Articolo 22 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 21Articolo 23
Versione
12 maggio 1963
Art. 22. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1941-42, sono stabiliti nelle
seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1941-42 (articolo 18) ............ L. 47.325.938,54 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti, (articolo 20) ........... " 14.985.111,41
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1942 ... L. 62.311.049,95
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963