Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2024/10906 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carlo Emanuele Bevilacqua presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Salvini presso il quale ha eletto domicilio telematico e l'Avv. Sabrina Biffi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cortona (AR) il 18/06/2011
(Registro degli Atti di Matrimonio atto n. 12 parte 2 serie C anno 2011) in separazione dei beni.
con i seguenti figli: nato a [...] il [...], di cittadinanza italiana Persona_1
FATTO
A seguito del deposito in data 21/03/2024 del ricorso per separazione giudiziale da parte della signora con comparsa del 03/06/2024 si è costituito in giudizio il signor . Parte_1 Parte_2
Fallito il tentativo di conciliazione dinanzi al giudice onorario e depositate dalle parti le rispettive
Nelle more del giudizio di separazione, tuttavia, i coniugi sopra indicati hanno raggiunto un accordo per addivenire alla separazione consensuale e pertanto con note condivise depositate il 10/12/2024 hanno congiuntamente chiesto al Giudice Delegato di ottenere, previo mutamento del rito, la pronuncia di separazione a condizioni concordate.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, in ottemperanza del provvedimento del giudice dell'11/12/2024, i coniugi hanno precisato congiuntamente le conclusioni rinunciando all'impugnazione della sentenza e chiedendo, rigettata ogni altra domanda svolta in giudizio, la separazione alle seguenti concordate condizioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così statuire:
• pronunciare la separazione personale dei coniugi e ex art. Parte_2 Parte_1
151, primo comma, c.c. (ordinando l'annotazione l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio) alle seguenti condizioni, come concordate dalle parti:
• disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1 responsabilità disgiunta per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento presso la madre;
• assegnare la casa coniugale sita a Milano via Vallisneri n.5, di proprietà della stessa, anche ai fini della residenza anagrafica del bambino;
• stabilire che il padre trascorra con il figlio week-end alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola, quando lo prenderà dopo la fine delle lezioni, fino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà
a scuola;
nel periodo di sospensione scolastica, dal venerdì mattina, indicativamente alle ore 8.30, sino al lunedì mattina, indicativamente sempre alle ore 8.30, riportandolo dalla madre;
• stabilire che il minore stia altresì con il padre il mercoledì pomeriggio, dalla fine delle lezioni
(nei periodi scolastici) fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
nei periodi di sospensione scolastica, dal martedì indicativamente dalle 18.30 fino al mercoledì intorno alle
21.00, riportando il bambino dalla madre;
• stabilire che il padre trascorra con il figlio i) la metà delle vacanze natalizie da dividersi in due periodi - dalle 10.30/11.00 del 26/12 a metà pomeriggio del 31/12 e da metà pomeriggio del
31/12 alle 20.30 del 6/01 - da alternare con la madre di anno in anno, alternando anche i giorni della Vigilia e del Natale - dalle 10.30/11.00 del 24/12 alle 10.30/11.00 del 25/12 e dalle
10.30/11.00 del 25/12 alle 10.30/11.00 del 26/12 - (nel 2025 la Vigilia col papà e il Natale con la mamma, primo periodo con il papà e secondo con la mamma;
l'anno successivo il contrario e così via); ii) che il padre trascorra con il figlio l'intero periodo delle vacanze scolastiche di
Pasqua ad anni alterni con la madre (nel 2025 con la mamma - per quest'anno dalla mattina del
17/04 alle ore 9,30 alle ore 10,30 del 24/04 (quando lo prenderà con sé il padre) -; nel 2026 con il papà e così via); iii) i ponti adiacenti al fine settimana di sua spettanza (fino al mercoledì da accorparsi al fine settimana precedente, dal giovedì da accorparsi al fine settimana successivo); iv) la metà delle vacanze estive - periodi 1-15 luglio;
16-31 luglio;
1-15 agosto;
16-31 agosto - periodi che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno (nell'anno 2025 il primo periodo con il papà - per quest'anno fino alla sera del 16/08 alle ore 19.30 - e il secondo con la mamma - per quest'anno dalle ore 19.30 del 16/08; v) il minore starà l'ultima settimana di giugno con il genitore con cui trascorre la seconda metà del mese di luglio, la prima settimana di settembre con il genitore con cui trascorre la prima metà del mese di agosto;
• disporre che a far tempo dal mese successivo alla precisazione delle conclusioni congiunte avanti al giudice delegato, il signor corrisponda alla signora Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 550,00, somma Per_1 che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
• disporre che le spese straordinarie relative al figlio siano sostenute al 50% da ciascun Per_1 genitore, fatta eccezione per le spese mediche che a far tempo dal mese successivo alla precisazione delle conclusioni congiunte saranno sostenute nella misura del 60% dal padre e del 40% dalla madre;
per tutte queste spese i genitori si regoleranno in base alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
• Dare atto che il signor potrà ritirare i propri libri e CD, previo accordo con la moglie, Per_1 verificandone la presenza in box o in cantina;
• dare atto che la signora rinuncia, e il signor accetta la Parte_1 Parte_2 rinuncia, alla domanda di addebito della separazione, di contributo di mantenimento mensile per sé nonché alla richiesta di ammonizione del marito e alle pretese e domande risarcitorie tutte svolte in causa a vario titolo, anche di danno morale;
• dare altresì atto che il signor s'impegna a ritirare la querela presentata nei confronti Per_1 della signora Pt_1
• dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza;
• dichiarare le spese del presente procedimento interamente compensate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto come dichiarato dai coniugi e come emerso dai rispettivi atti, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio civile in Cortona il 18/06/2011;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti al figlio minore ed ai rapporti Per_1 economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cortona perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG