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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/10/2025, n. 4501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4501 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18161/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18161/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione da:
(C.F. , residente a Costanza (Romania) in Parte_1 C.F._1 Str. Verde 52, rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv Lorenzo Tonini del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Brescia, Via Sanson n.11
attore contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: parte attrice ha concluso come da foglio di pc del 09.02.2022 Le conclusioni richiamate sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 19.12.2019, e ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia la signora Parte_1 [...]
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito: accertate e ritenute CP_1 la legittimità e la fondatezza delle argomentazioni esposte, accertata e ritenuta la responsabilità di per i fatti di cui in narrativa, condannare Controparte_1 Controparte_1 a risarcire in favore di i danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1 conseguenti ai fatti di cui sopra, quantificati nella somma di € 25.000,00 ovvero nella diversa maggior somma da determinarsi, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari” L'attrice lamentava di avere subito un danno da parte della convenuta che le avrebbe illegittimamente sottratto dei beni contenuti nell'appartamento che le era stato concesso in locazione;
chiedeva, pertanto, il ristoro dei danni. La causa era assegnata al giudice dott.ssa Laura Frata, prima udienza fissata per il giorno
16.04.2020, rinviata d'uffizio al 22.10.2020. A detta udienza, il giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione alla convenuta e la sua mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia e concedeva i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c. All'udienza del 08.04.2021, il giudice ammetteva le prove orali e coassegnava la causa al gop Michela Fugaro. Dopo dei rinvii, richiesti da parte attrice, all'udienza del 16.11.2021 era sentito il teste di parte attrice. Chiusa la fase istruttoria, la causa era rinviata all'udienza a trattazione scritta del
17.12.2020. La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 16.05.2022: in detta udienza parte attrice precisava le conclusioni come da foglio di p.c. depositato telematicamente;
la causa era trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene di accogliere la domanda di parte attrice. Preliminarmente, si prende atto dell'esperimento, con esito negativo, del procedimento di mediazione, come previsto dalla legge. Nel merito, la denuncia querela presentata nell'immediatezza dei fatti e la testimonianza resa dalla teste confermano i fatti, peraltro mai contestati, descritti Testimone_1 dall'attrice: nell'ottobre 2018 la signora occupava insieme ai figli l'immobile di Parte_1 Desenzano gestito dalla Sig.ra e, per questo motivo, aveva versato alla CP_1 convenuta la somma di € 3.300,00. Il 29.11.2018, la signora aveva sottratto CP_1 dall'appartamento i beni dell'attrice, contenuti nell'appartamento, caricandoli nella propria auto, alla presenza di testimoni, fra i quali anche gli agenti della Polizia Locale di Desenzano. Dopo questi fatti, l'attrice non era più riuscita ad entrare nell'appartamento n. 4 di via Annunciata n. 18 e a rientrare in possesso dei propri beni, in quanto la Sig.ra CP_1 aveva fatto cambiare la serratura e non aveva mai restituito i beni sottratti.
Per questi motivi
, l'attrice chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Orbene, nel caso in esame, come stabilito anche dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte, la risarcibilità del danno non patrimoniale va ricondotta all'ipotesi di danno derivante da fatto illecito astrattamente configurabile come reato, con la conseguenza che la vittima (l'attrice) ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale (cfr. Cass. Sez. VI, n. 14453, del 26.05.2021). Resta fermo che l'evento di danno, ossia la lesione dell'interesse della persona, deve essere correlabile, secondo nesso di causalità materiale, al fatto illecito;
il danno non patrimoniale non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (danno-evento) ma con le conseguenze di tale lesione (danno- conseguenza), sicché la sussistenza di siffatte conseguenze pregiudizievoli e il loro collegamento all'evento dannoso devono comunque essere oggetto di allegazione e prova, anche di tipo presuntivo. Le risultanze istruttorie e documentali consentono di confermare la condotta della convenuta
, l'asportazione dei beni dell'attrice e il nesso causale che collega l'azione della CP_1 convenuta al danno cagionato all'attrice, cui non è più stato consentito di rientrare in possesso dei propri beni personali di valore. In punto quantificazione del danno, come anche ammesso da parte attrice, non si può non rilevare che non è stato possibile determinare il valore dei beni sottratti dalla convenuta. La teste ha confermato che nei sacchi portati via dalla convenuta vi erano capi di Tes_1 abbigliamento dell'attrice e dei suoi figli, così come ha dichiarato che l'attrice era solita acquistare capi di marca, per sé e per i figli, e, quindi, non di modico valore. Peraltro, i capi di abbigliamento erano stati elencati, nell'immediatezza dei fatti, nella denuncia fatta ai Carabinieri della Stazione di Desenzano (doc. 2 di parte attrice). Purtroppo, come comunicato dai Carabinieri, le prove depositate agli operanti all'epoca dei fatti (due CD), non sono più nella loro disponibilità e non è stato possibile acquisirle al procedimento. Sempre la teste ha confermato che la signora ha corrisposto alla signora Tes_1 Parte_1
la somma complessiva di € 3.300,00 per l'utilizzo di un immobile del quale non CP_1 è stato consentito l'uso, se non per qualche giorno. È, pertanto, pacifico, che vi sia stato un danno cagionato dal comportamento della convenuta, che ha impedito all'attrice l'accesso ad un immobile per il quale aveva corrisposto un canone di locazione e che ha sottratto illegittimamente e senza ragione i beni della stessa attrice senz'altro contenuti nell'appartamento. Alla luce di quanto esposto, provato il danno e, considerata la difficoltà della sua quantificazione, si ritiene, quindi, di quantificare il risarcimento del danno in modo equitativo ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., determinandolo nella somma complessiva di € 15.000,00. L'obbligazione risarcitoria da fatto illecito costituisce un tipico debito di valore e, pertanto, sulla relativa posta, così come sopra determinata, sono dovuti gli interessi legali al saggio legale ex artt. 1282 e 1284, primo comma, c.c., nonché la rivalutazione monetaria, dalla data del fatto generatore del risarcimento (29.11.2018) al saldo.
* * * * In punto di regolamentazione delle spese, le spese seguono la soccombenza e parte convenuta è condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da DM 55/2014 e succ. integrazioni e modificazioni, nel valore medio, in €. 5.077,00 oltre accessori di legge, a favore di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1 Accoglie le domande dell'attrice e condanna la convenuta a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 15.000,00 per le ragioni di parte Parte_1 motiva, oltre agli interessi dal 29.11.2018 al saldo;
2 condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, Controparte_1 liquidate complessivamente in €. 5.077,00 oltre al 15% spese generali ed oneri di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Lorenzo Tonini dichiaratosi procuratore antistatario;
Brescia, 10 ottobre 2025
Il Giudice g.o.p. Michela Fugaro
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18161/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione da:
(C.F. , residente a Costanza (Romania) in Parte_1 C.F._1 Str. Verde 52, rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv Lorenzo Tonini del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Brescia, Via Sanson n.11
attore contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: parte attrice ha concluso come da foglio di pc del 09.02.2022 Le conclusioni richiamate sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 19.12.2019, e ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia la signora Parte_1 [...]
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito: accertate e ritenute CP_1 la legittimità e la fondatezza delle argomentazioni esposte, accertata e ritenuta la responsabilità di per i fatti di cui in narrativa, condannare Controparte_1 Controparte_1 a risarcire in favore di i danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1 conseguenti ai fatti di cui sopra, quantificati nella somma di € 25.000,00 ovvero nella diversa maggior somma da determinarsi, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari” L'attrice lamentava di avere subito un danno da parte della convenuta che le avrebbe illegittimamente sottratto dei beni contenuti nell'appartamento che le era stato concesso in locazione;
chiedeva, pertanto, il ristoro dei danni. La causa era assegnata al giudice dott.ssa Laura Frata, prima udienza fissata per il giorno
16.04.2020, rinviata d'uffizio al 22.10.2020. A detta udienza, il giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione alla convenuta e la sua mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia e concedeva i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c. All'udienza del 08.04.2021, il giudice ammetteva le prove orali e coassegnava la causa al gop Michela Fugaro. Dopo dei rinvii, richiesti da parte attrice, all'udienza del 16.11.2021 era sentito il teste di parte attrice. Chiusa la fase istruttoria, la causa era rinviata all'udienza a trattazione scritta del
17.12.2020. La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 16.05.2022: in detta udienza parte attrice precisava le conclusioni come da foglio di p.c. depositato telematicamente;
la causa era trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene di accogliere la domanda di parte attrice. Preliminarmente, si prende atto dell'esperimento, con esito negativo, del procedimento di mediazione, come previsto dalla legge. Nel merito, la denuncia querela presentata nell'immediatezza dei fatti e la testimonianza resa dalla teste confermano i fatti, peraltro mai contestati, descritti Testimone_1 dall'attrice: nell'ottobre 2018 la signora occupava insieme ai figli l'immobile di Parte_1 Desenzano gestito dalla Sig.ra e, per questo motivo, aveva versato alla CP_1 convenuta la somma di € 3.300,00. Il 29.11.2018, la signora aveva sottratto CP_1 dall'appartamento i beni dell'attrice, contenuti nell'appartamento, caricandoli nella propria auto, alla presenza di testimoni, fra i quali anche gli agenti della Polizia Locale di Desenzano. Dopo questi fatti, l'attrice non era più riuscita ad entrare nell'appartamento n. 4 di via Annunciata n. 18 e a rientrare in possesso dei propri beni, in quanto la Sig.ra CP_1 aveva fatto cambiare la serratura e non aveva mai restituito i beni sottratti.
Per questi motivi
, l'attrice chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Orbene, nel caso in esame, come stabilito anche dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte, la risarcibilità del danno non patrimoniale va ricondotta all'ipotesi di danno derivante da fatto illecito astrattamente configurabile come reato, con la conseguenza che la vittima (l'attrice) ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale (cfr. Cass. Sez. VI, n. 14453, del 26.05.2021). Resta fermo che l'evento di danno, ossia la lesione dell'interesse della persona, deve essere correlabile, secondo nesso di causalità materiale, al fatto illecito;
il danno non patrimoniale non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (danno-evento) ma con le conseguenze di tale lesione (danno- conseguenza), sicché la sussistenza di siffatte conseguenze pregiudizievoli e il loro collegamento all'evento dannoso devono comunque essere oggetto di allegazione e prova, anche di tipo presuntivo. Le risultanze istruttorie e documentali consentono di confermare la condotta della convenuta
, l'asportazione dei beni dell'attrice e il nesso causale che collega l'azione della CP_1 convenuta al danno cagionato all'attrice, cui non è più stato consentito di rientrare in possesso dei propri beni personali di valore. In punto quantificazione del danno, come anche ammesso da parte attrice, non si può non rilevare che non è stato possibile determinare il valore dei beni sottratti dalla convenuta. La teste ha confermato che nei sacchi portati via dalla convenuta vi erano capi di Tes_1 abbigliamento dell'attrice e dei suoi figli, così come ha dichiarato che l'attrice era solita acquistare capi di marca, per sé e per i figli, e, quindi, non di modico valore. Peraltro, i capi di abbigliamento erano stati elencati, nell'immediatezza dei fatti, nella denuncia fatta ai Carabinieri della Stazione di Desenzano (doc. 2 di parte attrice). Purtroppo, come comunicato dai Carabinieri, le prove depositate agli operanti all'epoca dei fatti (due CD), non sono più nella loro disponibilità e non è stato possibile acquisirle al procedimento. Sempre la teste ha confermato che la signora ha corrisposto alla signora Tes_1 Parte_1
la somma complessiva di € 3.300,00 per l'utilizzo di un immobile del quale non CP_1 è stato consentito l'uso, se non per qualche giorno. È, pertanto, pacifico, che vi sia stato un danno cagionato dal comportamento della convenuta, che ha impedito all'attrice l'accesso ad un immobile per il quale aveva corrisposto un canone di locazione e che ha sottratto illegittimamente e senza ragione i beni della stessa attrice senz'altro contenuti nell'appartamento. Alla luce di quanto esposto, provato il danno e, considerata la difficoltà della sua quantificazione, si ritiene, quindi, di quantificare il risarcimento del danno in modo equitativo ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., determinandolo nella somma complessiva di € 15.000,00. L'obbligazione risarcitoria da fatto illecito costituisce un tipico debito di valore e, pertanto, sulla relativa posta, così come sopra determinata, sono dovuti gli interessi legali al saggio legale ex artt. 1282 e 1284, primo comma, c.c., nonché la rivalutazione monetaria, dalla data del fatto generatore del risarcimento (29.11.2018) al saldo.
* * * * In punto di regolamentazione delle spese, le spese seguono la soccombenza e parte convenuta è condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da DM 55/2014 e succ. integrazioni e modificazioni, nel valore medio, in €. 5.077,00 oltre accessori di legge, a favore di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1 Accoglie le domande dell'attrice e condanna la convenuta a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 15.000,00 per le ragioni di parte Parte_1 motiva, oltre agli interessi dal 29.11.2018 al saldo;
2 condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, Controparte_1 liquidate complessivamente in €. 5.077,00 oltre al 15% spese generali ed oneri di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Lorenzo Tonini dichiaratosi procuratore antistatario;
Brescia, 10 ottobre 2025
Il Giudice g.o.p. Michela Fugaro
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.