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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 08/10/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3204/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Amatelli Fabrizio del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Casale Monferrato (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/09/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Casale Monferrato (AL) il
14/12/2019, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 66, Parte I,
Anno 2019.
Dall'unione è nato, in data 13/05/20009, il figlio ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
pagina 2 di 3 PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Casale Monferrato (AL) il 14/12/2019, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 66, Parte I, Anno 2019 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio minore venga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione e residenza stabile e permanente presso la madre . Parte_2
I genitori in virtù dell'affidamento congiunto continueranno ad avere lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali ed educative del figlio.
I genitori si consulteranno, pertanto, su ogni questione che riguardi i problemi educativi, le scelte sociali, la salute del figlio e assumeranno di comune accordo ed in via congiunta le decisioni di maggior importanza per mentre eserciteranno in forma disgiunta Per_1
l'ordinaria amministrazione.
I sig.ri e si impegnano a favorire la regolare frequenza scolastica presso Pt_2 Pt_1
l'attuale istituto scolastico sino al raggiungimento del diploma di scuola media superiore, salvo diverso accordo.
I sig.ri e danno atto e si impegnano a mantenere integra la figura dell'altro Pt_2 Pt_1 genitore, evitando di porre in essere condotte che possano offendere e/o svilire la figura dell'altro genitore e il suo ruolo educativo al fine di garantire al figlia minore una vera bigenitorialità, a tutela del precipuo interesse del minore, valorizzandone sia la persona che il ruolo genitoriale. Ciascun genitore si impegna, altresì, a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute o l'istruzione della prole. I genitori si impegnano, durante i periodi di propria spettanza, ad essere presenti personalmente con la prole o a delegare persone di indiscussa fiducia;
2. DISPONE, in considerazione dell'età del minore, che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore mediante accordi con il medesimo e secondo l'attuale regime di visita, da comunicarsi alla madre e ciò in considerazione dell'età adolescenziale del figlio stesso. In ogni caso le visite dovranno tenere conto degli impegni scolastici del figlio, sempre nell'ottica di favorire la frequenza scolastica di Per_1
3. DISPONE che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 16 di ogni Parte_1 Parte_2 mese quale contributo al mantenimento del figlio l'importo di Euro 350,00 Per_1
(trecentocinquanta/00) da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT mensili oltre al 50% le spese straordinarie secondo quanto indicato dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vercelli.
I ricorrenti danno atto che la sig.ra percepirà per intero gli ANF e che il figlio Parte_2 sarà fiscalmente a carico della madre in ragione della quota del 100%. Il sig. Pt_1 verserà la mensilità di maggio 2025;
4. DÀ ATTO che i sig.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti Pt_2 Pt_1
e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia contributo di mantenimento e/o assegno, nulla essendo dovuto l'uno all'altra e viceversa per tale titolo;
pagina 3 di 3 5. DÀ ATTO che i signori e si riservano sin da ora di definire in separata sede Pt_2 Pt_1 eventuali rapporti economico-patrimoniali di dare e avere afferenti al periodo matrimoniale;
6. DÀ ATTO che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 06/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 3 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3204/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
12/09/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Amatelli Fabrizio del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Casale Monferrato (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (30 settembre 2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 14 aprile 2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 06/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3204/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Amatelli Fabrizio del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Casale Monferrato (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/09/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Casale Monferrato (AL) il
14/12/2019, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 66, Parte I,
Anno 2019.
Dall'unione è nato, in data 13/05/20009, il figlio ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
pagina 2 di 3 PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Casale Monferrato (AL) il 14/12/2019, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 66, Parte I, Anno 2019 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio minore venga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione e residenza stabile e permanente presso la madre . Parte_2
I genitori in virtù dell'affidamento congiunto continueranno ad avere lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali ed educative del figlio.
I genitori si consulteranno, pertanto, su ogni questione che riguardi i problemi educativi, le scelte sociali, la salute del figlio e assumeranno di comune accordo ed in via congiunta le decisioni di maggior importanza per mentre eserciteranno in forma disgiunta Per_1
l'ordinaria amministrazione.
I sig.ri e si impegnano a favorire la regolare frequenza scolastica presso Pt_2 Pt_1
l'attuale istituto scolastico sino al raggiungimento del diploma di scuola media superiore, salvo diverso accordo.
I sig.ri e danno atto e si impegnano a mantenere integra la figura dell'altro Pt_2 Pt_1 genitore, evitando di porre in essere condotte che possano offendere e/o svilire la figura dell'altro genitore e il suo ruolo educativo al fine di garantire al figlia minore una vera bigenitorialità, a tutela del precipuo interesse del minore, valorizzandone sia la persona che il ruolo genitoriale. Ciascun genitore si impegna, altresì, a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute o l'istruzione della prole. I genitori si impegnano, durante i periodi di propria spettanza, ad essere presenti personalmente con la prole o a delegare persone di indiscussa fiducia;
2. DISPONE, in considerazione dell'età del minore, che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore mediante accordi con il medesimo e secondo l'attuale regime di visita, da comunicarsi alla madre e ciò in considerazione dell'età adolescenziale del figlio stesso. In ogni caso le visite dovranno tenere conto degli impegni scolastici del figlio, sempre nell'ottica di favorire la frequenza scolastica di Per_1
3. DISPONE che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 16 di ogni Parte_1 Parte_2 mese quale contributo al mantenimento del figlio l'importo di Euro 350,00 Per_1
(trecentocinquanta/00) da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT mensili oltre al 50% le spese straordinarie secondo quanto indicato dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vercelli.
I ricorrenti danno atto che la sig.ra percepirà per intero gli ANF e che il figlio Parte_2 sarà fiscalmente a carico della madre in ragione della quota del 100%. Il sig. Pt_1 verserà la mensilità di maggio 2025;
4. DÀ ATTO che i sig.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti Pt_2 Pt_1
e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia contributo di mantenimento e/o assegno, nulla essendo dovuto l'uno all'altra e viceversa per tale titolo;
pagina 3 di 3 5. DÀ ATTO che i signori e si riservano sin da ora di definire in separata sede Pt_2 Pt_1 eventuali rapporti economico-patrimoniali di dare e avere afferenti al periodo matrimoniale;
6. DÀ ATTO che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 06/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 3 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3204/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
12/09/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Amatelli Fabrizio del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Casale Monferrato (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (30 settembre 2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 14 aprile 2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 06/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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