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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/07/2024, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nelle cause di lavoro riunite NN 1939; 1978/2023; 2112/2024 promosse da:
, , elettivamente domiciliate Parte_1 Parte_2 Parte_3
in Genova, Vico Falamonica 1/13, presso lo Studio dell'Avv.to P Languasco che le rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
sede in Roma
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: carta docenti
CONCLUSIONI PER LE RICORRENTI: Si chiede di accertare e dichiarare il loro diritto a percepire la carta elettronica del docente di cui alla L 107/2015 condannando parte resistente a creare la pagina internet ad essa relativa e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto con riferimento agli anni indicati per ogni ricorrente o la somma meglio vista oltre accessori. In alternativa si chiede di condannare l'amministrazione resistente a corrispondere alle ricorrenti le somme suddette al titolo meglio visto oltre accessori e vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi separati e successivamente riuniti , per gli anni scolastici 2019/2020 Parte_1
e 2020/2021; così come la , mentre la dal 2019/2020 al 2023/2024 Parte_2 Parte_3
hanno dedotto di aver lavorato quale insegnanti non di ruolo per il resistente con vari CP_1
contratti a tempo determinato, specificando anche i periodi lavorati, ed evidenziando di aver svolto mansioni di docente del tutto equiparabili a quelle di un docente di ruolo. Le ricorrenti hanno lamentato di non aver ricevuto, in quanto dal riservata ai soli docenti di ruolo, con CP_1
riferimento ai predetti anni scolastici, la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (cd. Carta del docente, di importo pari ad € 500 annui) istituita dall'art 1 comma 121 della
L 107/2015 a far data dall'a.s. 2015/2016, carta, come noto che conferisce ai docenti un bonus di 500
euro annui da utilizzare per l'acquisto di strumenti culturali e per la partecipazioni a corsi ed eventi o comunque con riferimento alla formazione o alla capacità di accesso alla formazione ed ottenibile mediante accesso ad una pagine web sul sito del , con possibilità di cumulo, nell'anno CP_1
successivo, di quanto non speso l'anno precedente.
Contestando l'impossibilità dell'accesso alla Carta, le ricorrenti hanno richiamato giurisprudenza a sostegno della propria tesi, nel senso del pieno diritto ad ottenerla, del Consiglio di Stato e della
Corte di Giustizia Europea, oltre che nazionale, nella quale si sono ribadite le esigenze di non discriminazione del trattamento dei docenti a tempo determinato rispetto a quelli di ruolo, con riferimento al contrasto che si verrebbe a creare con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla Direttiva n° 1999/70/CE, riportandone le argomentazioni principali e hanno quindi concluso come in epigrafe La controversia è stata brevemente trattata nella contumacia del resistente senza ritenuta CP_1
necessità di istruttoria e, all'udienza del 10.7.2024 definita con lettura del dispositivo.
Alla luce della trattazione e dell'istruttoria svolta, il ricorso proposto è risultato fondato e merita quindi accoglimento, in ciò aderendo, sulle questioni di fondo legate al riconoscimento dei diritti vantati, all'orientamento già espresso, in particolare, da questo Tribunale in più pronunce, le cui argomentazioni, ritenute condivisibili sulle questioni conformemente trattate, devono ritenersi integralmente richiamate.
In merito alla carta elettronica del docente ( prevista dall'art. 1, c 121, L. 107/2015 : “121. Al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita,
nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per
attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per
iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa
delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta
non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.) la limitazione nel caso applicata dal resistente trova fonte nel d.p.c.m. 23.9.2015 che ha stabilito che la stessa spetti ai docenti CP_1
di ruolo a tempo indeterminato anche se nel periodo di formazione e prova, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con qualche specificazione successiva comunque non espressamente estensiva al caso dei docenti a tempo determinato.
Le finalità formative e di aggiornamento che la Carta persegue, trovano poi fonte normativa nel TU
297/94 e costanti riferimenti nella contrattazione collettiva vigente.
Il dpcm sopra richiamato è stato poi annullato dalla pronuncia del Consiglio di Stato n 1842/2022,
proprio nella parte in cui lo stesso escludeva dalla erogazione della Carta i docenti non di ruolo,
ravvisando un aperto contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 3, 35 e 97 della Carta
Fondamentale. Ciò per la ritenuta inammissibile sussistenza di un sistema di formazione “ a doppia trazione” che privilegerebbe la formazione dei soli docenti di ruolo, negando chances agli altri, in violazione anche dei principi di buona amministrazione scolastica, che non potrebbe che riguardare l'intero sistema di insegnamento, portato avanti da tutto il personale a tale funzione addetto e che deve essere ispirato alla qualità del servizio reso a chi vi accede ( finalità perseguita infatti dalla normativa anche con riferimento agli insegnanti part time e in prova, o non impegnati per vari motivi in attività didattica, in questo caso, senza operare distinzioni).
Suggerendo quindi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente e ribadendo i principi fondamentali in materia di gerarchia delle fonti del diritto e dei loro rapporti, il
Consiglio di Stato ha quindi concluso come premesso, creando un primo presupposto per l'estensione della erogazione della Carta oggetto del procedimento anche a docenti nella situazione dell'odierna parte ricorrente.
Su tali aspetti si è poi espressa anche la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza n 450/2022,
pronuncia che si colloca nel più ampio ambito del diritto interpretativo eurounitario diretto ad evitare un contrasto con le fonti comunitarie e, in particolare con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva con riferimento, nel caso, specifico, proprio alla Carta di cui si discute, ritenendo la relativa questione rientrante tra le “ condizioni di impiego” contemplate dalla predetta clausola, anche in ragione della generalizzata obbligatorietà della formazione continua da parte dei docenti.
La Corte ha ritenuto quindi e anche in questo caso, insussistenti ragioni oggettive di possibili giustificazione della differenza di trattamento risultante fra le due tipologie di docenti, richiamando la necessità, nel contesto dei singoli ordinamenti di valutare la equiparabilità delle mansioni tra i lavoratori in comparazione, questione in concreto affrontata per più aspetti anche dalla Corte di
Cassazione, in senso del tutto favorevole alla tesi anche oggi sostenuta da parte ricorrente.
Né altre ragioni di giustificazione per un diverso trattamento possono ritenersi con riferimento, ad esempio, a brevi periodi di docenza, o evenienza che è possibile anche per i docenti di ruolo, qualora supplenti o a tempo parziale, o, ancora, docenti solo per una parte dell'anno scolastico oppure lontani dalla struttura scolastica ( come nel caso della didattica a distanza prevista per il periodo di pandemia da Covid) espressamente, nel tempo dichiarati aventi comunque diritto alla erogazione della Carta.
A riguardo, la presente pronuncia si conforma, in particolare, anche ai principi, più specifici, espressi nel recentissimo intervento della Suprema Corte e di cui alla sentenza n. 29961/2023, nel contesto del quale si è chiaramente ribadita l'attinenza del diritto al rilascio della carta oggetto di causa alla formazione e all'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle dotazioni lavorative del singolo docente, intese in senso stretto. Ciò, nell'ambito di un riconosciuto sostegno alla didattica sul piano di durata almeno annuale, da intendersi però esteso, atteso il riferimento, nella disciplina della carta, all' “anno scolastico” e proprio alla luce del diritto eurocomunitario, anche ai docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, in quanto rendono “una
prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”.
Così argomentanto la Corte ha quindi ribadito, precisandola, l'assenza di qualsiasi ragione per una valida discriminazione non solo con riferimento ai precari che abbiano prestato servizio su vacanze dell'organico di diritto al 31 agosto, ma anche, su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art 4 commi 1 e 2 della L 124/99 , spettando la carta a quest'ultimi in misura piena, come agli altri, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo
quadro. Con ciò deve intendersi altresì e in tal modo superato ogni possibile dubbio interpretativo derivante dal limite posto dalla letterale previsione del dl 69/2023 (e successiva legge di conversione)
per tale anno, solo alle supplenze fino al 31 agosto, risultando altresì ed infine irrilevante, per la
Corte, l'eventuale precedente assegnazione ai docenti interessati, in corso di anno, di supplenze brevi,
dal momento in cui ai medesimi sia stata in ogni caso poi assegnata una supplenza da considerarsi,
per quanto detto “annuale” al 31 agosto ma anche al 30 giugno.
In ordine alla situazione specifica delle ricorrenti tutte loro risultano aver ottenuto supplenze quanto meno entro il 30 giugno e per alcuni tra gli anni oggetto di richiesta, anche fino al 31 agosto,
rientrando quindi pienamente nei predetti parametri,
Rispetto alla richiesta della ricorrente per l'anno 2023/2024, sussiste poi un interesse Parte_3
ad agire atteso che la supplenza è stata in tale anno scolastico ottenuta in data precedente a quella di deposito del ricorso.
Le ricorrenti risultano poi ancora tutte ancora nei ranghi della amministrazione resistente.
Per tali motivi, si ritiene di riconoscere il diritto delle ricorrenti con riferimento a tutti gli anni oggetto di domanda-
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e pertanto, il resistente va condannato CP_1
al loro rimborso in favore delle ricorrenti, liquidate come da dispositivo tenendo conto della semplicità delle questioni affrontate e della breve trattazione nel caso richiesta e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro Accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a usufruire della prestazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e formazione del docente richiesta e oggetto di causa, per l'importo di € 500,00
annui, corrispondente al valore previsto per ogni anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici:
Firmato Da: Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Testimone_1
Serial#: 4157eb94264b943a - Firmato Da: DITO AR IO Emesso Da: per Pt_4
CA di firma qualificata Serial#: CodiceFiscale_1
per : dal 2019/2020 e 2020/2021 Parte_1
per : dal 2019/2020 e 2020/2021 Parte_2
per : dal 2019/2020 al 2023/2024 Parte_3
e, conseguentemente, dichiara tenuto e condanna il resistente ad assegnare alle ricorrenti CP_1
la predetta Carta per gli anni scolastici indicati e per gli importi risultanti, oltre accessori di legge;
condanna il resistente a rimborsare alle ricorrenti le spese del processo che liquida in € CP_1
1.030,00 in favore di ciascun ricorrente per compensi, oltre accessori di legge e con distrazione in favore del difensore antistatario;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 10/07/2024
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito