Ordinanza cautelare 11 febbraio 2015
Ordinanza collegiale 11 dicembre 2015
Sentenza 8 febbraio 2016
Sentenza 4 marzo 2016
Decreto cautelare 24 marzo 2016
Ordinanza cautelare 13 maggio 2016
Ordinanza cautelare 14 luglio 2016
Sentenza 15 novembre 2016
Accoglimento
Sentenza 4 dicembre 2017
Ordinanza collegiale 15 maggio 2018
Decreto presidenziale 5 giugno 2018
Ordinanza collegiale 1 ottobre 2018
Parere interlocutorio 21 dicembre 2018
Ordinanza collegiale 2 gennaio 2019
Parere definitivo 11 febbraio 2019
Sentenza 30 giugno 2020
Ordinanza collegiale 1 luglio 2020
Improcedibile
Sentenza 25 marzo 2022
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- 1. AMBIENTEDIRITTO.IT: I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA N.22Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
GIURISPRUDENZA CONSIGLIO DI STATO – 6 luglio 2020 AUTORITÀ EMANANTE: Consiglio di Stato CATEGORIA: Appalti APPALTI – Istituto giuridico dell'agire per altri – Parallelo tra il diritto amministrativo (delega di funzioni) e il diritto civile (mandato con rappresentanza) – Atto di delega viziato – Tutela del terzo di buona fede – Recesso dal rapporto di preposizione da parte del preponente – Inopponibilità al terzo che ha precedentemente concluso un contratto con il preposto. CONSIGLIO DI STATO – 6 luglio 2020 AUTORITÀ EMANANTE: Consiglio di Stato CATEGORIA: Diritto urbanistico – edilizia DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri di concessione – Parametro per la determinazione – Destinazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 11/03/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02007/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01009/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2017, proposto dalla Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Tito Munari, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;
contro
Plan Eco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Vagnozzi, Pierfrancesco Zen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Vagnozzi in Roma, via Giunio Bazzoni n. 3;
nei confronti
Futura S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione terza) n. 126 del 15 novembre 2016, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Plan Eco S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Riccardo Carpino;
Nessuno è comparso per le parti costituite.
Rilevato che
con ordinanza n. 2878 del 15 maggio 2018 e con successiva ordinanza n. 5639 del 1 ottobre 2018 è stata disposta una verificazione da svolgersi a cura del Dirigente Generale del Ministero delle Politiche Ambientali, Direzione Generale per la Tutela del Territorio delle Risorse Idriche con facoltà di nominare degli eventuali ausiliari;
con sentenza n. 2188 del 25 marzo 2022, è stato dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa, con compensazione delle spese di ambedue i gradi di giudizio, ivi incluse quelle relative alla verificazione, quest’ultime da liquidarsi con separato decreto collegiale;
con decreto n. 4558 del 5 maggio 2023, è stata liquidata al -OMISSIS-, quale verificatore, la somma complessiva di euro 10.256,34 (euro diecimiladuecentocinquantasei,34), in considerazione del fatto che non era stato autorizzato (ord. 5639/2018) l’espletamento di una verificazione collegiale e che pertanto l’attività dei collaboratori nominati dal verificatore (Ing. -OMISSIS- e Ing. -OMISSIS-) andava qualificata come attività di ausiliari;
con istanza del 15 ottobre 2024, il verificatore ha chiesto che, ferma restando la misura complessiva della spesa riconosciuta per la verificazione, in relazione alle spese derivanti dalla attività professionale degli ausiliari, di suddividere gli oneri della verificazione come segue:
- al verificatore, un importo pari ad euro 2.256,34;
- all’Ing. -OMISSIS-, un importo pari a euro 4.000,00;
- all’Ing. -OMISSIS-, un importo pari ad euro 4.000,00.
Ritenuto che
lo stesso verificatore con nota n 16659 dell’11 ottobre 2018 ha comunicato a questa Sezione di avvalersi dell’Ing. -OMISSIS-, e dell’ing. -OMISSIS-, “quali ausiliari nell’espletamento delle attività”, conformemente alla ordinanza che ha disposto la verificazione;
l’art. 56, d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 consente soltanto la liquidazione del rimborso delle spese sostenute dagli ausiliari debitamente documentate, spese queste che nello specifico non risultano documentate;
comunque con la sentenza di questo Consiglio, sez. V, n. 7959 del 30 novembre 2021, richiamata dal verificatore in sede di istanza di revisione del 15 ottobre 2024, si è disposta la liquidazione del compenso al verificatore, analogamente al caso in esame, tenuto conto della natura monocratica dell’incarico, non essendo stata autorizzata la nomina di più verificatori, ma soltanto di ausiliari del verificatore;
l’istanza del verificatore deve essere respinta in considerazione del fatto che si tratta di una verificazione svolta mediante il supporto degli ausiliari di cui all’art. 56 d.P.R. 115/2002 e non in modo collegiale;
conseguentemente va confermato quanto disposto dal richiamato decreto (4558/2023) che ha liquidato complessivamente al Verificatore, dott. -OMISSIS-, la somma complessiva di euro 10.256,34 (euro diecimiladuecentocinquantasei/34) oltre I.V.A. e contributo previdenziale, se dovuti, da porsi a carico della EcoPlan s.r.l. e Regione Veneto, in parti uguali detratte le somme finora ricevute dalla Regione Veneto a titolo di anticipo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’istanza del verificatore nei sensi di cui in motivazione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.