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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 28/10/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Rieti Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 10/2025 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Controparte_1
Avv.LUCCI FEDERICO parte ricorrente
Pt_1
Avv.DE ROSA SABRINA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: chiede la declaratoria della cessazione della materia con contendere, con vittoria delle spese di lite e distrazione ex art. 93 c.p.c. II. Parte resistente: chiede la declaratoria della cessazione della materia con contendere, con compensazione delle spese di lite. Le ragioni della decisione
Con ricorso del 7/1/2025, parte ricorrente ha formulato domanda giudiziale per il pagamento di indennità di accompagnamento, a seguito di formale riconoscimento del diritto da parte della competente commissione medica (si veda verbale del 21/8/2024) e mancata materiale percezione dell'emolumento. Si è costituita in giudizio l' rilevando che il provvedimento di liquidazione venivano emesso il Pt_1
28/8/2024 e che “il pagamento degli arretrati, che, come riportato nel provvedimento di liquidazione, viene disposto non appena l'ufficio ha terminato gli adempimenti necessari e al netto di eventuali ritenute, è stato effettuato con la cedola di pensione di aprile 2025, con valuta 1.04.2025, per complessivi € 10.648,56”. Inoltre, l' ha rilevato che “il ricorrente, però, è deceduto il 26.03.2025, cosicché non è stato possibile accreditare Pt_1 la somma dovuta, che potrà essere richiesta, così come già liquidata, dagli eredi” e che “che il mancato accredito degli Pt_ arretrati non è imputabile all' che aveva emesso il pagamento con valuta 01.04.2025”.
Nel caso in esame, dunque, l'amministrazione resistente ha riconosciuto la fondatezza delle richieste articolate nel ricorso, già incontestabili peraltro alla luce dell'accertamento da parte della commissione medica, e comunque condiviso dall'ente pubblico con provvedimento di liquidazione.
1 Pertanto, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse all'emissione del provvedimento giudiziale richiesto, deve riconoscersi la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite segue la soccombenza virtuale, considerato che la condotta dell'amministrazione resistente ha determinato l'instaurazione del presente giudizio in relazione ai ritardi nella erogazione degli emolumenti;
infatti, a fronte di verbale di riconoscimento del 21/8/2024, si desume che il primo effettivo pagamento è avvenuto a gennaio 2025, a seguito della notifica del ricorso. Le spese di lite sono quindi liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, parametri tabellari minimi avuto riguardo al valore della causa e alle questioni sottoposte dalle parti al giudicante con riferimento alle sole fasi studio, introduttiva;
infatti, a seguito del riconoscimento dell'erroneità dell'azione amministrativa, le successive fasi processuali previste dal D.M. 147/2022 non avevano sostanzialmente luogo.
p.q.m.
dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di € 43,00 per esborsi e nella somma di 854,00 euro per onorari, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
24 ottobre 2025 Giudice del lavoro Paolo Mariotti
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Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 10/2025 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Controparte_1
Avv.LUCCI FEDERICO parte ricorrente
Pt_1
Avv.DE ROSA SABRINA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: chiede la declaratoria della cessazione della materia con contendere, con vittoria delle spese di lite e distrazione ex art. 93 c.p.c. II. Parte resistente: chiede la declaratoria della cessazione della materia con contendere, con compensazione delle spese di lite. Le ragioni della decisione
Con ricorso del 7/1/2025, parte ricorrente ha formulato domanda giudiziale per il pagamento di indennità di accompagnamento, a seguito di formale riconoscimento del diritto da parte della competente commissione medica (si veda verbale del 21/8/2024) e mancata materiale percezione dell'emolumento. Si è costituita in giudizio l' rilevando che il provvedimento di liquidazione venivano emesso il Pt_1
28/8/2024 e che “il pagamento degli arretrati, che, come riportato nel provvedimento di liquidazione, viene disposto non appena l'ufficio ha terminato gli adempimenti necessari e al netto di eventuali ritenute, è stato effettuato con la cedola di pensione di aprile 2025, con valuta 1.04.2025, per complessivi € 10.648,56”. Inoltre, l' ha rilevato che “il ricorrente, però, è deceduto il 26.03.2025, cosicché non è stato possibile accreditare Pt_1 la somma dovuta, che potrà essere richiesta, così come già liquidata, dagli eredi” e che “che il mancato accredito degli Pt_ arretrati non è imputabile all' che aveva emesso il pagamento con valuta 01.04.2025”.
Nel caso in esame, dunque, l'amministrazione resistente ha riconosciuto la fondatezza delle richieste articolate nel ricorso, già incontestabili peraltro alla luce dell'accertamento da parte della commissione medica, e comunque condiviso dall'ente pubblico con provvedimento di liquidazione.
1 Pertanto, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse all'emissione del provvedimento giudiziale richiesto, deve riconoscersi la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite segue la soccombenza virtuale, considerato che la condotta dell'amministrazione resistente ha determinato l'instaurazione del presente giudizio in relazione ai ritardi nella erogazione degli emolumenti;
infatti, a fronte di verbale di riconoscimento del 21/8/2024, si desume che il primo effettivo pagamento è avvenuto a gennaio 2025, a seguito della notifica del ricorso. Le spese di lite sono quindi liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, parametri tabellari minimi avuto riguardo al valore della causa e alle questioni sottoposte dalle parti al giudicante con riferimento alle sole fasi studio, introduttiva;
infatti, a seguito del riconoscimento dell'erroneità dell'azione amministrativa, le successive fasi processuali previste dal D.M. 147/2022 non avevano sostanzialmente luogo.
p.q.m.
dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di € 43,00 per esborsi e nella somma di 854,00 euro per onorari, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
24 ottobre 2025 Giudice del lavoro Paolo Mariotti
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