Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4653 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'udienza dell'11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24619/2023 (cui sono riuniti quelle nn. 24681/2023 e 24682/2023) Ruolo
Generale Lavoro e Previdenza
tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rapp.te e difese dall'avv. Antonio Viola. ricorrenti
Parte_4
nella qualità di socio accomandatario della società
[...] Parte_4
[...]
nella qualità di socio accomandatario della società Parte_4 [...]
Parte_4 rapp.te e difese dall'avv. Simona Balestra. resistenti oggetto: spettanze. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con separati ricorsi depositati in data 28.12.2023 e successivamente riuniti, le epigrafate ricorrenti hanno convenuto in giudizio la loro ex datrice di lavoro, la società
[...]
esercente la preparazione e la filatura di fibre tessili, il Controparte_1 confezionamento di tutti gli articoli in tessuto, compresi gli articoli di vestiario, la fabbricazione di tessuti a maglia e il confezionamento di abiti su misura, nonché le de socie accomandatarie e, in relazione al periodo lavorativo da ciascuna dedotto in giudizio, all'inquadramento ricevuto, all'orario di lavoro osservato, hanno rivendicato crediti retributivi e il TFR nella misura quantificata in ciascuno dei ricorsi, oltre accessori di legge, spese vinte con attribuzione.
1
È fallita la possibilità di una soluzione transattiva della lite;
in corso di causa è stato corrisposto alle ricorrenti il TFR nella misura ritenuta dovuta dalla società; indi, si è fatto luogo all'espletamento della prova testimoniale a cui hanno dato corso le sole ricorrenti, essendo decaduta la società dall'escussione dei propri testi ammessi, per difetto di citazione.
Di seguito, acquisite note difensive, la causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Le domande proposte non sono affette dal vizio di nullità dedotto dalle convenute, dal momento che i ricorsi sono corredati della sufficiente esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'azione proposta.
Risultano convenute in giudizio sia la società in nome collettivo che le socie accomandatarie.
È meritevole di condivisione l'intento delle ricorrenti di conseguire, in caso di accoglimento del ricorso, un titolo esecutivo da azionare direttamente nei confronti delle socie che, per effetto della loro posizione all'interno della società, risponderebbe per i debiti della società, solo all'esito della sua infruttuosa escussione (cfr. Cass. ord. 21768/2019).
Quanto al merito, l'esistenza del rapporto lavorativo delle ricorrenti e della sua natura subordinata risulta pacificamente riconosciuta dalle convenute, così come l'applicazione del CCNL tessile abbigliamento artigiano non è in contestazione tra le parti, sia per la mancanza di ogni contestazione, sia per il riconoscimento espresso effettuato da parte datoriale all'atto della assunzione delle dipendenti.
Il tema d'indagine invece attiene per la , alla retrodatazione del rapporto alla data del Pt_1
2/11/2014 rispetto alla formale assunzione avvenuta il 30/03/2015, all'inquadramento nel 2° livello ex C.C.N.L. tessile abbigliamento artigiano rispetto al formale inquadramento nel 1° livello, al maggiore orario di lavoro osservato rispetto agli orari previsti e indicati nei diversi contratti che si sono susseguiti durante il rapporto lavorativo;
per la alla retrodatazione del rapporto alla data del Pt_2
4/09/2011 rispetto alla formale assunzione avvenuta il 03/10/2012, al maggiore orario di lavoro osservato rispetto agli orari previsti e indicati nei diversi contratti che si sono susseguiti durante il rapporto lavorativo;
per la , al maggiore orario di lavoro osservato rispetto agli orari previsti Parte_3
e indicati nei diversi contratti che si sono susseguiti durante il rapporto lavorativo. Inoltre, per tutte le ricorrenti risulta allegato il mancato/inesatto pagamento dei crediti retributivi e del TFR all'atto della cessazione del rapporto, avvenuta a seguito di licenziamento senza preavviso.
2 Relativamente alle circostanze prive di prova documentale, si è reso necessario l'espletamento della prova testimoniale a cui si è fatto corso con le ricorrenti quali testi nei giudizi connessi al proprio.
L'audizione delle ricorrenti in tale veste non soggiace ad una preclusione, dal momento che ciascuna di loro, pur parte nel giudizio connesso, mantiene la sua autonomia rispetto ai giudizi introdotti dalle altre ricorrenti, impregiudicata la valutazione in ordine alla loro attendibilità, in quanto aventi un contenzioso in corso nei confronti della stessa parte datoriale.
Nel caso in esame, è possibile valorizzare ai fini di dare attendibilità alle dichiarazioni rese, alla convergenza tra loro dei fatti narrati e alla loro precisione.
, chiamata a deporre in ordine alla posizione delle ricorrenti e Parte_3 Pt_2
, ha genuinamente negato di avere constatato la data di inizio del loro rapporto di lavoro, Parte_3 pur avendole già viste in servizio (cfr. “ho lavorato per la società convenuta dal 4.9.2017 al 3.3.2022 con inquadramento nel secondo livello. Quando io ho cominciato a lavorare le ricorrent Parte_1 Parte_2 già lavoravano per la società convenuta ma io non ho constatato personalmente quando hanno cominciato”).
La ha anche aggiunto “Aggiungo di avere visto documentazione nella specie un foglio Parte_3 consegnato a ciascuna di noi comprese e in cui le titolari riportavano la data di formalizzazione Pt_2 Pt_1 dei contratti di lavoro e l'orario di lavoro part time dicendoci che lo dovevamo ricordare in modo da riferirlo in sede di accesso ispettivo agli ispettori del lavoro” ma tale asserzione non consente di giungere alla prova della data di inizio del rapporto di lavoro dell . Pt_2
L'inizio effettivo del rapporto di lavoro della non è stato confermato neanche dal teste Pt_2
la quale a specifica domanda, ha dichiarato “Quando io ho cominciato … ho trovato già in servizio Pt_1
. Ho appreso dalla predetta che ella ha cominciato a lavorare nel 2011 ma io non l'ho constatato Pt_2 Pt_2 personalmente” per cui non può ritenersi provata la pretesa decorrenza del rapporto di lavoro della dal 4/09/2011 rispetto alla formale assunzione avvenuta il 03/10/2012; tuttavia considerando Pt_2
l'ammissione delle convenute di avere avuto un rapporto di apprendistato della durata di un mese, prima della formale assunzione e la mancanza di contrattualizzazione di tale tipo contrattuale, è possibile retrodatare il rapporto di un mese e collocare l'inizio alla data del 04.09.2012..
Diversamente in ordine alla data di inizio del rapporto della , la teste ha confermato Pt_1 Pt_2 la presenza della prima del suo formale inquadramento, avendo riferito “Ho constatato che la Pt_1
ha cominciato a lavorare a fine anno 2014 ma non ricordo il mese” sconfessando l'assunto delle Pt_1 convenute secondo cui prima dell'assunzione vi sarebbe stato “un apprendistato presso la stessa società ad oneri e spese delle titolari per circa un mesetto”.
Quanto all'inquadramento della nel 2° livello ex C.C.N.L. tessile abbigliamento artigiano Pt_1 rispetto al formale inquadramento nel 1° livello, entrambe le testi e , le hanno Parte_3 Pt_2 attribuito le mansioni di operaia finitrice. In proposito il teste ha dichiarato che la Parte_3 Pt_1 ha svolto “mansioni di rifinitrice intervenendo sul capo di abbigliamento già assemblato e provvedendo ad
3 effettuare l'etichettatura, le pieghe, l'attaccatura dei bottoni e l'esecuzione di lavori con l'ausilio di un uncinetto”; il teste ha riferito che la ha svolto “le mansioni di operaria rifinitrice, addetta Pt_2 Pt_1 alla realizzazione di pieghe, alla cucitura di bottoni, le paramunture e tali sono le attività svolte in via esclusiva”. Dai suddetti riscontri fattuali, è possibile trarre la conseguenza che le mansioni della sono riconducibili alle previsioni del 2° livello CCNL, che include, tra i suoi profili quelli dei “ Pt_1 lavoratori addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche”, per cui è inadeguato il 1° livello attribuitole che concerne i lavoratori addetti a mansioni di
“ manovalanza e/o pulizia”.
In ordine all'orario di lavoro di tutte e tre le ricorrenti, le predette, nel rendere la deposizione in favore di ciascuna delle altre, hanno confermato l'articolazione oraria dedotta in ricorso. In particolare, la ha riferito “io personalmente nonché le ricorrent , per il periodo in cui Parte_3 Pt_1 Pt_2 abbiamo lavorato insieme, abbiamo osservato l'orario di lavoro dalle 8:00 alle 13:30, e dopo un intervallo di
30 minuti dalle 14:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì; il sabato dalle 8:00 alle 14:00; nel 2018, non ricordo il mese, l'orario di lavoro è stato dalle 8:00 alle 14:00 dal lunedì al sabato senza intervallo;
tale orario è rimasto immutato fino alla fine del rapporto di lavoro sia mio che delle altre ricorrenti ” ha dichiarato “Quando Pt_5
l ha cominciato a lavorare ella ha osservato lo stesso orario che io effettuavo da prima ossia dalle 8:30 Pt_1 alle 17:00 con una mezz'ora di pausa dalle 13:00 alle 13:30 e dalle 13:30 alle 14:00, da lunedì al venerdì, mentre il sabato lavoravamo dalle 8:30 alle 14:00. L'orario di lavoro è cambiato durante il periodo in cui sono stata in malattia per cui l'ho trovato cambiato quando sono rientrata nel senso che l'orario di inizio non è stato più alle 8:30 bensì alle 8:00, mentre è rimasta immutata l'articolazione giornaliera e settimanale. Nel 2018 tutte noi abbiamo osservato l'orario part time dalle 8:00 alle 14:00 dal lunedì al sabato e tale è l'orario che è stato osservato finché io sono stata in servizio”; la sul punto ha riferito “Io e la ricorrente Pt_1 Pt_2 abbiamo osservato fino al 2017 lo stesso orario di lavoro dalle 8:30 fino alle 13:30 con un intervallo di 30 minuti e poi dalle 14:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato l'orario era dalle 8:00 alle 14:00. Dal
2017, dopo l'assunzione dell , l'orario di lavoro è cambiato per tutte noi ricorrenti con l'anticipazione Parte_3 dell'orario di inizio dalle 8:30 alle 8:00, mentre è rimasta immutata l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario. Dal 2018 fino alla fine del rapporto di lavoro tutte noi abbiamo osservato un orario di lavoro part time dalle 8:00 alle 14:00 per sei giorni a settimana”.
I crediti rivendicati risultano contabilizzati nei conteggi allegati a ciascun ricorso e non risultano specificamente contestati. Essi risultano spettare a ciascuna delle ricorrenti nei limiti del dovuto e in particolare, a titolo di differenze di lavoro ordinario e straordinario, 13 mensilità indennità sostitutiva dei ferie considerando il godimento di soli 15 gg ad agosto, il TFR (al netto di quanto percepito); non è dovuto il preavviso dal momento che vi è in atti la comunicazione datoriale che ha regolarmente preannunciato la cessazione del rapporto per riduzione di commesse, ricevuta da ciascuna delle ricorrenti alla data della missiva. La prova testimoniale articolata sul punto, volta a dimostrare che la consegna è avvenuta successivamente alla data della comunicazione è inammissibile, perché sconta il valore probatorio della stessa ove è indicato “raccomandata a mano”
4 e di seguito è apposta la sottoscrizione per ricevuta senza alcuna annotazione di una data diversa da quella riportata nell'atto stesso.
Per la , l'importo complessivo dovuto ammonta ad euro 66.092,40 (€ 71.464,37 richiesti Pt_1
- 4716,97 quale acconto TFR corrisposto in giudizio, – euro 655,00 a titolo di preavviso), di cui euro
1.411,37 a titolo di differenza TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Per la , i conteggi sono stati riformulati dalla parte, rispetto alla sua diversa data iniziale Pt_2 del rapporto, non più quella del 04.10.2011 bensì quella del 04/09/2012. Ciò ha comportato il ricalcolo del TFR dovuto alla che dagli originari € 10.221,16 si è ridotto ad € 8.574,23, da cui Pt_2 va detratto l'acconto versato in udienza, residuando una differenza di € 783,02 (8.574,23 – 7791,21).
In totale, alla in relazione al periodo decorrente da settembre 2012, spettano Pt_2 complessivamente € 59.671,64 (€ 68.117,85 richiesto con la riformulazione dei conteggi, - €
7.791,21 quale acconto TFR, - € 665,00 a titolo di preavviso non dovuto) oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Per la , l'importo complessivo dovuto ammonta ad euro 27.183,81 (€ 30.784,54 Parte_3 richiesti - € 2.945,73 quale acconto TFR, -655,00 quale indennità di preavviso), di cui euro 494,74 a titolo di differenza TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
All'esito, può essere disposta la condanna delle convenute in solido al pagamento in favore delle ricorrenti delle seguenti somme: per la € 65.437,32 di cui euro 1.411,37 a titolo di Pt_1 differenza TFR;
per € 59.671,64 di cui € 783,02 a titolo di differenza TFR, per la Pt_5 Parte_3
€ 27.183,81 cui euro 494,74 a titolo di differenza TFR, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto al saldo per il TFR.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base al decisum, nei minimi tariffari e in ragione del numero delle parti.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi per quanto di ragione e per l'effetto, condanna la società Parte_4
e in solido con le socie accomandatarie e
[...] Parte_4 Parte_4 Pt_4
al pagamento in favore delle ricorrenti delle seguenti somme: per la € 65.437,32 di cui
[...] Pt_1 euro 1.411,37 a titolo di differenza TFR;
per € 59.671,64 di cui € 783,02 a titolo di differenza Pt_5
TFR, per la € 27.183,81 cui euro 494,74 a titolo di differenza TFR, il tutto oltre alla Parte_3 rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto al saldo per il TFR;
rigetta per il resto i ricorsi;
5 condanna la società in solido con Controparte_1 le socie accomandatarie e al pagamento in favore delle ricorrenti in solido Parte_4 Parte_4 delle spese di lite liquidate in € 8.517,36 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore avv. , dichiaratosi anticipatario. Pt_2
Napoli, 11.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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