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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4568 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott. Stefano Celentano Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 77 del R.G.A.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza collegiale del 16 ottobre 2024, vertente tra
, codice fiscale e codice fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Giannalavigna, codice fiscale C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, Via San Donato n. 5, come C.F._3
da procura in atti
appellanti
e
codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1
appellata-contumace
nonché
codice fiscale , e per essa la quale mandataria con Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
rappresentanza della quest'ultima, a propria volta, mandataria con Controparte_4
rappresentanza della suddetta rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Flammia, Controparte_2 codice fiscale ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest'ultimo C.F._4
all'indirizzo p.e.c. come da procura in atti Email_1
cessionaria-intervenuta
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8168/2020 resa dal Tribunale di Napoli e pubblicata l'1/12/2020
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per gli appellanti, “- accogliere il presente appello e, in riforma della impugnata sentenza, accertare e
dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito con concessione di carta revolving del 04.09.2001
per difetto di forma, sostituendo per l'effetto gli interessi convenzionali applicati con quelli al tasso legale,
condannando conseguentemente la appellata società, previa eventuale rinnovazione delle operazioni
peritali per la esatta ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti, a retrocedere in favore degli
appellanti le somme incassate in eccesso per effetto del titolo dichiarato nullo, con revoca del D.I.
n.192/2016 oggetto di opposizione;
- ancora in accoglimento del proposto motivo di appello, in riforma del
relativo capo di sentenza impugnato, accertare e dichiarare la nullità delle clausole dei contratti di
finanziamento contenenti un TAEG errato perché inferiore a quello realmente applicato, sostituendo
automaticamente gli interessi convenzionali pattuiti con i tassi BOT o tassi legali, con ulteriore condanna
della appellata società alla restituzione di tutti le somme in eccesso incassate senza valido titolo, previa
eventuale nuova CTU per la esatta determinazione del saldo contabile, con revoca, in ogni caso, del
provvedimento monitorio opposto. IN VIA SUBORDINATA - accogliere comunque il presente appello e, in
riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di credito
revolving in considerazione della divergenza tra il TAEG espresso e quello in concreto praticato,
condannando per l'effetto, previa eventuale rinnovazione della CTU, la appellata società alla restituzione
delle somme in eccesso indebitamente ricevute, revocando, comunque, il D.I. n.192/2016. Con vittoria in
ogni caso delle spese e dei compensi professionali maturati per il doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e
rimborso spese generali, con attribuzione, così riformando altresì il capo della sentenza impugnata riferite
alle spese di lite”.
Per la cessionaria intervenuta “In via preliminare alla luce della operazione di cartolarizzazione pubblicata
nella G.U. nr. 141 del 30 novembre 2019, estromettere dal presente giudizio di appello, - In Controparte_1
via preliminare e in rito accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai sigg.
e avverso la sentenza nr. 8168/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in Parte_1 Parte_2 persona del dott. Diego Ragozini in data 30.11.2020 per tutti i motivi suesposti in via preliminare ed in rito
con conferma integrale della sentenza di primo grado impugnata. - In via preliminare e in rito ed in via
alternativa alle conclusioni sub 2) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai sigg.
e avverso la sentenza nr. 8168/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in persona del Parte_1 Pt_2
dott. Diego Ragozini in data 30.11.2020 perché viola l'art. 342 c.p.c. (primo filtro) e l'art. 348 bis c.p.c.
(secondo filtro) perché esso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto per tutti motivi meglio
esposti e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. - In ogni caso e/o in via alternativa
rigettare integralmente l'appello proposto dai sigg. e per inammissibilità Parte_1 Parte_2
dei motivi di gravame stante la loro tardività e/o perché trattasi di eccezioni nuove ovvero perchè
rappresentano mere riproposizioni di argomentazioni già rigettate ovvero su cui il Tribunale di Napoli si è
pronunciato con ampia motivazione e/o implicitamente e per l'effetto confermare integralmente la
sentenza nr. 8168/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in persona del dott. Diego Ragozini in data
30.11.2020. Nel merito rigettare integralmente l'appello proposto dai sigg. e per Parte_1 Pt_2
inammissibilità e/o infondatezza dei motivi di gravame, come meglio dedotto nel presente atto e per
l'effetto confermare integralmente la sentenza nr. 8168/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in persona del
dott. Diego Ragozini in data 30.11.2020.
- Nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi di riforma della sentenza gravata accertare e
dichiarare che i sigg. è debitore della dell'importo di € 19.235,33# Parte_1 Controparte_2
ed in via solidale alla sig.ra dell'importo di € 10.205,52#, oltre interessi dal 15 dicembre 2014 Parte_2
sino al saldo ovvero una somma diversa di Giustizia in via equitativa secondo il prudente apprezzamento
della Corte di Appello. Con vittoria di spese ed onorario del presente grado di giudizio oltre spese generali
15% IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 13/1/2016, la premetteva di Controparte_1
essere creditrice -in virtù di cessione di crediti in blocco da parte dell'Agos s.p.a. con atto pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 20 dicembre 2014- della complessiva somma di euro
19.235,33 al tasso legale di mora nei confronti di e (quest'ultima, nella Parte_1 Parte_2
sua qualità di coobbligata, limitatamente alla somma di euro 10.205,52), in virtù dell'inadempimento dei seguenti contratti: I) contratto di finanziamento stipulato da entrambe le parti opponenti in data 4/9/2001 per l'importo complessivo di euro 13.808,16; II) linea di credito concessa il 4/9/2001 mediante carta di credito revolving con importo massimo autorizzato di 4.000 euro;
III) contratto di finanziamento stipulato in data 4.09.2006, per l'importo complessivo di euro 38.076,00.
1.1 - La , previo deposito della documentazione attestante il credito, otteneva l'emissione del CP
decreto ingiuntivo per l'importo richiesto di euro 19.235,33 nei confronti dei debitori (in solido limitatamente alla cifra di euro 10.205,53), notificato a quest'ultimi in data 14/1/2016, e avverso il quale,
con atto di citazione notificato in data 22/2/2016, gli stessi proponevano opposizione, contestando le avverse pretese.
2 - Gli opponenti, in particolare, eccepivano nel merito la mancanza della prova scritta richiesta ex lege per la concessione del decreto ingiuntivo, nonché il difetto di prova del credito, avendo la società finanziaria depositato copie scarsamente intellegibili dei contratti in forza del quale azionavano la pretesa monitoria,
nonché, con riguardo al contenuto della suddetta pretesa, l'illegittimità e invalidità sia del contratto di finanziamento che di quello riferito alla concessione di carta revolving, per applicazione di tassi anatocistici e usurari. Con riguardo al contratto di finanziamento del 4/9/2006, poi, lamentavano oltre all'applicazione di tassi anatocistici e usurari, l'illegittimo mutamento unilaterale delle condizioni contrattuali. Chiedevano,
pertanto, la revoca del decreto opposto e, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, la restituzione delle somme versate in eccesso pari ad euro 1.808,97, con vittoria delle spese di lite.
3 - Si costituiva in giudizio la contestando analiticamente le difese degli opponenti, Controparte_1
ribadendo la validità dei contratti sotto il profilo della forma e della prova offerta ai sensi dell'art. 50 TUB ai fini del provvedimento monitorio, ed evidenziando che non vi era stata contestazione né sulla sottoscrizione dei contratti depositati in atti né sulla consegna ed utilizzo delle somme finanziate. Quanto
alla prova del credito, deduceva che erano depositati in atti sia i contratti conclusi con l'opponente che gli estratti conto, non dettagliatamente contestati dalla controparte, tanto da far ritenere generica ed infondata l'opposizione promossa. Nel merito precisava altresì l'infondatezza delle doglianze di controparte sia in punto di applicazione di tassi usurari e anatocistici, sia con riferimento alla lamentata modificazione unilaterale. Insisteva, dunque, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto con vittoria delle spese di lite, nonché chiedeva la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. per la temerarietà della lite. 4 - Alla prima udienza di comparizione del 5/7/2016 gli opponenti eccepivano anche la nullità del contratto revolving per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB. Mentre la società opposta esibiva gli originali dei contratti posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
4.1 - A seguito dell'esperimento negativo del procedimento di mediazione ed all'esito dell'espletamento di
CTU contabile, il Tribunale con ordinanza del 3/6/2020 tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 15/5/2020, concedendo alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5 - Con la sentenza n. 8168/2020 il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione; rigettava altresì la domanda riconvenzionale degli opponenti e li condannava al pagamento delle spese del giudizio che liquidava in complessivi euro 4.835,00 oltre accessori di legge.
5.1 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) In via preliminare, è
infondata la censura degli opponenti in ordine al difetto di prova scritta della conclusione dei contratti
(entrambi depositati in copia già dalla fase monitoria ed in originale nella fase di opposizione e senza alcun disconoscimento anche in termini di sottoscrizione), mentre è generica la difesa degli opponenti nella parte in cui si contesta il contenuto in ordine alla difficile intelligibilità del contenuto dei contratti come depositati in atti. 2) Sulla lamentata nullità del contratto di apertura di credito con concessione di carta revolving per carenza della forma scritta si osserva che “dalla documentazione depositata dalla nel Controparte_1
giudizio monitorio (cfr. all. 3 della produzione del fascicolo monitorio) risulta chiaramente provata
l'esistenza del c.d. “bicontratto” ovvero della contestuale stipula di due contratti distinti all'interno dei un
unico regolamento di interessi. Nel contratto sottoscritto dal sig. e dalla sig.ra Parte_1 Pt_2
(nella sua qualità di coobbligata) in data 4.09.2001, infatti, vi sono le pattuizioni relative a due distinti
[...]
rapporti contrattuali, cioè quello di finanziamento e quello di apertura di una linea credito utilizzabile
mediante una carta di credito c.d. “revolving”, come si evince in modo chiaro ed inequivocabile dal tenore
letterale del suddetto contratto”. Inoltre, si rileva che “alla pagina 2) sul retro del suddetto contratto sono
poi contenute le condizioni economiche relative all'apertura ed all'utilizzo della linea di credito ed in
particolare, all'art. 7, le condizioni di “Uso della Carta” a cui il cliente dava espressa sottoscrizione ai sensi
dell'art. 1341 c.c.”. 3) Il documento contrattuale del 4/9/2001, comprensivo anche del contratto di apertura della linea di credito rotativo o “revolving” è stato pertanto “validamente sottoscritto dal sig.
e , con la conseguenza che non è ravvisabile, contrariamente a quanto Parte_1 Parte_2
sostenuto dagli opponenti, alcuna nullità contrattuale per carenza della forma scritta ad substantiam” di cui all'articolo 117 T.U.B.. La specifica approvazione della suddetta clausola, precisa anche con riguardo al
contenuto, conforta inoltre circa l'insussistenza di una possibile nullità per indeterminatezza della stessa”. 4)
Circa la non conformità del TAEG pattuito a quello “reale”, il CTU nominato, in conformità con i quesiti formulati, procedeva al ricalcolo del TAEG sia del contratto di finanziamento del 4/9/2001 sia di quello stipulato in data 4/9/2006, “non ravvisando nessuna difformità con quello dichiarato in contratto”. Né
meritevole di accoglimento può ritenersi la doglianza mossa dalla parte opponente circa il mancato computo da parte del perito delle spese di assicurazione ai fini del calcolo del TAEG. Il TAEG deve, infatti,
comprendere le spese relative al contratto di assicurazione qualora questa sia obbligatoria, oppure costituisca un requisito per ottenere il credito alle condizioni offerte. “Nel caso in esame, la natura
formalmente facoltativa della polizza assicurativa emerge dalla stessa lettura del contratto di
finanziamento nel quale viene indicata l'adesione degli odierni opponenti alla stipula della copertura
assicurativa quale mera possibilità dove è altresì, indicato che per ottenere il finanziamento o per ottenerlo
alle condizioni contrattuali offerte non era obbligatoria la sottoscrizione di una polizza assicurativa a
garanzia del credito. In considerazione del tenore letterale del contratto, in base alla quale la polizza è
facoltativa, stante l'espressa previsione di una clausola da sottoscrivere per rinunciarvi, la prova di
un'eventuale obbligatorietà doveva essere fornita dall'opponente anche attraverso prova presuntiva”.
Prova che gli opponenti non hanno fornito. “Se quindi risulta documentalmente la contestualità della
sottoscrizione della polizza assicurativa in questione non vi è, tuttavia, prova circa la relativa obbligatorietà
per cui non può essere contestata la correttezza del TAEG indicato nel contratto di finanziamento né può
venire in rilievo il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB”. 5) Con riguardo, invece, alla sussistenza dell'usura,
dall'esperita CTU in atti, emerge che nessuno dei contratti stipulati supera il tasso soglia previsto per il periodo di approvazione degli stessi. “Si sottolinea inoltre che il perito nominato non ha ravvisato,
contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, la sussistenza di interessi anatocistici con riferimento
al contratto relativo alla carta revolving atteso che nella suddetta apertura di credito gli interessi mensili
non sono calcolati sugli interessi precedentemente liquidati ma sul capitale residuo”. 6) “Risulta infondata
anche la censura sollevata dagli opponenti in merito all'illegittimo addebito a proprio carico da parte della
società finanziaria di oneri non contrattualmente pattuiti. È pacifico, difatti, come suesposto, che nessun
valore può avere una contestazione generica, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute
indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate. Pertanto, alla luce dei criteri generali che governano il regime dell'onere della prova, incombeva sulla parte opponente l'allegazione della
documentazione necessaria (ed in particolare le quietanze e/o attestazioni di pagamento di ciascun rata
versata) al fine di consentire al CTU nominato di verificare se la opposta abbia o meno addebitato spese
maggiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite. Alla luce di tale carenza documentale, non può che
ritenersi infondata la contestazione. Né risulta fornita alcuna prova circa la sussistenza di una modifica
unilaterale del rapporto da parte della società finanziaria a carico degli opponenti, per la cui stante la
genericità non può che concludersi per il rigetto della relativa doglianza”. 7) L'opposizione è infondata, con rigetto della stessa e conferma del decreto opposto. “Cionondimeno, questo giudice ritiene non vi siano i
presupposti per una condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non sussistendone le condizioni
previste dalla legge”. 8) Le spese di lite, liquidate secondo il DM 55/14 e calcolate sulla scorta del valore della lite e dell'impegno processuale che essa ha richiesto, seguono la soccombenza effettiva.
6 - Avverso detta sentenza hanno proposto appello e , sulla base di due Parte_1 Parte_2
motivi. Con contestuale istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
istanza rigettata da questa Corte con ordinanza del 28/4/2021.
L'appellata seppur ritualmente evocata, non si è costituita e, per tanto, se ne deve Controparte_1
dichiarare la contumacia.
Si è costituita nel gravame la nell'asserita qualità di cessionaria del credito di Controparte_2 CP
chiedendo, in primis, l'estromissione dal giudizio dell'appellata , eccependo poi, in via
[...] CP
preliminare l'inammissibilità del gravame e comunque concludendo, nel merito, per il rigetto dell'appello.
7 - All'udienza collegiale del 16/10/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
8 - Vanno esaminate, preliminarmente, le eccezioni di difetto di legittimazione nel giudizio sia dell'appellata, ricorrente in prime cure, (che aveva agito in giudizio quale cessionaria CP
dell'originario credito vantato dalla Agos s.p.a.), sia della cessionaria intervenuta solo nel giudizio di appello, , (che ha dichiarato di essersi costituita nel giudizio di appello quale cessionaria del CP_2
credito spettante a ). Eccezioni, entrambe, proposte dagli appellanti in sede di precisazione delle CP
conclusioni di questo giudizio e ribadite con le difese ex art. 190 c.p.c..
8.1 - Con riguardo all'appellata , gli appellanti eccepiscono il suo difetto di legittimazione attiva CP
sul presupposto che “non vi è inequivoca corrispondenza tra le caratteristiche dei crediti per cui vi è causa e quelle indicate come criterio di identificazione della cessione in blocco” avvenuta tra la Agos e la CP
stessa.
8.2 - Con riguardo poi alla , intervenuta nel giudizio di gravame, gli appellanti ne eccepiscono CP_2
il difetto di legittimazione attiva non avendo la stessa “nulla allegato ai fini della dimostrazione della
ricomprensione del credito nella assunta operazione di sua cartolarizzazione”.
9 - Al riguardo occorre premettere che secondo consolidato principio, recentemente ribadito dalla Suprema
Corte (sent. n. 15088 del 2025), “la questione relativa alla possibilità di far valere il difetto di legittimazione
di una parte in giudizio va esaminata alla luce di quanto chiarito, nel contesto di una valutazione
complessiva dei profili attinenti alla legittimazione al giudizio ed alla titolarità attiva e passiva del rapporto,
dalla pronuncia resa da Cass., SU, n. 2951 del 2016”. Quindi, la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. È evidente, quindi, che una cosa è la legittimazione ad agire, altra cosa è la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo: ciò che rileva, infatti, è la prospettazione della parte. Quindi, la legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o delle difese della parte emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore,
al convenuto o all'interveniente. La carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori,
perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta.
9.1 - Diversamente, la titolarità del diritto sostanziale attiene al merito della causa, alla fondatezza della domanda e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda stessa: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il titolare. Le deduzioni in ordine alla carenza di titolarità, attiva o passiva, integrano perciò non un'eccezione ma una mera difesa che può essere proposta in ogni fase o grado del giudizio;
con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.
10 - Ciò premesso, con riguardo alla sicuramente risulta sussistente la sua legittimazione ad CP
agire in quanto, sia nel ricorso monitorio sia nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione,
emerge chiara la prospettazione della parte che il diritto vantato in giudizio appartiene alla stessa. Esaminata, quindi, l'eccezione degli appellanti circa il difetto di “legittimazione sostanziale” della CP
, tale “eccezione” non può che intendersi come mera difesa nel merito finalizzata a far valere la carenza
[...]
di titolarità del diritto controverso in capo all'opposta in prime cure.
10.1 - Al riguardo, mette conto evidenziare che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7866 del 22 marzo
2024, si è pronunciata sul tema della società di cartolarizzazione che (come nel caso di specie) agisca in giudizio per il recupero di crediti ricompresi in operazioni di cessione di crediti in blocco. In particolare, la
Suprema Corte, rifacendosi alle precedenti ordinanze n. 9412 del 5 aprile 2023 e n. 17944 del 22 giugno
2023 ha affermato che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria
dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di
quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi
successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco
secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui
agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di
cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta
nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni
siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi
nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”.
10.2 - Tanto premesso, la prospettazione degli appellanti con riguardo alla opposta in prime cure, CP
, deve essere disattesa. Sul punto, infatti, gli appellanti si limitano a dedurre che “non vi è inequivoca
[...]
corrispondenza tra le caratteristiche dei crediti per cui vi è causa e quelle indicate come criterio di
identificazione della cessione in blocco”. Quindi, non contestano l'avvenuta cessione ma soltanto che difetti la prova dell'inclusione dei loro debiti nella cessione in blocco effettuata dalla Agos s.p.a. nei confronti della
. Orbene, dalla documentazione depositata in atti del primo giudizio dalla e, CP CP
segnatamente, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco (Gazzetta Ufficiale n. 150
del 2014, docc. 7 e 8 fascicolo monitorio) si evince invece, chiaramente, che i crediti per cui è giudizio
(derivanti da contratti di finanziamento personale e contratti di credito revolving) sono riconducibili, con certezza, tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco tra Agos e , in base alle CP
loro caratteristiche concrete ed agli specifici requisiti previsti dalla cessione stessa. 10.3 - Con riguardo, poi, all'eccezione di difetto di “legittimazione sostanziale” della , CP_2
intervenuta in questo giudizio, sicuramente la stessa -per i medesimi motivi sopra indicati- risulta legittimata all'intervento in quanto con la propria comparsa di costituzione in appello prospetta chiaramente di essere legittimata ad agire quale cessionaria del credito.
Di contro, in punto di titolarità attiva, la valutazione deve essere fatta dando seguito al principio giurisprudenziale secondo cui il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità
di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è
rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti alla sua successione nel processo ex artt. 110
e 111 c.p.c. (per tutte Cass. ord. n. 15010 del 2024).
Ciò posto, la , nel costituirsi in giudizio, si è limitata ad affermare la propria legitimatio ad CP_2
causam ma non ha fornito prova della dedotta cessione del credito in suo favore da parte della CP
(nulla è stato prodotto in giudizio dall'intervenuta, al riguardo) e quindi, di conseguenza, non ha provato di essere l'effettiva titolare del credito oggetto del giudizio.
Va, per tanto, accolta la difesa degli appellanti sul punto e va, di conseguenza dichiarata la carenza di titolarità attiva dell'intervenuta . CP_2
11 - Passando all'esame dei motivi di gravame, con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza gravata nella parte in cui considera validamente stipulato il contratto di apertura di credito revolving.
Deducono, sul punto, gli appellanti che il primo giudice ha errato nel ritenere sussistente il loro consenso alla conclusione di uno specifico contratto di apertura di credito con carta revolving “unicamente attraverso
la sottoscrizione dell'originario contratto di finanziamento”. Assumono che le condizioni relative alla concessione di apertura di credito con carta revolving, contenute nel medesimo documento contrattuale relativo al contratto di finanziamento erano riportate “in caratteri minuscoli e poco intellegibili posizionati
nel margine basso di sinistra del frontespizio” in tal guisa che “non possono ritenersi integrati in alcun modo
gli estremi della forma scritta posta a pena di nullità dall'art. 117 TUB”. Affermano, infatti, che “il consenso
del consumatore, in relazione a diverse fattispecie contrattuali, deve essere raccolto distintamente e in
contratti separati. Solo in tal modo, infatti, si possono realizzare quegli obiettivi di trasparenza e di tutela
della parte contrente più debole posti come fondamentali in tutta la ampia disciplina dedicata al consumatore”. Deducono, in fine, che “la tesi del bicontratto sostenuta nella impugnata decisione secondo
cui con la stipulazione di un unico modello prestampato fornito dalla società mutuante, gli appellanti siano
coscientemente e liberamente giunti alla contestuale conclusione di due contratti autonomi e distinti, non
può essere considerata persuasiva, poiché in tal modo si corre il rischio di favorire pratiche di elusione della
specifica disciplina di protezione per il consumatore”.
11.1 - Il motivo non può essere accolto.
Va, anzitutto, disattesa l'affermazione degli appellanti secondo cui il contratto di credito revolving risulterebbe legittimamente stipulato soltanto se “raccolto distintamente e in contratti separati”. Invero,
non sussiste nessuna norma dell'ordinamento giuridico che vieti la contestuale stipula di due contratti distinti all'interno di un unico documento contrattuale. La questione effettiva è se il documento contrattuale depositato in atti, contenente l'accordo e la disciplina sia del contratto di finanziamento che del contratto di apertura di credito con carta revolving, possa soddisfare i requisiti della “forma scritta” per il secondo contratto (revolving) prevista a pena di nullità dall'art. 117 T.U.B..
