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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone
all'udienza del 10.4.25, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
dando lettura, alle ore …, alle parti non presenti, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al N. 3896/2022 R.G. promossa da:
c.f. ), con l'avv. PAOLETTI CLAUDIO Parte_1 P.IVA_1
opponente
contro
c.f. ), con l'avv. DONI FEDERICO Controparte_1 P.IVA_2
opposto
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'opponente:
1) Accogliere l'opposizione e revocare il D.I. n.901/22;
2) Accertare e dichiarare la insussistenza del credito dedotto dall'opposta per le ragioni esposte;
3) Accertare e dichiarare l'esistenza di un credito di €.9.501,88 dell'opponente in favore dell'opposta;
4) In caso di accertamento di reciproci crediti/debiti operare la compensazione giudiziale anche
parziale;
5) In via istruttoria, ammettere le istanze articolate sub. 3). pagina 1 di 5 6) Condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con
attribuzione ai procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni dell'opposta:
Nel merito, rigettarsi integralmente, anche in via riconvenzionale, la proposta opposizione, siccome
infondata per i motivi esposti in parte narrativa, per l'effetto confermando integralmente il decreto
ingiuntivo opposto.
Spese e compensi di causa rifusi.
In via istruttoria, rigettarsi le richieste di prova avversarie, siccome inammissibili ed irrilevanti per i
motivi esposti in parte narrativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto del 18.4.22 l'intestato Tribunale ingiungeva a il pagamento, in favore del Parte_1
della somma di € 47.043,20, oltre ad interessi e spese monitorie, a titolo di CP_1 Controparte_1
canoni dovuti per il contratto di affitto di ramo d'azienda concluso tra le parti in 7.7.15 e cessato al
31.12.18.
Con ricorso depositato in data 1.6.22 proponeva tempestiva opposizione avverso il Parte_1
provvedimento monitorio chiedendone la revoca.
L'opponente, in particolare, deduceva che dai complessivi rapporti di dare/avere tra le parti, quali evincibili dal partitario di e dagli estratti conto bancari di Blueschine, risultava un credito Parte_1
dell'opponente per la somma di € 9.501,88 di cui era chiesto l'accertamento; allegava inoltre di aver pagato, per conto dell'opposta, un debito di quest'ultima nei confronti di Banca TA per la somma di € 30.273,23.
Il si costituiva ritualmente in giudizio, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la CP_1
conferma del provvedimento monitorio.
pagina 2 di 5 Respinta l'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto, disposta la mediazione con esito negativo e respinte le istanze di prova testimoniale e di esibizione formulate dall'opponente, la causa,
documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 10.4.25.
L'opposizione risulta fondata nei limiti che seguono.
Al di là dei partitari dell'opponente riferiti agli anni 2015-2018 (all. 4 opponente), che, siccome scritture contabili, non possono costituire prova a favore dell'imprenditore, l'opponente ha prodotto estratti del c/c intestato a in bonis, dal 2015 al 2018 (all.ti 5-6-7-8 opponente), dai quali si CP_1
evincono, oltre a vari accrediti contanti di cui non consta prova che la relativa provvista sia stata fornita dall'opponente, plurimi bonifici disposti da in favore della prima per il complessivo importo Parte_1
di € 34.183,00.
L'opposta assume che tale somma non potrebbe essere imputata a deconto del credito azionato giacché,
da un lato la debitrice non risulta in possesso delle fatture che (per ammissione della stessa) sarebbero state emesse a fronte del pagamento dei canoni, dall'altro i bonifici non recano alcuna specifica causale riferita ai canoni d'affitto e sono stati disposti per importi non corrispondenti, neppure per multipli, al canone dovuto.
La mancata produzione delle fatture emesse a fronte degli allegati pagamenti non assume di per sé
valore decisivo, siccome dato meramente contabile e considerati, altresì, gli stretti rapporti tra le due compagini societarie.
Quanto all'ammontare degli importi, se tale dato potrebbe indurre a ritenere che i pagamenti (non contestati) trovino la loro ragione causale in differenti rapporti (da quello dedotto dalla creditrice) in essere tra le parti, l'opposta non ha tuttavia dato prova, come suo onere, dell'esistenza di tali diversi rapporti che possano giustificare i pagamenti allegati.
Come precisato in giurisprudenza, “laddove il convenuto eccepisca il pagamento del debito,
dimostrando di aver già corrisposto all'attore una somma idonea alla sua estinzione, l'attore, il quale
controdeduca che l'eseguito pagamento sia da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in
pagina 3 di 5 giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle
condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione” (così, tra le più recenti, C. Appello Napoli
sez. III, 22.1.25 n. 272; si veda, altresì, nello stesso senso, Cass. n. 450/20; Cass. n. 5648/18; Cass. n.
17102/06).
Ne discende che il credito azionato dovrà ritenersi estinto per la somma di € 34.183,00, non potendosi computare, come detto, i versamenti in contanti eseguiti nel conto intestato alla fallita in difetto di prova che la relativa provvista provenisse dall'opponente.
Quanto alla somma di € 30.273,23 che deduce di aver pagato alla Banca TA in luogo di Parte_1
va osservato, da un lato che in relazione a tale posta alcuna specifica domanda di CP_1
accertamento/compensazione viene ritualmente svolta dall'opponente, dall'altro, in ogni caso, che gli elementi acquisiti, in difetto di ulteriori prove che era onere dell'opponente fornire, non consentono di ritenere provata in maniera convincente l'esistenza di tale asserito controcredito.
Infatti, ammesso che l'estratto del conto intestato a (all. 8) consenta di ritenere provata Parte_1
l'emissione di assegni circolari in favore della banca per la somma di € 30.273,23, tale importo non corrisponde esattamente a quello indicato nella missiva in data 22.3.18 dell'avv. Valeria Toso per conto della banca, non potendosi peraltro escludere, sotto altro profilo, che anche l'opponente, considerati i non contestati stretti rapporti familiari tra le due compagini societarie, potesse avere posizioni debitorie nei confronti dell'istituto bancario.
Il decreto opposto va, per l'effetto, revocato, e l'opponente condannata al pagamento della residua somma di € 12.860,20 oltre ad interessi come già liquidati con il monitorio.
Considerato l'esito del giudizio, le spese possono essere integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna pagina 4 di 5 l'opponente al pagamento, in favore del Fallimento opposto, della somma di € 12.860,00 oltre ad interessi come già liquidati con il monitorio
- compensa integralmente le spese di lite
Venezia, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
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