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Sentenza 29 giugno 2024
Sentenza 29 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/06/2024, n. 3298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3298 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2024 |
Testo completo
N. 16501/2014 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16501/2014 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Appalto”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Acireale (CT), C.so Italia n. 130, presso lo studio dell'avv. Tiziana
Infarinato, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
titolare della impresa individuale , corrente in Tremestieri Controparte_2
Etneo (CT), P. IVA: . P.IVA_1
E CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_3
, e , nata a [...] il [...], cod. fisc.: C.F._3 Controparte_4
. C.F._4
1
Conclusioni: il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio e , titolare della Parte_1 CP_5 Controparte_1
impresa individuale “ ”, e premettendo di aver concluso con Controparte_2
, in data 23.1.2012, un contratto di appalto volto alla ristrutturazione del suo Controparte_1
immobile sito in San Giovanni La Punta (CT), Via P.L. , censito al catasto fabbricati Per_1
del Comune di San Giovanni La Punta, foglio 9, part. 71, sub 3 e 4, e avendo altresì nominato come direttore dei lavori, per l'importo complessivo di Euro 74.390,00 oltre CP_5
I.V.A. al 10%, ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dei convenuti, e per l'effetto di condannarli al risarcimento dei danni subìti, quantificati in Euro
37.515,08 oltre I.V.A., oltre il pagamento dei danni derivanti dalla mancata certificazione degli impianti elettrici e idrici, e oltre i danni derivanti dal mancato utilizzo dell'immobile.
Si è costituito in giudizio , contestando quanto esposto dall'attore e CP_5
chiedendo il rigetto delle sue domande, avendo l'attore già esercitato il diritto di recesso dal contratto di appalto;
ha chiesto, in via riconvenzionale, di condannare l'attore al pagamento della somma di Euro 7.500,00 a titolo di compensi professionali per l'attività volta al rilascio della concessione edilizia in sanatoria, poi rilasciata dal Comune di San Giovanni La Punta in data 3.12.2012 al n. 32/2012.
All'udienza del 26.5.2015 è stata dichiarata la contumacia di , titolare della Controparte_1
impresa individuale . Controparte_2
Istruita la causa, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Successivamente è deceduto il convenuto l'attore ha provveduto a CP_5
notificare agli eredi , e . Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
2 Sorta la contestazione in ordine alle opere realizzate e alla qualità delle stesse, il precedente
Giudice istruttore, con ordinanza del 18.11.2014, ha disposto una c.t.u. volta ad indicare le opere elencate nel contratto di appalto, le opere realizzate in maniera incompleta e inadeguata,
quantificando le opere realizzate e quelle non realizzate, i relativi costi, nonché il compenso spettante al convenuto per l'attività professionale svolta. CP_5
Va anzitutto considerato che pacifica appare la circostanza che l'attore abbia corrisposto ai convenuti la complessiva somma di Euro 109.085,41.
Va rilevato che dalla lettura della c.t.u. e dalla visione dell'allegato corredo fotografico in atti si evince, alquanto chiaramente, che i lavori commissionati non sono stati interamente realizzati, tanto è vero che l'immobile, al momento delle operazioni di consulenza, si trovava in condizioni tali da non poter essere utilizzato, mancando anche di elementi essenziali come, tra gli altri, una parte del tetto (si v. pag. 4 della c.t.u.), il mancato completamento del terrazzino (si v. pag. 4 della c.t.u.), la mancanza degli infissi, anche nel prospetto lato pubblica via (le rilevanti fessure sono coperte da tavolato), e la mancata realizzazione della intonacatura del piano seminterrato (peraltro con evidenti fenomeni di infiltrazioni).
Appare, poi, non contestata la circostanza che i lavori siano iniziati nel 2013 e che poi siano stati interrotti nel mese di febbraio del 2014.
Il nominato consulente tecnico, all'esito di un approfondito esame dei luoghi e delle lavorazioni effettuate, con metodologia di indagine che in questa sede va senz'altro condivisa,
ha concluso che il costo delle opere non realizzate è pari a Euro 9.414,60, mentre la spesa necessaria a eliminare i vizi e le incompletezze di quelle realizzate con riferimento agli accordi economici contrattualmente pattuiti è pari a Euro 3.193,99, per un importo complessivo di Euro
12.608,59, che in pratica costituisce la voce dei danni subìti dall'attore.
Il nominato consulente ha, poi, accertato il valore delle opere realizzate al di fuori di quanto contrattualmente pattuito, pari a Euro 19.467,16.
Infine, nella contabilità generale (all. 8 alla c.t.u.) il nominato consulente ha riportato la voce inerente alla differenza tra gli importi pagati per le lavorazioni che avrebbero dovuto
3 essere realizzate, e gli importi delle lavorazioni effettivamente realizzate, differenza positiva pari a Euro 32.175,26.
Non si comprende, poi, la originaria censura del convenuto in ordine alla CP_5
presunta mancata risposta del nominato consulente tecnico alle deduzioni del suo c.t.p., visto che nel corpo della c.t.u. in atti, e nello specifico alle pagg. 30-33, sono riportate le risposte alle note e deduzioni del c.t.p., quindi appare ultronea la richiesta, reiterata nei verbali di causa, di voler disporre il richiamo del consulente al fine di rispondere non si sa a cosa, visto che le risposte sono già ben visibili nel corpo della c.t.u.
Riguardo alla doglianza del convenuto in ordine al rigetto della domanda di CP_5
risoluzione del contratto per inadempimento, avendo l'attore esercitato già in precedenza il diritto di recesso, occorre rilevare che in realtà l'attore, con missiva notificata al convenuto il 28.2.2014, ha inteso esercitare il diritto di recesso in ordine al contratto di CP_5
mandato nei suoi confronti, avendo nominato quest'ultimo come direttore dei lavori.
Nulla vi è da dire in ordine al diritto di recesso esercitato nei confronti di Controparte_1
che non si è costituita in giudizio e non ha, ovviamente, nulla argomentato sul punto.
Assorbente appare, comunque, il rilievo che “in tema di appalto, nel caso di recesso del
committente - sia per l'ipotesi di recesso legale di cui all'art. 1671 c.c., esercitabile in
qualunque momento dopo la conclusione del contratto e che può essere giustificato anche dalla
sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, sia per l'ipotesi di recesso
convenzionale - ex art. 1373 c.c. - il contratto si scioglie senza necessità di indagini
sull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il
committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per
l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso” (Cass. Civ., sez. II,
22.4.2008 n. 10400).
Inoltre, secondo costante orientamento giurisprudenziale, la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno in favore del committente per un inadempimento già verificatosi al momento dell'esercizio del recesso ex art. 1671 c.c. può vanificare l'obbligo del committente
4 recedente di indennizzare l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (si v. Cass. Civ., sez. II, 29.7.2003 n. 11642, nonché App. Milano, 3.4.2020).
Ebbene, nel caso di specie appare oltremodo evidente che vi sia stato l'inadempimento dei convenuti, tanto è vero che il nominato consulente tecnico ha calcolato con precisione la differenza tra gli importi pagati per le lavorazioni che i convenuti avrebbero dovuto realizzare, e gli importi delle lavorazioni effettivamente realizzate, differenza pari a Euro 32.175,26, pur tenendo in conto le lavorazioni in origine non preventivate ma ugualmente realizzate dai convenuti, sintomo questo, alquanto inequivocabile, che non solo i convenuti non hanno realizzato quanto previsto, e quindi sono stati inadempienti, ma hanno persino ottenuto il pagamento di somme loro non spettanti alla luce di quanto effettivamente realizzato pur in aggiunta delle originarie previsioni.
Inoltre, la circostanza che l'opera non sia stata portata a compimento appare evidente dalla semplice visione delle foto allegate alla c.t.u.
Il convenuto non ha, comunque, chiesto il riconoscimento di un indennizzo, CP_5
che peraltro in teoria presuppone la prova dell'esistenza di danni risarcibili, dei quali nulla ha argomentato in corso di causa.
Vi è, poi, da dire che l'attore, in seno alla comparsa conclusionale del 6.10.2020, ha chiesto di condannare i convenuti al pagamento della somma di Euro 32.175,26, così come calcolata dal nominato consulente tecnico, che invero rappresenta la differenza, come già è stato rilevato sopra, degli importi già pagati rispetto alle opere effettivamente realizzate dai convenuti;
ebbene, la domanda appare fondata, e pertanto i convenuti vanno condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 32.175,26, oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda al soddisfo.
La domanda dell'attore volta a condannare i convenuti al pagamento dei danni derivanti dalla mancata certificazione degli impianti elettrici e idrici è, invece, infondata e va rigettata.
Occorre, infatti, rilevare che non vi è menzione alcuna delle richieste certificazioni nel c.d.
computo metrico allegato al contratto di appalto del 23.1.2012, tanto è vero che il nominato
5 consulente ha rilevato che “al contratto e al computo metrico non è allegato alcun progetto
esecutivo sia delle opere edilizie che quelle impiantistiche” (si v. pag. 4 della c.t.u.); inoltre, il convenuto ha esposto che i lavori previsti in contratto inerivano esclusivamente CP_5
alle opere murarie e non agli impianti elettrici e idrici, e l'attore nulla ha aggiunto e replicato a tale rilievo.
Infine, l'ulteriore domanda dell'attore volta a condannare i convenuti al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo dell'immobile è parimenti infondata e va rigettata, poiché
l'attore nulla ha provato, né tantomeno argomentato in corso di causa, in ordine ai danni asseritamente subìti.
La domanda riconvenzionale del convenuto , volta a condannare l'attore al CP_5
pagamento della somma di Euro 7.500,00 a titolo di compensi professionali per l'attività volta al rilascio della concessione in sanatoria, poi rilasciata dal Comune di San Giovanni La Punta in data 3.12.2012 al n. 32/2012, è infondata e va rigettata.
Il nominato consulente tecnico ha ritenuto congrua la richiesta del convenuto contenuta nelle fatture, peraltro presenti negli allegati nn. 11 e 12 alla c.t.u. in atti, ma va rilevato che le dette fatture non sono mai state depositate nel corso del procedimento in data antecedente al deposito della detta c.t.u.: infatti, esse sono visibili solamente come allegati alla c.t.u., e pertanto va ritenuto che la loro produzione sia irrituale ed oltremodo tardiva, anche perché delle stesse non vi è traccia alcuna nel c.d. fascicolo di parte del convenuto , né esse sono CP_5
comprese negli atti telematici.
Del resto, l'attore ha contestato la debenza della superiore somma, anche perché nel contratto di mandato professionale del 15.12.2011, da lui prodotto, vi è l'espressa menzione che il pagamento dei compensi avrebbe dovuto essere effettuato, per espressa previsione dell'attore e del convenuto dalla impresa appaltatrice, ovvero la CP_5 Controparte_2
, e quindi dalla convenuta , titolare della impresa menzionata.
[...] Controparte_1
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle altre questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità
6 della vicenda consentono di compensare tra le parti per metà le spese di giudizio, ponendo l'altra metà a carico dei convenuti in solido;
va, infine, posto a carico delle parti in solido il pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con precedente provvedimento del 7.8.2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro titolare della impresa individuale e contro Controparte_1 CP_2 [...]
, e , in qualità di eredi di CP_1 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: CP_5
- accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto condanna in Controparte_1
proprio, e , e , in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
qualità di eredi di , al pagamento, in favore di CP_5 Parte_1
della somma di Euro 32.175,26, oltre gli accessori come sopra determinati;
- rigetta le altre domande;
- compensa tra le parti per metà le spese di giudizio, e condanna in Controparte_1
proprio, e , e , in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
qualità di eredi di , al pagamento in solido delle spese di giudizio in CP_5
favore di liquidate in Euro 3.500,00 per compenso di avvocato, Parte_1
oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido il pagamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Catania, 28 Giugno 2024
IL GIUDICE
dott. Davide G.P. Capizzello
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16501/2014 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Appalto”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Acireale (CT), C.so Italia n. 130, presso lo studio dell'avv. Tiziana
Infarinato, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
titolare della impresa individuale , corrente in Tremestieri Controparte_2
Etneo (CT), P. IVA: . P.IVA_1
E CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_3
, e , nata a [...] il [...], cod. fisc.: C.F._3 Controparte_4
. C.F._4
1
Conclusioni: il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio e , titolare della Parte_1 CP_5 Controparte_1
impresa individuale “ ”, e premettendo di aver concluso con Controparte_2
, in data 23.1.2012, un contratto di appalto volto alla ristrutturazione del suo Controparte_1
immobile sito in San Giovanni La Punta (CT), Via P.L. , censito al catasto fabbricati Per_1
del Comune di San Giovanni La Punta, foglio 9, part. 71, sub 3 e 4, e avendo altresì nominato come direttore dei lavori, per l'importo complessivo di Euro 74.390,00 oltre CP_5
I.V.A. al 10%, ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dei convenuti, e per l'effetto di condannarli al risarcimento dei danni subìti, quantificati in Euro
37.515,08 oltre I.V.A., oltre il pagamento dei danni derivanti dalla mancata certificazione degli impianti elettrici e idrici, e oltre i danni derivanti dal mancato utilizzo dell'immobile.
Si è costituito in giudizio , contestando quanto esposto dall'attore e CP_5
chiedendo il rigetto delle sue domande, avendo l'attore già esercitato il diritto di recesso dal contratto di appalto;
ha chiesto, in via riconvenzionale, di condannare l'attore al pagamento della somma di Euro 7.500,00 a titolo di compensi professionali per l'attività volta al rilascio della concessione edilizia in sanatoria, poi rilasciata dal Comune di San Giovanni La Punta in data 3.12.2012 al n. 32/2012.
All'udienza del 26.5.2015 è stata dichiarata la contumacia di , titolare della Controparte_1
impresa individuale . Controparte_2
Istruita la causa, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Successivamente è deceduto il convenuto l'attore ha provveduto a CP_5
notificare agli eredi , e . Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
2 Sorta la contestazione in ordine alle opere realizzate e alla qualità delle stesse, il precedente
Giudice istruttore, con ordinanza del 18.11.2014, ha disposto una c.t.u. volta ad indicare le opere elencate nel contratto di appalto, le opere realizzate in maniera incompleta e inadeguata,
quantificando le opere realizzate e quelle non realizzate, i relativi costi, nonché il compenso spettante al convenuto per l'attività professionale svolta. CP_5
Va anzitutto considerato che pacifica appare la circostanza che l'attore abbia corrisposto ai convenuti la complessiva somma di Euro 109.085,41.
Va rilevato che dalla lettura della c.t.u. e dalla visione dell'allegato corredo fotografico in atti si evince, alquanto chiaramente, che i lavori commissionati non sono stati interamente realizzati, tanto è vero che l'immobile, al momento delle operazioni di consulenza, si trovava in condizioni tali da non poter essere utilizzato, mancando anche di elementi essenziali come, tra gli altri, una parte del tetto (si v. pag. 4 della c.t.u.), il mancato completamento del terrazzino (si v. pag. 4 della c.t.u.), la mancanza degli infissi, anche nel prospetto lato pubblica via (le rilevanti fessure sono coperte da tavolato), e la mancata realizzazione della intonacatura del piano seminterrato (peraltro con evidenti fenomeni di infiltrazioni).
Appare, poi, non contestata la circostanza che i lavori siano iniziati nel 2013 e che poi siano stati interrotti nel mese di febbraio del 2014.
Il nominato consulente tecnico, all'esito di un approfondito esame dei luoghi e delle lavorazioni effettuate, con metodologia di indagine che in questa sede va senz'altro condivisa,
ha concluso che il costo delle opere non realizzate è pari a Euro 9.414,60, mentre la spesa necessaria a eliminare i vizi e le incompletezze di quelle realizzate con riferimento agli accordi economici contrattualmente pattuiti è pari a Euro 3.193,99, per un importo complessivo di Euro
12.608,59, che in pratica costituisce la voce dei danni subìti dall'attore.
Il nominato consulente ha, poi, accertato il valore delle opere realizzate al di fuori di quanto contrattualmente pattuito, pari a Euro 19.467,16.
Infine, nella contabilità generale (all. 8 alla c.t.u.) il nominato consulente ha riportato la voce inerente alla differenza tra gli importi pagati per le lavorazioni che avrebbero dovuto
3 essere realizzate, e gli importi delle lavorazioni effettivamente realizzate, differenza positiva pari a Euro 32.175,26.
Non si comprende, poi, la originaria censura del convenuto in ordine alla CP_5
presunta mancata risposta del nominato consulente tecnico alle deduzioni del suo c.t.p., visto che nel corpo della c.t.u. in atti, e nello specifico alle pagg. 30-33, sono riportate le risposte alle note e deduzioni del c.t.p., quindi appare ultronea la richiesta, reiterata nei verbali di causa, di voler disporre il richiamo del consulente al fine di rispondere non si sa a cosa, visto che le risposte sono già ben visibili nel corpo della c.t.u.
Riguardo alla doglianza del convenuto in ordine al rigetto della domanda di CP_5
risoluzione del contratto per inadempimento, avendo l'attore esercitato già in precedenza il diritto di recesso, occorre rilevare che in realtà l'attore, con missiva notificata al convenuto il 28.2.2014, ha inteso esercitare il diritto di recesso in ordine al contratto di CP_5
mandato nei suoi confronti, avendo nominato quest'ultimo come direttore dei lavori.
Nulla vi è da dire in ordine al diritto di recesso esercitato nei confronti di Controparte_1
che non si è costituita in giudizio e non ha, ovviamente, nulla argomentato sul punto.
Assorbente appare, comunque, il rilievo che “in tema di appalto, nel caso di recesso del
committente - sia per l'ipotesi di recesso legale di cui all'art. 1671 c.c., esercitabile in
qualunque momento dopo la conclusione del contratto e che può essere giustificato anche dalla
sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, sia per l'ipotesi di recesso
convenzionale - ex art. 1373 c.c. - il contratto si scioglie senza necessità di indagini
sull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il
committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per
l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso” (Cass. Civ., sez. II,
22.4.2008 n. 10400).
Inoltre, secondo costante orientamento giurisprudenziale, la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno in favore del committente per un inadempimento già verificatosi al momento dell'esercizio del recesso ex art. 1671 c.c. può vanificare l'obbligo del committente
4 recedente di indennizzare l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (si v. Cass. Civ., sez. II, 29.7.2003 n. 11642, nonché App. Milano, 3.4.2020).
Ebbene, nel caso di specie appare oltremodo evidente che vi sia stato l'inadempimento dei convenuti, tanto è vero che il nominato consulente tecnico ha calcolato con precisione la differenza tra gli importi pagati per le lavorazioni che i convenuti avrebbero dovuto realizzare, e gli importi delle lavorazioni effettivamente realizzate, differenza pari a Euro 32.175,26, pur tenendo in conto le lavorazioni in origine non preventivate ma ugualmente realizzate dai convenuti, sintomo questo, alquanto inequivocabile, che non solo i convenuti non hanno realizzato quanto previsto, e quindi sono stati inadempienti, ma hanno persino ottenuto il pagamento di somme loro non spettanti alla luce di quanto effettivamente realizzato pur in aggiunta delle originarie previsioni.
Inoltre, la circostanza che l'opera non sia stata portata a compimento appare evidente dalla semplice visione delle foto allegate alla c.t.u.
Il convenuto non ha, comunque, chiesto il riconoscimento di un indennizzo, CP_5
che peraltro in teoria presuppone la prova dell'esistenza di danni risarcibili, dei quali nulla ha argomentato in corso di causa.
Vi è, poi, da dire che l'attore, in seno alla comparsa conclusionale del 6.10.2020, ha chiesto di condannare i convenuti al pagamento della somma di Euro 32.175,26, così come calcolata dal nominato consulente tecnico, che invero rappresenta la differenza, come già è stato rilevato sopra, degli importi già pagati rispetto alle opere effettivamente realizzate dai convenuti;
ebbene, la domanda appare fondata, e pertanto i convenuti vanno condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 32.175,26, oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda al soddisfo.
La domanda dell'attore volta a condannare i convenuti al pagamento dei danni derivanti dalla mancata certificazione degli impianti elettrici e idrici è, invece, infondata e va rigettata.
Occorre, infatti, rilevare che non vi è menzione alcuna delle richieste certificazioni nel c.d.
computo metrico allegato al contratto di appalto del 23.1.2012, tanto è vero che il nominato
5 consulente ha rilevato che “al contratto e al computo metrico non è allegato alcun progetto
esecutivo sia delle opere edilizie che quelle impiantistiche” (si v. pag. 4 della c.t.u.); inoltre, il convenuto ha esposto che i lavori previsti in contratto inerivano esclusivamente CP_5
alle opere murarie e non agli impianti elettrici e idrici, e l'attore nulla ha aggiunto e replicato a tale rilievo.
Infine, l'ulteriore domanda dell'attore volta a condannare i convenuti al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo dell'immobile è parimenti infondata e va rigettata, poiché
l'attore nulla ha provato, né tantomeno argomentato in corso di causa, in ordine ai danni asseritamente subìti.
La domanda riconvenzionale del convenuto , volta a condannare l'attore al CP_5
pagamento della somma di Euro 7.500,00 a titolo di compensi professionali per l'attività volta al rilascio della concessione in sanatoria, poi rilasciata dal Comune di San Giovanni La Punta in data 3.12.2012 al n. 32/2012, è infondata e va rigettata.
Il nominato consulente tecnico ha ritenuto congrua la richiesta del convenuto contenuta nelle fatture, peraltro presenti negli allegati nn. 11 e 12 alla c.t.u. in atti, ma va rilevato che le dette fatture non sono mai state depositate nel corso del procedimento in data antecedente al deposito della detta c.t.u.: infatti, esse sono visibili solamente come allegati alla c.t.u., e pertanto va ritenuto che la loro produzione sia irrituale ed oltremodo tardiva, anche perché delle stesse non vi è traccia alcuna nel c.d. fascicolo di parte del convenuto , né esse sono CP_5
comprese negli atti telematici.
Del resto, l'attore ha contestato la debenza della superiore somma, anche perché nel contratto di mandato professionale del 15.12.2011, da lui prodotto, vi è l'espressa menzione che il pagamento dei compensi avrebbe dovuto essere effettuato, per espressa previsione dell'attore e del convenuto dalla impresa appaltatrice, ovvero la CP_5 Controparte_2
, e quindi dalla convenuta , titolare della impresa menzionata.
[...] Controparte_1
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle altre questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità
6 della vicenda consentono di compensare tra le parti per metà le spese di giudizio, ponendo l'altra metà a carico dei convenuti in solido;
va, infine, posto a carico delle parti in solido il pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con precedente provvedimento del 7.8.2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro titolare della impresa individuale e contro Controparte_1 CP_2 [...]
, e , in qualità di eredi di CP_1 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: CP_5
- accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto condanna in Controparte_1
proprio, e , e , in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
qualità di eredi di , al pagamento, in favore di CP_5 Parte_1
della somma di Euro 32.175,26, oltre gli accessori come sopra determinati;
- rigetta le altre domande;
- compensa tra le parti per metà le spese di giudizio, e condanna in Controparte_1
proprio, e , e , in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
qualità di eredi di , al pagamento in solido delle spese di giudizio in CP_5
favore di liquidate in Euro 3.500,00 per compenso di avvocato, Parte_1
oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido il pagamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Catania, 28 Giugno 2024
IL GIUDICE
dott. Davide G.P. Capizzello
7