Decreto cautelare 19 gennaio 2026
Sentenza breve 16 febbraio 2026
Decreto collegiale 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 16/02/2026, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02966/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, Ministero Dell’Interno, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. US AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. L’odierno giudizio ha ad oggetto l’affermata illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza con cui il ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha domandato l’ammissione alle misure di accoglienza di cui al d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
2. Con decreto del 19 gennaio 2026 è stata accolta la domanda cautelare proposta inaudita altera parte , ai sensi dell’art. 56 cod.proc.amm., e, per l’effetto:
- è stato ordinato al Ministero dell’interno di provvedere sull’istanza del ricorrente mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di dieci giorni dalla notificazione del decreto;
- è stata fissata per l’11 febbraio 2026 la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare.
3. Le Amministrazioni intimate, sebbene ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite.
4. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., e dato il relativo avviso alle parti a verbale, ha trattenuto la causa in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
La posizione del ricorrente, in quanto richiedente protezione internazionale, è disciplinata dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che pone a carico dell’Amministrazione competente specifici obblighi in ordine alla predisposizione e all’erogazione delle misure di accoglienza. In tale quadro normativo si inserisce il generale dovere di conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dall’art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di specie, a fronte dell’istanza ritualmente presentata, l’Amministrazione non ha concluso il procedimento nel termine di legge, emettendo il necessario provvedimento espresso. Tale inerzia si pone in contrasto con il principio di legalità dell’azione amministrativa e con il canone di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.
Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione resistente di pronunciarsi sull’istanza del ricorrente entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza.
6. Per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, si dispone, sin d’ora, la nomina di un Commissario ad acta , nella persona del responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.
Il Commissario si attiverà, dietro apposita istanza di parte ricorrente, da presentarsi una volta decorso inutilmente il termine sopra indicato, e provvederà — anche a mezzo di funzionario dal medesimo delegato con atto formale — a riscontrare l’istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale con un provvedimento espresso da adottarsi nei successivi trenta giorni.
7. La peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite. Si provvederà con separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore per il patrocinio a spese dello Stato, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine alla domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto l’accesso alle misure di accoglienza;
- condanna l’Amministrazione resistente ad adottare, nel termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, ovvero dalla notificazione, ad istanza di parte, della presente sentenza, un provvedimento espresso in ordine all’istanza presentata dalla parte ricorrente, secondo quanto evidenziato in motivazione;
- per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, nomina un Commissario ad acta , nella persona del responsabile pro tempore del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà a riscontrare l’istanza della parte ricorrente con un provvedimento espresso da adottarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, secondo quanto indicato in motivazione.
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CE ME, Presidente
US AU, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US AU | CE ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.