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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/10/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott. Daniele Salvatore Abbate, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2153 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34, presso l'Avv.
LV LA e l'avv. Vito LA, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
opponente contro
CP_
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
pt.t, elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana bn. 59,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana
AN IZ;
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- accertamento del credito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 15.10.2025 le
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
parti concludevano come da note di trattazione scritta, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO ha introdotto la presente opposizione, chiedendo la Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 77/23 di questo Tribunale, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 13.683,10, CP_1
oltre spese di procedura, a titolo di ripetizione dell'indebita percezione dell'indennità di mobilità nel periodo intercorrente tra l'1.2.2012 e il
31.12.2013.
In primo luogo, l'opponente eccepisce l'intervenuta decadenza, nonché la prescrizione del diritto azionato da controparte. Nel merito poi ha contestato la pretesa avversaria, evidenziando che il proprio diritto alla indennità di mobilità non è venuto meno dal momento che il giudizio di impugnativa di licenziamento si è concluso in sede di legittimità con un accertamento della legittimità del licenziamento impugnato.
Ha concluso quindi chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, l' ha contestato le eccezioni preliminari CP_1
avversarie, rilevando la non applicabilità al caso in esame della disciplina dettata dall'art. 52 l. 88/89, inerente alla materia pensionistica, e la non decorrenza del termine di prescrizione decennale dall'ultimo atto interruttivo.
Nel merito ha affermato la sussistenza dell'indebito, sottolineando che quanto erogato, a titolo di indennità di mobilità, in favore dell'opponente nel periodo compreso tra l novembre 2012 2 il dicembre 2013 non era dovuto dal momento che il predetto veniva reintegrato nel posto di lavoro a seguito della pronuncia di primo grado avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento.
A sostegno di tale ricostruzione l'ente opposto narra che dopo la
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
reintegrazione dell'opponente, quest'ultimo veniva nuovamente licenziato nel giugno del 2014 e il datore di lavoro provvedeva al versamento dei contributi previdenziali dovuti per tutto il periodo intercorrente tra la data del primo licenziamento e quella della reintegra.
Ha concluso quindi chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruito il processo mediante acquisizione di prova documentale, alla data indicata in epigrafe il giudizio è stato posto in decisione.
Così riassunti lo svolgimento processuale e le ragioni delle parti, l'opposizione
è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va rigettata l'eccepita decadenza di cui all'art. 52 l. 88/89, non essendo la predetta disciplina applicabile alle pretese diverse da quelle pensionistiche (Cass. civ. n. 10274/21). Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione, dal momento che, per stessa ammissione della parte opponente,
l'ultimo atto interruttivo della stessa è successivo al decennio precedente alla proposizione della domanda giudiziale.
Non può poi condividersi l'argomentazione di parte opponente secondo cui il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione dell'indebito avrebbe durata quinquennale. Infatti, il diritto azionato trova fonte e disciplina nel disposto di cui all'art. 2033 c.c., come tale soggiacente all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Giungendo al merito della domanda, invece, si rileva che sotto il profilo storico non si apprezzano divergenze nelle ricostruzioni offerte dalle parti;
di contro le stesse controvertono in ordine alle conseguenze giuridiche da attribuire alle circostanze narrate.
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
In particolare, come accennato la parte opposta ritiene non dovuta l'erogata indennità di mobilità in conseguenza dell'intervenuta reintegrazione sul posto di lavoro dell'odierno opponente in esecuzione della pronuncia di primo grado dell'impugnativa di licenziamento. Mentre l'opponente ritiene ininfluente a tali fini la predetta reintegra considerato l'annullamento della sentenza del giudice di appello (che aveva confermato la pronuncia di primo grado) e la mancata reintegra di fatto, dato che tra la data della predetta reintegra e quella del secondo licenziamento l'opponente era stato posto in ferie.
In primo luogo va chiarito che la sentenza di primo grado con cui è stata accertata l'illegittimità del licenziamento dell'odierno opponente deve ritenersi valida ed efficace in conformità al disposto di cui all'art. 310 cpc.
Infatti a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Palermo (che confermava la sentenza di primo grado citata)
l'interessato avrebbe dovuto riassumere il giudizio innanzi al Giudice del rinvio. Di tale circostanza tuttavia le parti non hanno offerto prova, risultando in atti una sentenza decisoria del giudizio in riassunzione introdotto da altri soggetti e non dal medesimo.
Deve pertanto presumersi che il rapporto processuale tra le odierne parti a, seguito della pronuncia della Suprema Corte del 13.7.2016, si sia estinto per mancata riassunzione del giudizio innanzi al giudice del rinvio, ai sensi di cui all'art. 393 cpc.
La misura espulsiva del lavoratore, impugnata nel giudizio citato, deve ritenersi illegittima e priva di efficacia, tenuto conto peraltro che l'odierno opponente è stato reintegrato nel posto di lavoro con lettera del 16.5.2025
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
(ancorchè immediatamente collocato in ferie).
Sul unto la Corte di Cassazione, chiamata a risolvere un'antinomia interpretativa in ordine alla rilevanza della reintegrazione sul posto di lavoro del lavoratore beneficiario di indennità di mobilità ha chiarito che Il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l' a ripetere l'indennità CP_1
di mobilità versata, fondandosi quest'ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell'emolumento previdenziale, sotto l'egida dell'art. 38 Cost. (cfr. Cass. civ. SS UU. n.
23476/25).
In altri termini l'Alto Consesso ha fatto proprio il filone ermeneutico che già riteneva apprezzabile in concreto lo stato di disoccupazione.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'intervenuta ricostituzione del rapporto di lavoro, deve ritenersi che l'odierno opponente abbia indebitamente percepito l'indennità di mobilità nel periodo intercorrente tra il febbraio 2012 e il dicembre 2013, non potendosi ritenere che nel predetto periodo il medesimo fosse in stato di disoccupazione.
Tale lettura trova conforto altresì nelle risultanze di cui all'estratto contributivo del Portuesi da cui si evince il versamento per l'anno 2013 dei contributi per 52 e nel 2014 per 23 settimane, quale dipendente della Casa di
Cura Triolo Zancla spa.
L'opposizione pertanto va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14 per le fasi effettivamente svolte.
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
77/23 di questo Tribunale;
• condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in euro 900,00 oltre spese generali I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, in data 15/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott. Daniele Salvatore Abbate, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2153 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34, presso l'Avv.
LV LA e l'avv. Vito LA, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
opponente contro
CP_
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
pt.t, elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana bn. 59,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana
AN IZ;
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- accertamento del credito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 15.10.2025 le
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
parti concludevano come da note di trattazione scritta, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO ha introdotto la presente opposizione, chiedendo la Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 77/23 di questo Tribunale, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 13.683,10, CP_1
oltre spese di procedura, a titolo di ripetizione dell'indebita percezione dell'indennità di mobilità nel periodo intercorrente tra l'1.2.2012 e il
31.12.2013.
In primo luogo, l'opponente eccepisce l'intervenuta decadenza, nonché la prescrizione del diritto azionato da controparte. Nel merito poi ha contestato la pretesa avversaria, evidenziando che il proprio diritto alla indennità di mobilità non è venuto meno dal momento che il giudizio di impugnativa di licenziamento si è concluso in sede di legittimità con un accertamento della legittimità del licenziamento impugnato.
Ha concluso quindi chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, l' ha contestato le eccezioni preliminari CP_1
avversarie, rilevando la non applicabilità al caso in esame della disciplina dettata dall'art. 52 l. 88/89, inerente alla materia pensionistica, e la non decorrenza del termine di prescrizione decennale dall'ultimo atto interruttivo.
Nel merito ha affermato la sussistenza dell'indebito, sottolineando che quanto erogato, a titolo di indennità di mobilità, in favore dell'opponente nel periodo compreso tra l novembre 2012 2 il dicembre 2013 non era dovuto dal momento che il predetto veniva reintegrato nel posto di lavoro a seguito della pronuncia di primo grado avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento.
A sostegno di tale ricostruzione l'ente opposto narra che dopo la
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
reintegrazione dell'opponente, quest'ultimo veniva nuovamente licenziato nel giugno del 2014 e il datore di lavoro provvedeva al versamento dei contributi previdenziali dovuti per tutto il periodo intercorrente tra la data del primo licenziamento e quella della reintegra.
Ha concluso quindi chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruito il processo mediante acquisizione di prova documentale, alla data indicata in epigrafe il giudizio è stato posto in decisione.
Così riassunti lo svolgimento processuale e le ragioni delle parti, l'opposizione
è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va rigettata l'eccepita decadenza di cui all'art. 52 l. 88/89, non essendo la predetta disciplina applicabile alle pretese diverse da quelle pensionistiche (Cass. civ. n. 10274/21). Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione, dal momento che, per stessa ammissione della parte opponente,
l'ultimo atto interruttivo della stessa è successivo al decennio precedente alla proposizione della domanda giudiziale.
Non può poi condividersi l'argomentazione di parte opponente secondo cui il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione dell'indebito avrebbe durata quinquennale. Infatti, il diritto azionato trova fonte e disciplina nel disposto di cui all'art. 2033 c.c., come tale soggiacente all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Giungendo al merito della domanda, invece, si rileva che sotto il profilo storico non si apprezzano divergenze nelle ricostruzioni offerte dalle parti;
di contro le stesse controvertono in ordine alle conseguenze giuridiche da attribuire alle circostanze narrate.
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
In particolare, come accennato la parte opposta ritiene non dovuta l'erogata indennità di mobilità in conseguenza dell'intervenuta reintegrazione sul posto di lavoro dell'odierno opponente in esecuzione della pronuncia di primo grado dell'impugnativa di licenziamento. Mentre l'opponente ritiene ininfluente a tali fini la predetta reintegra considerato l'annullamento della sentenza del giudice di appello (che aveva confermato la pronuncia di primo grado) e la mancata reintegra di fatto, dato che tra la data della predetta reintegra e quella del secondo licenziamento l'opponente era stato posto in ferie.
In primo luogo va chiarito che la sentenza di primo grado con cui è stata accertata l'illegittimità del licenziamento dell'odierno opponente deve ritenersi valida ed efficace in conformità al disposto di cui all'art. 310 cpc.
Infatti a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Palermo (che confermava la sentenza di primo grado citata)
l'interessato avrebbe dovuto riassumere il giudizio innanzi al Giudice del rinvio. Di tale circostanza tuttavia le parti non hanno offerto prova, risultando in atti una sentenza decisoria del giudizio in riassunzione introdotto da altri soggetti e non dal medesimo.
Deve pertanto presumersi che il rapporto processuale tra le odierne parti a, seguito della pronuncia della Suprema Corte del 13.7.2016, si sia estinto per mancata riassunzione del giudizio innanzi al giudice del rinvio, ai sensi di cui all'art. 393 cpc.
La misura espulsiva del lavoratore, impugnata nel giudizio citato, deve ritenersi illegittima e priva di efficacia, tenuto conto peraltro che l'odierno opponente è stato reintegrato nel posto di lavoro con lettera del 16.5.2025
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
(ancorchè immediatamente collocato in ferie).
Sul unto la Corte di Cassazione, chiamata a risolvere un'antinomia interpretativa in ordine alla rilevanza della reintegrazione sul posto di lavoro del lavoratore beneficiario di indennità di mobilità ha chiarito che Il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l' a ripetere l'indennità CP_1
di mobilità versata, fondandosi quest'ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell'emolumento previdenziale, sotto l'egida dell'art. 38 Cost. (cfr. Cass. civ. SS UU. n.
23476/25).
In altri termini l'Alto Consesso ha fatto proprio il filone ermeneutico che già riteneva apprezzabile in concreto lo stato di disoccupazione.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'intervenuta ricostituzione del rapporto di lavoro, deve ritenersi che l'odierno opponente abbia indebitamente percepito l'indennità di mobilità nel periodo intercorrente tra il febbraio 2012 e il dicembre 2013, non potendosi ritenere che nel predetto periodo il medesimo fosse in stato di disoccupazione.
Tale lettura trova conforto altresì nelle risultanze di cui all'estratto contributivo del Portuesi da cui si evince il versamento per l'anno 2013 dei contributi per 52 e nel 2014 per 23 settimane, quale dipendente della Casa di
Cura Triolo Zancla spa.
L'opposizione pertanto va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14 per le fasi effettivamente svolte.
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
77/23 di questo Tribunale;
• condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in euro 900,00 oltre spese generali I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, in data 15/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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