TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9249 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CONTROVERSIE CIVILI
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai IG. ri Magistrati
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. IO MA GI Relatore
3) Dott.ssa Flora AR GI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A. C.C. n. 24425/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25.02.2025, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], CF: residente a [...] C.F._1
Nisida n. 41, elettivamente domiciliato in Lido di Ostia – Roma, Via delle Aleutine n. 31, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Scordamaglia (CF: , che C.F._2 lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione all'indirizzo PEC: o al fax: Email_1
06.64018579.
ATTORE E
1) , CF: , residente a[...] C.F._3
Pini n. 8, elettivamente domiciliato in Via Marianna Dionigi n. 57, Roma, presso e nello studio dell'Avv.
Gianni di Santo, PEC: , che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
2) , nata a [...] il [...], CF: , in CP_2 CodiceFiscale_4
proprio, nonché nella qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti della figlia minorenne
[...]
CF: , nata a [...] il [...] ed ivi residente insieme alla madre, in Per_1 C.F._5
Via Guglielmo Ciamarra n. 8, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mariannina Maiolo (CF:
), in Via Licinio Stolone, 119, Roma, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta CodiceFiscale_6
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, PEC: o Email_3
Email_4
CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
All'udienza del 25. 02. 2025, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti ed il GI tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato al IG. ed alla Controparte_1
IG.ra , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore, IG.ra CP_2 Persona_1 il IG. premesso che: Parte_1
1) in data 19.12.2016 il Tribunale di Roma, Sez. Imprese, GI Dott. Francesco Remo
Scerrato, aveva emesso la sentenza n° 1244/2017, pubblicata il 24.01.2017, in relazione al procedimento recante NRG 58095/2014, con la quale era stata accolta la domanda proposta dal IG. nei confronti Parte_2
del IG. di risoluzione per inadempimento di quest'ultimo Controparte_1 ad un contratto preliminare, avente ad oggetto la cessione di una quota, pari al 17 % di partecipazione al capitale sociale della Atene 2004 s.r.l. , del valore nominale di € 1.700,00;
2) con la predetta pronuncia era stato condannato il IG. quale promittente Per_1
cedente, alla restituzione, a favore del IG. , quale promissario cessionario, Pt_2
della complessiva somma di € 120.000,00, oltre interessi legali, nonché di € 24.186,24 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
3) la sentenza era stata munita della formula esecutiva in data 10.03.2017 e notificata al
IG. unitamente ad atto di precetto, per la somma complessiva Per_1
di € 164.630,25, comprensiva delle spese legali liquidate in sentenza;
4) poiché l'intimazione di pagamento era rimasta senza esito il IG. aveva Pt_2
promosso azione esecutiva (pignoramento immobiliare), trascritto il 3.05.2017 al repertorio n. 23164/2017 ed iscritto a ruolo con numero RGE n. 905/201, GI
Dott.ssa Miriam Iappelli;
5) avverso la sentenza N. 1244/2017 il IG. aveva proposto impugnativa, Per_1
dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, Sez. Imprese, NRG: 3272/2017, giudizio conclusosi con la sentenza n° 6461/2019, emessa in data 9.09.2019 e depositata il
25.10.2019, che, in parziale riforma della pronuncia oggetto di gravame, aveva dichiarato il IG. non tenuto a versare al IG. , a titolo Per_1 Pt_2
di risarcimento del danno, la somma di € 24.186,24, per sorte capitale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali confermando le residue statuizioni;
6) la pronuncia di secondo grado aveva posto le spese di lite del doppio grado del giudizio a carico del IG. nella misura della metà, ammontanti Per_1
ad € 20.750,99, inclusi accessori, distraendole, a seguito di correzione, a favore dell'Avv. RA RL, procuratore dell'attore appellato, dichiaratosi antistatario;
7) l'Avv. RL, quindi, era creditore del IG. per un totale di € 20.750,99; Per_1
8) nelle more del giudizio d'appello e della procedura esecutiva, in data 26.09.2017, il IG. aveva stipulato l'atto di cessione dei diritti immobiliari, a rogito Per_1
del Notaio , (rep. N. 9288 e raccolta n. 6017), con la ex moglie Persona_2
, mediante il quale aveva trasferito, a titolo gratuito, alla ex coniuge, CP_2
l'usufrutto vitalizio e, alla figlia, la nuda proprietà della casa sita a Roma, in Via Guglielmo Ciamarra n. 8, immobile sottoposto a pignoramento ( recante NRG:
905/2017);
9) Il 24.02.2020, l'Avv. RL aveva ceduto il credito di € 20.750,99 ad esso attore, con atto notificato, a mezzo PEC, al sig. n pari data;
Per_1
10) pertanto, esso istante, alla data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, risultava essere l'unico creditore del IG. Per_1
Tanto premesso, il IG. , rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ill. mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed eccezione: in via unica e principale accertare i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. come descritti in narrativa e, per l'effetto, disporre la revocatoria dell'atto di cessione di diritti immobiliari, stipulato dal notaio Avv. di Roma, in data 26.09.2017, Persona_2
rep. n. 9288, raccolta n. 6017, per il IG. e dichiarare inefficace nei Controparte_1
confronti del IG. l'atto di disposizione del patrimonio. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Con comparsa di risposta del 12.12.22, si costituiva in giudizio il IG.
[...]
CP_1
A sostegno delle rassegnate domande e conclusioni, il convenuto precisava che: l'atto di trasferimento immobiliare stipulato il 26.09.2017, con atto a rogito del Notaio rep.9288 – racc.-6017, oggetto dell'azione revocatoria spiegata Per_3
dall'attore, era stato sottoscritto, in ottemperanza agli accordi di separazione consensuale raggiunti con la ex moglie, IG.ra . CP_2
Alla data del rogito sull'immobile trasferito risultava trascritto il pignoramento immobiliare recante NRG: 905/2017, promosso dal IG. , a tutela Parte_2
del proprio credito, rinveniente dalla sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma
n. 1244/2017 (n. r. g. 58095/2014), successivamente parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Roma, con la pronuncia n. 6461/2019 (n. r. g. 3272/2017).
All'art. 5 dell'atto notarile era prevista la legittima opponibilità del pignoramento alla parte beneficiaria, nonché l'assunzione del debito, rinveniente dalla pretesa creditoria del , da parte del cedente, esso convenuto. Parte_3 Successivamente all'atto di trasferimento della proprietà immobiliare vi era stata l'omologa e la trascrizione della separazione tra i coniugi, nonché la pronuncia della sentenza n. 6461/2019 (n. r. g. 3272/2017).
In data 3.01.2020 esso convenuto aveva provvedeva ad estinguere integralmente il debito rinveniente dalla citata pronuncia di secondo grado versando nelle mani dell'Avv. RA RL l'importo di € 160.029,37, coincidente con quello risultante dalla nota di precisazione del credito, redatta dall'avv. RL medesimo, in pari data.
Di tale pagamento, l'Avv. RA RL aveva rilasciato quietanza:
“a saldo dell'obbligazione rinveniente dalla sentenza del Tribunale Civile di Roma n.
6461/2019 (r. g. n 3272/2017), emessa in data 25.10.2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 1244/2017 (n. r. g. 58095/2014), emessa in data 24.01.2017”.
Ricevuto in proprie mani l'integrale pagamento a saldo delle predette obbligazioni ed emessa la relativa quietanza, l'Avv. RL aveva provveduto a depositare la richiesta di estinzione della procedura esecutiva immobiliare recante n. r. g. 905/2017, dove aveva ribadito espressamente che: “ Il IG. era Parte_2
creditore del IG. , in forza di sentenza emessa dal Tribunale Civile di Controparte_1
Roma n. 1244/2017 ( rg. N. 58095/2014), parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 6461/2019 (r.g. 3272/2017); che, in virtù del suddetto titolo, è stato iscritto il pignoramento immobiliare R.G. 905/2017; che il sig. ha corrisposto quanto complessivamente dovuto al Controparte_1
creditore…F.to Avv. RA RL”.
Era seguita l'estinzione del pignoramento immobiliare (NRG: 905/2017), disposta dal
GI Miriam Iappelli, il 7.02.2020.
Il 24.02.2020, tuttavia, l'Avv. RA RL aveva notificato a mezzo PEC ad esso convenuto una “cessione del credito a favore del IG. ”, attuale attore, Parte_1
avente ad oggetto l'importo di € 13.532, 50, per compensi professionali, oltre € 650,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CAP, come per Legge, in forza della sentenza n. 6461/2019 del 25.10.2019, emessa dalla Corte di Appello di Roma Sez. Imprese ed aveva avvertito di “effettuare il pagamento del credito ceduto unicamente nei confronti del IG. ”. Parte_1 In data 26.02.2020, l'Avv. Stefano Proietti, procuratore del IG. in entrambi i Per_1
richiamati gradi del giudizio, aveva riscontrato, sempre a mezzo PEC, la comunicazione di cessione del credito, rappresentando all'Avv. RL che esso convenuto, in data 3.01.2020, aveva estinto, proprio in sue mani, ogni debito derivante e liquidato nella sentenza d'appello, come da atto di quietanza da lui stesso predisposto, sottoscritto e rilasciato, contestualmente al ricevimento delle corrispondenti somme.
Di tale circostanza, l'avv. RL era stato invitato a dare immediata comunicazione al cessionario.
Per tutta risposta, in data 23.09.2020, il IG. aveva notificato ad esso Pt_1
convenuto atto di precetto di pagamento per la somma di € 20.750,99, in forza della cessione del credito a suo favore, da parte dell'Avv. RA RL, avvenuta il 24.02.2020.
L'importo del precetto di pagamento, pari ad € 20.750,99, al netto di € 355,45, a titolo di spese ed oneri, ammontava ad € 20.395,54, corrispondente a quanto indicato dall'Avv. RL al punto 4 della “nota di precisazione del credito del 3.01.2020”, in base alla quale, sempre il 3.01.2020, esso convenuto aveva provveduto all'integrale pagamento di ogni e qualsiasi pretesa rinveniente dalle sentenze e dalle procedure esecutive, espressamente richiamate nell'atto di quietanza, rilasciato in pari data dal medesimo Avv. RL.
Segnatamente, l'importo di € 21.593,04, di cui al punto 4 della predetta “nota di precisazione del credito del 3.01.2020”, intestato come “Spese ed onorari liquidati in appello sentenza n. 6461/19”, da corrispondersi direttamente all'Avv. RA RL” era dato dall'importo di € 20.395,54, di cui al precetto in opposizione, ai quali si sommava quello di € 1.197,50, a titolo di rivalsa dell'imposta di registro dovuta sulla sentenza n. 1244/2017, emessa dal Tribunale Civile di Roma, sostenuta dall'Avv.
RA RL.
Nonostante la predetta differenza di € 1.197,50 componesse l'importo richiesto e corrisposto all'avv. RL il 3.01.2020, la stessa non veniva poi inclusa nella cessione del credito del 24.02.2020 e, quindi, nel precetto notificato il 23.09.2020 dall'attore. Sulla base della ricostruzione fattuale della vicenda esso convenuto deduceva l'inesistenza del credito vantato dall'attore.
Il preteso credito, infatti, risultava essere stato integralmente soddisfatto con il pagamento ricevuto dall'avv. RL, cedente dell'attore, il 03.01. 2020, come attestato dall'atto di quietanza dal predetto rilasciato.
Qualora l'Avvocato non avesse effettivamente ottenuto gli onorari e le competenze, distratti a suo favore dalla correzione della sentenza, questi, ovvero, per suo conto,
l'asserito cessionario (odierno attore), avrebbero, del resto, dovuto avanzare legittime pretese nei confronti del IG. , al quale esso convenuto, Pt_2
(su espressa indicazione dell'Avv. RL stesso) aveva intestato gli assegni, per mezzo dei quali, il 3.01.2020, aveva provveduto all'integrale pagamento del debito. Per contro la distrazione delle spese non avrebbe potuto essere opposta ad esso convenuto, il quale, al momento della correzione della sentenza, aveva già provveduto ad estinguere integralmente il proprio debito.
Conseguentemente illegittimo risultava anche il titolo azionato dall'attore in quanto la cessione del credito (dall'Avv. RL al IG. ) era afferente un credito, Pt_1
appunto, estinto, con conseguente assenza di legittimatio ad causam et ad processum di esso convenuto.
In ogni caso la pretesa attorea sarebbe stata, comunque, inammissibile, in quanto l'atto di trasferimento immobiliare, oggetto dell'azione ex art. 2901 c.c., non avrebbe potuto essere revocato, per assenza dei presupposti previsti dalla citata disposizione codicistica. (eventus damni e scientia fraudis).
L'attore, sostanzialmente pretendeva la ripetizione di un pagamento già avvenuto, peraltro attraverso la proposizione di una serie di iniziative giudiziarie, senza sostenerne né le spese, né i costi relativi, con conseguente sussistenza dei presupposti per una condanna ex art 96 cpc.
Ritualmente costituitasi, la IG. ra , in proprio e quale esercente la CP_2
potestà genitoriale sulla minore, IG.ra rassegnava le seguenti Persona_1
conclusioni:
“voglia l'On. le Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza:
1) rigettare integralmente la domanda attorea per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) condannare parte attrice al risarcimento del danno, in favore della IG.ra e della figlia per lite temeraria, quantomeno ai CP_2 Persona_1
sensi dell'art. 96 cpc, III comma, da determinarsi equitativamente, ex art. 1226 c.c.
3) Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
A sostegno delle suesposte domande e conclusioni essa convenuta precisava che: 1) in ordine all'inesistenza del credito: la somma ceduta dall'Avv. RA RL all'attore, pari ad € 20.750,99, (ovvero € 13.532,50 oltre accessori di legge), risultava essere stata integralmente soddisfatta dal IG. in data 3 Gennaio 2020, Per_1
mediante il versamento dell'importo complessivo di € 160.029,09, a definizione di tutte le pendenze con il IG. ( sia per sorte che per spese capitali), con relativa Pt_2
rinuncia del medesimo all'esecuzione avente ad oggetto l'immobile de quo.
Di tali circostanze vi era, del resto, evidenza documentale: la quietanza a firma dell'Avv. RL, le copie degli assegni, consegnati al RL ed il conseguente atto di rinuncia al procedimento di espropriazione immobiliare – RGE: 905/2017, Tribunale di
Roma.
Due di tali assegni, peraltro, erano stati emessi dalla stessa , per CP_2
l'importo di € 50.000,00 ciascuno, proprio al fine di evitare la vendita all'asta dell'immobile di sua proprietà.
Tali titoli di credito erano stati intestati al IG. , sebbene Parte_2
la quietanza a riprova della totale estinzione del debito fosse stata sottoscritta dall'Avv. RL, il quale, in data 7 Gennaio 2020, aveva depositato l'atto di rinuncia all'esecuzione, cui era seguita l'estinzione della procedura, pronunciata il 7 febbraio
2020, con contestuale ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
La cessione del credito e la relativa comunicazione al debitore era stata effettuata 24 febbraio 2020 (ovvero in assenza del credito stesso, per essere stato integralmente soddisfatto).
2) Sulla consistenza del credito asseritamente vantato;
sulla presenza di altri beni nel patrimonio del sig. sull'infondatezza ed illegittimità dell'azione: Per_1
l'attore, nell'atto di precetto, posto in calce alla sentenza della Corte d'Appello, aveva incluso nelle proprie presunte spettanze somme riconducibili all'attività dell'Avvocato
RL (quali: Spese Generali 15 %, CPA 4 % ed IVA 22 %); in mancanza di una fattura emessa dal legale, tuttavia, la richiesta di tali accessori di legge non avrebbe potuto essere esercitata da un soggetto terzo ( non tenuto, in quanto tale, all'emissione del documento fiscale).
Pertanto, al massimo, il credito rivendicabile nei confronti del IG. sarebbe Per_1
stato corrispondente alla sorte capitale, ovvero ad € 13.532,50.
Ad ogni modo non era dovuta alcuna somma in virtù del predetto titolo (sentenza
Corte d'Appello di Roma), avendo il sig. integralmente pagato la somma Per_1
complessiva di € 160.029,09, come da relativa quietanza, in data anteriore alla cessione del credito asseritamente vantato.
Inoltre, il IG. risultava proprietario di altri immobili nel Comune di Albano Per_1
Laziale (RM), Via dei Pini snc e di un immobile in Quartu Sant'Elena (CA), Località
Cotzinargiu s.n.c.
Pertanto l'-asserito- creditore avrebbe potuto utilmente aggredire tali beni, anziché proporre la presente azione revocatoria.
Quest'ultima, invero, era manifestamente infondata, per assenza dei presupposti richiesti dalla disposizione di cui all'art. 2901 c.c.
In particolare l'atto di disposizione patrimoniale oggetto di revocatoria era stato posto in essere in epoca antecedente al sorgere dell'asserito credito, con la conseguenza che il creditore assumeva l'onere di provare la dolosa preordinazione (consilium fraudis) da parte del debitore e, trattandosi di atto di disposizione a titolo oneroso (in quanto eseguito per regolamentare le questioni patrimoniali afferenti alla separazione tra coniugi), da parte del terzo acquirente.
Onere non assolto da parte attrice, la quale non aveva neanche reso in atti la prova del pregiudizio (eventus damni) arrecato alle sue ragioni creditorie, considerato, peraltro, che il sig. avrebbe potuto soddisfare l'esiguo credito Pt_1
con azioni mobiliari, ovvero, mediante espropriazioni immobiliari, in danno dei beni di proprietà del IG. Per_1
La condotta tenuta dall'attore giustificava la richiesta di condanna per lite temeraria in quanto, nel caso de quo, non soltanto difettavano i requisiti oggettivi e soggettivi ai fini dell'utile esercizio dell'azione revocatoria, ma il credito asseritamente vantato nei confronti del IG. isultava inesistente. Per_1
Avendo, peraltro, il IG. provveduto a trascrivere la domanda giudiziale, Pt_1
si sarebbe verificato un ulteriore pregiudizio ai sensi dell'art. 96, II comma, c.p.c. Successivamente alla rituale costituzione delle parti, all'udienza del 13 dicembre 2022, il GI concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma cpc, a decorrere dal 31 Gennaio 2023 (compreso), rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori al 19 Giugno 2023. Quindi, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni al 25 febbraio 2025.
In esito a quest'ultima udienza il decidente tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per l'ordine di ragioni di seguito compendiate:
1) assenza dei presupposti giuridici previsti dalla disposizione di cui all'art. 2901 c.c., ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria;
inesistenza del credito, ovvero di una condizione dell'azione: tale azione, come noto, si configura come uno strumento di salvaguardia della garanzia patrimoniale del creditore.
La ratio sottesa all'actio pauliana è, infatti, quella di consentire al creditore che sia dichiarato inefficace nei propri confronti l'atto di disposizione, tanto a titolo oneroso che gratuito, posto in essere dal debitore, che abbia diminuito le risorse patrimoniali, rendendo più difficile o impossibile il soddisfacimento del credito.
Una volta revocato tale atto, infatti, si ripristina la situazione quo ante, consentendo al creditore di poter validamente esperire le azioni esecutive necessarie per il recupero coattivo del credito.
L'azione revocatoria ordinaria si distingue da quella fallimentare, disciplinata dagli articoli 64 e ss della legge fallimentare, mediante la quale il curatore fallimentare, al fine di ricostruire il patrimonio del soggetto, nei confronti del quale è stata pronunciata la sentenza di fallimento, può chiedere la revoca di determinati atti, antecedenti alla dichiarazione di fallimento, compiuti dal medesimo, ai danni dei creditori.
La differenza tra i due istituti è sostanziale, in quanto, mentre la revocatoria ordinaria è posta a tutela delle ragioni del singolo creditore, quella fallimentare ha come fine quello di garantire la par condicio creditorum, a favore di tutti i creditori del soggetto dichiarato fallito.
Legittimato attivo all'esercizio dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. è il titolare di un diritto di credito, che non deve necessariamente essere liquido ed esigibile, ben potendo l'azione revocatoria ordinaria essere legittimamente esperita anche nei confronti di un credito sottoposto a condizione o a termine.
Legittimati passivi sono, invece, il debitore ed il terzo destinatario dell'atto dispositivo.
Ai fini del corretto esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, oltre all'esistenza di un diritto di credito (ancorchè non liquido ed esigibile), è necessario il compimento, da parte del debitore, di un atto di disposizione del proprio patrimonio, che abbia arrecato un pregiudizio economico (eventus damni) alle ragioni del creditore.
Tale atto può avere natura gratuita (per esempio una donazione) od onerosa
(per esempio una compravendita).
Sono revocabili, quindi, tutti quegli atti che: sottraggono il bene all'esecuzione forzata del creditore;
attribuiscono una preferenza rispetto al creditore;
comportano l'assunzione di un'obbligazione, che determini la riduzione della garanzia patrimoniale o la costituzione di diritti reali a favore di terzi.
Con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, tuttavia, difetta il presupposto principale, ai fini dell'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c., essendo il credito azionato nella presente sede dall'attore inesistente, poiché già soddisfatto, alla data di notificazione della cessione di credito (24.02.2020).
Segnatamente, in data 3.01.2020, il IG. ha provveduto ad estinguere Per_1
integralmente il debito rinveniente dalla sentenza n. 6461/2019, emessa dalla
Corte d'Appello di Roma, a parziale riforma di quella pronunciata dal GI di prima cure ( n. 1244/2017). In tale data, infatti, il IG. ha versato nelle mani dell'Avv. RA RL la Per_1
somma di € 153.917,00, a mezzo di n. 5 assegni circolari e la somma di € 2.612,00 a mezzo di un assegno bancario, per un totale di € 156.529,00, all'ordine del IG. . Pt_2
Tali titoli sono stati imputati a saldo dell'obbligazione rinveniente dalle citate sentenze ed a saldo delle spese e dei compensi delle procedure esecutive recanti
RGE n. 905/2017, Tribunale Civile di Roma, Sez. IV Immobiliare, Dott.ssa Iappelli e
RGE n. 23391/2017, Tribunale Civile di Roma, Sez. IV mob. Dott.ssa Messina, come da quietanza sottoscritta in pari data dall'Avv. RL, nella quale quest'ultimo dichiarava di impegnarsi a depositare, il primo giorno utile, la rinuncia alle predette procedure esecutive.
Nella richiesta di estinzione della procedura esecutiva immobiliare recante NRG:
905/207, gravante sull'immobile trasferito dal convenuto alla moglie ed alla figlia, inoltre, l'Avv. RL ha dichiarato: “che il IG. ha Controparte_1
corrisposto quanto complessivamente dovuto al creditore…”, con conseguente estinzione di qualsivoglia obbligazione, rinveniente dalle citate sentenze n. 1244/2017 e n. 6461/2019, ivi comprese le spese legali da queste liquidate.
Al riguardo, giova rilevare che la quietanza rilasciata e sottoscritta dall'Avv. RL, in data 3.01.2020, dopo avere ricevuto brevi manu gli assegni, a saldo delle obbligazioni del IG. è coeva alla nota di precisazione del Per_1
credito, sottoscritta dal nominato legale, in pari data (3.01.2020) e nella quale il credito veniva quantificato complessivamente in € 160.029,37, di cui € 156.529,00, da corrispondersi all'ordine del IG. ed € 3.500,00, Pt_2
direttamente all'avvocato.
Ne consegue, quindi, che il credito vantato dall'avv. RL, a quella data
(3.01.2020), con riferimento alle spese ed agli onorari liquidati nella sentenza d'appello n. 6461/19, risulta pari ad € 3.500,00, importo del cui pagamento non vi è prova, in atti e che il legale, tuttavia, illo tempore, avrebbe potuto richiedere al proprio assistito.
Tali considerazioni non risultano inficiate dalla circostanza che vi è stata una correzione dell'errore materiale, contenuto nella sentenza della Corte d'Appello di Roma, con riguardo alla dichiarazione di antistatarietà, riportata negli atti difensivi a firma dell'Avv. RL.
La correzione, infatti, pur avendo efficacia retroattiva, è avvenuta successivamente al pagamento del debito da parte del sig. all'estinzione del pignoramento Per_1
immobiliare ed alla nota del 03/01/2020 di precisazione del credito da parte dell'Avv. RL.
Ove mai il legale avesse voluto cedere il proprio credito, a favore del IG. , la cessione avrebbe potuto aver ad oggetto il minor importo Pt_1
di € 3.500,00, risultante dalla sopra citata nota di precisazione di credito a firma dell'Avv. RL del 3.01.2020.
Ne discende l'inammissibilità della domanda attorea per assenza di una condizione dell'azione.
Come noto, invero, presupposto indefettibile dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. è l'esistenza del credito stesso al momento della domanda, trattandosi di condizione dell'azione, la cui inesistenza priverebbe di fondamento l'esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale, cui l'azione stessa è preordinata (in tal senso, cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 2347/2019).
In forza di quanto innanzi evidenziato difetta l'esistenza del presupposto oggettivo atteso che, in ragione di una prima valutazione, il credito era estinto alla data della redazione della quietanza di pagamento del 03/01/2020 e della successiva estinzione del pignoramento immobiliare.
Ove- in via denegata- si fosse ritenuto esistente il credito dell'Avv. RL lo stesso avrebbe al più potuto essere soddisfatto in misura pari ad € 3.500,00.
Ne consegue che la cessione del credito per € 20.750,99 in favore del IG. era priva di fondamento in quanto il predetto titolo era stato Pt_1
integralmente – o, a tutto voler concedere- parzialmente soddisfatto.
Pur volendo prescindere (come non si potrebbe) da tale assorbente rilievo, difettano, nel caso in oggetto, gli altri presupposti, previsti dalla disposizione di cui all'art. 2901 c.c., al fine dell'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo l'attore non ha reso la prova dell'elemento soggettivo richiesto dalla disposizione di cui all'art. 2901 c.c., che, come noto, assume una connotazione diversa, a seconda che l'atto di disposizione sottoposto a revocatoria sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Nel primo caso, esso va individuato nella predeterminazione del debitore
(consilium fraudis), finalizzata a diminuire le garanzie patrimoniali, in pregiudizio alle ragioni creditorie e nella scientia fraudis, ovvero l'atteggiamento psicologico del terzo, il quale, pur a conoscenza delle intenzioni fraudolente del debitore, partecipi alle stesse.
Nel secondo caso, invece, tale presupposto soggettivo si identifica con la mera consapevolezza (scientia damni), in capo al debitore e al terzo, di aver arrecato un danno al creditore, facendo venire meno le possibilità di soddisfacimento del credito.
In ogni caso, è onere del creditore, che agisca in revocatoria, provare l'esistenza dei citati presupposti, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare di essere in grado, con il patrimonio residuo o altre risorse, di soddisfare il credito.
In ordine alla ravvisabilità dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, peraltro, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 1898 del 27 Gennaio 2025.
Nella citata pronuncia, l chiarisce la funzione dell'azione Parte_4
revocatoria ordinaria ed il significato dei presupposti soggettivi richiamati dalla citata disposizione codicistica, affermando che, attraverso tale azione, il creditore chiede che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di diposizione del patrimonio del debitore, che gli rechino pregiudizio, laddove:
Il debitore fosse a conoscenza ( scientia damni) del pregiudizio, o, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, abbia agito dolosamente (consilium fraudis), al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
nel caso di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio (scientia damni) e, se anteriore al credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione ( scientia fraudis).
Operate queste premesse, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato i seguenti principi di diritto: In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, la “dolosa preordinazione” richiesta dal primo comma dell'art. 2901 c.c. non risulta integrata dalla mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (dolo generico), ma è necessario che l'atto sia posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o, comunque, di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (dolo specifico) e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificatamente perseguito dal debitore, rispetto al debito futuro.
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, afferente un atto di disposizione (atto di trasferimento immobiliare del
26.09.2017) anteriore al sorgere del credito asseritamente vantato (atto di cessione del credito, comunicato a mezzo PEC dell'Avv. RL il 24.02.2020), a ben vedere, non risulta integrato il presupposto soggettivo previsto dal primo dell'art. 2901 c.c.
Segnatamente, l'odierno attore non ha reso in atti la prova della dolosa preordinazione del debitore ( convenuto , rilevante agli effetti di cui al Per_1
primo comma della citata disposizione codicistica, né della circostanza che il terzo convenuto (IG. ra ) fosse consapevole di tale dolosa CP_2
preordinazione.
Del resto, una simile prova si sarebbe risolta in una “probatio diabolica”, considerato che: la sussistenza del pignoramento immobiliare e, quindi, della pretesa creditoria del IG. , risulta espressamente richiamata nel rogito Pt_2
notarile, dove, all'art. 5, era prevista la legittima opponibilità del pignoramento alla parte beneficiaria (pag. 7 secondo capoverso), nonché l'assunzione del debito rinveniente dalla pretesa creditoria del , da parte del cedente Pt_2
Dott. pag. 7 terzo capoverso). Controparte_1
Quest'ultima affermazione vale ad escludere, da sé sola, l'intento doloso del debitore di porre in essere l'atto di disposizione patrimoniale, al fine di eludere l'adempimento delle obbligazioni, nei confronti del creditore.
Per le medesime ragioni, non è ravvisabile né il requisito della mera consapevolezza, né quello della partecipazione alla dolosa preordinazione, da parte del terzo convenuto, IG. ra . CP_2 Quest'ultima, infatti, non poteva sospettare, al momento della sottoscrizione dell'atto di trasferimento immobiliare, in data 26.09.2017, l'esistenza del credito, rivendicato dall' attore con l'atto introduttivo del giudizio ed oggetto della cessione, notificata al debitore in epoca successiva, ovvero il 24 febbraio 2020. 2)
Inopponibilità del credito oggetto della cessione notificata il 24.02.2020 al convenuto ed illegittimità dell'atto di cessione e del successivo atto di Per_1
precetto di pagamento di € 20.750,99 : successivamente alla definizione dei rapporti in essere tra l ed il , aventi titolo nella citata sentenza Per_1 Pt_2
della Corte d'Appello ed oggetto di quietanza, a firma dell'Avv. RL, del
3.01.2020, quest'ultimo, in spregio degli accordi così conclusi, in data 24.02.2020, ha notificato al IG. atto di cessione del credito Per_1
di €13.532,50, oltre accessori di Legge, in forza della sentenza emessa dalla Corte
d'Appello di Roma, Sez. Imprese, avvertendo di “effettuare il pagamento del credito ceduto, unicamente nei confronti del IG. ”. Parte_1
La richiesta de qua risulta non soltanto contraria ai principi della deontologia forense, palesemente violati dal cedente, ma anche elusiva dei canoni di correttezza e buona fede, previsti dal codice civile, che dovrebbero improntare il rapporto tra le parti in ogni fase dell'esecuzione del contratto, assurti a principi di rango costituzionale, per il tramite della clausola di cui al secondo comma dell'art. 2 Cost.
La condotta tenuta dall'Avv. RL risulta, invero, censurabile sotto il profilo della mala fede, in quanto tesa a rivendicare una parte del credito, nei confronti del convenuto, già soddisfatto.
Invero, l'importo del precetto di pagamento, pari ad € 20.750,99, al netto di € 355,45, a titolo di spese ed oneri, ammonta ad € 20.395,54, corrispondente alla somma indicata dall'avv. RL al punto n. 4 della “Nota di precisazione del credito del 3.01.2020”.
In particolare, l'importo di € 21.593,04, di cui al punto 4 della citata nota di precisazione del credito del 3.01.2020, intestato “Spese ed onorari liquidati in appello sentenza n. 6461/19, da corrispondersi direttamente all'avv. RA RL, era dato dalla somma dei 20.395,54 del precetto in opposizione, oltre all'importo di € 1.197,50, a titolo di rivalsa dell'imposta di registro, dovuta sulla sentenza n.
1244/2017, emessa dal Tribunale Civile di Roma.
Somma, quest'ultima, tuttavia non inclusa nella cessione del 24.02.2020 e, quindi, nel precetto notificato il 23.09.2020.
L'illegittimità del titolo azionato nei confronti dei convenuti si manifesta nella circostanza dell'afferenza di tale titolo ad un credito inesistente, in quanto estinto, con il pagamento effettuato dal convenuto in data 3.01.2021.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo l'attore non ha versato in atti la fattura, posta a fondamento della somma oggetto della cessione del credito, con la conseguenza che, pur prescindendo dall'illegittimità della cessione, in mancanza di una fattura emessa dall'Avv. RL, per l'attività professionale svolta, la richiesta degli accessori d legge (Spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22 %) non potrebbe essere esercitata dal cessionario, quale soggetto terzo.
Ove mai l'Avv. RL avesse voluto cedere il proprio credito al IG. , la Pt_1
cessione avrebbe dovuto avere ad oggetto il minor importo di € 3.500,00, di cui alla nota di precisazione del credito datata 3.01.2020, somma del cui pagamento non è stata resa la prova in atti.
Dalla reiezione della domanda ex art. 2901 c.c. deriva l'obbligo della cancellazione della trascrizione della stessa nei termini indicati nel dispositivo.
Del pari consegue l'obbligo di rifusione delle spese di lite- liquidate come da dispositivo- in favore di ciascuna delle parti convenute.
3)Insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, primo e secondo comma, cpc: Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (cfr. ex multis,
Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 9.11.2017 n. 26515), i presupposti per la ravvisabilità della responsabilità processuale aggravata, di cui al secondo comma dell'art. 96 cpc, sono : L'infondatezza della domanda giudiziale e l'aver agito in giudizio, violando i canoni di normale prudenza.
Ciò avviene nei casi in cui, alla proposizione della domanda giudiziale, si colleghi il compimento di altre attività processuali o accessorie, particolarmente invasive della sfera giuridica della controparte ed astrattamente idonee a determinare l'insorgenza di un pregiudizio patrimoniale a danno di quest'ultima. Trattasi di presupposti più severi rispetto a quelli previsti dal primo comma della citata disposizione, volta a sanzionare la condotta della parte che abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave. La determinazione del contenuto delle clausole generali di comportamento, come quella dell'agire in giudizio con la normale prudenza, tuttavia, non è rimessa alla valutazione personale del GI, ma va effettuata secondo determinati principi e parametri utili a verificare la violazione della regola di prudenza.
In caso contrario, l'interpretazione delle clausole potrebbe essere tanto variabile quanto arbitraria. La disciplina della responsabilità di cui all'art. 96 cpc ha carattere di specialità rispetto a quella di cui all'art. 2043 c.c. Essa prevede che un soggetto qualificato, l'attore, sia chiamato a risarcire il convenuto del danno derivante dal suo agire in giudizio.
Tale pregiudizio si può verificare quando la proposizione della domanda sia associata all'utilizzo imprudente di mezzi di tutela giudiziaria in sé leciti, ma suscettibili di incidere sfavorevolmente sulla sfera giuridica di terzi, pregiudicandone gli interessi.
Sulla base di tali premesse, tuttavia, non può ritenersi che l'attore abbia agito in giudizio con mala fede e colpa grave, in quanto non vi è la prova, in atti, che questi fosse a conoscenza della circostanza che il credito cedutogli era già stato integralmente soddisfatto, risultando, conseguentemente, inesistente e risolvendosi la pretesa attorea in una inammissibile quanto illegittima richiesta di duplicazione di una parte del credito originario.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge la domanda attorea. condanna il IG. a rifondere le spese di lite in favore del IG. in misura Parte_1 Controparte_1
pari ad € 7.000,00 oltre rimborso forfettario, spese generali 15 %, compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
condanna il IG. a rifondere le spese di lite in favore dello Stato Parte_1
( con riferimento a quelle spettanti alla IG. , in proprio e quale esercente CP_2
la potestà genitoriale sulla minore, in misura pari ad € 7.000,00 oltre rimborso forfettario Persona_1
spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità, di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale effettuata in data 28/02/2023, presentazione n°278, Reg. Gen. 24731, Reg. Part. 17456.
Così deciso il 17 giugno 2025 .nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
Il GI Estensore
Dott. IO MA
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CONTROVERSIE CIVILI
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai IG. ri Magistrati
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. IO MA GI Relatore
3) Dott.ssa Flora AR GI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A. C.C. n. 24425/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25.02.2025, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], CF: residente a [...] C.F._1
Nisida n. 41, elettivamente domiciliato in Lido di Ostia – Roma, Via delle Aleutine n. 31, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Scordamaglia (CF: , che C.F._2 lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione all'indirizzo PEC: o al fax: Email_1
06.64018579.
ATTORE E
1) , CF: , residente a[...] C.F._3
Pini n. 8, elettivamente domiciliato in Via Marianna Dionigi n. 57, Roma, presso e nello studio dell'Avv.
Gianni di Santo, PEC: , che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
2) , nata a [...] il [...], CF: , in CP_2 CodiceFiscale_4
proprio, nonché nella qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti della figlia minorenne
[...]
CF: , nata a [...] il [...] ed ivi residente insieme alla madre, in Per_1 C.F._5
Via Guglielmo Ciamarra n. 8, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mariannina Maiolo (CF:
), in Via Licinio Stolone, 119, Roma, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta CodiceFiscale_6
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, PEC: o Email_3
Email_4
CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
All'udienza del 25. 02. 2025, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti ed il GI tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato al IG. ed alla Controparte_1
IG.ra , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore, IG.ra CP_2 Persona_1 il IG. premesso che: Parte_1
1) in data 19.12.2016 il Tribunale di Roma, Sez. Imprese, GI Dott. Francesco Remo
Scerrato, aveva emesso la sentenza n° 1244/2017, pubblicata il 24.01.2017, in relazione al procedimento recante NRG 58095/2014, con la quale era stata accolta la domanda proposta dal IG. nei confronti Parte_2
del IG. di risoluzione per inadempimento di quest'ultimo Controparte_1 ad un contratto preliminare, avente ad oggetto la cessione di una quota, pari al 17 % di partecipazione al capitale sociale della Atene 2004 s.r.l. , del valore nominale di € 1.700,00;
2) con la predetta pronuncia era stato condannato il IG. quale promittente Per_1
cedente, alla restituzione, a favore del IG. , quale promissario cessionario, Pt_2
della complessiva somma di € 120.000,00, oltre interessi legali, nonché di € 24.186,24 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
3) la sentenza era stata munita della formula esecutiva in data 10.03.2017 e notificata al
IG. unitamente ad atto di precetto, per la somma complessiva Per_1
di € 164.630,25, comprensiva delle spese legali liquidate in sentenza;
4) poiché l'intimazione di pagamento era rimasta senza esito il IG. aveva Pt_2
promosso azione esecutiva (pignoramento immobiliare), trascritto il 3.05.2017 al repertorio n. 23164/2017 ed iscritto a ruolo con numero RGE n. 905/201, GI
Dott.ssa Miriam Iappelli;
5) avverso la sentenza N. 1244/2017 il IG. aveva proposto impugnativa, Per_1
dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, Sez. Imprese, NRG: 3272/2017, giudizio conclusosi con la sentenza n° 6461/2019, emessa in data 9.09.2019 e depositata il
25.10.2019, che, in parziale riforma della pronuncia oggetto di gravame, aveva dichiarato il IG. non tenuto a versare al IG. , a titolo Per_1 Pt_2
di risarcimento del danno, la somma di € 24.186,24, per sorte capitale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali confermando le residue statuizioni;
6) la pronuncia di secondo grado aveva posto le spese di lite del doppio grado del giudizio a carico del IG. nella misura della metà, ammontanti Per_1
ad € 20.750,99, inclusi accessori, distraendole, a seguito di correzione, a favore dell'Avv. RA RL, procuratore dell'attore appellato, dichiaratosi antistatario;
7) l'Avv. RL, quindi, era creditore del IG. per un totale di € 20.750,99; Per_1
8) nelle more del giudizio d'appello e della procedura esecutiva, in data 26.09.2017, il IG. aveva stipulato l'atto di cessione dei diritti immobiliari, a rogito Per_1
del Notaio , (rep. N. 9288 e raccolta n. 6017), con la ex moglie Persona_2
, mediante il quale aveva trasferito, a titolo gratuito, alla ex coniuge, CP_2
l'usufrutto vitalizio e, alla figlia, la nuda proprietà della casa sita a Roma, in Via Guglielmo Ciamarra n. 8, immobile sottoposto a pignoramento ( recante NRG:
905/2017);
9) Il 24.02.2020, l'Avv. RL aveva ceduto il credito di € 20.750,99 ad esso attore, con atto notificato, a mezzo PEC, al sig. n pari data;
Per_1
10) pertanto, esso istante, alla data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, risultava essere l'unico creditore del IG. Per_1
Tanto premesso, il IG. , rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ill. mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed eccezione: in via unica e principale accertare i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. come descritti in narrativa e, per l'effetto, disporre la revocatoria dell'atto di cessione di diritti immobiliari, stipulato dal notaio Avv. di Roma, in data 26.09.2017, Persona_2
rep. n. 9288, raccolta n. 6017, per il IG. e dichiarare inefficace nei Controparte_1
confronti del IG. l'atto di disposizione del patrimonio. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Con comparsa di risposta del 12.12.22, si costituiva in giudizio il IG.
[...]
CP_1
A sostegno delle rassegnate domande e conclusioni, il convenuto precisava che: l'atto di trasferimento immobiliare stipulato il 26.09.2017, con atto a rogito del Notaio rep.9288 – racc.-6017, oggetto dell'azione revocatoria spiegata Per_3
dall'attore, era stato sottoscritto, in ottemperanza agli accordi di separazione consensuale raggiunti con la ex moglie, IG.ra . CP_2
Alla data del rogito sull'immobile trasferito risultava trascritto il pignoramento immobiliare recante NRG: 905/2017, promosso dal IG. , a tutela Parte_2
del proprio credito, rinveniente dalla sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma
n. 1244/2017 (n. r. g. 58095/2014), successivamente parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Roma, con la pronuncia n. 6461/2019 (n. r. g. 3272/2017).
All'art. 5 dell'atto notarile era prevista la legittima opponibilità del pignoramento alla parte beneficiaria, nonché l'assunzione del debito, rinveniente dalla pretesa creditoria del , da parte del cedente, esso convenuto. Parte_3 Successivamente all'atto di trasferimento della proprietà immobiliare vi era stata l'omologa e la trascrizione della separazione tra i coniugi, nonché la pronuncia della sentenza n. 6461/2019 (n. r. g. 3272/2017).
In data 3.01.2020 esso convenuto aveva provvedeva ad estinguere integralmente il debito rinveniente dalla citata pronuncia di secondo grado versando nelle mani dell'Avv. RA RL l'importo di € 160.029,37, coincidente con quello risultante dalla nota di precisazione del credito, redatta dall'avv. RL medesimo, in pari data.
Di tale pagamento, l'Avv. RA RL aveva rilasciato quietanza:
“a saldo dell'obbligazione rinveniente dalla sentenza del Tribunale Civile di Roma n.
6461/2019 (r. g. n 3272/2017), emessa in data 25.10.2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 1244/2017 (n. r. g. 58095/2014), emessa in data 24.01.2017”.
Ricevuto in proprie mani l'integrale pagamento a saldo delle predette obbligazioni ed emessa la relativa quietanza, l'Avv. RL aveva provveduto a depositare la richiesta di estinzione della procedura esecutiva immobiliare recante n. r. g. 905/2017, dove aveva ribadito espressamente che: “ Il IG. era Parte_2
creditore del IG. , in forza di sentenza emessa dal Tribunale Civile di Controparte_1
Roma n. 1244/2017 ( rg. N. 58095/2014), parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 6461/2019 (r.g. 3272/2017); che, in virtù del suddetto titolo, è stato iscritto il pignoramento immobiliare R.G. 905/2017; che il sig. ha corrisposto quanto complessivamente dovuto al Controparte_1
creditore…F.to Avv. RA RL”.
Era seguita l'estinzione del pignoramento immobiliare (NRG: 905/2017), disposta dal
GI Miriam Iappelli, il 7.02.2020.
Il 24.02.2020, tuttavia, l'Avv. RA RL aveva notificato a mezzo PEC ad esso convenuto una “cessione del credito a favore del IG. ”, attuale attore, Parte_1
avente ad oggetto l'importo di € 13.532, 50, per compensi professionali, oltre € 650,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CAP, come per Legge, in forza della sentenza n. 6461/2019 del 25.10.2019, emessa dalla Corte di Appello di Roma Sez. Imprese ed aveva avvertito di “effettuare il pagamento del credito ceduto unicamente nei confronti del IG. ”. Parte_1 In data 26.02.2020, l'Avv. Stefano Proietti, procuratore del IG. in entrambi i Per_1
richiamati gradi del giudizio, aveva riscontrato, sempre a mezzo PEC, la comunicazione di cessione del credito, rappresentando all'Avv. RL che esso convenuto, in data 3.01.2020, aveva estinto, proprio in sue mani, ogni debito derivante e liquidato nella sentenza d'appello, come da atto di quietanza da lui stesso predisposto, sottoscritto e rilasciato, contestualmente al ricevimento delle corrispondenti somme.
Di tale circostanza, l'avv. RL era stato invitato a dare immediata comunicazione al cessionario.
Per tutta risposta, in data 23.09.2020, il IG. aveva notificato ad esso Pt_1
convenuto atto di precetto di pagamento per la somma di € 20.750,99, in forza della cessione del credito a suo favore, da parte dell'Avv. RA RL, avvenuta il 24.02.2020.
L'importo del precetto di pagamento, pari ad € 20.750,99, al netto di € 355,45, a titolo di spese ed oneri, ammontava ad € 20.395,54, corrispondente a quanto indicato dall'Avv. RL al punto 4 della “nota di precisazione del credito del 3.01.2020”, in base alla quale, sempre il 3.01.2020, esso convenuto aveva provveduto all'integrale pagamento di ogni e qualsiasi pretesa rinveniente dalle sentenze e dalle procedure esecutive, espressamente richiamate nell'atto di quietanza, rilasciato in pari data dal medesimo Avv. RL.
Segnatamente, l'importo di € 21.593,04, di cui al punto 4 della predetta “nota di precisazione del credito del 3.01.2020”, intestato come “Spese ed onorari liquidati in appello sentenza n. 6461/19”, da corrispondersi direttamente all'Avv. RA RL” era dato dall'importo di € 20.395,54, di cui al precetto in opposizione, ai quali si sommava quello di € 1.197,50, a titolo di rivalsa dell'imposta di registro dovuta sulla sentenza n. 1244/2017, emessa dal Tribunale Civile di Roma, sostenuta dall'Avv.
RA RL.
Nonostante la predetta differenza di € 1.197,50 componesse l'importo richiesto e corrisposto all'avv. RL il 3.01.2020, la stessa non veniva poi inclusa nella cessione del credito del 24.02.2020 e, quindi, nel precetto notificato il 23.09.2020 dall'attore. Sulla base della ricostruzione fattuale della vicenda esso convenuto deduceva l'inesistenza del credito vantato dall'attore.
Il preteso credito, infatti, risultava essere stato integralmente soddisfatto con il pagamento ricevuto dall'avv. RL, cedente dell'attore, il 03.01. 2020, come attestato dall'atto di quietanza dal predetto rilasciato.
Qualora l'Avvocato non avesse effettivamente ottenuto gli onorari e le competenze, distratti a suo favore dalla correzione della sentenza, questi, ovvero, per suo conto,
l'asserito cessionario (odierno attore), avrebbero, del resto, dovuto avanzare legittime pretese nei confronti del IG. , al quale esso convenuto, Pt_2
(su espressa indicazione dell'Avv. RL stesso) aveva intestato gli assegni, per mezzo dei quali, il 3.01.2020, aveva provveduto all'integrale pagamento del debito. Per contro la distrazione delle spese non avrebbe potuto essere opposta ad esso convenuto, il quale, al momento della correzione della sentenza, aveva già provveduto ad estinguere integralmente il proprio debito.
Conseguentemente illegittimo risultava anche il titolo azionato dall'attore in quanto la cessione del credito (dall'Avv. RL al IG. ) era afferente un credito, Pt_1
appunto, estinto, con conseguente assenza di legittimatio ad causam et ad processum di esso convenuto.
In ogni caso la pretesa attorea sarebbe stata, comunque, inammissibile, in quanto l'atto di trasferimento immobiliare, oggetto dell'azione ex art. 2901 c.c., non avrebbe potuto essere revocato, per assenza dei presupposti previsti dalla citata disposizione codicistica. (eventus damni e scientia fraudis).
L'attore, sostanzialmente pretendeva la ripetizione di un pagamento già avvenuto, peraltro attraverso la proposizione di una serie di iniziative giudiziarie, senza sostenerne né le spese, né i costi relativi, con conseguente sussistenza dei presupposti per una condanna ex art 96 cpc.
Ritualmente costituitasi, la IG. ra , in proprio e quale esercente la CP_2
potestà genitoriale sulla minore, IG.ra rassegnava le seguenti Persona_1
conclusioni:
“voglia l'On. le Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza:
1) rigettare integralmente la domanda attorea per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) condannare parte attrice al risarcimento del danno, in favore della IG.ra e della figlia per lite temeraria, quantomeno ai CP_2 Persona_1
sensi dell'art. 96 cpc, III comma, da determinarsi equitativamente, ex art. 1226 c.c.
3) Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
A sostegno delle suesposte domande e conclusioni essa convenuta precisava che: 1) in ordine all'inesistenza del credito: la somma ceduta dall'Avv. RA RL all'attore, pari ad € 20.750,99, (ovvero € 13.532,50 oltre accessori di legge), risultava essere stata integralmente soddisfatta dal IG. in data 3 Gennaio 2020, Per_1
mediante il versamento dell'importo complessivo di € 160.029,09, a definizione di tutte le pendenze con il IG. ( sia per sorte che per spese capitali), con relativa Pt_2
rinuncia del medesimo all'esecuzione avente ad oggetto l'immobile de quo.
Di tali circostanze vi era, del resto, evidenza documentale: la quietanza a firma dell'Avv. RL, le copie degli assegni, consegnati al RL ed il conseguente atto di rinuncia al procedimento di espropriazione immobiliare – RGE: 905/2017, Tribunale di
Roma.
Due di tali assegni, peraltro, erano stati emessi dalla stessa , per CP_2
l'importo di € 50.000,00 ciascuno, proprio al fine di evitare la vendita all'asta dell'immobile di sua proprietà.
Tali titoli di credito erano stati intestati al IG. , sebbene Parte_2
la quietanza a riprova della totale estinzione del debito fosse stata sottoscritta dall'Avv. RL, il quale, in data 7 Gennaio 2020, aveva depositato l'atto di rinuncia all'esecuzione, cui era seguita l'estinzione della procedura, pronunciata il 7 febbraio
2020, con contestuale ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
La cessione del credito e la relativa comunicazione al debitore era stata effettuata 24 febbraio 2020 (ovvero in assenza del credito stesso, per essere stato integralmente soddisfatto).
2) Sulla consistenza del credito asseritamente vantato;
sulla presenza di altri beni nel patrimonio del sig. sull'infondatezza ed illegittimità dell'azione: Per_1
l'attore, nell'atto di precetto, posto in calce alla sentenza della Corte d'Appello, aveva incluso nelle proprie presunte spettanze somme riconducibili all'attività dell'Avvocato
RL (quali: Spese Generali 15 %, CPA 4 % ed IVA 22 %); in mancanza di una fattura emessa dal legale, tuttavia, la richiesta di tali accessori di legge non avrebbe potuto essere esercitata da un soggetto terzo ( non tenuto, in quanto tale, all'emissione del documento fiscale).
Pertanto, al massimo, il credito rivendicabile nei confronti del IG. sarebbe Per_1
stato corrispondente alla sorte capitale, ovvero ad € 13.532,50.
Ad ogni modo non era dovuta alcuna somma in virtù del predetto titolo (sentenza
Corte d'Appello di Roma), avendo il sig. integralmente pagato la somma Per_1
complessiva di € 160.029,09, come da relativa quietanza, in data anteriore alla cessione del credito asseritamente vantato.
Inoltre, il IG. risultava proprietario di altri immobili nel Comune di Albano Per_1
Laziale (RM), Via dei Pini snc e di un immobile in Quartu Sant'Elena (CA), Località
Cotzinargiu s.n.c.
Pertanto l'-asserito- creditore avrebbe potuto utilmente aggredire tali beni, anziché proporre la presente azione revocatoria.
Quest'ultima, invero, era manifestamente infondata, per assenza dei presupposti richiesti dalla disposizione di cui all'art. 2901 c.c.
In particolare l'atto di disposizione patrimoniale oggetto di revocatoria era stato posto in essere in epoca antecedente al sorgere dell'asserito credito, con la conseguenza che il creditore assumeva l'onere di provare la dolosa preordinazione (consilium fraudis) da parte del debitore e, trattandosi di atto di disposizione a titolo oneroso (in quanto eseguito per regolamentare le questioni patrimoniali afferenti alla separazione tra coniugi), da parte del terzo acquirente.
Onere non assolto da parte attrice, la quale non aveva neanche reso in atti la prova del pregiudizio (eventus damni) arrecato alle sue ragioni creditorie, considerato, peraltro, che il sig. avrebbe potuto soddisfare l'esiguo credito Pt_1
con azioni mobiliari, ovvero, mediante espropriazioni immobiliari, in danno dei beni di proprietà del IG. Per_1
La condotta tenuta dall'attore giustificava la richiesta di condanna per lite temeraria in quanto, nel caso de quo, non soltanto difettavano i requisiti oggettivi e soggettivi ai fini dell'utile esercizio dell'azione revocatoria, ma il credito asseritamente vantato nei confronti del IG. isultava inesistente. Per_1
Avendo, peraltro, il IG. provveduto a trascrivere la domanda giudiziale, Pt_1
si sarebbe verificato un ulteriore pregiudizio ai sensi dell'art. 96, II comma, c.p.c. Successivamente alla rituale costituzione delle parti, all'udienza del 13 dicembre 2022, il GI concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma cpc, a decorrere dal 31 Gennaio 2023 (compreso), rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori al 19 Giugno 2023. Quindi, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni al 25 febbraio 2025.
In esito a quest'ultima udienza il decidente tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per l'ordine di ragioni di seguito compendiate:
1) assenza dei presupposti giuridici previsti dalla disposizione di cui all'art. 2901 c.c., ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria;
inesistenza del credito, ovvero di una condizione dell'azione: tale azione, come noto, si configura come uno strumento di salvaguardia della garanzia patrimoniale del creditore.
La ratio sottesa all'actio pauliana è, infatti, quella di consentire al creditore che sia dichiarato inefficace nei propri confronti l'atto di disposizione, tanto a titolo oneroso che gratuito, posto in essere dal debitore, che abbia diminuito le risorse patrimoniali, rendendo più difficile o impossibile il soddisfacimento del credito.
Una volta revocato tale atto, infatti, si ripristina la situazione quo ante, consentendo al creditore di poter validamente esperire le azioni esecutive necessarie per il recupero coattivo del credito.
L'azione revocatoria ordinaria si distingue da quella fallimentare, disciplinata dagli articoli 64 e ss della legge fallimentare, mediante la quale il curatore fallimentare, al fine di ricostruire il patrimonio del soggetto, nei confronti del quale è stata pronunciata la sentenza di fallimento, può chiedere la revoca di determinati atti, antecedenti alla dichiarazione di fallimento, compiuti dal medesimo, ai danni dei creditori.
La differenza tra i due istituti è sostanziale, in quanto, mentre la revocatoria ordinaria è posta a tutela delle ragioni del singolo creditore, quella fallimentare ha come fine quello di garantire la par condicio creditorum, a favore di tutti i creditori del soggetto dichiarato fallito.
Legittimato attivo all'esercizio dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. è il titolare di un diritto di credito, che non deve necessariamente essere liquido ed esigibile, ben potendo l'azione revocatoria ordinaria essere legittimamente esperita anche nei confronti di un credito sottoposto a condizione o a termine.
Legittimati passivi sono, invece, il debitore ed il terzo destinatario dell'atto dispositivo.
Ai fini del corretto esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, oltre all'esistenza di un diritto di credito (ancorchè non liquido ed esigibile), è necessario il compimento, da parte del debitore, di un atto di disposizione del proprio patrimonio, che abbia arrecato un pregiudizio economico (eventus damni) alle ragioni del creditore.
Tale atto può avere natura gratuita (per esempio una donazione) od onerosa
(per esempio una compravendita).
Sono revocabili, quindi, tutti quegli atti che: sottraggono il bene all'esecuzione forzata del creditore;
attribuiscono una preferenza rispetto al creditore;
comportano l'assunzione di un'obbligazione, che determini la riduzione della garanzia patrimoniale o la costituzione di diritti reali a favore di terzi.
Con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, tuttavia, difetta il presupposto principale, ai fini dell'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c., essendo il credito azionato nella presente sede dall'attore inesistente, poiché già soddisfatto, alla data di notificazione della cessione di credito (24.02.2020).
Segnatamente, in data 3.01.2020, il IG. ha provveduto ad estinguere Per_1
integralmente il debito rinveniente dalla sentenza n. 6461/2019, emessa dalla
Corte d'Appello di Roma, a parziale riforma di quella pronunciata dal GI di prima cure ( n. 1244/2017). In tale data, infatti, il IG. ha versato nelle mani dell'Avv. RA RL la Per_1
somma di € 153.917,00, a mezzo di n. 5 assegni circolari e la somma di € 2.612,00 a mezzo di un assegno bancario, per un totale di € 156.529,00, all'ordine del IG. . Pt_2
Tali titoli sono stati imputati a saldo dell'obbligazione rinveniente dalle citate sentenze ed a saldo delle spese e dei compensi delle procedure esecutive recanti
RGE n. 905/2017, Tribunale Civile di Roma, Sez. IV Immobiliare, Dott.ssa Iappelli e
RGE n. 23391/2017, Tribunale Civile di Roma, Sez. IV mob. Dott.ssa Messina, come da quietanza sottoscritta in pari data dall'Avv. RL, nella quale quest'ultimo dichiarava di impegnarsi a depositare, il primo giorno utile, la rinuncia alle predette procedure esecutive.
Nella richiesta di estinzione della procedura esecutiva immobiliare recante NRG:
905/207, gravante sull'immobile trasferito dal convenuto alla moglie ed alla figlia, inoltre, l'Avv. RL ha dichiarato: “che il IG. ha Controparte_1
corrisposto quanto complessivamente dovuto al creditore…”, con conseguente estinzione di qualsivoglia obbligazione, rinveniente dalle citate sentenze n. 1244/2017 e n. 6461/2019, ivi comprese le spese legali da queste liquidate.
Al riguardo, giova rilevare che la quietanza rilasciata e sottoscritta dall'Avv. RL, in data 3.01.2020, dopo avere ricevuto brevi manu gli assegni, a saldo delle obbligazioni del IG. è coeva alla nota di precisazione del Per_1
credito, sottoscritta dal nominato legale, in pari data (3.01.2020) e nella quale il credito veniva quantificato complessivamente in € 160.029,37, di cui € 156.529,00, da corrispondersi all'ordine del IG. ed € 3.500,00, Pt_2
direttamente all'avvocato.
Ne consegue, quindi, che il credito vantato dall'avv. RL, a quella data
(3.01.2020), con riferimento alle spese ed agli onorari liquidati nella sentenza d'appello n. 6461/19, risulta pari ad € 3.500,00, importo del cui pagamento non vi è prova, in atti e che il legale, tuttavia, illo tempore, avrebbe potuto richiedere al proprio assistito.
Tali considerazioni non risultano inficiate dalla circostanza che vi è stata una correzione dell'errore materiale, contenuto nella sentenza della Corte d'Appello di Roma, con riguardo alla dichiarazione di antistatarietà, riportata negli atti difensivi a firma dell'Avv. RL.
La correzione, infatti, pur avendo efficacia retroattiva, è avvenuta successivamente al pagamento del debito da parte del sig. all'estinzione del pignoramento Per_1
immobiliare ed alla nota del 03/01/2020 di precisazione del credito da parte dell'Avv. RL.
Ove mai il legale avesse voluto cedere il proprio credito, a favore del IG. , la cessione avrebbe potuto aver ad oggetto il minor importo Pt_1
di € 3.500,00, risultante dalla sopra citata nota di precisazione di credito a firma dell'Avv. RL del 3.01.2020.
Ne discende l'inammissibilità della domanda attorea per assenza di una condizione dell'azione.
Come noto, invero, presupposto indefettibile dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. è l'esistenza del credito stesso al momento della domanda, trattandosi di condizione dell'azione, la cui inesistenza priverebbe di fondamento l'esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale, cui l'azione stessa è preordinata (in tal senso, cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 2347/2019).
In forza di quanto innanzi evidenziato difetta l'esistenza del presupposto oggettivo atteso che, in ragione di una prima valutazione, il credito era estinto alla data della redazione della quietanza di pagamento del 03/01/2020 e della successiva estinzione del pignoramento immobiliare.
Ove- in via denegata- si fosse ritenuto esistente il credito dell'Avv. RL lo stesso avrebbe al più potuto essere soddisfatto in misura pari ad € 3.500,00.
Ne consegue che la cessione del credito per € 20.750,99 in favore del IG. era priva di fondamento in quanto il predetto titolo era stato Pt_1
integralmente – o, a tutto voler concedere- parzialmente soddisfatto.
Pur volendo prescindere (come non si potrebbe) da tale assorbente rilievo, difettano, nel caso in oggetto, gli altri presupposti, previsti dalla disposizione di cui all'art. 2901 c.c., al fine dell'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo l'attore non ha reso la prova dell'elemento soggettivo richiesto dalla disposizione di cui all'art. 2901 c.c., che, come noto, assume una connotazione diversa, a seconda che l'atto di disposizione sottoposto a revocatoria sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Nel primo caso, esso va individuato nella predeterminazione del debitore
(consilium fraudis), finalizzata a diminuire le garanzie patrimoniali, in pregiudizio alle ragioni creditorie e nella scientia fraudis, ovvero l'atteggiamento psicologico del terzo, il quale, pur a conoscenza delle intenzioni fraudolente del debitore, partecipi alle stesse.
Nel secondo caso, invece, tale presupposto soggettivo si identifica con la mera consapevolezza (scientia damni), in capo al debitore e al terzo, di aver arrecato un danno al creditore, facendo venire meno le possibilità di soddisfacimento del credito.
In ogni caso, è onere del creditore, che agisca in revocatoria, provare l'esistenza dei citati presupposti, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare di essere in grado, con il patrimonio residuo o altre risorse, di soddisfare il credito.
In ordine alla ravvisabilità dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, peraltro, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 1898 del 27 Gennaio 2025.
Nella citata pronuncia, l chiarisce la funzione dell'azione Parte_4
revocatoria ordinaria ed il significato dei presupposti soggettivi richiamati dalla citata disposizione codicistica, affermando che, attraverso tale azione, il creditore chiede che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di diposizione del patrimonio del debitore, che gli rechino pregiudizio, laddove:
Il debitore fosse a conoscenza ( scientia damni) del pregiudizio, o, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, abbia agito dolosamente (consilium fraudis), al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
nel caso di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio (scientia damni) e, se anteriore al credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione ( scientia fraudis).
Operate queste premesse, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato i seguenti principi di diritto: In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, la “dolosa preordinazione” richiesta dal primo comma dell'art. 2901 c.c. non risulta integrata dalla mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (dolo generico), ma è necessario che l'atto sia posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o, comunque, di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (dolo specifico) e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificatamente perseguito dal debitore, rispetto al debito futuro.
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, afferente un atto di disposizione (atto di trasferimento immobiliare del
26.09.2017) anteriore al sorgere del credito asseritamente vantato (atto di cessione del credito, comunicato a mezzo PEC dell'Avv. RL il 24.02.2020), a ben vedere, non risulta integrato il presupposto soggettivo previsto dal primo dell'art. 2901 c.c.
Segnatamente, l'odierno attore non ha reso in atti la prova della dolosa preordinazione del debitore ( convenuto , rilevante agli effetti di cui al Per_1
primo comma della citata disposizione codicistica, né della circostanza che il terzo convenuto (IG. ra ) fosse consapevole di tale dolosa CP_2
preordinazione.
Del resto, una simile prova si sarebbe risolta in una “probatio diabolica”, considerato che: la sussistenza del pignoramento immobiliare e, quindi, della pretesa creditoria del IG. , risulta espressamente richiamata nel rogito Pt_2
notarile, dove, all'art. 5, era prevista la legittima opponibilità del pignoramento alla parte beneficiaria (pag. 7 secondo capoverso), nonché l'assunzione del debito rinveniente dalla pretesa creditoria del , da parte del cedente Pt_2
Dott. pag. 7 terzo capoverso). Controparte_1
Quest'ultima affermazione vale ad escludere, da sé sola, l'intento doloso del debitore di porre in essere l'atto di disposizione patrimoniale, al fine di eludere l'adempimento delle obbligazioni, nei confronti del creditore.
Per le medesime ragioni, non è ravvisabile né il requisito della mera consapevolezza, né quello della partecipazione alla dolosa preordinazione, da parte del terzo convenuto, IG. ra . CP_2 Quest'ultima, infatti, non poteva sospettare, al momento della sottoscrizione dell'atto di trasferimento immobiliare, in data 26.09.2017, l'esistenza del credito, rivendicato dall' attore con l'atto introduttivo del giudizio ed oggetto della cessione, notificata al debitore in epoca successiva, ovvero il 24 febbraio 2020. 2)
Inopponibilità del credito oggetto della cessione notificata il 24.02.2020 al convenuto ed illegittimità dell'atto di cessione e del successivo atto di Per_1
precetto di pagamento di € 20.750,99 : successivamente alla definizione dei rapporti in essere tra l ed il , aventi titolo nella citata sentenza Per_1 Pt_2
della Corte d'Appello ed oggetto di quietanza, a firma dell'Avv. RL, del
3.01.2020, quest'ultimo, in spregio degli accordi così conclusi, in data 24.02.2020, ha notificato al IG. atto di cessione del credito Per_1
di €13.532,50, oltre accessori di Legge, in forza della sentenza emessa dalla Corte
d'Appello di Roma, Sez. Imprese, avvertendo di “effettuare il pagamento del credito ceduto, unicamente nei confronti del IG. ”. Parte_1
La richiesta de qua risulta non soltanto contraria ai principi della deontologia forense, palesemente violati dal cedente, ma anche elusiva dei canoni di correttezza e buona fede, previsti dal codice civile, che dovrebbero improntare il rapporto tra le parti in ogni fase dell'esecuzione del contratto, assurti a principi di rango costituzionale, per il tramite della clausola di cui al secondo comma dell'art. 2 Cost.
La condotta tenuta dall'Avv. RL risulta, invero, censurabile sotto il profilo della mala fede, in quanto tesa a rivendicare una parte del credito, nei confronti del convenuto, già soddisfatto.
Invero, l'importo del precetto di pagamento, pari ad € 20.750,99, al netto di € 355,45, a titolo di spese ed oneri, ammonta ad € 20.395,54, corrispondente alla somma indicata dall'avv. RL al punto n. 4 della “Nota di precisazione del credito del 3.01.2020”.
In particolare, l'importo di € 21.593,04, di cui al punto 4 della citata nota di precisazione del credito del 3.01.2020, intestato “Spese ed onorari liquidati in appello sentenza n. 6461/19, da corrispondersi direttamente all'avv. RA RL, era dato dalla somma dei 20.395,54 del precetto in opposizione, oltre all'importo di € 1.197,50, a titolo di rivalsa dell'imposta di registro, dovuta sulla sentenza n.
1244/2017, emessa dal Tribunale Civile di Roma.
Somma, quest'ultima, tuttavia non inclusa nella cessione del 24.02.2020 e, quindi, nel precetto notificato il 23.09.2020.
L'illegittimità del titolo azionato nei confronti dei convenuti si manifesta nella circostanza dell'afferenza di tale titolo ad un credito inesistente, in quanto estinto, con il pagamento effettuato dal convenuto in data 3.01.2021.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo l'attore non ha versato in atti la fattura, posta a fondamento della somma oggetto della cessione del credito, con la conseguenza che, pur prescindendo dall'illegittimità della cessione, in mancanza di una fattura emessa dall'Avv. RL, per l'attività professionale svolta, la richiesta degli accessori d legge (Spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22 %) non potrebbe essere esercitata dal cessionario, quale soggetto terzo.
Ove mai l'Avv. RL avesse voluto cedere il proprio credito al IG. , la Pt_1
cessione avrebbe dovuto avere ad oggetto il minor importo di € 3.500,00, di cui alla nota di precisazione del credito datata 3.01.2020, somma del cui pagamento non è stata resa la prova in atti.
Dalla reiezione della domanda ex art. 2901 c.c. deriva l'obbligo della cancellazione della trascrizione della stessa nei termini indicati nel dispositivo.
Del pari consegue l'obbligo di rifusione delle spese di lite- liquidate come da dispositivo- in favore di ciascuna delle parti convenute.
3)Insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, primo e secondo comma, cpc: Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (cfr. ex multis,
Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 9.11.2017 n. 26515), i presupposti per la ravvisabilità della responsabilità processuale aggravata, di cui al secondo comma dell'art. 96 cpc, sono : L'infondatezza della domanda giudiziale e l'aver agito in giudizio, violando i canoni di normale prudenza.
Ciò avviene nei casi in cui, alla proposizione della domanda giudiziale, si colleghi il compimento di altre attività processuali o accessorie, particolarmente invasive della sfera giuridica della controparte ed astrattamente idonee a determinare l'insorgenza di un pregiudizio patrimoniale a danno di quest'ultima. Trattasi di presupposti più severi rispetto a quelli previsti dal primo comma della citata disposizione, volta a sanzionare la condotta della parte che abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave. La determinazione del contenuto delle clausole generali di comportamento, come quella dell'agire in giudizio con la normale prudenza, tuttavia, non è rimessa alla valutazione personale del GI, ma va effettuata secondo determinati principi e parametri utili a verificare la violazione della regola di prudenza.
In caso contrario, l'interpretazione delle clausole potrebbe essere tanto variabile quanto arbitraria. La disciplina della responsabilità di cui all'art. 96 cpc ha carattere di specialità rispetto a quella di cui all'art. 2043 c.c. Essa prevede che un soggetto qualificato, l'attore, sia chiamato a risarcire il convenuto del danno derivante dal suo agire in giudizio.
Tale pregiudizio si può verificare quando la proposizione della domanda sia associata all'utilizzo imprudente di mezzi di tutela giudiziaria in sé leciti, ma suscettibili di incidere sfavorevolmente sulla sfera giuridica di terzi, pregiudicandone gli interessi.
Sulla base di tali premesse, tuttavia, non può ritenersi che l'attore abbia agito in giudizio con mala fede e colpa grave, in quanto non vi è la prova, in atti, che questi fosse a conoscenza della circostanza che il credito cedutogli era già stato integralmente soddisfatto, risultando, conseguentemente, inesistente e risolvendosi la pretesa attorea in una inammissibile quanto illegittima richiesta di duplicazione di una parte del credito originario.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge la domanda attorea. condanna il IG. a rifondere le spese di lite in favore del IG. in misura Parte_1 Controparte_1
pari ad € 7.000,00 oltre rimborso forfettario, spese generali 15 %, compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
condanna il IG. a rifondere le spese di lite in favore dello Stato Parte_1
( con riferimento a quelle spettanti alla IG. , in proprio e quale esercente CP_2
la potestà genitoriale sulla minore, in misura pari ad € 7.000,00 oltre rimborso forfettario Persona_1
spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità, di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale effettuata in data 28/02/2023, presentazione n°278, Reg. Gen. 24731, Reg. Part. 17456.
Così deciso il 17 giugno 2025 .nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
Il GI Estensore
Dott. IO MA
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo