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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/08/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 138/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 138/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
31.01.2025,
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Spoleto (PG), Via Paolo Schiavetti Arcangeli n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Sabatini ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), Via Francesco Morvillo n. 11, presso il Difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Spoleto (PG), Via Cerquiglia n. 150, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Picchioni ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), Via Serafina Borgiani n. 15, presso il
Difensore;
- RICORRENTI -
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Spoleto in data 17.09.2005 (atto n. 32, parte I, anno 2005);
con il figlio: , nato in data [...], minorenne;
Per_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 31.01.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“• La casa coniugale rimarrà assegnata al sig. unitamente ad arredi, suppellettili, utensili;
la Pt_1 sig.ra vivrà in altro immobile dove ha trasferito la propria residenza;
CP_1
• Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso ciascuno di essi, secondo un piano di base – salvo migliore accordo - così articolato:
- dalla domenica pomeriggio al martedì mattina e dal giovedì pomeriggio al venerdì sera il minore permarrà presso la madre (totale due notti);
- dal martedì mattina (pomeriggio nel periodo scolastico) al giovedì mattina (totale due notti) il minore permarrà presso il padre;
- il minore trascorrerà weekend (sabato e domenica) alternati con ciascun genitore;
quanto alle festività riconosciute dal calendario nazionale, ed in particolare ai giorni 24, 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, 6 gennaio, nonché alle festività pasquali, il minore le trascorrerà – secondo il metodo dell'alternanza (a cominciare dalla madre) –con ciascuno dei genitori, salvo migliore accordo, anche con previsione della permanenza del minore a pranzo con un genitore e a cena con l'altro nelle predette festività, sulla scorta anche delle scelte di volta in volta espresse dal minore stesso, purché tali da garantire una paritetica permanenza con ciascun genitore;
per il periodo delle vacanze estive, che le parti avranno cura di comunicarsi entro il giorno 31maggio di ciascun anno, entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio per un periodo di 15 giorni ciascuno, anche non continuativi, salvo migliore accordo;
parimenti per le vacanze invernali, salvo migliore accordo;
Riguardo alle feste di compleanno, il figlio trascorrerà il proprio con entrambi i genitori (a pranzo con uno ed a cena con l'altro); in mancanza di accordo con ciascuno di essi secondo il criterio della rotazione;
ciascun genitore, in occasione del proprio compleanno, terrà il figlio con sé per l'intera giornata;
• Per quanto attiene alla gestione del minore si fa integrale rinvio al piano genitoriale che si produce;
• Il figlio stabilirà la propria residenza presso la madre;
pagina 2 di 4 • Riguardo al mantenimento del minore, ciascun genitore vi provvederà nel periodo di permanenza dello stesso presso di sé; le spese straordinarie (come previste dal Protocollo di intesa del Tribunale di
Terni) dovranno essere sempre concordate tra le parti e faranno carico a ciascun coniuge per il 50%; colui che risulterà anticipatario verrà rimborsato dall'altro per la metà previa esibizione dei giustificativi di spesa;
l'assegno unico sarà ripartito nella misura del 50%;
• I coniugi, dichiarando di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando a richieste di contributi a tale titolo nei confronti l'uno dell'altra;
• Resta inteso che l'espatrio del figlio in occasione di eventuali viaggi di vacanza o studio o altro è consentito al genitore solo previo consenso scritto da rilasciarsi da parte dell'altro genitore;
3) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Spoleto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
All'udienza del 25.06.205 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 CP_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Spoleto in data in data 17.09.2005, trascritto nei Registri degli atti di CP_1
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n. 32, parte I, anno 2005;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 1.08.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 138/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
31.01.2025,
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Spoleto (PG), Via Paolo Schiavetti Arcangeli n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Sabatini ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), Via Francesco Morvillo n. 11, presso il Difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Spoleto (PG), Via Cerquiglia n. 150, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Picchioni ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), Via Serafina Borgiani n. 15, presso il
Difensore;
- RICORRENTI -
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Spoleto in data 17.09.2005 (atto n. 32, parte I, anno 2005);
con il figlio: , nato in data [...], minorenne;
Per_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 31.01.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“• La casa coniugale rimarrà assegnata al sig. unitamente ad arredi, suppellettili, utensili;
la Pt_1 sig.ra vivrà in altro immobile dove ha trasferito la propria residenza;
CP_1
• Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso ciascuno di essi, secondo un piano di base – salvo migliore accordo - così articolato:
- dalla domenica pomeriggio al martedì mattina e dal giovedì pomeriggio al venerdì sera il minore permarrà presso la madre (totale due notti);
- dal martedì mattina (pomeriggio nel periodo scolastico) al giovedì mattina (totale due notti) il minore permarrà presso il padre;
- il minore trascorrerà weekend (sabato e domenica) alternati con ciascun genitore;
quanto alle festività riconosciute dal calendario nazionale, ed in particolare ai giorni 24, 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, 6 gennaio, nonché alle festività pasquali, il minore le trascorrerà – secondo il metodo dell'alternanza (a cominciare dalla madre) –con ciascuno dei genitori, salvo migliore accordo, anche con previsione della permanenza del minore a pranzo con un genitore e a cena con l'altro nelle predette festività, sulla scorta anche delle scelte di volta in volta espresse dal minore stesso, purché tali da garantire una paritetica permanenza con ciascun genitore;
per il periodo delle vacanze estive, che le parti avranno cura di comunicarsi entro il giorno 31maggio di ciascun anno, entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio per un periodo di 15 giorni ciascuno, anche non continuativi, salvo migliore accordo;
parimenti per le vacanze invernali, salvo migliore accordo;
Riguardo alle feste di compleanno, il figlio trascorrerà il proprio con entrambi i genitori (a pranzo con uno ed a cena con l'altro); in mancanza di accordo con ciascuno di essi secondo il criterio della rotazione;
ciascun genitore, in occasione del proprio compleanno, terrà il figlio con sé per l'intera giornata;
• Per quanto attiene alla gestione del minore si fa integrale rinvio al piano genitoriale che si produce;
• Il figlio stabilirà la propria residenza presso la madre;
pagina 2 di 4 • Riguardo al mantenimento del minore, ciascun genitore vi provvederà nel periodo di permanenza dello stesso presso di sé; le spese straordinarie (come previste dal Protocollo di intesa del Tribunale di
Terni) dovranno essere sempre concordate tra le parti e faranno carico a ciascun coniuge per il 50%; colui che risulterà anticipatario verrà rimborsato dall'altro per la metà previa esibizione dei giustificativi di spesa;
l'assegno unico sarà ripartito nella misura del 50%;
• I coniugi, dichiarando di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando a richieste di contributi a tale titolo nei confronti l'uno dell'altra;
• Resta inteso che l'espatrio del figlio in occasione di eventuali viaggi di vacanza o studio o altro è consentito al genitore solo previo consenso scritto da rilasciarsi da parte dell'altro genitore;
3) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Spoleto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
All'udienza del 25.06.205 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 CP_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Spoleto in data in data 17.09.2005, trascritto nei Registri degli atti di CP_1
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n. 32, parte I, anno 2005;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 1.08.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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