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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/11/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2942/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2942/2025 promossa da:
c.f. con l'Avv. Mario Ceccarelli;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. con l'Avv. Mario Ceccarelli;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.09.2025, hanno Parte_1 CP_1 adito l'intestato Tribunale affinché dichiari f imonio da essi contratto in Campiglia Marittima (LI) in data 08.09.1996, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nata la figlia il 17.06.2000 e che esse si sono separate consensualmente con decreto di omologa Per_1
n. cron. 9976/2015 del 20.07.2015.
Con decreto del 22/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 30.10.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 15.09.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Campiglia Marittima (LI) in data 08.09.1996 tra e , trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comu i ro Atti di Matrimonio dell'Anno 1996 Parte 2 Serie A n. 8.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
a) In relazione alle clausole di cui ai punti 1,2, e 3 del D.O. n. 9976 /2015 del 20.07.15 R.G. 618/15 pronunciato dal Tribunale Ordinario di Livorno, i comparenti dichiarano come l'abitazione sita in Campiglia M.ma via A. Moro n. 2 risulti di proprietà esclusiva della Sig.ra giusta trascrizione del verbale di separazione consensuale a far data dal CP_1
07.07.15.
b) Come in riferimento ai punti 4 e 5 la figlia oramai maggiorenne e frequentante Per_1 un corso universitario in Torino, risulti al mo non più convivente con la madre ed a riguardo di cui al disposto di cui al punto 5, il Sig. versa l'importo di € Parte_1
570,00 mensili quale contributo per l'affitto della mobile in Torino, riconfermando con la Sig.ra rinuncia a qualsiasi contributo per il proprio CP_1 mantenimento essendo economicamente autosufficiente.
c) Come il disposto di cui al punto 6 del D.O. è da ritenersi superato e non più efficace avendo i coniugi provveduto in merito.
d) Come il mutuo residuo relativo all'immobile identificato al punto 7 ovvero abitazione sita in Campiglia M.ma via Aldo Moro n. 2 identificata all NCEU di detto comune al foglio 24 particella 31 sub 7 e sub 3 all'attualità di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1 continuerà ad essere onorato sino all'estinzione da parte della stessa. e) Come i ricorrenti siccome comproprietari in ragione del 50% cadauno dell'immobile posto in Campiglia M.ma via S. Croce n. 2 distinto all NCEU di detto comune al foglio 36, particella 112 sub 1, concesso in locazione giusto contratto registrato a Piombino il 30.05.12 , precisano a riguardo che il canone di locazione verrà trattenuto nella sua integrità dalla Sig.ra con la specifica che in caso di vendita il ricavato verrà ripartito in CP_1 ragione del 60% in favore del Sig. ed il restante 40% attribuito alla Sig.ra Parte_1
il tutto tenuto conto ente al disposto del punto 8 di cui al CP_1
a Sig.ra ha trattenuto, negli anni, l'intero canone di locazione CP_1 versato dal conduttore, giusti accordi intervenuti tra i ricorrenti stessi.
f) Come riguardo la costituita società “, si precisa come Controparte_2 la società è stata sciolta ed opera all'a Controparte_3
P.I. di esclusiva proprietà del ricorrente
[...] P.IVA_1 Parte_1
g) Come riguardo al disposto di cui al n. 10 del D.O. sopra richiamato, il mutuo a suo tempo erogato da atto Notaio Racc. 35.959 Racc. 121.988 risulti estinto. Per_2
h) Come relativamente alla clausola di cui al punto 11 del D.O., il mutuo di cui all'atto Notaio Racc. 16028, Rep. 50567 stipulato in data 23.08.07, risulti estinto e Per_3 rinegozi me esclusivo della ricorrente in riferimento all'immobile di CP_1 via A. Moro n.2 oggi di proprietà esclusiva della stessa sig.ra . CP_1
i) Riguardo alla clausola di cui al punto n. 12, la stessa deve ritenersi superata stante la raggiunta maggiore età della figlia . Per_1
l) Il disposto di cui al punto 13 del D.O. deve essere anch'esso superato giusti atti di trasferimenti e relative trascrizioni intervenute successivamente al D.O. di separazione.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Campiglia Marittima (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 07.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2942/2025 promossa da:
c.f. con l'Avv. Mario Ceccarelli;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. con l'Avv. Mario Ceccarelli;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.09.2025, hanno Parte_1 CP_1 adito l'intestato Tribunale affinché dichiari f imonio da essi contratto in Campiglia Marittima (LI) in data 08.09.1996, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nata la figlia il 17.06.2000 e che esse si sono separate consensualmente con decreto di omologa Per_1
n. cron. 9976/2015 del 20.07.2015.
Con decreto del 22/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 30.10.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 15.09.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Campiglia Marittima (LI) in data 08.09.1996 tra e , trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comu i ro Atti di Matrimonio dell'Anno 1996 Parte 2 Serie A n. 8.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
a) In relazione alle clausole di cui ai punti 1,2, e 3 del D.O. n. 9976 /2015 del 20.07.15 R.G. 618/15 pronunciato dal Tribunale Ordinario di Livorno, i comparenti dichiarano come l'abitazione sita in Campiglia M.ma via A. Moro n. 2 risulti di proprietà esclusiva della Sig.ra giusta trascrizione del verbale di separazione consensuale a far data dal CP_1
07.07.15.
b) Come in riferimento ai punti 4 e 5 la figlia oramai maggiorenne e frequentante Per_1 un corso universitario in Torino, risulti al mo non più convivente con la madre ed a riguardo di cui al disposto di cui al punto 5, il Sig. versa l'importo di € Parte_1
570,00 mensili quale contributo per l'affitto della mobile in Torino, riconfermando con la Sig.ra rinuncia a qualsiasi contributo per il proprio CP_1 mantenimento essendo economicamente autosufficiente.
c) Come il disposto di cui al punto 6 del D.O. è da ritenersi superato e non più efficace avendo i coniugi provveduto in merito.
d) Come il mutuo residuo relativo all'immobile identificato al punto 7 ovvero abitazione sita in Campiglia M.ma via Aldo Moro n. 2 identificata all NCEU di detto comune al foglio 24 particella 31 sub 7 e sub 3 all'attualità di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1 continuerà ad essere onorato sino all'estinzione da parte della stessa. e) Come i ricorrenti siccome comproprietari in ragione del 50% cadauno dell'immobile posto in Campiglia M.ma via S. Croce n. 2 distinto all NCEU di detto comune al foglio 36, particella 112 sub 1, concesso in locazione giusto contratto registrato a Piombino il 30.05.12 , precisano a riguardo che il canone di locazione verrà trattenuto nella sua integrità dalla Sig.ra con la specifica che in caso di vendita il ricavato verrà ripartito in CP_1 ragione del 60% in favore del Sig. ed il restante 40% attribuito alla Sig.ra Parte_1
il tutto tenuto conto ente al disposto del punto 8 di cui al CP_1
a Sig.ra ha trattenuto, negli anni, l'intero canone di locazione CP_1 versato dal conduttore, giusti accordi intervenuti tra i ricorrenti stessi.
f) Come riguardo la costituita società “, si precisa come Controparte_2 la società è stata sciolta ed opera all'a Controparte_3
P.I. di esclusiva proprietà del ricorrente
[...] P.IVA_1 Parte_1
g) Come riguardo al disposto di cui al n. 10 del D.O. sopra richiamato, il mutuo a suo tempo erogato da atto Notaio Racc. 35.959 Racc. 121.988 risulti estinto. Per_2
h) Come relativamente alla clausola di cui al punto 11 del D.O., il mutuo di cui all'atto Notaio Racc. 16028, Rep. 50567 stipulato in data 23.08.07, risulti estinto e Per_3 rinegozi me esclusivo della ricorrente in riferimento all'immobile di CP_1 via A. Moro n.2 oggi di proprietà esclusiva della stessa sig.ra . CP_1
i) Riguardo alla clausola di cui al punto n. 12, la stessa deve ritenersi superata stante la raggiunta maggiore età della figlia . Per_1
l) Il disposto di cui al punto 13 del D.O. deve essere anch'esso superato giusti atti di trasferimenti e relative trascrizioni intervenute successivamente al D.O. di separazione.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Campiglia Marittima (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 07.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra