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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/12/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2870/2024
Udienza cartolare del 9-12-2025
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. CO CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2870/2024 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 806/2024, promossa da:
C.F. ), con sede in Viareggio (LU), via Marco Polo 190, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Giovannelli (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescia (PT), via C.F._1
Amendola 27, come da procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Peschiera Borromeo (MI), via 2 Giugno n. Controparte_1 P.IVA_2
60/A1, in persona del presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Montolivo (C.F. ) ed
[...] C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via della Moscova n. 18, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti: per l'opponente: “intende rinunciare, come rinuncia, al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 2870/2024 R.G. del Tribunale di Lucca a spese compensate”. per l'opposta: “Nel merito - in via preliminare, rilevare la decadenza di dal diritto di Parte_1 eccepire le asserite difformità dei prodotti acquistati;
- in via principale, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da in quanto infondata in fatto e diritto, nonché per Parte_1
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Lucca n. 806/2024 (R.G. n.
2153/2024); - sempre in via principale, considerata la complessiva condotta processuale tenuta da parte attrice, condannare al pagamento di una somma equitativamente determinata ai Parte_1
sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; - in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui
l'opposizione fosse ritenuta anche solo parzialmente fondata, condannare al Parte_1 pagamento del minor importo che fosse ritenuto dovuto, ivi incluso in ogni caso l'importo indicato nella fattura 24FVL00789 del 26/01/2024, in quanto non specificamente contestato;
B. In ogni caso, con condanna di alla rifusione delle spese legali (sia per esborsi, sia per Parte_1 compenso) maturate nel corso della presente fase processuale di opposizione, oltre agli accessori di legge e le spese successive occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19.07.24, il Tribunale di Lucca emetteva il decreto ingiuntivo n. 806/2024, con il quale veniva ingiunto a il pagamento a favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
66.059,81, oltre interessi e spese, a saldo delle fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo che al momento della Parte_1 consegna il responsabile del magazzino aveva immediatamente contestato la Parte_2 difformità dei prodotti consegnati sia in termini quantitativi che qualitativi.
Inoltre, era stato richiesto al corriere di ricaricare sui propri mezzi di trasporto la merce, ma questi si era rifiutato, pertanto i prodotti erano rimasti in deposito presso i magazzini della società opponente in attesa di chiarimenti da parte del fornitore, mai forniti, nonostante i solleciti.
Si costituiva rilevando l'assoluta genericità delle contestazioni sollevate Controparte_1 dall'opponente per la prima volta in citazione e l'assenza di documentazione allegata a sostegno di tali doglianze, da cui appariva evidente l'intento dilatorio dell'opposizione.
Precisava che i prodotti erano stati regolarmente consegnati senza che formulasse Parte_1 alcuna contestazione né al corriere, né alla società opposta;
che l'opponente era in ogni caso decaduta dalla garanzia per i vizi della merce, non avendoli eccepiti nei termini di legge;
che
[...] non aveva mai provveduto al pagamento del prezzo dei prodotti acquistati. Parte_1
Chiedeva quindi la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo e la condanna di per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Parte_1
All'udienza del 06.06.25, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta, né di facile e pronta soluzione.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per memorie.
In data 19.11.25, depositava atto di rinuncia all'azione. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE in data 19.11.25 ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio, ma Parte_1
l'opposta non ha accettato tale rinuncia, come richiesto dall'art. 306 c.p.c., pertanto il procedimento non può essere dichiarato estinto.
Deve essere tuttavia dichiarata cessata la materia del contendere e, in mancanza di accordo tra le parti, occorre procedere alla liquidazione delle spese processuali secondo il principio di soccombenza virtuale, in base a quanto emerge dagli atti.
È pacifico che la merce di cui alle fatture elencate nel ricorso per decreto ingiuntivo è stata ordinata e consegnata a mentre l'opponente ha contestato soltanto genericamente la Parte_1 sussistenza di vizi nei prodotti consegnati, senza fornire alcuna prova della loro presenza e della tempestiva denuncia degli stessi ai sensi dell'art. 1495 c.c.
L'opposizione risultava pertanto infondata e l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta.
Per tutto quanto sopra, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in merito all'opposizione, con conferma del decreto opposto.
