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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4411 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13723/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Raimondo Cammalleri (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 20 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 26 settembre 2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...] dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 13585/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha
1 contestato le valutazioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, cosicché ne va dichiarata CP_1 la contumacia.
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. – secondo cui Parte_1
ha una riduzione della capacità lavorativa inferiore ad 1/3 e pertanto è da ritenersi soggetto non invalido civile – sono pienamente condivisibili, mentre le ragioni dell'opposizione, neppure supportate da una relazione di c.t.p. e/o da nuova documentazione medica, vanno disattese per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, parte ricorrente lamenta che il c.t.u. “non avrebbe valutato la problematica della cefalea e quindi non avrebbe risposto in modo chiaro, preciso ed esaustivo al quesito posto dal giudice” (cfr. ricorso). Tralasciando il fatto che la opponente ha omesso di indicare
(significativamente) sia il codice tabellare applicabile a tale patologia, sia l'asserita incidenza di tale disturbo sulla sua capacità lavorativa, la valutazione dell'ausiliario del giudice risulta pienamente esaustiva (“per la cefalea la documentazione clinica acclusa al fascicolo telematico risale al 2018; nessun aggiornamento clinico è stato fornito. Verosimilmente la cefalea, classificata dallo specialista di tipo “semplice” era determinata dalla problematica cardiaca.
Inoltre, la lieve ptosi delle tonsille cerebellari, TC documentata nel 2018, non determina alcuna compromissione funzionale né assume rilevante significato clinico, non oltrepassando il margine inferiore del forame magno” (cfr. relazione).
Per quanto riguarda gli esiti degli interventi di laparoalloplastica e l'ernia inguinale bilaterale, il c.t.u “in assenza di reliquati, e trattandosi di esiti estetici con residue cicatrici” in applicazione del criterio analogico ha richiamato il codice tabellare n. 8004 (cicatrici
2 deturpanti il viso) che prevede una percentuale fissa di invalidità dell'11%. Quest'ultima valutazione è da condividere in quanto non contestata.
Per gli esiti dell'intervento di chiusura del forame ovale pervio, il c.t.u. facendo riferimento al criterio analogico, ha applicato il codice tabellare n. 6445 (coronaropatia lieve– I Classe NYHA) che prevede un range valutativo dell'11-20%, argomentando in modo dettagliato la sua valutazione (cfr. relazione “Considerando il buon compenso emodinamico, la frazione di eiezione superiore al 60%, come documentato agli atti, la normale funzionalità cardiaca e l'assenza di complicanze d'organo, si attribuisce una percentuale pari al limite inferiore del range considerato, ovvero 11%”). La ricorrente, invece, sul punto ha formulato contestazioni squisitamente generiche, basate su valutazioni meramente soggettive (cfr. ricorso: “Un esame accorto e specifico della suddetta documentazione ovvero, eventualmente, la richiesta di nuova documentazione nonché lo stesso esame condotto al momento della visita avrebbero potuto, senz'altro, fare emergere all'attenzione del perito il quadro clinico realmente esistente in capo all'odierna ricorrente tale da frenarlo dal porre in essere giudizi orientati in via del tutto discrezionale. Attribuire un punteggio pari al minimo del range normativamente previsto significa trascurare l'effettiva situazione di salute della perizianda che da anni affronta la vita afflitta da una serie di problematiche di salute fisica”), omettendo di specificare, in definitiva, perché dovrebbe spettarle una percentuale maggiore del minimo tabellare.
Le stesse considerazioni, poi, valgono per l'ambito aumento di un ulteriore 5% in considerazione della lesione della capacità lavorativa specifica o semispecifica, peraltro richiesta senza alcuna argomentazione, come se tale attribuzione fosse automatica (cfr. ricorso).
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere del tutto superflua la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e la non sussistenza di gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che Parte_1 non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di
[...]
assistenza.
Nonostante l'esito della lite la ricorrente, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., va comunque esonerata dal pagamento sia delle spese di lite sostenute dall' per la CP_1
prima fase del procedimento, che delle spese di c.t.u. liquidate con separato decreto (che,
3 dunque, vanno messe a carico dell' , sebbene, va detto, l'iniziativa ex art. 445 bis, CP_1
comma 6, c.p.c. si ponga ai limiti della colpa grave, mentre, per la fase di merito nessuna statuizione può essere assunta sulle spese di lite vista la contumacia dell' CP_1
P.Q.M.
nella contumacia dell' CP_1
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese giudiziali dell' per la prima fase del giudizio irripetibili nei CP_1
confronti di Parte_1
dichiara non dovute le spese di lite per la fase di opposizione;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
BI AL
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13723/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Raimondo Cammalleri (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 20 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 26 settembre 2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...] dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 13585/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha
1 contestato le valutazioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, cosicché ne va dichiarata CP_1 la contumacia.
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. – secondo cui Parte_1
ha una riduzione della capacità lavorativa inferiore ad 1/3 e pertanto è da ritenersi soggetto non invalido civile – sono pienamente condivisibili, mentre le ragioni dell'opposizione, neppure supportate da una relazione di c.t.p. e/o da nuova documentazione medica, vanno disattese per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, parte ricorrente lamenta che il c.t.u. “non avrebbe valutato la problematica della cefalea e quindi non avrebbe risposto in modo chiaro, preciso ed esaustivo al quesito posto dal giudice” (cfr. ricorso). Tralasciando il fatto che la opponente ha omesso di indicare
(significativamente) sia il codice tabellare applicabile a tale patologia, sia l'asserita incidenza di tale disturbo sulla sua capacità lavorativa, la valutazione dell'ausiliario del giudice risulta pienamente esaustiva (“per la cefalea la documentazione clinica acclusa al fascicolo telematico risale al 2018; nessun aggiornamento clinico è stato fornito. Verosimilmente la cefalea, classificata dallo specialista di tipo “semplice” era determinata dalla problematica cardiaca.
Inoltre, la lieve ptosi delle tonsille cerebellari, TC documentata nel 2018, non determina alcuna compromissione funzionale né assume rilevante significato clinico, non oltrepassando il margine inferiore del forame magno” (cfr. relazione).
Per quanto riguarda gli esiti degli interventi di laparoalloplastica e l'ernia inguinale bilaterale, il c.t.u “in assenza di reliquati, e trattandosi di esiti estetici con residue cicatrici” in applicazione del criterio analogico ha richiamato il codice tabellare n. 8004 (cicatrici
2 deturpanti il viso) che prevede una percentuale fissa di invalidità dell'11%. Quest'ultima valutazione è da condividere in quanto non contestata.
Per gli esiti dell'intervento di chiusura del forame ovale pervio, il c.t.u. facendo riferimento al criterio analogico, ha applicato il codice tabellare n. 6445 (coronaropatia lieve– I Classe NYHA) che prevede un range valutativo dell'11-20%, argomentando in modo dettagliato la sua valutazione (cfr. relazione “Considerando il buon compenso emodinamico, la frazione di eiezione superiore al 60%, come documentato agli atti, la normale funzionalità cardiaca e l'assenza di complicanze d'organo, si attribuisce una percentuale pari al limite inferiore del range considerato, ovvero 11%”). La ricorrente, invece, sul punto ha formulato contestazioni squisitamente generiche, basate su valutazioni meramente soggettive (cfr. ricorso: “Un esame accorto e specifico della suddetta documentazione ovvero, eventualmente, la richiesta di nuova documentazione nonché lo stesso esame condotto al momento della visita avrebbero potuto, senz'altro, fare emergere all'attenzione del perito il quadro clinico realmente esistente in capo all'odierna ricorrente tale da frenarlo dal porre in essere giudizi orientati in via del tutto discrezionale. Attribuire un punteggio pari al minimo del range normativamente previsto significa trascurare l'effettiva situazione di salute della perizianda che da anni affronta la vita afflitta da una serie di problematiche di salute fisica”), omettendo di specificare, in definitiva, perché dovrebbe spettarle una percentuale maggiore del minimo tabellare.
Le stesse considerazioni, poi, valgono per l'ambito aumento di un ulteriore 5% in considerazione della lesione della capacità lavorativa specifica o semispecifica, peraltro richiesta senza alcuna argomentazione, come se tale attribuzione fosse automatica (cfr. ricorso).
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere del tutto superflua la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e la non sussistenza di gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che Parte_1 non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di
[...]
assistenza.
Nonostante l'esito della lite la ricorrente, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., va comunque esonerata dal pagamento sia delle spese di lite sostenute dall' per la CP_1
prima fase del procedimento, che delle spese di c.t.u. liquidate con separato decreto (che,
3 dunque, vanno messe a carico dell' , sebbene, va detto, l'iniziativa ex art. 445 bis, CP_1
comma 6, c.p.c. si ponga ai limiti della colpa grave, mentre, per la fase di merito nessuna statuizione può essere assunta sulle spese di lite vista la contumacia dell' CP_1
P.Q.M.
nella contumacia dell' CP_1
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese giudiziali dell' per la prima fase del giudizio irripetibili nei CP_1
confronti di Parte_1
dichiara non dovute le spese di lite per la fase di opposizione;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
BI AL
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