CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMARIA, OR
SENATORE VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3095/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001876377000 INTERESSI 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120010196989000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130008126716000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130013135671000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140019513333000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140044390025000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150011467503000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150018179469000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150037084046000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160012714587001 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160012714587001 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160013381258000 SANZ. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170001088358000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170021108430000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180006143089001 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180009005570000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190000237673001 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190024554547000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190053068650001 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190056083365000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210007344859000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210015670379001 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210030169786000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220027558085000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230024706006000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240009375440000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5845/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
il difensore del ricorrene chiede l'accoglimento del ricorso perchè manca la prova degli originali atti impositivi gli uffici si riportano ai rispettivi atti chiedendo il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12/05/2025 ad Agenzia delle Entrate – Dp di Salerno e ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, depositato l'11/06/2025 ed iscritto nel RGR al n. 3095/2025, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava parzialmente l'intimazione di pagamento n. 10020259001876377/000 di euro 61.142,27, notificata in data 12/03/2025, limitatamente ed unitamente ad alcuni degli atti sottostanti, ossia a n. 28 cartelle (afferenti tributi erariali, contravvenzioni al CdS, recupero spese L. 689/1981, tasse automobilistiche, tarsu, diritti camerali, spese processuali), ed ai relativi atti impositivi originali.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione per i seguenti motivi:
1. intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi;
2. intervenuta decadenza per notifica delle cartelle avvenuta oltre il termine di cui all'art.25 del dpr 602/1973;
3. violazione art.7, comma 1, della L.212/2000 per omessa allegazione degli atti presupposti;
4. omessa indicazione delle informazioni prescritte dall'art.7, comma 2, della L.212/2000;
5. omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione ed alle cartelle;
6. intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle;
7. carenza di motivazione per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
8. omessa sottoscrizione dei ruoli con richiesta di esibizione dei flussi telematici trasmessi all'agente della riscossione,
con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio dapprima l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno, che controdeduceva rappresentando la propria carenza di legittimazione passiva giacché controparte aveva sollevato eccezioni afferenti atti della riscossione, ossia l'intimazione e le sottostanti cartelle, con riferimento ai quali rinviava alle difese dell'AdER; l'agente della riscossione avrebbe dimostrato la loro regolare notifica e quella dei successivi atti interruttivi, senza alcuna possibilità di sollevare doglianze in ordine agli atti impositivi prodromici alle cartelle.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio anche l'AdER che rappresentava:
- la regolarità della notifica dell'intimazione anche ove fosse avvenuta tramite indirizzo non presente in pubblici registri (eccezione non sollevata, però, dal ricorrente);
- la regolarità e la tempestività della notifica delle cartelle presupposte, come risultante dalla documentazione depositata;
- la regolarità formale dell'intimazione redatta secondo il modello ministeriale e recante tutte le indicazioni prescritte dalla normativa, sufficienti alla comprensione delle ragioni della pretesa tributaria;
- l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione alla luce della successiva notifica di atti interruttivi, come documentata, nonché della sospensione del termine disposta dalla normativa emergenziale;
- la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'eccezione di omessa sottoscrizione del ruolo.
Chiedeva di rigettare il ricorso, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle nn.
10020120021954520000 – 10020120041760684000 – 10020140028252303000 – 10020160013381258000 –
10020240012260460000 afferenti contravvenzioni al CdS, recupero spese L. 689/1981 e spese processuali, che appartiene al giudice ordinario;
quindi, osserva che il ricorso è infondato, e, pertanto, va rigettato.
Dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione risulta la notifica di numerosi, precedenti AVI
(nn. 10020179000301690000 – 10020189007126358000 - 10020199014437555000 - 10020229001469963000 –
10020239000954204000 - 10020239007168220000 - 10020239011295291000), alcuni dei quali notificati a mani proprie o a mezzo racc. a.r. e comunque afferenti complessivamente tutte le cartelle sottese l'intimazione impugnata rientranti nella giurisdizione di questa CGT, avverso i quali non è stato proposto ricorso;
ne discende l'impossibilità di sollevare qualsivoglia eccezione relativa alle cartelle stesse (ed ancor più con riferimento agli atti impositivi presupposti, ove esistenti) nonchè l'infondatezza delle eccezione di prescrizione (sia dei tributi che di sanzioni ed interessi) alla data di notifica dell'atto impugnato.
Va respinto anche il preteso difetto di motivazione dell'intimazione perché, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'avviso di intimazione, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'art.50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del MEF, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento all'atto in precedenza notificato al contribuente (ord. n. 10692 dell'11/4/2024) o di cui questi, come nel caso di specie, abbia comunque avuto conoscenza.
Ciò vale anche con riferimento alla mancata specificazione dei criteri di calcolo di sanzioni ed interessi: secondo la Suprema Corte “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990”.
Per i giudici di legittimità il predetto principio trova applicazione anche all'intimazione di pagamento per cui
“la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti” (ord. n.27504 del 23/10/2024).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge in favore di ciascun resistente.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA IL PROPRIO DIFETTO DI GIURISDIZIONE CON RIFERIMENTO ALLE 5
CARTELLE INDICATE IN MOTIVAZIONE, CHE APPARTIENE AL GIUDICE ORDINARIO. ASSEGNA IL
TERMINE DI GIORNI 15 DALLA COMUNICAZIONE DEL PRESENTE DISPOSITIVO PER
L'EVENTUALE RIASSUNZIONE .RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE AL
PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN EURO 3000 OLTRE ACCESORI COME PER
LEGGE IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE, CON DISTRAZIONE PER L'ADER AL
DIFENSORE DICHIARATOSI ANTISTATARIO
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMARIA, OR
SENATORE VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3095/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001876377000 INTERESSI 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120010196989000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130008126716000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130013135671000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140019513333000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140044390025000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150011467503000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150018179469000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150037084046000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160012714587001 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160012714587001 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160013381258000 SANZ. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170001088358000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170021108430000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180006143089001 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180009005570000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190000237673001 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190024554547000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190053068650001 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190056083365000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210007344859000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210015670379001 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210030169786000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220027558085000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230024706006000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240009375440000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5845/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
il difensore del ricorrene chiede l'accoglimento del ricorso perchè manca la prova degli originali atti impositivi gli uffici si riportano ai rispettivi atti chiedendo il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12/05/2025 ad Agenzia delle Entrate – Dp di Salerno e ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, depositato l'11/06/2025 ed iscritto nel RGR al n. 3095/2025, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava parzialmente l'intimazione di pagamento n. 10020259001876377/000 di euro 61.142,27, notificata in data 12/03/2025, limitatamente ed unitamente ad alcuni degli atti sottostanti, ossia a n. 28 cartelle (afferenti tributi erariali, contravvenzioni al CdS, recupero spese L. 689/1981, tasse automobilistiche, tarsu, diritti camerali, spese processuali), ed ai relativi atti impositivi originali.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione per i seguenti motivi:
1. intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi;
2. intervenuta decadenza per notifica delle cartelle avvenuta oltre il termine di cui all'art.25 del dpr 602/1973;
3. violazione art.7, comma 1, della L.212/2000 per omessa allegazione degli atti presupposti;
4. omessa indicazione delle informazioni prescritte dall'art.7, comma 2, della L.212/2000;
5. omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione ed alle cartelle;
6. intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle;
7. carenza di motivazione per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
8. omessa sottoscrizione dei ruoli con richiesta di esibizione dei flussi telematici trasmessi all'agente della riscossione,
con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio dapprima l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno, che controdeduceva rappresentando la propria carenza di legittimazione passiva giacché controparte aveva sollevato eccezioni afferenti atti della riscossione, ossia l'intimazione e le sottostanti cartelle, con riferimento ai quali rinviava alle difese dell'AdER; l'agente della riscossione avrebbe dimostrato la loro regolare notifica e quella dei successivi atti interruttivi, senza alcuna possibilità di sollevare doglianze in ordine agli atti impositivi prodromici alle cartelle.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio anche l'AdER che rappresentava:
- la regolarità della notifica dell'intimazione anche ove fosse avvenuta tramite indirizzo non presente in pubblici registri (eccezione non sollevata, però, dal ricorrente);
- la regolarità e la tempestività della notifica delle cartelle presupposte, come risultante dalla documentazione depositata;
- la regolarità formale dell'intimazione redatta secondo il modello ministeriale e recante tutte le indicazioni prescritte dalla normativa, sufficienti alla comprensione delle ragioni della pretesa tributaria;
- l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione alla luce della successiva notifica di atti interruttivi, come documentata, nonché della sospensione del termine disposta dalla normativa emergenziale;
- la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'eccezione di omessa sottoscrizione del ruolo.
Chiedeva di rigettare il ricorso, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle nn.
10020120021954520000 – 10020120041760684000 – 10020140028252303000 – 10020160013381258000 –
10020240012260460000 afferenti contravvenzioni al CdS, recupero spese L. 689/1981 e spese processuali, che appartiene al giudice ordinario;
quindi, osserva che il ricorso è infondato, e, pertanto, va rigettato.
Dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione risulta la notifica di numerosi, precedenti AVI
(nn. 10020179000301690000 – 10020189007126358000 - 10020199014437555000 - 10020229001469963000 –
10020239000954204000 - 10020239007168220000 - 10020239011295291000), alcuni dei quali notificati a mani proprie o a mezzo racc. a.r. e comunque afferenti complessivamente tutte le cartelle sottese l'intimazione impugnata rientranti nella giurisdizione di questa CGT, avverso i quali non è stato proposto ricorso;
ne discende l'impossibilità di sollevare qualsivoglia eccezione relativa alle cartelle stesse (ed ancor più con riferimento agli atti impositivi presupposti, ove esistenti) nonchè l'infondatezza delle eccezione di prescrizione (sia dei tributi che di sanzioni ed interessi) alla data di notifica dell'atto impugnato.
Va respinto anche il preteso difetto di motivazione dell'intimazione perché, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'avviso di intimazione, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'art.50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del MEF, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento all'atto in precedenza notificato al contribuente (ord. n. 10692 dell'11/4/2024) o di cui questi, come nel caso di specie, abbia comunque avuto conoscenza.
Ciò vale anche con riferimento alla mancata specificazione dei criteri di calcolo di sanzioni ed interessi: secondo la Suprema Corte “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990”.
Per i giudici di legittimità il predetto principio trova applicazione anche all'intimazione di pagamento per cui
“la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti” (ord. n.27504 del 23/10/2024).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge in favore di ciascun resistente.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA IL PROPRIO DIFETTO DI GIURISDIZIONE CON RIFERIMENTO ALLE 5
CARTELLE INDICATE IN MOTIVAZIONE, CHE APPARTIENE AL GIUDICE ORDINARIO. ASSEGNA IL
TERMINE DI GIORNI 15 DALLA COMUNICAZIONE DEL PRESENTE DISPOSITIVO PER
L'EVENTUALE RIASSUNZIONE .RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE AL
PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN EURO 3000 OLTRE ACCESORI COME PER
LEGGE IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE, CON DISTRAZIONE PER L'ADER AL
DIFENSORE DICHIARATOSI ANTISTATARIO