Sussistono altresì gli elementi per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., dal momento che ha presentato un atto di opposizione a decreto ingiuntivo con contestazioni generiche e prive di elementi probatori con un chiaro intento dilatorio, disinteressandosi poi del proseguo giudizio, non depositando altri atti fino alla rinuncia.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di valore tra €
52.001 ed € 260.000, data la bassa complessità della causa e la genericità delle eccezioni contenute nell'atto di opposizione, con l'esclusione della fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, dichiara cessata la materia del contendere in merito all'opposizione, e conferma il decreto opposto.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in Parte_1 Controparte_1
€ 4.217,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Condanna altresì al risarcimento del danno per responsabilità processuale Parte_1 aggravata ex art. 96 c.p.c. in favore di liquidato in € 4.217,00. Controparte_1
Il Giudice
CO CE
Udienza cartolare del 9-12-2025
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. CO CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2870/2024 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 806/2024, promossa da:
C.F. ), con sede in Viareggio (LU), via Marco Polo 190, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Giovannelli (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescia (PT), via C.F._1
Amendola 27, come da procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Peschiera Borromeo (MI), via 2 Giugno n. Controparte_1 P.IVA_2
60/A1, in persona del presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Montolivo (C.F. ) ed
[...] C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via della Moscova n. 18, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti: per l'opponente: “intende rinunciare, come rinuncia, al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 2870/2024 R.G. del Tribunale di Lucca a spese compensate”. per l'opposta: “Nel merito - in via preliminare, rilevare la decadenza di dal diritto di Parte_1 eccepire le asserite difformità dei prodotti acquistati;
- in via principale, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da in quanto infondata in fatto e diritto, nonché per Parte_1
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Lucca n. 806/2024 (R.G. n.
2153/2024); - sempre in via principale, considerata la complessiva condotta processuale tenuta da parte attrice, condannare al pagamento di una somma equitativamente determinata ai Parte_1
sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; - in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui
l'opposizione fosse ritenuta anche solo parzialmente fondata, condannare al Parte_1 pagamento del minor importo che fosse ritenuto dovuto, ivi incluso in ogni caso l'importo indicato nella fattura 24FVL00789 del 26/01/2024, in quanto non specificamente contestato;
B. In ogni caso, con condanna di alla rifusione delle spese legali (sia per esborsi, sia per Parte_1 compenso) maturate nel corso della presente fase processuale di opposizione, oltre agli accessori di legge e le spese successive occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19.07.24, il Tribunale di Lucca emetteva il decreto ingiuntivo n. 806/2024, con il quale veniva ingiunto a il pagamento a favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
66.059,81, oltre interessi e spese, a saldo delle fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo che al momento della Parte_1 consegna il responsabile del magazzino aveva immediatamente contestato la Parte_2 difformità dei prodotti consegnati sia in termini quantitativi che qualitativi.
Inoltre, era stato richiesto al corriere di ricaricare sui propri mezzi di trasporto la merce, ma questi si era rifiutato, pertanto i prodotti erano rimasti in deposito presso i magazzini della società opponente in attesa di chiarimenti da parte del fornitore, mai forniti, nonostante i solleciti.
Si costituiva rilevando l'assoluta genericità delle contestazioni sollevate Controparte_1 dall'opponente per la prima volta in citazione e l'assenza di documentazione allegata a sostegno di tali doglianze, da cui appariva evidente l'intento dilatorio dell'opposizione.
Precisava che i prodotti erano stati regolarmente consegnati senza che formulasse Parte_1 alcuna contestazione né al corriere, né alla società opposta;
che l'opponente era in ogni caso decaduta dalla garanzia per i vizi della merce, non avendoli eccepiti nei termini di legge;
che
[...] non aveva mai provveduto al pagamento del prezzo dei prodotti acquistati. Parte_1
Chiedeva quindi la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo e la condanna di per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Parte_1
All'udienza del 06.06.25, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta, né di facile e pronta soluzione.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per memorie.
In data 19.11.25, depositava atto di rinuncia all'azione. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE in data 19.11.25 ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio, ma Parte_1
l'opposta non ha accettato tale rinuncia, come richiesto dall'art. 306 c.p.c., pertanto il procedimento non può essere dichiarato estinto.
Deve essere tuttavia dichiarata cessata la materia del contendere e, in mancanza di accordo tra le parti, occorre procedere alla liquidazione delle spese processuali secondo il principio di soccombenza virtuale, in base a quanto emerge dagli atti.
È pacifico che la merce di cui alle fatture elencate nel ricorso per decreto ingiuntivo è stata ordinata e consegnata a mentre l'opponente ha contestato soltanto genericamente la Parte_1 sussistenza di vizi nei prodotti consegnati, senza fornire alcuna prova della loro presenza e della tempestiva denuncia degli stessi ai sensi dell'art. 1495 c.c.
L'opposizione risultava pertanto infondata e l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta.
Per tutto quanto sopra, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in merito all'opposizione, con conferma del decreto opposto.
Sussistono altresì gli elementi per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., dal momento che ha presentato un atto di opposizione a decreto ingiuntivo con contestazioni generiche e prive di elementi probatori con un chiaro intento dilatorio, disinteressandosi poi del proseguo giudizio, non depositando altri atti fino alla rinuncia.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di valore tra €
52.001 ed € 260.000, data la bassa complessità della causa e la genericità delle eccezioni contenute nell'atto di opposizione, con l'esclusione della fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, dichiara cessata la materia del contendere in merito all'opposizione, e conferma il decreto opposto.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in Parte_1 Controparte_1
€ 4.217,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Condanna altresì al risarcimento del danno per responsabilità processuale Parte_1 aggravata ex art. 96 c.p.c. in favore di liquidato in € 4.217,00. Controparte_1
Il Giudice
CO CE