Sentenza breve 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 12/06/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01099/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2025, proposto da:
IA ES Di MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza n. 140 del 26.11.2024, notificata il 27.11.20224, n. reg. gen. 365 del 26.11.2024, avente a oggetto: “Abuso edilizio realizzato alla via E. Di Marino a carico” della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente in epigrafe è proprietaria di un appartamento, situato al piano terra di un edificio condominiale, composto da tre vani e accessori, con terrazzo a livello e una piccola cantina, sito in Cava de’ Tirreni, (N.C.E.U., foglio n. 16, part.lla n. 624 sub 1, piano T);
con ordinanza n. 41/2018, il Comune contestava l’esecuzione di alcune opere difformi “rispetto alla pianta del piano terra dello stato di fatto di cui alla istanza prot. n. 15336 del 4.05.1988, in quanto sul lato sud nello spazio destinato a giardino è stato edificato, in ampliamento al preesistente corpo di fabbrica un manufatto in muratura con copertura a falda è parzialmente inclinata, coperta con pannelli coibentati (finitura tipo coppo) e in parte con vetrata. La struttura in ampliamento di forma pressoché rettangolare e suddivisa in tre piccoli ambienti di cui cucina, soggiorno e un piccolo disimpegno; internamente a questi locali vi è una altezza variabile da mt. 2,10 a mt. 2,30; il suddetto ampliamento, al piano superiore (di proprietà della sig.ra Di MA EL – fg. 16 p.lla 624 sub 4) è in parte utilizzato dalla proprietaria in ampliamento al preesistente terrazzo. La restante parte del giardino, non oggetto dell’ampliamento, è stata quasi totalmente pavimentata, vi è stato installato un pergolato in ferro e il muro posto sul lato nord è stato portato a una altezza uniforme (eliminando i vuoti a forma di semicirconferenza). Inoltre, sulla porta d’ingresso è presente una pensilina in ferro e tegole”;
il provvedimento era impugnato dinnanzi a questo TAR, con ricorso RG. n. 1727/2018, definito con sentenza n. 1682/2023, con cui si disponeva l’accoglimento, in parte, del ricorso, limitatamente alla pavimentazione del giardino, al pergolato in ferro ed all’innalzamento del muro posto sul lato nord ad un’altezza uniforme; si rigettava “limitatamente al manufatto in ampliamento ed alla pensilina sulla porta d’ingresso in ferro e tegole”;
la pronuncia giurisdizionale era impugnata dinnanzi al Consiglio di Stato, con ricorso R.G. n. 1911/2024, attualmente pendente;
il 26.11.2024, il Comune emetteva un’ordinanza di demolizione, n. 140, contestando la realizzazione della pensilina e dell’intervento di ampliamento del precedente corpo di fabbrica;
avverso l’ordine de quo insorge la ricorrente epigrafata, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;
Resiste in giudizio il Comune intimato;
nell’udienza camerale dell’11 giugno 2025, la causa è introitata per la decisione;
Considerato che
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
agli atti risulta depositata la SCIA in sanatoria prot. n. 8510 del 14.02.2025;
com’è noto, la presentazione dell’istanza di sanatoria fa venir meno, in linea di principio, l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49);
d’altro canto, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387);
lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387);
e tanto basta al Collegio;
il gravame è improcedibile;
la natura formale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;
il Collegio ritiene di confermare in via definitiva l’ammissione al gratuito patrocinio, già disposta in via provvisoria dall’apposita Commissione con decreto n. 10 del 3 giugno 2025, statuendo quanto segue con riferimento all’istanza del difensore della ricorrente per il pagamento di onorari e spese dovutigli:
- visto l’art. 82 del d.p.r. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei «valori medi delle tariffe professionali vigenti», tenuto conto dell’impegno professionale;
- visto l’art. 130 del d.p.r. n. 115/2002, che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014: «ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»;
- ritenuto, alla stregua delle richiamate previsioni normative ed in relazione alla limitata difficoltà della controversia, che è congrua la determinazione in complessivi € 400,00, oltre a spese generali ed accessori, come dovuti per legge, della somma spettante al difensore istante a titolo di compensi e spese per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Conferma l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio e liquida al relativo difensore la somma complessiva di € 400,00, oltre spese generali ed accessori, dovuti per legge, per compensi e spese relativi al presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO