TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/07/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3343/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al N. 3343/2022 r.g., vertente tra:
( ), d'ora in poi “ ”, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Gusella Giovanni Parte_2
Lorenzo del Foro di Forlì-Cesena, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato in Cesenatico (FC), Via Mazzini n. 9;
ATTORE contro
( ), d'ora in poi “ , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
( ) in persona del procuratore , Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelica Cocconi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, Viale Mariotti n. 1
CONVENUTA
***
OGGETTO: opposizione a precetto;
CONCLUSIONI:
- l'attore ha precisato le conclusioni come da prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., non risultando, negli scritti successivi modificate le predette conclusioni;
1 Cessionaria dei crediti di (CF: ), soggetto Controparte_4 P.IVA_4 incorporante (CF: ) Controparte_5 P.IVA_5 nonché (CF: ); Controparte_6 P.IVA_6
1 - la convenuta ha precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta del 03.6.2025;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la opposizione preventiva ex art. 615 c.p.c. introdotta da in relazione alla notifica, da parte della opposta, di atto di Pt_1 precetto per la somma di €. 564.118,41.
***
In sintesi, spiegava con l'atto introduttivo un unico motivo di Pt_1 opposizione, intitolato “Abuso del diritto ex art. 2911 cod. civ. e abuso del processo”.
A dire dell'opponente, creditrice ipotecaria di primo grado di CP_1 Pt_1 sarebbe intervenuta nell'ambito della esecuzione n R.G. 19/2018, da altri promossa, avente ad oggetto l'immobile garantito;
il bene sarebbe stato valutato in € 1.250.000,00; ne sarebbe derivata la sicura capienza del ricavato in relazione al credito garantito;
di qui, l'abuso (del cumulo) dei mezzi di espropriazione
(quella immobiliare de qua e quella annunziata col precetto oggi opposto), attività guidata dal “solo fine di arrecare un illegittimo e oltremodo gravoso pregiudizio, se non un blocco, all'intera attività commerciale e produttiva della società esponente”, in violazione della dovuta buona fede e correttezza.
Chiedeva quindi la “sospensione dell'atto di precetto” e nel merito la
“inammissibilità e/o l'inefficacia e/o l'improcedibilità dello stesso”.
costituitasi in giudizio, contestava gli assunti attorei. CP_1
Deduceva, in particolare, di vantare sull'immobile oggetto di esecuzione coattiva una ipoteca di secondo grado (e non di primo); aggiungeva, in ogni caso, che dalla vendita dell'immobile ad un prezzo pari alla cd. offerta minima (€ 1.125.000,00), tenuto conto dei privilegi speciali e delle ipoteche antergate, non avrebbe ottenuto la integrale soddisfazione del proprio credito.
Ancora a monte, peraltro, sosteneva l'inammissibilità della opposizione, che avrebbe dovuto essere spiegata nelle forme di cui all'art. 483 c.p.c. innanzi al
Giudice della esecuzione.
La fase cautelare è stata caratterizzata dalla emissione, da parte del precedente
Giudice unico in data 15.5.2023, di ordinanza di rigetto della istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo giudiziale, provvedimento (non 2 reclamato, né successivamente in alcun modo criticato dalla opponente) che si ritiene del tutto condivisibile e che si intende qui ritrascritto ad ogni effetto motivazionale.
Con esso, il Giudice sposava in toto la tesi sostenuta nel merito da in CP_1 relazione alla non abusività della nuova (annunciata) esecuzione.
Il giudizio proseguiva con lo scambio delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c. e di memorie conclusive in vista della decisione (attesa la natura documentale della causa).
Con esse, aggiungeva ulteriori motivi di doglianza, tutti contestati da Pt_1
aventi ad oggetto: i) la mancata prova della titolarità del credito in capo CP_1
a (vedi memoria ex art.183, comma 6, n. 1, c.p.c.; ii) la violazione CP_1 dell'art. 58 TUB (ibidem); iii) l'improcedibilità della azione per omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB (memoria 20.9.2024).
La causa giunge oggi in decisione.
***
La domanda è inammissibile e comunque infondata.
***
L'opposizione, come sostenuto da avrebbe dovuto essere spiegata CP_1 innanzi al Giudice della esecuzione, e non con la opposizione pre-esecutiva oggi in esame.
Al riguardo, il disposto dell'art. 483 c.p.c. è chiarissimo: “Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina”.
Trattasi di rimedio avente natura estranea alle opposizioni esecutive (quindi, a fortiori, pre-esecutive) in senso stretto ed inquadrabile tra le misure che il codice appronta per evitare l'abuso dei mezzi di espropriazione forzata.
E, coerentemente, la Cassazione (Sent. 28614/2013, ripresa da 12195/2023 e altre sino a 30011/2024) ha avuto modo di statuire che: “il creditore può avvalersi del medesimo titolo esecutivo per iniziare anche più di un'azione esecutiva;
può notificare un secondo precetto anche quando ne abbia già notificato altro […] ed anche quando sulla base del primo precetto abbia già avviato un'azione esecutiva;
3 può procedere con una seconda esecuzione anche quando, con altro atto, abbia iniziato una precedente azione esecutiva che non si sia ancora conclusa;
il diritto di agire in executivis non viene meno se non con la completa soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo e consente al creditore di valersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione forzata con l'unico limite di non incorrere nell'abuso dei mezzi di espropriazione e fatto salvo l'intervento del giudice ex art. 483 cod. proc. civ.”.
In ogni caso, ferma la inammissibilità del rimedio, si osserva per mera diffusione di motivazione come la pretesa abusività non sussista neppure nel merito.
Con la memoria 18.9.2024 ha depositato – quale documento CP_1 sopravvenuto – il progetto di distribuzione reso nell'ambito della procedura esecutiva a seguito della collocazione del bene: ha sostenuto in forza di ciò
“l'evidente e grave incapienza del credito azionato con il precetto opposto (credito ex
Cassa di Risparmio di Forlì e Romagna”.
Tale deduzione è rimasta priva di qualsiasi contestazione da parte di . Pt_1
In generale, si sottolinea come sin dalle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
(successive alla ordinanza cautelare di rigetto della sospensiva), abbia Pt_1 speso una sola considerazione difensiva in relazione alla questione del preteso abuso del cumulo dei mezzi di espropriazione: quella per cui anche gli altri crediti assistiti da prelazione ipotecaria sul bene oggetto di espropriazione sarebbero
“giunti nella titolarità di . Controparte_4
In forza di ciò, “avente causa di ”, avrebbe goduto di una garanzia CP_1 CP_4 totalitaria sul ricavato della vendita del bene: così pare evincersi dalla lettura della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
L'assunto non è condivisibile in quanto, come naturale, la causa di prelazione assiste il credito (e non il creditore), e la “confusione” di più poste creditorie in capo ad un unico soggetto non è certo idonea a mutare la natura di esse.
Nel caso in esame, la parziale incapienza del ricavato della vendita, in relazione al credito oggetto di precetto, è acclarata e comunque, ancora a monte, mai credibilmente smentita.
Di qui, la infondatezza di ogni doglianza.
La seconda memoria di , semmai, lumeggia la contraddizione in cui la Pt_1 stessa è caduta allorquando ammette espressamente che sia “avente CP_1
4 causa di Intesa”, con ciò smentendo e destituendo di fondamento la eccezione avente ad oggetto la pretesa mancanza di titolarità del credito dal lato attivo, più volte respinta da questo Tribunale nei plurimi procedimenti incardinati dalla debitrice.
Tale ammissione, peraltro, non si registra per la prima volta, se si pone mente a quanto evidenziato dall'intestato Tribunale nel provvedimento prodotto da
(doc. 6 all. memoria 18.9.2024): “In particolare, dalla ordinanza CP_1 reclamata emerge che con un precedente ricorso ex art. 615 c.p.c. Parte_1
(depositato il 6.3.2023) affermava che , quale incorporante di Controparte_7
“ha ceduto in data 19.04.2022 Controparte_8 il suddetto credito proveniente dalla Controparte_8 alla società società di cartolarizzazione […]”.”.
[...] CP_1
E, non a caso, nelle diffuse critiche ai provvedimenti dell'intestato Ufficio contenute nella memoria 03.6.2024, non è dato rinvenire alcuna considerazione che confuti o neghi la rilevanza delle predette reiterate ammissioni, che la
Suprema Corte non ha mancato di ritenere rilevanti in subjecta materia (cfr. Ord.
24798/2020).
Su tali aspetti (titolarità del credito e pretesa violazione dell'art. 58 TUB), quindi, può farsi rimando per relationem (consentito da Cass. SSUU 642/2015) ai provvedimenti resi da questo Ufficio e prodotti sub docc. 5 e 6 in allegato alla memoria 18.9.2024 di CP_1
Stesso è a dirsi in ordine alla doglianza circa la pretesa rilevanza della mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB: sul punto, il Giudice della esecuzione (doc. 4 allegato alla memoria di cui sopra) ha già condivisibilmente ricordato come la
Cassazione (Sent. 7243/2024) abbia stabilito che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del TUB).”.
Tale pronuncia è stata ribadita da Sent. 12007/2024 e rappresenta “diritto vivente”.
***
A tutto quanto esposto consegue la inammissibilità della opposizione. 5 ***
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, scaglione sino ad €
520.000,00 (art 5 c. 6 DM), fasi di studio e introduttiva e decisionale (valori prossimi ai minimi per quest'ultima, in ragione della semplicità delle questioni e della speditezza della fase); esclusione della fase istruttoria, di fatto non celebratasi.
Vengono ricomprese nella liquidazione le spese per la fase di sospensione, che non è stata caratterizzata da approfondimenti diversi da quelli qui svolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella contumacia dei soggetti di cui alla epigrafe e alla nota di pagina 1, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese in favore della opposta, che liquida in complessivi € 9.000,00 per compenso di Avvocato oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Ravenna, il 4.7.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al N. 3343/2022 r.g., vertente tra:
( ), d'ora in poi “ ”, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Gusella Giovanni Parte_2
Lorenzo del Foro di Forlì-Cesena, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato in Cesenatico (FC), Via Mazzini n. 9;
ATTORE contro
( ), d'ora in poi “ , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
( ) in persona del procuratore , Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelica Cocconi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, Viale Mariotti n. 1
CONVENUTA
***
OGGETTO: opposizione a precetto;
CONCLUSIONI:
- l'attore ha precisato le conclusioni come da prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., non risultando, negli scritti successivi modificate le predette conclusioni;
1 Cessionaria dei crediti di (CF: ), soggetto Controparte_4 P.IVA_4 incorporante (CF: ) Controparte_5 P.IVA_5 nonché (CF: ); Controparte_6 P.IVA_6
1 - la convenuta ha precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta del 03.6.2025;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la opposizione preventiva ex art. 615 c.p.c. introdotta da in relazione alla notifica, da parte della opposta, di atto di Pt_1 precetto per la somma di €. 564.118,41.
***
In sintesi, spiegava con l'atto introduttivo un unico motivo di Pt_1 opposizione, intitolato “Abuso del diritto ex art. 2911 cod. civ. e abuso del processo”.
A dire dell'opponente, creditrice ipotecaria di primo grado di CP_1 Pt_1 sarebbe intervenuta nell'ambito della esecuzione n R.G. 19/2018, da altri promossa, avente ad oggetto l'immobile garantito;
il bene sarebbe stato valutato in € 1.250.000,00; ne sarebbe derivata la sicura capienza del ricavato in relazione al credito garantito;
di qui, l'abuso (del cumulo) dei mezzi di espropriazione
(quella immobiliare de qua e quella annunziata col precetto oggi opposto), attività guidata dal “solo fine di arrecare un illegittimo e oltremodo gravoso pregiudizio, se non un blocco, all'intera attività commerciale e produttiva della società esponente”, in violazione della dovuta buona fede e correttezza.
Chiedeva quindi la “sospensione dell'atto di precetto” e nel merito la
“inammissibilità e/o l'inefficacia e/o l'improcedibilità dello stesso”.
costituitasi in giudizio, contestava gli assunti attorei. CP_1
Deduceva, in particolare, di vantare sull'immobile oggetto di esecuzione coattiva una ipoteca di secondo grado (e non di primo); aggiungeva, in ogni caso, che dalla vendita dell'immobile ad un prezzo pari alla cd. offerta minima (€ 1.125.000,00), tenuto conto dei privilegi speciali e delle ipoteche antergate, non avrebbe ottenuto la integrale soddisfazione del proprio credito.
Ancora a monte, peraltro, sosteneva l'inammissibilità della opposizione, che avrebbe dovuto essere spiegata nelle forme di cui all'art. 483 c.p.c. innanzi al
Giudice della esecuzione.
La fase cautelare è stata caratterizzata dalla emissione, da parte del precedente
Giudice unico in data 15.5.2023, di ordinanza di rigetto della istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo giudiziale, provvedimento (non 2 reclamato, né successivamente in alcun modo criticato dalla opponente) che si ritiene del tutto condivisibile e che si intende qui ritrascritto ad ogni effetto motivazionale.
Con esso, il Giudice sposava in toto la tesi sostenuta nel merito da in CP_1 relazione alla non abusività della nuova (annunciata) esecuzione.
Il giudizio proseguiva con lo scambio delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c. e di memorie conclusive in vista della decisione (attesa la natura documentale della causa).
Con esse, aggiungeva ulteriori motivi di doglianza, tutti contestati da Pt_1
aventi ad oggetto: i) la mancata prova della titolarità del credito in capo CP_1
a (vedi memoria ex art.183, comma 6, n. 1, c.p.c.; ii) la violazione CP_1 dell'art. 58 TUB (ibidem); iii) l'improcedibilità della azione per omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB (memoria 20.9.2024).
La causa giunge oggi in decisione.
***
La domanda è inammissibile e comunque infondata.
***
L'opposizione, come sostenuto da avrebbe dovuto essere spiegata CP_1 innanzi al Giudice della esecuzione, e non con la opposizione pre-esecutiva oggi in esame.
Al riguardo, il disposto dell'art. 483 c.p.c. è chiarissimo: “Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina”.
Trattasi di rimedio avente natura estranea alle opposizioni esecutive (quindi, a fortiori, pre-esecutive) in senso stretto ed inquadrabile tra le misure che il codice appronta per evitare l'abuso dei mezzi di espropriazione forzata.
E, coerentemente, la Cassazione (Sent. 28614/2013, ripresa da 12195/2023 e altre sino a 30011/2024) ha avuto modo di statuire che: “il creditore può avvalersi del medesimo titolo esecutivo per iniziare anche più di un'azione esecutiva;
può notificare un secondo precetto anche quando ne abbia già notificato altro […] ed anche quando sulla base del primo precetto abbia già avviato un'azione esecutiva;
3 può procedere con una seconda esecuzione anche quando, con altro atto, abbia iniziato una precedente azione esecutiva che non si sia ancora conclusa;
il diritto di agire in executivis non viene meno se non con la completa soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo e consente al creditore di valersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione forzata con l'unico limite di non incorrere nell'abuso dei mezzi di espropriazione e fatto salvo l'intervento del giudice ex art. 483 cod. proc. civ.”.
In ogni caso, ferma la inammissibilità del rimedio, si osserva per mera diffusione di motivazione come la pretesa abusività non sussista neppure nel merito.
Con la memoria 18.9.2024 ha depositato – quale documento CP_1 sopravvenuto – il progetto di distribuzione reso nell'ambito della procedura esecutiva a seguito della collocazione del bene: ha sostenuto in forza di ciò
“l'evidente e grave incapienza del credito azionato con il precetto opposto (credito ex
Cassa di Risparmio di Forlì e Romagna”.
Tale deduzione è rimasta priva di qualsiasi contestazione da parte di . Pt_1
In generale, si sottolinea come sin dalle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
(successive alla ordinanza cautelare di rigetto della sospensiva), abbia Pt_1 speso una sola considerazione difensiva in relazione alla questione del preteso abuso del cumulo dei mezzi di espropriazione: quella per cui anche gli altri crediti assistiti da prelazione ipotecaria sul bene oggetto di espropriazione sarebbero
“giunti nella titolarità di . Controparte_4
In forza di ciò, “avente causa di ”, avrebbe goduto di una garanzia CP_1 CP_4 totalitaria sul ricavato della vendita del bene: così pare evincersi dalla lettura della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
L'assunto non è condivisibile in quanto, come naturale, la causa di prelazione assiste il credito (e non il creditore), e la “confusione” di più poste creditorie in capo ad un unico soggetto non è certo idonea a mutare la natura di esse.
Nel caso in esame, la parziale incapienza del ricavato della vendita, in relazione al credito oggetto di precetto, è acclarata e comunque, ancora a monte, mai credibilmente smentita.
Di qui, la infondatezza di ogni doglianza.
La seconda memoria di , semmai, lumeggia la contraddizione in cui la Pt_1 stessa è caduta allorquando ammette espressamente che sia “avente CP_1
4 causa di Intesa”, con ciò smentendo e destituendo di fondamento la eccezione avente ad oggetto la pretesa mancanza di titolarità del credito dal lato attivo, più volte respinta da questo Tribunale nei plurimi procedimenti incardinati dalla debitrice.
Tale ammissione, peraltro, non si registra per la prima volta, se si pone mente a quanto evidenziato dall'intestato Tribunale nel provvedimento prodotto da
(doc. 6 all. memoria 18.9.2024): “In particolare, dalla ordinanza CP_1 reclamata emerge che con un precedente ricorso ex art. 615 c.p.c. Parte_1
(depositato il 6.3.2023) affermava che , quale incorporante di Controparte_7
“ha ceduto in data 19.04.2022 Controparte_8 il suddetto credito proveniente dalla Controparte_8 alla società società di cartolarizzazione […]”.”.
[...] CP_1
E, non a caso, nelle diffuse critiche ai provvedimenti dell'intestato Ufficio contenute nella memoria 03.6.2024, non è dato rinvenire alcuna considerazione che confuti o neghi la rilevanza delle predette reiterate ammissioni, che la
Suprema Corte non ha mancato di ritenere rilevanti in subjecta materia (cfr. Ord.
24798/2020).
Su tali aspetti (titolarità del credito e pretesa violazione dell'art. 58 TUB), quindi, può farsi rimando per relationem (consentito da Cass. SSUU 642/2015) ai provvedimenti resi da questo Ufficio e prodotti sub docc. 5 e 6 in allegato alla memoria 18.9.2024 di CP_1
Stesso è a dirsi in ordine alla doglianza circa la pretesa rilevanza della mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB: sul punto, il Giudice della esecuzione (doc. 4 allegato alla memoria di cui sopra) ha già condivisibilmente ricordato come la
Cassazione (Sent. 7243/2024) abbia stabilito che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del TUB).”.
Tale pronuncia è stata ribadita da Sent. 12007/2024 e rappresenta “diritto vivente”.
***
A tutto quanto esposto consegue la inammissibilità della opposizione. 5 ***
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, scaglione sino ad €
520.000,00 (art 5 c. 6 DM), fasi di studio e introduttiva e decisionale (valori prossimi ai minimi per quest'ultima, in ragione della semplicità delle questioni e della speditezza della fase); esclusione della fase istruttoria, di fatto non celebratasi.
Vengono ricomprese nella liquidazione le spese per la fase di sospensione, che non è stata caratterizzata da approfondimenti diversi da quelli qui svolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella contumacia dei soggetti di cui alla epigrafe e alla nota di pagina 1, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese in favore della opposta, che liquida in complessivi € 9.000,00 per compenso di Avvocato oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Ravenna, il 4.7.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere
6