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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 350/2024, avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n. 59/2024”
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante, domiciliata Parte_1 P.IVA_1 elettivamente in Matera via Lucana 73 presso lo studio dell'avv. Doriano Manuello (C.F.
che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._1 appello;
– APPELLANTE –
CONTRO
),elettivamente domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Matera alla via Pizzzilli 10 presso lo studio dell'avv. Domenico Bartucci (C.F.
che la rappresenta e difende per mandato in atti;
C.F._3
–APPELLATA–
* * * * * * * * * * riservata per la decisione il 12-6-2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato le proprie note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. ha proposto appello avverso la sentenza n. 59 emessa il 31-1-2024 dal Giu- Parte_1 dice di Pace di Matera che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di Parte_2
1 nunziata di condanna al pagamento di € 2.508,00, oltre interessi. L'attore aveva agito a titolo di rivalsa, a norma dell'art. 60 D.P.R. 633/1972, a seguito dell'atto di accertamento disposto dall'Agenzia delle Entrate per l'imposta sul valore aggiunto, applicata con aliquota del 4% sull'acquisto dell'auto tg.FB030ZD, essendo stati ritenuti insussistenti i presupposti per l'agevolazione fiscale, richiesta al momento dell'acquisto dalla , in ragione della CP_1 grave limitazione della sua capacità di deambulazione.
In particolare, l'appellante, ha lamentato che il primo giudice avesse subordinato la conces- sione del beneficio fiscale alla modifica dell'auto da eseguirsi dalla venditrice, mentre il man- cato adattamento del mezzo ben avrebbe potuto essere eseguito (anche successivamente) dall'acquirente, la quale aveva goduto dell'aliquota ridotta al 4%, in luogo del 22%, ometten- do di procedere alle necessarie modifiche del veicolo, neanche richieste alla concessionaria, sicché, previa ammissione dell'interrogatorio formale dell'appellata, ha concluso per l'accoglimento della domanda di rivalsa con condanna della controparte al rimborso delle somme corrisposte all'Agenzia delle Entrate, oltre interessi e spese del doppio grado di giudi- zio.
ha negato la fondatezza dell'azione di rivalsa, sostenendo che Controparte_1 [...]
dopo un controllo fiscale, senza coinvolgerla, aveva attivato la procedura di accer- CP_2 tamento con adesione, rispetto ad una serie di contestazioni mossele dall' Controparte_3
[.
e ha dedotto come incombesse sulla venditrice l'adattamento del mezzo alla sua condizione di disabilità, rilevata dalla Commissione Medica ASL che le consentiva peraltro di fruire dell'imposta agevolata, indipendentemente dalla modifica del veicolo. Ha aggiunto che in ra- gione di ciò l'appellante avrebbe dovuto impugnare la cartella di accertamento emessa dall'ufficio finanziario, sicché ha concluso per il rigetto del gravame con condanna della
[...] alla rifusione delle spese legali in favore del procuratore, anticipatario. Parte_1
L'appello non è fondato, pur per motivi diversi da quelli addotti dal primo giudice.
Occorre premettere che l'esecuzione di operazioni imponibili ai fini dell'IVA comporta l'instaurazione di due distinti rapporti giuridici, il primo tributario, di natura pubblicistica tra l'amministrazione finanziaria e il cedente per il versamento dell'imposta ed il secondo priva- tistico tra questi ed il cessionario, concernente l'obbligo per il venditore di addebitare al con- sumatore finale la relativa imposta (cfr. Cass. Civ. Sez.V sent. 2/3/2012 n.3292). Logico co- rollario è che l'accertamento di una diversa aliquota ad opera dell'Agenzia delle Entrate non comporta, in caso di pagamento ad opera del cedente, un automatismo nella ripetizione delle
2 somme da questi versate, a titolo di rivalsa, ben potendo l'acquirente contestare le motivazioni poste a fondamento di detto accertamento, con conseguente necessità di verificare la legittimi- tà della pretesa dell'ufficio finanziario. Diversamente opinando dovrebbe ammettersi che, per effetto dell'accertamento sarebbe precluso in qualunque sede al soggetto sul quale grava realmente l'imposta, ovvero il consumatore finale, la possibilità di contestare la tesi dell'amministrazione in ordine alla carenza dei presupposti per l'agevolazione fiscale, in ra- gione della scelta operata dal cedente (unico legittimato a proporre ricorso alla commissione tributaria) di aderire all'accertamento e di pagare spontaneamente la maggiore imposta.
Ciò premesso, nel caso di specie si rileva come l'Agenzia delle Entrate abbia negato il diritto al pagamento dell'IVA nella misura ridotta del 4% prevista per l'utilizzo di mezzi da parte di soggetti con disabilità fisica sulla base dell'assunto per il quale nello specifico non sarebbe stato operato sul veicolo venduto l'adattamento necessario alla tipologia di handicap rilevato dalla Commissione Medica.
Tuttavia, come dedotto dall'appellata (cfr. pag.5 comparsa costituzione), la domanda di rival- sa non può essere accolta, poiché l'adattamento dell'auto non rappresenta condizione indi- spensabile per l'agevolazione fiscale, mentre non assumono rilevanza le ulteriori deduzioni dell'appellante, oggetto della prova per interpello, in ordine alla possibilità per la di CP_1 far apportare autonomamente la modifica del mezzo da terzi soggetti.
Infatti, costituisce circostanza incontroversa tra le parti (ancorché non documentata) che la al momento dell'acquisto fosse portatrice di handicap con gravi difficoltà di deam- CP_1 bulazione, certificata dalla Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili: ne deriva che alla stessa doveva riconoscersi il beneficio fiscale, derivante dalla ridotta applicazione dell'aliquota IVA, senza alcuna necessità di adattamento del veicolo, in base a valutazione globale dell'autonomia della persona disabile, in ragione di quanto previsto dall'art. 30 com- ma settimo legge n.388/2000 che ha ampliato la platea dei beneficiari, come interpretato dalla
Circolare Agenzia Entrate 11/5/2001 n.46/E (cfr. Cass. Civ. Sez. V 5/5/2022 n.14355, Sez.VI
15/10/2021 n.28324).
Più specificamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come il legislatore abbia in- teso svincolare l'agevolazione fiscale dall'ottica della mera sovvenzione dei costi sopportati dal disabile o dai suoi familiari per l'adattamento del veicolo alle esigenze della locomozione per ancorarla ad un programma ampio e generalizzato di sostegno per i disabili, nella loro sfera tanto individuale, quanto alla vita di relazione.
3 Tanto avrebbe imposto alla di proporre ricorso avverso l'accertamento Parte_1 dell'Agenzia delle Entrate, stante l'infondatezza della pretesa tributaria derivante dalla appli- cazione di aliquota ridotta, pretesa motivata dall'assunto dell'omesso adattamento del veicolo, ciò che impedisce l'accoglimento della domanda di rivalsa.
In virtù del principio della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, l'appellante va altresì condannata al pagamento delle spese giudiziali che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate, in base ai minimi tariffari di cui al D.M. n.
55/2014, in € 1.280 (€ 213 studio, € 213 fase introduttiva, € 427 trattazione ed € 427 decisio- ne), oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellata, per dichiarato antici- po, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. A norma dell'art.13 comma uno quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della di somma pari al contributo unificato. Parte_1
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei con- Parte_1 fronti di avverso la sentenza n. 59 resa il 31-1-2024 dal Giudice di Pace Controparte_1 di Matera, così provvede nel contraddittorio tra le parti:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in €
1.280,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA, in favore del procuratore di CP_1
anticipatario;
[...]
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della di Parte_1 somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 18/6/2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
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Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 350/2024, avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n. 59/2024”
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante, domiciliata Parte_1 P.IVA_1 elettivamente in Matera via Lucana 73 presso lo studio dell'avv. Doriano Manuello (C.F.
che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._1 appello;
– APPELLANTE –
CONTRO
),elettivamente domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Matera alla via Pizzzilli 10 presso lo studio dell'avv. Domenico Bartucci (C.F.
che la rappresenta e difende per mandato in atti;
C.F._3
–APPELLATA–
* * * * * * * * * * riservata per la decisione il 12-6-2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato le proprie note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. ha proposto appello avverso la sentenza n. 59 emessa il 31-1-2024 dal Giu- Parte_1 dice di Pace di Matera che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di Parte_2
1 nunziata di condanna al pagamento di € 2.508,00, oltre interessi. L'attore aveva agito a titolo di rivalsa, a norma dell'art. 60 D.P.R. 633/1972, a seguito dell'atto di accertamento disposto dall'Agenzia delle Entrate per l'imposta sul valore aggiunto, applicata con aliquota del 4% sull'acquisto dell'auto tg.FB030ZD, essendo stati ritenuti insussistenti i presupposti per l'agevolazione fiscale, richiesta al momento dell'acquisto dalla , in ragione della CP_1 grave limitazione della sua capacità di deambulazione.
In particolare, l'appellante, ha lamentato che il primo giudice avesse subordinato la conces- sione del beneficio fiscale alla modifica dell'auto da eseguirsi dalla venditrice, mentre il man- cato adattamento del mezzo ben avrebbe potuto essere eseguito (anche successivamente) dall'acquirente, la quale aveva goduto dell'aliquota ridotta al 4%, in luogo del 22%, ometten- do di procedere alle necessarie modifiche del veicolo, neanche richieste alla concessionaria, sicché, previa ammissione dell'interrogatorio formale dell'appellata, ha concluso per l'accoglimento della domanda di rivalsa con condanna della controparte al rimborso delle somme corrisposte all'Agenzia delle Entrate, oltre interessi e spese del doppio grado di giudi- zio.
ha negato la fondatezza dell'azione di rivalsa, sostenendo che Controparte_1 [...]
dopo un controllo fiscale, senza coinvolgerla, aveva attivato la procedura di accer- CP_2 tamento con adesione, rispetto ad una serie di contestazioni mossele dall' Controparte_3
[.
e ha dedotto come incombesse sulla venditrice l'adattamento del mezzo alla sua condizione di disabilità, rilevata dalla Commissione Medica ASL che le consentiva peraltro di fruire dell'imposta agevolata, indipendentemente dalla modifica del veicolo. Ha aggiunto che in ra- gione di ciò l'appellante avrebbe dovuto impugnare la cartella di accertamento emessa dall'ufficio finanziario, sicché ha concluso per il rigetto del gravame con condanna della
[...] alla rifusione delle spese legali in favore del procuratore, anticipatario. Parte_1
L'appello non è fondato, pur per motivi diversi da quelli addotti dal primo giudice.
Occorre premettere che l'esecuzione di operazioni imponibili ai fini dell'IVA comporta l'instaurazione di due distinti rapporti giuridici, il primo tributario, di natura pubblicistica tra l'amministrazione finanziaria e il cedente per il versamento dell'imposta ed il secondo priva- tistico tra questi ed il cessionario, concernente l'obbligo per il venditore di addebitare al con- sumatore finale la relativa imposta (cfr. Cass. Civ. Sez.V sent. 2/3/2012 n.3292). Logico co- rollario è che l'accertamento di una diversa aliquota ad opera dell'Agenzia delle Entrate non comporta, in caso di pagamento ad opera del cedente, un automatismo nella ripetizione delle
2 somme da questi versate, a titolo di rivalsa, ben potendo l'acquirente contestare le motivazioni poste a fondamento di detto accertamento, con conseguente necessità di verificare la legittimi- tà della pretesa dell'ufficio finanziario. Diversamente opinando dovrebbe ammettersi che, per effetto dell'accertamento sarebbe precluso in qualunque sede al soggetto sul quale grava realmente l'imposta, ovvero il consumatore finale, la possibilità di contestare la tesi dell'amministrazione in ordine alla carenza dei presupposti per l'agevolazione fiscale, in ra- gione della scelta operata dal cedente (unico legittimato a proporre ricorso alla commissione tributaria) di aderire all'accertamento e di pagare spontaneamente la maggiore imposta.
Ciò premesso, nel caso di specie si rileva come l'Agenzia delle Entrate abbia negato il diritto al pagamento dell'IVA nella misura ridotta del 4% prevista per l'utilizzo di mezzi da parte di soggetti con disabilità fisica sulla base dell'assunto per il quale nello specifico non sarebbe stato operato sul veicolo venduto l'adattamento necessario alla tipologia di handicap rilevato dalla Commissione Medica.
Tuttavia, come dedotto dall'appellata (cfr. pag.5 comparsa costituzione), la domanda di rival- sa non può essere accolta, poiché l'adattamento dell'auto non rappresenta condizione indi- spensabile per l'agevolazione fiscale, mentre non assumono rilevanza le ulteriori deduzioni dell'appellante, oggetto della prova per interpello, in ordine alla possibilità per la di CP_1 far apportare autonomamente la modifica del mezzo da terzi soggetti.
Infatti, costituisce circostanza incontroversa tra le parti (ancorché non documentata) che la al momento dell'acquisto fosse portatrice di handicap con gravi difficoltà di deam- CP_1 bulazione, certificata dalla Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili: ne deriva che alla stessa doveva riconoscersi il beneficio fiscale, derivante dalla ridotta applicazione dell'aliquota IVA, senza alcuna necessità di adattamento del veicolo, in base a valutazione globale dell'autonomia della persona disabile, in ragione di quanto previsto dall'art. 30 com- ma settimo legge n.388/2000 che ha ampliato la platea dei beneficiari, come interpretato dalla
Circolare Agenzia Entrate 11/5/2001 n.46/E (cfr. Cass. Civ. Sez. V 5/5/2022 n.14355, Sez.VI
15/10/2021 n.28324).
Più specificamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come il legislatore abbia in- teso svincolare l'agevolazione fiscale dall'ottica della mera sovvenzione dei costi sopportati dal disabile o dai suoi familiari per l'adattamento del veicolo alle esigenze della locomozione per ancorarla ad un programma ampio e generalizzato di sostegno per i disabili, nella loro sfera tanto individuale, quanto alla vita di relazione.
3 Tanto avrebbe imposto alla di proporre ricorso avverso l'accertamento Parte_1 dell'Agenzia delle Entrate, stante l'infondatezza della pretesa tributaria derivante dalla appli- cazione di aliquota ridotta, pretesa motivata dall'assunto dell'omesso adattamento del veicolo, ciò che impedisce l'accoglimento della domanda di rivalsa.
In virtù del principio della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, l'appellante va altresì condannata al pagamento delle spese giudiziali che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate, in base ai minimi tariffari di cui al D.M. n.
55/2014, in € 1.280 (€ 213 studio, € 213 fase introduttiva, € 427 trattazione ed € 427 decisio- ne), oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellata, per dichiarato antici- po, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. A norma dell'art.13 comma uno quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della di somma pari al contributo unificato. Parte_1
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei con- Parte_1 fronti di avverso la sentenza n. 59 resa il 31-1-2024 dal Giudice di Pace Controparte_1 di Matera, così provvede nel contraddittorio tra le parti:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in €
1.280,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA, in favore del procuratore di CP_1
anticipatario;
[...]
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della di Parte_1 somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 18/6/2025.
Il Giudice
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