Orbene, la motivazione del primo giudice, al riguardo, risulta coerente ed esente da vizi logici ed errori di diritto e va, quindi, condivisa, non potendo essere minata dalle censure della parte appellante. In effetti, il
Tribunale ha evidenziato che la stipula del contratto di apertura di credito con carta revolving “si evince in
modo chiaro ed inequivocabile dal tenore letterale del suddetto contratto” (e, cioè, l'apertura di una linea di credito per un importo massimo di lire 4.000.000 il cui utilizzo era rimborsabile il giorno 20 di ogni mese con rate minime pari al 5% di detto importo comprensivo degli interessi calcolati al tasso dell'1,65%
mensile, TAN 19,80, TAEG 21,70 nonché del premio assicurativo -pari allo 0,154% del capitale residuo in caso di adesione all'assicurazione- e delle spese di estratto conto pari a lire 2.000 oltre imposta di bollo). Il
primo giudice ha poi correttamente valorizzato la circostanza che, alla pagina 2, sul retro del contratto,
erano anche “contenute le condizioni economiche relative all'apertura di credito ed all'utilizzo della linea di
credito ed, in particolare, all'art. 7, le condizioni di “Uso della carta” a cui il cliente dava espressa
sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.”. Da tutto ciò, il Tribunale ha tratto la corretta convinzione che,
contrariamente alle tesi degli opponenti in prime cure, nel caso di specie non era ravvisabile “alcuna nullità
contrattuale per carenza della forma scritta ad substantiam di cui all'art. 117 T.U.B.”.
Orbene, come detto, le censure proposte dalla parte appellante, così come formulate, non risultano idonee a scalfire la motivazione del primo giudice atteso che, pur continuando ad invocare la nullità per difetto di forma scritta, ex art. 117 T.U.B., non censurano adeguatamente la motivazione proprio in punto di affermata sussistenza della forma scritta ma si dolgono soltanto che tale particolare forma scritta
(rappresentata da un unico documento contrattuale per la disciplina di due singoli contratti)
confliggerebbe, in astratto, con gli obiettivi di trasparenza e di tutela della parte contrente più debole.
Circostanza che nello specifico, per altro, non risulta sussistente atteso il chiaro contenuto del contratto in punto di apertura di credito revolving e la specifica approvazione, per iscritto delle clausole che lo disciplinano.
Né può risultare apprezzabile la censura per cui il contratto di apertura di credito revolving sarebbe nullo in quanto redatto “in caratteri minuscoli e poco intellegibili posizionati nel margine basso di sinistra del
frontespizio”. E ciò, se non altro, in quanto il corpo dei caratteri utilizzato per disciplinare le condizioni economiche dell'apertura di credito risulta identico a quello utilizzato per la disciplina delle condizioni di contratto del finanziamento personale sulla cui validità, però, gli appellanti nulla hanno eccepito.
12 - Con il secondo, articolato motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata sotto molteplici aspetti.
Innanzi tutto, lamentano l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui “sostiene la conformità
del TAEG pattuito nei contratti e quello realmente applicato”. Censurano, poi, il fatto che il primo giudice ha errato nel non ritenere la natura obbligatoria delle polizze assicurative stipulate da essi appellanti contestualmente ai contratti di finanziamento per cui è giudizio. Con la conseguenza che, l'obbligatorietà di dette assicurazioni avrebbe dovuto indurre il Tribunale a tener conto dei relativi costi assicurativi nel conteggio del TAEG.
Per gli appellanti, dunque, tenute “nella doverosa considerazione le spese di assicurazione in questione,
quali voce di spesa obbligatorie” e, quindi, “calcolato il TAEG con la ivi ricomprensione delle stesse”,
emergerebbe “incontrovertibilmente una palese discrasia tra il tasso pattuito e quello concretamente
praticato”.
Ciò posto, gli appellanti ritengono che la Corte debba “dichiarare nulle le clausole dei contratti di
finanziamento, e in subordine del contratto di credito revolving, poiché indicative di un TAEG errato in
quanto inferiore a quello realmente applicato per effetto della ivi ricomprensione delle sostenute spese per
le polizze assicurative”. In ogni caso, gli appellanti censurano la sentenza invocando l'applicazione dell'art. Sotto un ultimo aspetto, gli appellanti lamentano l'erroneità della CTU espletata nel primo giudizio. Con
argomentazioni poco intellegibili gli appellanti sembrerebbero lamentarsi del fatto che la relazione peritale in atti sarebbe “viziata dall'errore di fondo di non ricomprendere i costi sostenuti per la stipula delle polizze
assicurative nel computo del TAEG, confusamente però considerate per il calcolo del TEG”.
13 - Il motivo in esame va disatteso.
In sostanza gli appellanti sostengono che il TAEG effettivo risultava superiore a quello indicato in contratto poiché la quantificazione di quest'ultimo doveva tener conto delle spese dell'assicurazione obbligatoria;
con la conseguente nullità della clausola indicante il TAEG e con l'ulteriore conseguenza della necessaria applicazione al rapporto, per tutta la sua durata, dei tassi di interesse sostitutivi previsti dal TUB.
Orbene, a prescindere da ogni valutazione sul carattere obbligatorio delle polizze assicurative stipulate dagli appellanti, ai fini del decidere ci si deve soffermare preliminarmente sulla funzione del TAEG. Al
riguardo si può affermare che l'esposizione del TAEG in contratto assolve ad una mera funzione di trasparenza, mostrando al mutuatario il costo complessivo dell'operazione. Infatti, secondo consolidato principio giurisprudenziale, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (per tutte,
Cass. n. 39169/2021).
Dunque, non corrispondendo al TAEG una clausola contrattuale, intesa come pattuizione di una condizione economica del contratto, l'eventuale sua errata indicazione non è suscettibile di determinare la nullità
parziale del negozio giuridico. La censura della parte appellante, quindi, non coglie nel segno stante l'irrilevanza ai fini della declaratoria di nullità ed applicazione dei tassi sostitutivi (anche in ipotesi di accertata obbligatorietà delle polizze assicurative) della contestata discrepanza del TAEG effettivo rispetto a quello indicato in contratto. E ciò risulta vieppiù confermato anche da quanto si dirà in appresso.
13.1 - Anche la generica censura degli appellanti circa l'applicabilità o meno dell'art. 124 TUB vigente
ratione temporis non risulta apprezzabile. Al riguardo, va chiarito che, nel caso di specie, non può trovare applicazione la disciplina consumeristica, di cui all'art. 124 TUB, relativo, per altro, ai soli contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19
settembre 2010. Difatti, l'art. 124 TUB (nel testo vigente prima del 19 settembre 2010), relativo appunto ai soli contratti di credito al consumo, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del
TAEG e, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad esempio perché indicato in modo indeterminato o indeterminabile). Tale soluzione, più restrittiva, risultava maggiormente coerente con la
ratio -sopra descritta-sottostante l'istituto del TAEG, ovverosia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, sì da consentire al cliente-consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento sottoposte, e, consequenzialmente, valutare quella maggiormente conveniente.
A decorrere dall'anno 2010 è vigente l'art. 125 bis TUB per tutti i contratti stipulati con il consumatore.
Purtuttavia, tale norma si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore, di importo non superiore ad Euro 75.000,00 successivi al 19 settembre 2010, e, quindi, non è applicabile, ratione
temporis, ai rapporti per cui è causa.
13.2 - Va, parimenti, disattesa la censura in punto di erroneità della CTU. La asserita circostanza per cui la relazione peritale sarebbe “viziata dall'errore di fondo di non ricomprendere i costi sostenuti per la stipula
delle polizze assicurative nel computo del TAEG”, per i motivi sopra accennati, non assume rilevanza ai fini del decidere.
Con riguardo, infine, alla questione relativa al fatto che il CTU non avrebbe correttamente considerato “le
poste a debito e/o a credito”, addivenendo ad una non corretta “determinazione del reale e giusto rapporto
dare/avere tra le parti”, le censure degli appellanti si palesano del tutto generiche e quindi inidonee a qualsiasi valutazione nel merito. Infatti, non è dato comprendere quali siano state le “poste” che il CTU del primo giudizio non ha correttamente valutato.
14 - Per quanto fin qui esposto, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
15 - Le spese del grado dovrebbero seguire la soccombenza. Purtuttavia, nulla si dispone sulle suddette spese stante la contumacia dell'appellata e la declaratoria di difetto di titolarità attiva della società
intervenuta. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
e così provvede: Parte_1 Parte_2
1) dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_1
2) dichiara il difetto di titolarità attiva dell'intervenuta Controparte_2
3) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) nulla dispone sulle spese del grado di appello;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
124 TUB all'epoca vigente.