CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. MA Giuseppa Di MA Presidente
2) dott. AT RE Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 496 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Bernocchi e MA Di Gloria Pt_1
- Appellante - C O N T R O
n.q. di genitore esercente la potestà sulla minore Parte_2
Persona_1
- Appellato contumace - All'udienza del 2/10/2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo il 12.04.2022
[...]
chiedeva dichiararsi irripetibile l'indebito di € 1.569,37, comunicatogli Pt_2 dall' in data 2.2.2022, relativo ai ratei pagati dal 1°.11.2021 al 31.01.2022 sulla Pt_1 pensione di invalidità civile n. 07161681 in godimento alla figlia Persona_1 deducendo la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato e, in ogni caso, il proprio affidamento incolpevole. Con sentenza n. 1546/2023 dell'8.05.2023 il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando irripetibile la somma predetta;
valorizzava, in particolare, l'affidamento incolpevole dell'accipiens non avendo l' dato prova della Pt_1 comunicazione all'invalida dell'esito della visita di revisione del 19.10.2021 che aveva verificato il venir meno del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento – allora in godimento - riconoscendo soltanto quello legittimante l'indennità di frequenza.
1 Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il Pt_1
26.05.2023.
, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Parte_2
All'udienza del 2/10/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente Parte_2 citato e non costituitosi. L'appello è fondato. L' ha chiesto di poter dimostrare in questo grado del giudizio la rituale Pt_1 comunicazione dell'esito della visita di revisione del 19.10.2021, non essendo insorta tale esigenza all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, in relazione alle difese del ricorrente, il quale non aveva contestato di aver ricevuto rituale comunicazione dell'esito della visita di revisione del 19.10.2021, sollevando tale eccezione soltanto con le note autorizzate in vista dell'udienza di discussione. Ha dunque prodotto copia della missiva di comunicazione del verbale della visita di revisione, corredata di un avviso di ricevimento che deduce ad essa riferibile;
ad ulteriore dimostrazione della tempestiva conoscenza dello stesso da parte del destinatario, padre esercente la potestà sulla minore ha Persona_1 altresì depositato copia del ricorso del 9.11.2021 proposto da ex Parte_2 art. 445 bis c.p.c. avverso l'esito dell'accertamento di cui al ridetto verbale;
documentazione, questa, che va acquisita ex art. 437 c.p.c. in quanto resasi necessaria in relazione alle tardive difese spiegate dal ricorrente nel giudizio di primo grado (oltre che dei motivi della decisione impugnata) ed in quanto indispensabile alla decisione. Ebbene da tale documentazione si evince non solo la ricezione, da parte del del verbale della visita di revisione, ma anche la sua piena consapevolezza Pt_2 dell'esito pregiudizievole di tale visita, le cui risultanze, infatti, ebbe ad impugnare in via giudiziaria.
Ciò posto in punto di fatto, attesa l'indubbia natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, trattandosi di un beneficio (indennità di accompagnamento) privo di copertura contributiva e assicurativa, va ricordato che la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033 c.c. – rispetto allo speciale regime disegnato dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991 per l'indebito previdenziale - è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia
2 nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento.” È stato, infatti affermato che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta
…, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche Cass. nn. 28771/2018 e 10642/2019); ed è stato pure precisato che “il dolo è configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto dipenda esclusivamente da un errore - anche se ricollegabile a una negligenza - del soggetto pagatore…Infatti la semplice consapevolezza della mancanza del diritto fa venire meno la ratio della deroga alle regole generali codicistiche in materia di ripetizione dell'indebito…” (Cass. n. 1978/2004). Ne consegue, venendo alla fattispecie in esame, che nessun legittimo e - soprattutto - incolpevole affidamento può essere ravvisato in capo all'appellato alla luce della documentata conoscenza del verbale della visita di revisione del 19.10.2021, comunicatogli in data 8.11.2021 (v. ricevuta in atti), con cui la figlia era stata riconosciuta “MINORE con difficoltà persistenti a svolgere i Per_2 compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71, L. 289/90)” con diritto
3 all'Indennità di Frequenza, e con conseguente revoca dell'indennità di accompagnamento, già in godimento. Né tale affidamento può essere insorto dalla mera prosecuzione dell'erogazione della prestazione (protrattasi, peraltro, per soli altri tre mesi), in accordo con il consolidato orientamento secondo cui “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso
- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2056 del 04/02/2004; Sez. L, Sentenza n. 6610 del 29/03/2005). Si ritiene, conclusivamente, che nel caso di specie l'appellato non abbia dimostrato la sussistenza di un affidamento incolpevole e che dunque nulla osti alla ripetizione delle somme indebitamente erogate alla di lui figlia minore dopo la visita del 19.10.2021 e dunque dal 1°.11.2021, così come richiesto dall' Pt_1
Malgrado la soccombenza non si dà luogo a condanna alle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. prodotta dall'appellato nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia di , n.q. di Parte_2 genitore esercente la potestà sulla minore , qui dichiarata, in riforma Persona_1 della sentenza n. 1546/2023 resa l'8.05.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado. Nulla sulle spese. Palermo, 2/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AT RE MA G. Di MA
4