Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5101/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5101/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ZGHEIR AMIR,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TORRICELLI KATIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 1/12/2021, successivamente omologato dal Tribunale di Modena, n. cronol. 2795/21 del
7/12/2021 (R.G. 4976/2021);
1
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Le parti vivranno - come già in effetti vivono - separate con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuno, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio senza operare trasferimenti in altri comuni che non siano limitrofi a Vignola (Modena) senza il consenso dell'altro coniuge se non per le eIGenze del figlio, sino a che sarà minorenne.
2) Il figlio minore (di 15 anni) è affidato congiuntamente alla madre ed al Per_1 padre i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in buoni e IGnificativi rapporti con l'altro genitore. Per_1
Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita del figlio, ivi compresi il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la sua salute e la sua vita sociale.
2 3) Il figlio minore sarà prevalentemente collocato ed avrà la residenza, Per_1 anche anagrafica, ed il domicilio presso la madre nella casa ex coniugale sita in
Vignola (MO), via Manzoni n. 264.
4) l'ex casa coniugale sita in Vignola (MO), via Manzoni n. 264, di piena ed esclusiva proprietà della IG.ra resta assegnata in via definitiva alla CP_1 medesima, unitamente alla proprietà esclusiva di tutti i beni mobili che la arredano e corredano.
5) I genitori concordano di mantenere una collocazione paritaria a settimane alterne, (dal lunedì mattina alle ore 8:00 sino al lunedì mattina seguente alle ore
8:00), come già attuata, nel rispetto della volontà del figlio minore, impegnandosi a vigilare il minore.
Le parti si impegnano ad accompagnare e/o prelevare il figlio minore nei giorni di propria spettanza quando esce con gli amici o ha impegni ed ha eIGenze Per_1 di trasporto, in particolare in orario serale e notturno. I ricorrenti, in caso di impegni personali, si impegnano a non lasciare il figlio a casa solo, specificatamente in orario serale e notturno, chiedendo l'eventuale collaborazione all'altro genitore, e rimanendo comunque sempre reperibili almeno telefonicamente per il figlio.
6) La stessa regola dell'alternanza di presso ciascun genitore dovrà Per_1 essere applicata anche in occasione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, delle altre festività dell'anno diverse da quelle sopra indicate e dei ponti, secondo il seguente schema e sempre salvo diverso accordo.
A) Vacanze scolastiche natalizie trascorrerà con ciascun genitore la metà delle vacanze scolastiche Per_1 natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello della Vigilia di
Natale. Per il 2024 trascorrerà la Vigilia di Natale e il 31/12 con la madre, Per_1
Natale ed Epifania con il padre. E così ad anni alterni.
B) Vacanze scolastiche pasquali starà con il padre metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti Per_1 ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ed in modo tale che il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il genitore con il quale non ha trascorso
3 il giorno del precedente Natale e ciò salvo diversi accordi, considerando anche le necessità di (es. uscite con il proprio gruppo) Per_1
C) Vacanze scolastiche estive trascorrerà con ciascun genitore due settimane di vacanza anche Per_1 consecutive durante le vacanze scolastiche estive.
Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con il figlio, le parti concorderanno ogni anno l'esatta cadenza dei rispettivi periodi entro il 15 marzo di ogni anno e prevedono sin da ora che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre (negli anni dispari) o alla madre (negli anni pari) ed ognuno dei due genitori avrà l'obbligo di comunicare all'altro la propria scelta entro il 31 marzo successivo, a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso.
Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio.
d) Nel corso delle altre festività dell'anno diverse da quelle sopra indicate, ivi compresi eventuali ponti, starà alternativamente presso ciascun genitore, Per_1 indipendentemente dalla durata degli stessi.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto gli accordi dei genitori relativi alla frequentazione con e la loro attuazione dovranno essere ispirati al Per_1 pieno rispetto sia del diritto del minore ad un ordinato e sereno programma di vita confacente alla sua età, sia dei suoi impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi, sia dei suoi ritmi ed abitudini esistenziali, in particolare i ricorrenti convengono che eventuali nuovi compagni dovranno essere introdotti nella vita del figlio solo quando la relazione sia stabile e solo quando il minore si senta pronto, nel rispetto dei suoi tempi considerando il figlio ormai maturo per poter decidere autonomamente.
7) Il contributo (a carico del Sig. ) al mantenimento Parte_1 ordinario del figlio viene mantenuto nella misura mensile di € 300,00 Per_1
(trecento/00), così come già omologata dal Tribunale di Modena e verrà corrisposto alla Sig.ra con i medesimi tempi e modalità previste in sede CP_1
4 di separazione, in dodici mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato ed acceso presso HYPE, Iban:
[...]
con valuta fissa di accredito il giorno 1 (uno) di ogni CodiceFiscale_3 mese, oltre rivalutazione istat come per legge.
8) Le spese straordinarie relative al figlio saranno a carico del Sig. Per_1
nella misura del 60% (sessanta per cento) e della Sig.ra Parte_1
nella misura del 40% (quaranta per cento). Controparte_1
Le parti concordano che, per quanto concerne le spese a favore del figlio rispetto alle quali il Sig. gode del rimborso (dall'azienda ovvero dal Parte_1
Circolo ER e dal Welfare), queste restino interamente a carico del medesimo.
Quanto alle spese non rimborsate o non rimborsabili, le parti (ferma restando la ripartizione 60% - 40% di cui sopra) faranno riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, come segue: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale, f) visite di specialisti che hanno già in cura il minore;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di
5 specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per il conseguimento della patente di guida
(corso, lezioni ed iscrizione all'esame); d) gite parrocchiali;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature/abbigliamento; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) manutenzione ordinaria e straordinaria (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio (es: bicicletta, mini car, motorino, moto, macchina, etc.); e) giacche, scarpe, e abbigliamento occasionale per sport e/o gite;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le parti concordano che, ove la IGnora fosse in difficoltà economica per anticipare il pagamento integrale delle spese straordinarie, il padre si rende disponibile ad anticipare un minimo di fondo spese entro 12 giorni dalla richiesta avanzata dalla IG.ra con le medesime modalità poc'anzi esposte e ciò, CP_1 salvo conguaglio finale, previa esibizione della pezza documentale.
Per quanto riguarda le detrazioni e deduzioni per il figlio a carico, la documentazione giustificativa dovrà essere intestata al minore.
6 Con riferimento alle spese straordinarie presumibilmente rimborsabili al IG. dal welfare (ad esempio, spese scolastiche, pc, gite, formazione, Parte_1 istruzione e similari) ovvero dal Circolo ER (ad esempio, spese mediche, sanitarie e similari), esse saranno anticipate da quest'ultimo sino ad un importo complessivo di €. 1.500,00, per anno solare. Raggiunto detto importo, le restanti spese verranno provvisoriamente sostenute da entrambe le parti, nella misura del
60% (a carico del IG. e del 40% (a carico della IG.ra , in Parte_1 CP_1 attesa di conguaglio come previsto nel secondo periodo del corrente punto n. 8.
Le parti si accordano per garantire la massima trasparenza nella gestione di tale aspetto, prevedendo che tali agevolazioni vengano utilizzate in primis per il figlio
. Sempre nell'ottica di trasparenza reciproca, il IG. fornirà Per_1 Parte_1 documentazione (almeno annualmente) dettagliata circa tutte le spese dallo stesso presentate (con la loro specifica), nonché di quelle effettivamente rimborsate (sempre con specifica). Chiarite quindi le spese del minore non rimborsate, la IG.ra procederà a rimborsare al IG. pro quota CP_1 Parte_1 le spese del figlio non rimborsate e, ovviamente, la IG.ra procederà a CP_1 detrarre fiscalmente la quota da lei pagata per dette spese. Sul punto quindi il IG. offre sin d'ora massima collaborazione fornendo quanto necessario Parte_1 perché la moglie possa detrarre quanto di sua pertinenza. In mancanza di sollecita consegna da parte del IG. dei documenti di cui sopra, non Parte_1 appena disponibili ed in tempo utile perché la IG.ra possa detrarle, CP_1 quest'ultima non sarà tenuta al rimborso pro quota.
La IG.ra anticiperà invece le somme per l'acquisto dei libri, che poi con CP_1 le modalità esposte al punto 8) il IG. rimborserà integralmente Parte_1 considerato che queste spese rientrano fra quelle voci di spese di cui lo stesso ha l'integrale rimborso.
Ove, per qualche motivo il rimborso integrale non dovesse avvenire, la IG.ra con le modalità descritte sopra procederà a corrispondere il 40% della CP_1 somma non rimborsata al IG. Parte_1
Quanto all'abbigliamento ordinario ciascun genitore provvederà in via autonoma.
7 I coniugi confermano di rilasciare il consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per il figlio , Per_1 nonché ribadiscono e confermano le manleve/rinunce tutte fatte l'uno verso l'altra in sede di separazione, in particolare quelle di cui ai punti n.10 e n.14 del ricorso separativo poi ribadite nel verbale d'udienza ed infine omologate da codesto
Tribunale.
09) I coniugi danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - anche in via transattiva e novativa - ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso.
10) Le spese legali della presente procedura di separazione personale consensuale saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuno provvederà a pagare il proprio avvocato.
11) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
12) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eIGenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle
8 parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in IG (MO) il 23/06/2012 fra nato a [...]
MODENA (MO) il 31/01/1974 e nata a [...] il Controparte_1
11/01/1974 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di IG (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2012 Atto n.17 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 13/3/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
9