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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo all'udienza del 10 giugno 2025 ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione- la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1442/2025 R.G. vertente
TRA
con sede in Milazzo (ME) via Maio Mariano Parte_1
n. 35, c.f. , in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa – anche disgiuntamente – dagli avv.ti Antonio VERDERICO e Nicola VERDERICO giusta procura allegata al ricorso. OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Luca Michele BELLOMO giusta procura generale alle liti per notar di Persona_1
Fiumicino rep. n. 37875/7313 del 22/3/2024. OPPOSTO
E con sede legale in Roma, via G. NT
Grezar n. 14, C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore. P.IVA_2
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 17/3/2025 la spiegava Parte_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2025 9000003679000 notificata a mezzo pec il 6/2/2025, con riferimento all'avviso di addebito ad essa presupposto n.
1 59520170001210303000, per l'importo di € 9.623,52 a titolo di contributi anni 2016 e CP_1
2017, oltre sanzioni e interessi di mora.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto ed eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art.3, commi 9 e 10, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
Concludeva chiedendo pertanto di annullare, previa sospensione, l'intimazione di pagamento opposta, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2.- Con memoria depositata in data 26/5/2025 si costituiva in giudizio l' , contestando CP_1 la fondatezza dell'avversa opposizione. Rilevava che l'avviso di addebito n.
59520170001210303000 era stato notificato a mezzo PEC in data 21/9/2017 ed all'indirizzo
Deduceva, poi, che considerando che il periodo per il quale Email_1 risultava emesso l'impugnato avviso di addebito risaliva al 2017, anno in cui esso aveva CP_3 provveduto a notificarlo, la prescrizione del credito contributivo era stata correttamente interrotta in tale occasione. Aggiungeva che, in ogni caso, posto che non risultava essere avvenuta alcuna impugnazione dell'atto presupposto all'Intimazione di pagamento entro il termine di 40 giorni stabilito dall'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, il credito portato dall'avviso di addebito presupposto era ormai da ritenersi irretrattabile e non più ulteriormente contestabile sul piano del merito. Rilevava, infine, di non essere competente a contraddire in ordine alla contestazione circa l'intervenuta prescrizione del credito formulata in atti ai sensi dell'art. 615
c.p.c. in relazione al tempo successivo alla notifica dell'avviso di addebito da parte dell'Istituto
(avvenuta il 21/9/2017) e sino alla data dell'atto impugnato (avvenuta il 6/2/2025) a causa dell'asserita mancanza di atti interruttivi della prescrizione provocati dall'inerzia dell'
[...]
. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi Controparte_4 difensivi.
3.- L , benché ritualmente citata, non si costituiva in NT giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia
All'udienza del 10/6/2025, in esito alla discussione orale, veniva disattesa l'istanza di riunione avanzata dall' e la causa veniva decisa. CP_1
4.- Si premette che va riconosciuta la legittimazione passiva dell' , titolare del credito, CP_1 sia in relazione al denunciato vizio di omessa notifica dell'avviso di addebito sia in relazione all'eccezione di prescrizione (cfr. Cass., Sez. Un., 8/3/2022, n. 7514). Va conseguentemente dichiarata la carena di legittimazione passiva di CP_2
2 5.- Passando ad esaminare i motivi di opposizione, occorre procedere alla verifica della regolare notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione opposta.
Cont L' attraverso la tempestiva produzione del file in formato . ha fornito prova CP_1 della regolare notifica dell'avviso di addebito de quo avvenuta in data 21/9/2017.
6.- In ordine all'eccezione di prescrizione, giova premettere che, secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. n. 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995. Nella specie deve applicarsi il nuovo regime.
Inoltre costituisce ius receptum che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (v.
Cass., Sez. Un., Cass. n. 23397/2016; Cass., sez. 6, ord. n. 11760/2019). Invero, la cartella notificata e non impugnata entro quaranta giorni non può essere assimilata a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati.
Orbene, nella fattispecie in esame, deve darsi atto che la fattispecie estintiva non si è perfezionata essendo decorso oltre un quinquennio tra la data della notifica dell'avviso di addebito (19.2.2008) e quella della intimazione di pagamento (21.5.2024), anche tenuto conto del parziale pagamento effettuato in data 27.8.2008 e dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi,
3 per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31/12/2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Avuto riguardo al caso di specie, la documentazione versata in atti dall'Istituto comprova che in data 17/10/2022 è stata notificata alla odierna ricorrente, in relazione all'avviso di addebito notificato il 21/9/2017, intimazione di pagamento n.
29220229007130972000, cui ha fatto seguito la notifica, avvenuta in data 24/2/2025, dell'atto di pignoramento n. 29584202500001361001.
Considerata la sospensione legale dei termini di prescrizione per 311 giorni, deve darsi atto che la fattispecie estintiva non si è perfezionata.
6.- Le superiori considerazioni impongono pertanto il rigetto dell'opposizione.
7.- In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti tra l'opponente e l' esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, CP_1 modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerata la limitata attività processuale svolta e la semplicità delle questioni esaminate.
Non si provvede alla liquidazione delle spese giudiziali nei confronti l'
[...]
, stante la sua contumacia. NT
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data
[...]
17/3/2025 nei confronti dell' e dell , in CP_1 NT persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2025 9000003679000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
4 - dichiara la contumacia e il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; Controparte_6
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che CP_1 liquida in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre spese generali;
- nulla in ordine alle spese di giudizio nei confronti dell' NT
.
[...]
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 10 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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