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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/12/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott.ssa Gabriella Del Mastro Presidente
2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice
3) Dott.ssa Roberta Marra Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nel procedimento iscritto al n. 3187/2025 R.G.V.G avente ad oggetto "regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale-ricorso congiunto"
tra
"nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 (C.F.: C.F. 1 residente rappresentata e difesa dall'avv. Zurlo Agostino
OL RI (C.F.: C.F. 2 ), nato a [...] il [...] e ivi residente rappresentato e difeso dall'avv. Pertosa Giuseppe
Motivi della decisione
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia Persona_1
(2024).
Essendo cessati i rapporti tra i due genitori, con ricorso depositato il 26.08.2025, hanno chiesto di regolamentare l'affidamento, il diritto di mantenimento e il diritto di visita della figlia alle condizioni dagli stessi concordate.
All'udienza scritta del 13.11.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
Preso atto del parere del P.M.
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, omologa le condizioni allegate al ricorso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brindisi il 26.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Roberta Marra dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo CONCLUSIONI E OMOLOGARE
le seguenti condizioni che i Ricorrenti, comunque, si impegnano ad osservare a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso:
1. La piccola AR LE SA viene affidata congiuntamente a entrambi i
Genitori ed è collocata presso la Madre, che la terrà con sé presso l'attuale abitazione in
Ostuni, alla Via A. SALANDRA n. 26, ovvero dove la Madre, in relazione anche alle proprie necessità personali e/o lavorative, deciderà di stabilire la propria residenza, previa tempestiva comunicazione al Padre, anche al fine di garantire continuità e regolarità nei tempi di visita paterni. In caso di trasferimento della residenza della minore al di fuori del Comune di Ostuni
o comunque oltre un raggio di 30 km dall'attuale domicilio, la Madre sarà tenuta a damne comunicazione scritta al Padre con un preavviso minimo di 30 giomi, indicando il nuovo indirizzo e garantendo modalità idonee a preservare la continuità e la regolarità dei tempi di pennanenza della minore con il Padre.
Per ogni trasferimento che possa incidere sull'esercizio del diritto di visita questo sarà modificato con previo accordo scritto tra le Parti o, in mancanza, secondo quanto previsto dal successivo punto n. 12 del presente atto.
2. Entrambi i Genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo per LE SA di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente alla crescita, all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei Suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun
Genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la GL con sé, nel rispetto del principio di pari dignità educativa e affettiva.
3. AR RI, genitore non collocatario, compatibilmente con le necessità della
GL e con i Suoi impegni scolastici ed extrascolastici, potrà vedere e tenere con sé
LE SA nei giorni e negli orari come di seguito sono stati concordati secondo le indicazioni e esigenze lavorative di AR RI.
Si precisa che qualora, per eccezionali e sopravvenute esigenze lavorative, il Padre non possa usufruire di uno o più degli incontri settimanali concordati (martedi e giovedì), avrà diritto a sostituire e recuperare il/i giorno/i, concordando con la Madre
AN LE
Calaf A4 Sarned wi
CamScanner giorni alternativi dal lunedi al venerdi ferma restando l'alternanza dei fine settimana (sabato e domenica) - con preavviso almeno entro la domenica antecedente la settimana (anche tramite WhatsApp), in modo da garantire la continuità della relazione Padre-GL e la compatibilità con gli impegni della Minore e della Madre.
Si stabilisce che ogni ulteriore modifica al diritto di visita dovrà essere concordato e modificato esclusivamente previo accordo tra le Parti secondo le modalità previste dal punto n. 12.
Il Padre potrà vedere e tenere con sé la GL come segue:
Fino al compimento dei tre anni:
. Il martedi e il giovedì dalle 17.00 alle 19.00 (prolungato fino alle 21.00 nel periodo estivo dal 01/7 al 31/8);
■ A settimane alterne, il sabato e la domenica dalle 16.00 alle 19.00 (prolungato fino alle
21.00 nel periodo estivo); Ad anni alterni dalle 09.00 alle 20.30 dei seguenti giorni festivi: 01/11; 25/12; 31/12;
01/01; 06/01; Pasqua;
Lunedi dell'Angelo; Ferragosto, nonché in occasione del compleanno della GL e delle altre festività significative per la famiglia.
Calendario primo anno e prime festività: LE SA sarà con la Madre il 25/12/2025; 31/12/2025: lo 02/03/2026 (compleanno della Madre) Lunedi dell'Angelo 2026; 15/08/2025, e con il Padre 10 01/11:
16/12/2025 (compleanno Padre); 26/12/2025; 01/01/2026; 06/01/2026; Pasqua 2026.
A seguire per il successivo anno e le successive festività vi sarà alternanza.
Dal compimento dei tre anni:
⚫ il Padre avrà il diritto di trascorrere del tempo con la GL il martedi e il giovedi dalle ore 17.00 alle ore 20.30 (prolungato fino alle ore 21.30 nel periodo estivo dal 1 "luglio al 31 agosto), nonché, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica (prolungato fino alle ore 21.30 nel periodo estivo). Inoltre, ad anni altemi, la Minore sarà con il Padre: a) dal 23 dicembre ore 8.30 al 30 dicembre ore
20.30 oppure, in alternativa, dal 31 dicembre ore 8.30 al 6 gennaio ore 20.30; b) dal giovedi antecedente la Pasqua ore 8.30 alla Domenica di Pasqua ore 20.30 oppure, alternativamente, dal Lunedi dell'Angelo ore 9.00 al giovedi successivo ore 20.30; e) dal 1° agosto ore 9.00 al 16 agosto ore 12.00 oppure dalle ore 20.00 del 16/08 alle ore
21.30 del 31/08; in quest'ultima circostanza, l'assegno mensile di mantenimento sarà
Vilione dementole 巡 Chandel SLAYED SIN CamScann versato dal Sig. AR RI in misura minore e proporzionata ai giorni in cui terrà con sé la figlia minore.
. Durante i periodi continuativi trascorsi con uno dei Genitori, l'altro avrà diritto a due telefonate/videochiamate giornaliere che saranno garantite da entrambi i genitori in ogni periodo di permanenza alternata.
In ogni caso, la Madre, in quanto genitore collocatario, si impegnerà a consentire che la GL possa avere quotidianamente almeno una telefonata o videochiamata con il
Padre, compatibilmente con gli orari scolastici e il benessere della GL, nei giorni in cui non è previsto un incontro fisico, al fine di mantenere una relazione affettiva continuativa e rassicurante.
⚫ll periodo di visita del Padre sarà sospeso solo durante il periodo concesso alla Madre, e viceversa.
. Ad anni alterni, ogni altra festa compresa quella del compleanno e ricorrenze significative sarà suddivisa tra i Genitori, con criterio dell'alternanza.
4. 1 Ricorrenti rilasciano sin d'ora reciproco consenso alla richiesta/rinnovo del passaporto e/o di altri documenti per l'espatrio e per viaggi all'estero, con l'impegno a condividere in anticipo le informazioni rilevanti (date, destinazione, durata).
5. L'assegno unico e universale INPS percepito in relazione al rapporto di lavoro dipendente di AR RI è integralmente attribuito di comune accordo alla madre, Sig.ra ND VI, la quale, per contro, rinuncia espressamente a ogni contributo per sé stessa, e in base a tale accordo è determinato il seguente contributo per LE SA.
In proposito, la Sig.ra ND si impegna a destinare l'importo dell'assegno unico INPS esclusivamente al soddisfacimento delle esigenze della GL.
6. AR RI verserà a titolo di contributo al mantenimento della GL la mediante bonifico sull'IBAN 300.00 mensill somma di [...] entro il 15 di ogni mese a partire da agosto 2025,
con rivalutazione annuale ISTAT.
In ogni caso di mancata erogazione dell'assegno unico da parte dell'INPS per il rapporto di lavoro dipendente di AR RI, questi integrerà l'assegno di mantenimento versando una somma pari al 50% dell'ultima erogazione ricevuta.
Started with fum CamScanner In ogni caso, i Genitori si impegnano a riesaminare congiuntamente, ogni tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la proporzione del contributo al mantenimento, tenuto conto dell'evoluzione delle rispettive situazioni lavorative, reddituali e delle necessità della minore, fermo restando che la misura del complessivo mantenimento concordata nel presente atto non potrà subire variazioni in diminuzione. Inoltre, si conviene che a partire dal compimento dell'undicesimo anno di età di LE
SA il contributo al mantenimento sarà incrementato in aumento per ulteriori €
100,00 mensili rispetto all'importo del contributo di mantenimento già aumentato e/o rivalutato. Si precisa che nell'assegno di mantenimento devono intendersi ricomprese a titolo esemplificativo le spese ordinarie, ovverosia quelle alimentari, di igiene personale, per il vestiario, per i medicinali da banco e spese sanitarie mutuabili con ticket fino a €.
25,00. A titolo di una tantum per i primi sei mesi di vita della GL il Padre verserà ratealmente nel termine di mesi dodici dalla sottoscrizione del presente ricorso la somma complessiva di e. 500,00. 7. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra entrambi i Genitori secondo la seguente ripartizione: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista: f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale:
⚫ le spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della
Donde les Vivien extementde from Comican dotazione richiesta dalla scuola per attività spottiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico: spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola: b) centre ricreativo estivo (oratorio, accordo:
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
⚫ spse extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni).
8. Entrambi i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informti in modo costante e collaborativo sul rendimento scolastico, lo stato di salute e ogni elemento rilevante riguardante la figlia, anche al fine di garantire uniformità educativa e continuità nelle
9. 1 genitori convengono che in occasione dei principali sacramenti religiosi della figlia scelte.
(quali la Prima Comunione, la Cresima e altri eventualmente significativi per la tradizione familiare). entrambi avranno diritto a partecipare attivamente alla preparazione e alla celebrazione dell'evento religioso, garantendo alla minore un clima sereno e condiviso. Ciascun genitore si impegna a favorire la partecipazione dei familiari dell'altro, compresi i nonni e i parenti stretti, alla cerimonia religiosa.
Le feste eventualmente connesse al sacramento e che ciascuno dei genitori potrà organizzare distintamente e per proprio conto sostenendone le spese, saranno
провDateo
Cam concordate con spirito collaborativo, tenendo conto delle esigenze e della 'sensibilità
di entrambe le famiglie, nel superiore interesse della GL,
Qualora uno dei genitori non possa partecipare per cause di forza maggiore. l'altro garantira, ove possibile, un collegamento video in diretta per consentire comunque alla minore di condividere il momento con entrambi i genitori.
10.1 genitori concordano sull'apertura di distinti e/e bancario/postale intestati comunque ed esclusivamente alla minore AR LE SA, sui quali saranno versate tutte le regalie di denaro ricevute dai distinti rami familiari e amici in occasione di festività, compleanni, donazioni o simili. Tali conti saranno vincolati fino al compimento del diciottesimo anno di età della minore e le somme ivi depositate non potranno essere in alcun modo prelevate, gestite o utilizzate dai genitori, salva autorizzazione espressa del Giudice Tutelare per comprovate esigenze della minore e nel suo esclusivo interesse. 11.1 genitori si impegnano reciprocamente ad adottare nei confronti della figlia un comportamento rispettoso della figura e del ruolo dell'altro genitore, astenendosi da qualsiasi atteggiamento, dichiarazione o condotta che possa screditare o svilire l'immagine dell'altro. Si impegnano, altresì, a favorire e incoraggiare i rapporti della minore con i nonni e i parenti dell'uno e dell'altro ramo familiare, riconoscendone l'importanza nella crescita affettiva ed emotiva della figlia, salvo che ciò contrasti con il suo preminente interesse. 12.In caso di disaccordo su decisioni di particolare importanza riguardanti la minore tra cui, a titolo esemplificativo, la scelta dell'istituto scolastico, le cure mediche non urgenti, l'autorizzazione a spese straordinarie o viaggi all'estero -z le parti si impegnano preliminarmente a tentare una composizione bonaria del conflitto mediante scambio di comunicazioni scritte (anche a mezzo PEC o e-mail), entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla prima manifestazione del dissenso.
Qualora tale confronto non sortisca esito positivo, i genitori si impegnano a rivolgersi a un professionista iscritto agli elenchi dei mediatori familiari tenuti presso il
Ministero della Giustizia, o in alternativa ad avvocati di ciascuno di propria fiducia con funzioni di facilitatori, per esperire un tentativo di mediazione familiare informale, da attivarsi entro ulteriori 15 giorni. Solo in caso di insuccesso o mancata attivazione della mediazione nei termini, sarà
facoltà delle parti adire l'autorità giudiziaria competente.
ED 巡 CA 13. Integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Vivienetanaddle
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Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott.ssa Gabriella Del Mastro Presidente
2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice
3) Dott.ssa Roberta Marra Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nel procedimento iscritto al n. 3187/2025 R.G.V.G avente ad oggetto "regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale-ricorso congiunto"
tra
"nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 (C.F.: C.F. 1 residente rappresentata e difesa dall'avv. Zurlo Agostino
OL RI (C.F.: C.F. 2 ), nato a [...] il [...] e ivi residente rappresentato e difeso dall'avv. Pertosa Giuseppe
Motivi della decisione
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia Persona_1
(2024).
Essendo cessati i rapporti tra i due genitori, con ricorso depositato il 26.08.2025, hanno chiesto di regolamentare l'affidamento, il diritto di mantenimento e il diritto di visita della figlia alle condizioni dagli stessi concordate.
All'udienza scritta del 13.11.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
Preso atto del parere del P.M.
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, omologa le condizioni allegate al ricorso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brindisi il 26.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Roberta Marra dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo CONCLUSIONI E OMOLOGARE
le seguenti condizioni che i Ricorrenti, comunque, si impegnano ad osservare a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso:
1. La piccola AR LE SA viene affidata congiuntamente a entrambi i
Genitori ed è collocata presso la Madre, che la terrà con sé presso l'attuale abitazione in
Ostuni, alla Via A. SALANDRA n. 26, ovvero dove la Madre, in relazione anche alle proprie necessità personali e/o lavorative, deciderà di stabilire la propria residenza, previa tempestiva comunicazione al Padre, anche al fine di garantire continuità e regolarità nei tempi di visita paterni. In caso di trasferimento della residenza della minore al di fuori del Comune di Ostuni
o comunque oltre un raggio di 30 km dall'attuale domicilio, la Madre sarà tenuta a damne comunicazione scritta al Padre con un preavviso minimo di 30 giomi, indicando il nuovo indirizzo e garantendo modalità idonee a preservare la continuità e la regolarità dei tempi di pennanenza della minore con il Padre.
Per ogni trasferimento che possa incidere sull'esercizio del diritto di visita questo sarà modificato con previo accordo scritto tra le Parti o, in mancanza, secondo quanto previsto dal successivo punto n. 12 del presente atto.
2. Entrambi i Genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo per LE SA di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente alla crescita, all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei Suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun
Genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la GL con sé, nel rispetto del principio di pari dignità educativa e affettiva.
3. AR RI, genitore non collocatario, compatibilmente con le necessità della
GL e con i Suoi impegni scolastici ed extrascolastici, potrà vedere e tenere con sé
LE SA nei giorni e negli orari come di seguito sono stati concordati secondo le indicazioni e esigenze lavorative di AR RI.
Si precisa che qualora, per eccezionali e sopravvenute esigenze lavorative, il Padre non possa usufruire di uno o più degli incontri settimanali concordati (martedi e giovedì), avrà diritto a sostituire e recuperare il/i giorno/i, concordando con la Madre
AN LE
Calaf A4 Sarned wi
CamScanner giorni alternativi dal lunedi al venerdi ferma restando l'alternanza dei fine settimana (sabato e domenica) - con preavviso almeno entro la domenica antecedente la settimana (anche tramite WhatsApp), in modo da garantire la continuità della relazione Padre-GL e la compatibilità con gli impegni della Minore e della Madre.
Si stabilisce che ogni ulteriore modifica al diritto di visita dovrà essere concordato e modificato esclusivamente previo accordo tra le Parti secondo le modalità previste dal punto n. 12.
Il Padre potrà vedere e tenere con sé la GL come segue:
Fino al compimento dei tre anni:
. Il martedi e il giovedì dalle 17.00 alle 19.00 (prolungato fino alle 21.00 nel periodo estivo dal 01/7 al 31/8);
■ A settimane alterne, il sabato e la domenica dalle 16.00 alle 19.00 (prolungato fino alle
21.00 nel periodo estivo); Ad anni alterni dalle 09.00 alle 20.30 dei seguenti giorni festivi: 01/11; 25/12; 31/12;
01/01; 06/01; Pasqua;
Lunedi dell'Angelo; Ferragosto, nonché in occasione del compleanno della GL e delle altre festività significative per la famiglia.
Calendario primo anno e prime festività: LE SA sarà con la Madre il 25/12/2025; 31/12/2025: lo 02/03/2026 (compleanno della Madre) Lunedi dell'Angelo 2026; 15/08/2025, e con il Padre 10 01/11:
16/12/2025 (compleanno Padre); 26/12/2025; 01/01/2026; 06/01/2026; Pasqua 2026.
A seguire per il successivo anno e le successive festività vi sarà alternanza.
Dal compimento dei tre anni:
⚫ il Padre avrà il diritto di trascorrere del tempo con la GL il martedi e il giovedi dalle ore 17.00 alle ore 20.30 (prolungato fino alle ore 21.30 nel periodo estivo dal 1 "luglio al 31 agosto), nonché, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica (prolungato fino alle ore 21.30 nel periodo estivo). Inoltre, ad anni altemi, la Minore sarà con il Padre: a) dal 23 dicembre ore 8.30 al 30 dicembre ore
20.30 oppure, in alternativa, dal 31 dicembre ore 8.30 al 6 gennaio ore 20.30; b) dal giovedi antecedente la Pasqua ore 8.30 alla Domenica di Pasqua ore 20.30 oppure, alternativamente, dal Lunedi dell'Angelo ore 9.00 al giovedi successivo ore 20.30; e) dal 1° agosto ore 9.00 al 16 agosto ore 12.00 oppure dalle ore 20.00 del 16/08 alle ore
21.30 del 31/08; in quest'ultima circostanza, l'assegno mensile di mantenimento sarà
Vilione dementole 巡 Chandel SLAYED SIN CamScann versato dal Sig. AR RI in misura minore e proporzionata ai giorni in cui terrà con sé la figlia minore.
. Durante i periodi continuativi trascorsi con uno dei Genitori, l'altro avrà diritto a due telefonate/videochiamate giornaliere che saranno garantite da entrambi i genitori in ogni periodo di permanenza alternata.
In ogni caso, la Madre, in quanto genitore collocatario, si impegnerà a consentire che la GL possa avere quotidianamente almeno una telefonata o videochiamata con il
Padre, compatibilmente con gli orari scolastici e il benessere della GL, nei giorni in cui non è previsto un incontro fisico, al fine di mantenere una relazione affettiva continuativa e rassicurante.
⚫ll periodo di visita del Padre sarà sospeso solo durante il periodo concesso alla Madre, e viceversa.
. Ad anni alterni, ogni altra festa compresa quella del compleanno e ricorrenze significative sarà suddivisa tra i Genitori, con criterio dell'alternanza.
4. 1 Ricorrenti rilasciano sin d'ora reciproco consenso alla richiesta/rinnovo del passaporto e/o di altri documenti per l'espatrio e per viaggi all'estero, con l'impegno a condividere in anticipo le informazioni rilevanti (date, destinazione, durata).
5. L'assegno unico e universale INPS percepito in relazione al rapporto di lavoro dipendente di AR RI è integralmente attribuito di comune accordo alla madre, Sig.ra ND VI, la quale, per contro, rinuncia espressamente a ogni contributo per sé stessa, e in base a tale accordo è determinato il seguente contributo per LE SA.
In proposito, la Sig.ra ND si impegna a destinare l'importo dell'assegno unico INPS esclusivamente al soddisfacimento delle esigenze della GL.
6. AR RI verserà a titolo di contributo al mantenimento della GL la mediante bonifico sull'IBAN 300.00 mensill somma di [...] entro il 15 di ogni mese a partire da agosto 2025,
con rivalutazione annuale ISTAT.
In ogni caso di mancata erogazione dell'assegno unico da parte dell'INPS per il rapporto di lavoro dipendente di AR RI, questi integrerà l'assegno di mantenimento versando una somma pari al 50% dell'ultima erogazione ricevuta.
Started with fum CamScanner In ogni caso, i Genitori si impegnano a riesaminare congiuntamente, ogni tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la proporzione del contributo al mantenimento, tenuto conto dell'evoluzione delle rispettive situazioni lavorative, reddituali e delle necessità della minore, fermo restando che la misura del complessivo mantenimento concordata nel presente atto non potrà subire variazioni in diminuzione. Inoltre, si conviene che a partire dal compimento dell'undicesimo anno di età di LE
SA il contributo al mantenimento sarà incrementato in aumento per ulteriori €
100,00 mensili rispetto all'importo del contributo di mantenimento già aumentato e/o rivalutato. Si precisa che nell'assegno di mantenimento devono intendersi ricomprese a titolo esemplificativo le spese ordinarie, ovverosia quelle alimentari, di igiene personale, per il vestiario, per i medicinali da banco e spese sanitarie mutuabili con ticket fino a €.
25,00. A titolo di una tantum per i primi sei mesi di vita della GL il Padre verserà ratealmente nel termine di mesi dodici dalla sottoscrizione del presente ricorso la somma complessiva di e. 500,00. 7. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra entrambi i Genitori secondo la seguente ripartizione: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista: f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale:
⚫ le spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della
Donde les Vivien extementde from Comican dotazione richiesta dalla scuola per attività spottiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico: spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola: b) centre ricreativo estivo (oratorio, accordo:
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
⚫ spse extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni).
8. Entrambi i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informti in modo costante e collaborativo sul rendimento scolastico, lo stato di salute e ogni elemento rilevante riguardante la figlia, anche al fine di garantire uniformità educativa e continuità nelle
9. 1 genitori convengono che in occasione dei principali sacramenti religiosi della figlia scelte.
(quali la Prima Comunione, la Cresima e altri eventualmente significativi per la tradizione familiare). entrambi avranno diritto a partecipare attivamente alla preparazione e alla celebrazione dell'evento religioso, garantendo alla minore un clima sereno e condiviso. Ciascun genitore si impegna a favorire la partecipazione dei familiari dell'altro, compresi i nonni e i parenti stretti, alla cerimonia religiosa.
Le feste eventualmente connesse al sacramento e che ciascuno dei genitori potrà organizzare distintamente e per proprio conto sostenendone le spese, saranno
провDateo
Cam concordate con spirito collaborativo, tenendo conto delle esigenze e della 'sensibilità
di entrambe le famiglie, nel superiore interesse della GL,
Qualora uno dei genitori non possa partecipare per cause di forza maggiore. l'altro garantira, ove possibile, un collegamento video in diretta per consentire comunque alla minore di condividere il momento con entrambi i genitori.
10.1 genitori concordano sull'apertura di distinti e/e bancario/postale intestati comunque ed esclusivamente alla minore AR LE SA, sui quali saranno versate tutte le regalie di denaro ricevute dai distinti rami familiari e amici in occasione di festività, compleanni, donazioni o simili. Tali conti saranno vincolati fino al compimento del diciottesimo anno di età della minore e le somme ivi depositate non potranno essere in alcun modo prelevate, gestite o utilizzate dai genitori, salva autorizzazione espressa del Giudice Tutelare per comprovate esigenze della minore e nel suo esclusivo interesse. 11.1 genitori si impegnano reciprocamente ad adottare nei confronti della figlia un comportamento rispettoso della figura e del ruolo dell'altro genitore, astenendosi da qualsiasi atteggiamento, dichiarazione o condotta che possa screditare o svilire l'immagine dell'altro. Si impegnano, altresì, a favorire e incoraggiare i rapporti della minore con i nonni e i parenti dell'uno e dell'altro ramo familiare, riconoscendone l'importanza nella crescita affettiva ed emotiva della figlia, salvo che ciò contrasti con il suo preminente interesse. 12.In caso di disaccordo su decisioni di particolare importanza riguardanti la minore tra cui, a titolo esemplificativo, la scelta dell'istituto scolastico, le cure mediche non urgenti, l'autorizzazione a spese straordinarie o viaggi all'estero -z le parti si impegnano preliminarmente a tentare una composizione bonaria del conflitto mediante scambio di comunicazioni scritte (anche a mezzo PEC o e-mail), entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla prima manifestazione del dissenso.
Qualora tale confronto non sortisca esito positivo, i genitori si impegnano a rivolgersi a un professionista iscritto agli elenchi dei mediatori familiari tenuti presso il
Ministero della Giustizia, o in alternativa ad avvocati di ciascuno di propria fiducia con funzioni di facilitatori, per esperire un tentativo di mediazione familiare informale, da attivarsi entro ulteriori 15 giorni. Solo in caso di insuccesso o mancata attivazione della mediazione nei termini, sarà
facoltà delle parti adire l'autorità giudiziaria competente.
ED 巡 CA 13. Integralmente compensate tra le parti le spese di lite
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