo grado, oltre ad essere di per sé, per le ragioni illustrate, inidonea a giustificare la compensazione delle spese di giudizio, si appalesa errata: ha dimostrato per tabulas di avere ricevuto la Parte_1
CP_ comunicazione dell'indebito, e lo stesso previdenziale indirettamente ha riconosciuto di averla inviata affermando che non avrebbe dovuto farlo.
Né appare motivo sufficiente per disporre la compensazione l'argomento, desumibile dal precedente di questa Corte richiamato da parte appellata, relativo al breve lasso intercorso tra la proposizione del ricorso amministrativo e il deposito di quello giudiziario, che non avrebbe dato tempo all' per CP_1
l'adozione di un provvedimento in autotutela. Effettivamente, nel caso in esame, è presente in atti un ricorso al Comitato Provinciale di Lecce datato 4/5/2021, accompagnato da una ricevuta di CP_1
presentazione telematica datata 4/5/2022, mentre il ricorso in I grado è stato depositato l'11/05/2022, ovvero 7 gg. dopo. Ma va pure considerato il comportamento tenuto dall' , ed emergente proprio CP_1
dal precedente giudiziario richiamato dalle parti, che ha erroneamente comunicato la sussistenza di indebiti relativi a ben quattro annualità di indennità, le prime tre oggetto del giudizio richiamato dall' e l'ultima oggetto del presente giudizio. La parte, erroneamente attinta da una CP_1
comunicazione di indebito, ha, dunque, dovuto attivarsi per segnalare l'errore, e lo ha fatto proponendo ricorso al Comitato Provinciale pur non trattandosi di adempimento obbligatorio.
Per le esposte ragioni, l'appello va accolto. Si ritiene di liquidare le spese del primo grado di giudizio, in applicazione dello scaglione indicato da parte appellante, nel minimo attesa la scarsa complessità della controversia e l'assenza di attività istruttoria.
Resta, invece, confermata nel resto la sentenza di primo grado.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007). Va, in sostanza, individuato il valore della controversia nell'importo liquidato in dispositivo (€ 884,50) per cui va applicato il primo scaglione tariffario;
anche per tale grado andranno applicati i minimi tariffari con esclusione della fase istruttoria, essendo del tutto mancata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23/05/2024 da
[...] nei confronti dell' avverso la sentenza del 22/05/2024 n. 1635 del Tribunale di Parte_1 CP_1
Lecce, così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, determina l'importo delle spese di lite di primo grado liquidandole in € 884,50 al cui pagamento condanna l' , oltre accessori e rimborso CP_1 spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giulio Insalata.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giulio Insalata.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 13/06/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 1635 pronunciata il 22/05/2024
Oggetto: Ripetizione indebito previdenziale - Errata liquidazione spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 390/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Insalata, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_2
generali in atti, dagli Avv.ti Marina Marinelli, Salvatore Graziuso, Marcello Raho e Maria Teresa
Petrucci,
APPELLATO
All'udienza del 13/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11/05/2022, impugnava dinanzi al Tribunale del Lavoro di Parte_1
Lecce il provvedimento del 28/03/2022 con cui le era stata richiesta la restituzione dell'indebito CP_1 di € 2.814,77, somma che, secondo l'Ente previdenziale, era stata indebitamente versata a titolo di disoccupazione agricola relativa all'anno 2011 e percepita nel 2012. A sostegno della domanda giudiziale deduceva la genericità della motivazione del provvedimento notificatole, l'assenza di dolo quale percipiente e l'intervenuta prescrizione, trattandosi di una prestazione risalente al 2012. Nel giudizio così instaurato si costituiva l' deducendo che “non risulta in essere alcuna azione CP_1 di recupero indebito nei confronti della ricorrente… non risultano partite debitorie in essere né azioni di recupero. La comunicazione verosimilmente si riferisce a lavorazioni interne alla procedura ds agricola per operazioni di sistemazione conto che non avrebbe dovuto essere recapitata all'interessata”. Chiedeva, pertanto, la cessazione della materia del contendere e, in punto di spese, la condanna della ricorrente alla rifusione o, in subordine, la compensazione delle stesse.
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale adito rilevava che quanto dedotto dall' CP_1 configurava un'ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., per cui dichiarava cessata la materia del contendere. Circa le spese, disponeva la compensazione integrale ritenendo sussistenti giusti motivi stante la “mancanza di prova che l' abbia notificato alla CP_1 ricorrente la lettera di indebito”.
Con ricorso depositato il 23/05/2024 proponeva appello avverso tale pronuncia nella Parte_1
parte relativa alla integrale compensazione delle spese, ritenendo che il Giudice di prime cure avesse errato nel disporla in considerazione della mancanza di prova della notifica della comunicazione.
Evidenziava, di contro, di avere prodotto copia della raccomandata a mezzo della quale aveva ricevuto la comunicazione dell'indebito, osservando che il fatto che fosse nella sua disponibilità costituiva la prova che le fosse stata inviata e recapitata. Ed osservava, ancora, che lo stesso CP_1
aveva dichiarato, nella propria memoria di costituzione, che la comunicazione oggetto di impugnazione non avrebbe dovuto essere recapitata. Quantificava, infine, le competenze di lite, di cui chiedeva il riconoscimento, in applicazione dello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00, in €
1.769,00, escludendo la fase istruttoria, ovvero nel minimo in € 884,50 e concludeva chiedendo la riforma in tal senso della sentenza impugnata, oltre liquidazione delle spese di lite del presente grado.
L' si costituiva in appello, con memoria depositata il 31/12/24, richiamando la pronuncia di CP_1
questa Corte (n. 108/2023) che, decidendo tre ricorsi riuniti proposti dalla stessa ricorrente, riferiti alla medesima situazione derivante da disoccupazione agricola, aveva censurato il comportamento tenuto dal difensore per non avere atteso tempi anche minimi tra la proposizione del ricorso amministrativo e quella del ricorso giudiziario idonei a consentire all'Istituto di procedere in via di autotutela in sede amministrativa, e per questo aveva compensato le spese. Precisava l' che quel CP_1 giudizio si era concluso anch'esso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere e con la soccombenza in appello sulle spese. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese.
All'udienza del 13/06/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, la compensazione delle spese operata dal Giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di legge. Nel caso di specie, non sussiste alcuna delle ragioni che il codice di rito indica per potere disporre la compensazione, anche parziale, delle stesse.
La pronuncia sul capo relativo alle spese, per essere esente da vizi, deve seguire le regole poste in materia dal codice di rito. Il criterio di base, così come dettato dall'art. 91, è costituito dalla soccombenza;
tale regola, per essere compresa nella sua essenza, deve essere letta in correlazione con il principio di causalità, secondo il quale a dover sostenere i costi del giudizio è colui che l'ha reso necessario proponendolo o resistendovi indebitamente. Dunque, colui che abbia determinato le spese per un giudizio proponendo un'azione non fondata, illegittima o altrimenti non accoglibile deve essere chiamato a rifonderle in favore della controparte.
A tale principio è possibile derogare attraverso la compensazione nei casi indicati dall'art. 92, come riformato da ultimo nell'anno 2014 (D.L. 132), ovvero se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. In tali casi, il Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 77 del 2018 ha precisato che la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c..
In base alla disciplina vigente, la compensazione può essere disposta, altresì, quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal Giudice di merito presentino connotazioni tali renderle assimilabili alle ipotesi tipizzate dall'art. 92, comma 2 c.p.c.. Ciò in quanto quest'ultima disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, introduce una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del
Giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità. Egli è tenuto a motivare in modo specifico la decisione di compensare, al fine di consentire la verifica della sussistenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni che l'Ordinamento richiede per poter derogare al criterio della soccombenza.
Nel caso di specie, fondatamente l'appellante sostiene che la pronuncia oggetto di gravame appare viziata: essa, infatti, difetta di qualunque richiamo a ragioni che, in assenza di una soccombenza reciproca, dimostrino la sussistenza di una delle illustrate situazioni ammesse dalla legge come giusta ragione per compensare le spese. Peraltro, la motivazione posta a base della decisione di primo grado, oltre ad essere di per sé, per le ragioni illustrate, inidonea a giustificare la compensazione delle spese di giudizio, si appalesa errata: ha dimostrato per tabulas di avere ricevuto la Parte_1
CP_ comunicazione dell'indebito, e lo stesso previdenziale indirettamente ha riconosciuto di averla inviata affermando che non avrebbe dovuto farlo.
Né appare motivo sufficiente per disporre la compensazione l'argomento, desumibile dal precedente di questa Corte richiamato da parte appellata, relativo al breve lasso intercorso tra la proposizione del ricorso amministrativo e il deposito di quello giudiziario, che non avrebbe dato tempo all' per CP_1
l'adozione di un provvedimento in autotutela. Effettivamente, nel caso in esame, è presente in atti un ricorso al Comitato Provinciale di Lecce datato 4/5/2021, accompagnato da una ricevuta di CP_1
presentazione telematica datata 4/5/2022, mentre il ricorso in I grado è stato depositato l'11/05/2022, ovvero 7 gg. dopo. Ma va pure considerato il comportamento tenuto dall' , ed emergente proprio CP_1
dal precedente giudiziario richiamato dalle parti, che ha erroneamente comunicato la sussistenza di indebiti relativi a ben quattro annualità di indennità, le prime tre oggetto del giudizio richiamato dall' e l'ultima oggetto del presente giudizio. La parte, erroneamente attinta da una CP_1
comunicazione di indebito, ha, dunque, dovuto attivarsi per segnalare l'errore, e lo ha fatto proponendo ricorso al Comitato Provinciale pur non trattandosi di adempimento obbligatorio.
Per le esposte ragioni, l'appello va accolto. Si ritiene di liquidare le spese del primo grado di giudizio, in applicazione dello scaglione indicato da parte appellante, nel minimo attesa la scarsa complessità della controversia e l'assenza di attività istruttoria.
Resta, invece, confermata nel resto la sentenza di primo grado.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007). Va, in sostanza, individuato il valore della controversia nell'importo liquidato in dispositivo (€ 884,50) per cui va applicato il primo scaglione tariffario;
anche per tale grado andranno applicati i minimi tariffari con esclusione della fase istruttoria, essendo del tutto mancata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23/05/2024 da
[...] nei confronti dell' avverso la sentenza del 22/05/2024 n. 1635 del Tribunale di Parte_1 CP_1
Lecce, così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, determina l'importo delle spese di lite di primo grado liquidandole in € 884,50 al cui pagamento condanna l' , oltre accessori e rimborso CP_1 spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giulio Insalata.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giulio Insalata.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 13/06/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi