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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3609 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARLA SANTARSIERE ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Salerno alla via Vincenzo Dono n. 8 - 16; parte ricorrente
e
, CP_1
parte resistente non costituita nonchè
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.10.2024, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 16.03.1985 e che, dall'unione coniugale, erano nati i CP_1 figli: (nata il [...]), (nata il [...]), (nato il [...]), Per_1 Per_2 Per_3
(nato il [...]) e (nato il [...]), tutti maggiorenni ed economicamente Per_4 Per_5 autonomi. Esponeva inoltre che, con sentenza n. 393/2024, pubblicata in data 21.02.2024, il
Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato la separazione dei coniugi, a seguito della comparizione dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunale e che, da quella data, non era stata ricostituita la comunione dei coniugi. Pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
non si costituiva in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso CP_1 introduttivo. Pertanto, va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 03.04.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 393/2024 pubblicata in data 21.02.2024 (cfr. copia sentenza n. 393/2024 allegata al fascicolo di parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le spese di lite sarebbero state compensate in ragione della natura delle questioni trattate e tenuto conto dei rapporti esistenti tra le parti;
tuttavia, attesa la mancata costituzione della parte resistente, le spese di lite rimangono a carico della parte ricorrente che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in data 16.03.1985 in Castel AN GI (atto n. 2 Parte II Sez. A del CP_1 registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 1985);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att.
c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 03.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire