Ordinanza cautelare 24 ottobre 2018
Dispositivo di sentenza 6 dicembre 2018
Decreto cautelare 31 dicembre 2018
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2019
Sentenza 4 febbraio 2019
Accoglimento
Sentenza 31 luglio 2019
Ordinanza collegiale 7 dicembre 2020
Ordinanza collegiale 26 aprile 2021
Parere definitivo 27 maggio 2021
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2025
Inammissibile
Sentenza 13 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 23 luglio 2025
1. Con ricorso n. 516 del 2025 l'avvocato Adriano Tortora ha presentato ricorso per l'ottemperanza, da parte del Comune di Cerveteri, della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8667 del 2022, così come corretta dall'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 10376 del 2022, in ordine al pagamento delle spese di lite, oltre interessi e rivalutazione, chiedendo la nomina, sin d'ora, di un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'Amministrazione in caso di perdurante inerzia. 2. Si rileva che: - i signori Salvatore O. e Aldo D.G. hanno conferito mandato all'avvocato Adriano Tortora per resistere al giudizio di appello concluso con sentenza n. 8667 del 2022, con la quale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/05/2025, n. 4110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4110 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04110/2025REG.PROV.COLL.
N. 08066/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8066 del 2024, proposto da
Voto Group s.r.l., in proprio e nella qualità di Capogruppo di Ati con Sud Impianti Elettrici di Di MO RI & RI EP s.n.c., nonché da quest’ultima, in proprio e nella qualità di mandante della medesima Ati, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale Unica di Committenza dell’Area Programma Basento Bradano Camastra, Comune di IE, Summa Impianti e Tecnologie s.r.l., Giuzio Rocco e Salvatore s.r.l., non costituiti in giudizio;
Eredi SS CE s.a.s. di SS AT S. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato EP Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 05427/2019, resa tra le parti
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Eredi SS CE s.a.s. di SS AT S. & C.;
Visto l’art. 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Alberto Urso, si dà atto che gli avvocati Antonio Melucci e EP Romano hanno depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 5427 del 2019, questa V Sezione accoglieva l’appello della Voto Group s.r.l. e della Sud Impianti Elettrici di Di MO RI & RI EP s.n.c. nei confronti della sentenza che ne aveva respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione in favore della Eredi SS CE s.a.s. di AT SS & C. della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico-impiantistico della scuola elementare “2 giugno” di IE (PZ) indetta dalla Centrale Unica di Committenza Area Programma Basento Bardano Camastra.
Con il presente ricorso, proposto “ anche in riassunzione della controversia instaurata innanzi al Tribunale di Potenza […] numero di r.g. 306/2020 ” conclusasi con ordinanza n. 13970 del 24 luglio 2024 declinatoria della giurisdizione in favore del giudice amministrativo, la Voto Group e la Sud Impianti hanno agito per l’ottemperanza della detta sentenza n. 5427 del 2019 deducendo che, a seguito della stessa, le parti soccombenti ( i.e. , nella prospettazione delle ricorrenti, la Centrale Unica di Committenza Area Programma Basento Bardano Camastra, il Comune di IE e la Eredi SS) non hanno provveduto a restituire alle ricorrenti il contributo unificato versato per i due gradi di giudizio, dovuto per il complessivo importo di € 15.000,00, in relazione al quale è intervenuto allo stato esclusivamente un pagamento di € 6.000,00 da parte della Comunità Montana Alto Basento, per conto della suddetta Centrale Unica di Committenza, “ del quale si dovrà tener conto in sede di ottemperanza ”.
Per questo, le ricorrenti domandano di dichiarare la perdurante inottemperanza alle statuizioni della sentenza n. 5427 del 2019 di questo Consiglio di Stato, di sancire il proprio diritto nei confronti delle parti soccombenti alla refusione del contributo unificato versato sia per il giudizio di primo grado ( sub r.g. n. 449/2018 Tar Basilicata), per la somma di € 6.000,00, sia per il giudizio di appello ( sub r.g. n. 10596/2018 davanti a questo Consiglio di Stato) per l’importo di € 9.000,00, cui andrebbe sottratto il suddetto importo di € 6.000,00 già corrisposto.
Le ricorrenti domandano altresì la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempienza, affinché provveda in via sostitutiva e a spese dell’amministrazione inadempiente.
2. Resiste al ricorso la Eredi SS, che ne chiede la reiezione, considerato che unica parte soccombente nel giudizio amministrativo a contenuto caducatorio dovrebbe essere considerata l’amministrazione, giammai il controinteressato.
Non si sono costituiti in giudizio gli intimati Comune di IE e Centrale Unica di Committenza Area Programma Basento Bardano Camastra.
3. Con ordinanza n. 767 del 2025 questa V Sezione ha rilevato la mancata evidenza della notifica della sentenza ottemperanda all’amministrazione (e, in particolare, alla detta Centrale Unica di Committenza Area Programma Basento Bardano Camastra), anche ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, disponendo che le ricorrenti fornissero prova della suddetta notifica, ovvero chiarimenti o deduzioni al riguardo, anche eventualmente in ordine ai correlati profili di ammissibilità e procedibilità del ricorso proposto.
Le ricorrenti hanno dedotto al riguardo con memoria del 3 marzo 2025, cui sono seguiti peraltro successivi scritti difensivi delle parti.
4. Alla camera di consiglio dell’8 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile.
5.1. Come rilevato con ordinanza n. 767 del 2025, non consta in atti prova della notifica della sentenza ottemperanda all’amministrazione, e in specie alla Centrale Unica di Committenza Area Programma Basento Bardano Camastra, da ritenersi amministrazione soccombente in quanto autrice dei provvedimenti impugnati e oggetto di annullamento giudiziale (cfr. al riguardo, in generale, Cons. Stato, Ad. plen., 18 maggio 2018, n. 8).
Tale notifica della sentenza, secondo consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, è necessaria (ancorché non necessariamente di copia in forma esecutiva) agli effetti di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, e cioè per consentire il decorso del termine di 120 giorni a fini esecutivi, cui è da ritenersi assimilata l’ottemperanza (cfr. Cons. Stato, III, 26 settembre 2022, n. 8243; V, 1 luglio 2022, n. 5495; a fini applicativi, cfr. Id., V, 9 maggio 2023, n. 4658; 14 ottobre 2022, n. 8776).
Nella specie, pur a seguito della richiesta istruttoria rivolta alle ricorrenti giusta ordinanza n. 767 del 2025, la suddetta prova non è stata fornita, a ciò non valendo il mero ricorso in ottemperanza per chiarimenti proposto dal Comune di IE (ma non dalla suddetta Centrale Unica di Committenza, appunto), né le diffide delle stesse interessate in cui unilateralmente si afferma l’intervenuta notifica della sentenza, notifica che peraltro non è avvenuta neppure nel corso del presente giudizio.
Non rileva neanche, in senso contrario, il fatto che il ricorso sia stato qui presentato “ anche in riassunzione ” di precedente ricorso ordinario ex art. 702- bis Cod. proc. civ. davanti al Tribunale di Potenza, atteso che la proposizione in questa sede dello stesso è avvenuta comunque a fini di “ ottemperanza ” (in linea, peraltro, con quanto statuito dall’ordinanza declinatoria della giurisdizione adottata dal Tribunale di Potenza), e non di cognizione, come reso palese d’altra parte dalla designazione direttamente di questo giudice d’appello (quale autore della sentenza ottemperanda, appunto), altrimenti incompetente.
Per le medesime ragioni, neppure è qui ammissibile la domanda nei confronti delle società private già controinteressate, in quanto estranee al perimetro del giudizio d’ottemperanza in sé.
6. In conclusione, per le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6.1. La peculiarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;
Compensa integralmente le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Urso | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO