Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.1717/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1717/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Napoli alla Via F. Lomon dell'avv. Giuseppe Siporso dal quale e rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Renata Gaeta, in virtu di procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F: Controparte_1 [...] amente domiciliata in Salerno alla Via C. Caru C.F._2 presso lo studio dell'avv. Lucia Ragone dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
1978 nel Comune di Salerno e che dall no nati due figli,
(31.12.1978) e (22.11.1984), chiedeva pronunciarsi la cessazione Per_1 Per_2 tti civili del m nio, precisando che, il Tribunale di Salerno, con decreto del 25.09.1998, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di divorzio senza il riconoscimento in favore dell'ex moglie di una somma a titolo di assegno divorzile;
al riguardo, precisava che, con decreto del 05.02.2016, il Tribunale di Salerno aveva modificato le condizioni di separazione in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, disponendo la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere il mantenimento per i figli e fissando in € 1.500,00 mensili la misura del mantenimento in favore della moglie ma che quest'ultima risultava titolare di un consistente patrimonio immobiliare da cui aveva ottenuto numerosi benefici economici. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1 quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio ma co to dal ricorrente e chiedeva la conferma delle statuizioni rese in sede di separazione, con il riconoscimento in proprio favore di una somma a titolo di assegno divorzile maggiore rispetto a quella gia stabilita per il suo mantenimento, precisando a tal proposito di non percepire alcun reddito e di essersi occupata della famiglia durante il matrimonio rinunciando a concrete possibilita lavorative.
2. In data 18 ottobre 2021, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti confermando le statuizioni assunte in sede di separazione.
3. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 846/2022, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha confermato i provvedimenti disposti in sede di separazione, così come modificati con decreto del 05.06.2016 dal Tribunale di Salerno. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni.
Assegno divorzile Tanto premesso, occorre valutare la richiesta delle parti in merito all'assegno divorzile, essendosi il ricorrente opposto al suo riconoscimento in favore dell'ex coniuge deducendo l'autosufficienza economica della stessa, mentre la resistente ha avanzato la relativa domanda con la richiesta di un aumento della misura disposta in sede di separazione pari a € 1.500,00 mensili. Al riguardo, il Tribunale condivide i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 18287, premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entita dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarieta e di pari dignita dei coniugi. Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente piu debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialita , considerando che tale contributo e frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed e espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilita su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle piu recenti sentenze di legittimita in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacita del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente piu debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare. Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte. Tale funzione equilibratrice dell'assegno non e pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente piu debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. Nel caso di specie, si evidenzia che, all'udienza presidenziale, parte ricorrente ha dichiarato di essere pensionato e di percepire circa € 3.000,00 al mese, confermando che l'ex moglie si e dedicata alla famiglia durante il matrimonio ma unicamente per una sua scelta, mentre la resistente ha dichiarato di avere rinunciato al proprio lavoro per la famiglia e per consentire al marito di fare carriera, precisando di percepire unicamente le somme a titolo di mantenimento, di abitare in una casa di proprieta dei figli e di essere soltanto nuda proprietaria di due immobili (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Inoltre, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, e emerso che il ricorrente ha percepito un reddito lordo (derivante da pensione) di € 63.945,00 nel periodo di imposta 2019, di € 62.918,00 nel periodo di imposta 2020, di € 64.081,00 nel periodo di imposta 2021 e, nell'anno 2022, un reddito netto di 49.351,00, mentre la resistente ha percepito soltanto le somme a titolo di mantenimento, e nuda proprietaria di due immobili e comproprietaria di alcuni terreni (cfr. accertamenti in atti). Tanto premesso, in merito alla componente perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, deve rilevarsi che non è stato contestato che la resistente si sia occupata della famiglia durante il matrimonio ma il ricorrente ha precisato che non si è trattato di una scelta comune, determinando così la necessità di una prova in merito a tale aspetto non attuata dalla parte onerata;
inoltre, non vi è alcun riscontro probatorio specifico che la resistente ha rinunciato al proprio lavoro per dedicarsi alla famiglia e per consentire al marito di fare carriera, né di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614
<L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>). Pertanto, è da escludere il riconoscimento della suddetta componente in mancanza di un riscontro degli elementi sopra evidenziati. Deve invece riconoscersi la componente assistenziale dell'assegno divorzile, considerata la sproporzione economica-reddituale esistente tra gli ex coniugi e l'effettiva inadeguatezza delle proprie risorse economiche quale risulta dalla documentazione depositata, tenuto conto che la resistente non riceve altre entrate oltre quelle a titolo di mantenimento e che allo stato non può sfruttare economicamente gli immobili di cui è soltanto nuda proprietaria (cfr. Cassazione civile sez. I - 28/02/2022, n. 6529 <Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto.>>). Pertanto, in considerazione delle considerazioni che precedono, del riconoscimento della sola componente assistenziale e dell'impossibilita di tenere in considerazione il tenore di vita goduto durante il matrimonio nella determinazione del quantum dell'assegno divorzile, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di o a di € 800,00 a tito con decorrenza dalla presente pronuncia. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) dispone l'obbligo di di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di og a di € 800,00 a tito con decorrenza dalla presente pronuncia;
B) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi