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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/10/2025, n. 3010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3010 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 442/2025
Oggi, 08/10/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to ALFONSO LENZA, per l'impresa il quale si riporta alle approntate Controparte_1 difese e chiede che la causa venga decisa;
avv.to RAFFAELE CAGGIANO, per l'impresa il quale Controparte_2 si riporta alle già rassegnate conclusioni e chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 7
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 442/2025 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 30/2025 del Giudice di Pace di Mercato San Severino”, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, come da mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Alfonso Lenza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Mercato San Severino alla Via
Ferrovia, n. 23;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Raffaele Caggiano, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno alla Via Zara, n. 62;
- APPELLATA -
All'udienza celebrata in data 8.10.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, l'impresa aveva convenuto in giudizio Controparte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Mercato San Severino la CI onde Controparte_2 sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali – espressamente contenuti “entro i limiti pagina 2 di 7 della somma di euro 1.000,00” – che avrebbe subito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in data 15.3.22, intorno alle ore 10:00. Segnatamente, la difesa dell'allora istante aveva dedotto: che nel dianzi indicato frangente temporale l'automobile di proprietà dell'impresa CP_1
tg. FC989NE, sarebbe stata intenta a percorrere l'Autostrada A30, in direzione Nord,
[...] allorquando, giunta nei pressi del Km 47, nel territorio del Comune di Mercato San Severino, all'uscita della galleria colà presente, sarebbe stata colpita da una pietra in corrispondenza della “parte bassa del parabrezza, provocando la lesione non solo del predetto parabrezza, ma anche del cofano”; che nell'occasione sarebbero stati “in corso lavori di ammodernamento della galleria”; che presso il luogo teatro del sinistro sarebbero intervenuti gli Agenti della Polstrada, che avrebbero provveduto a redigere un verbale.
A suffragio della proposta domanda, l'odierna appellante aveva sostenuto che la responsabilità dell'incidente de quo avrebbe dovuto essere ascritta all'impresa ai sensi Controparte_2 dell'art. 2051 c.c., giacché la stessa avrebbe mancato di attendere agli obblighi di custodia della res che avrebbe prodotto il sinistro di cui si discorre.
Con comparsa di risposta depositata in data 22.3.23, si era costituita nel giudizio di prime cure l'impresa chiedendo la reiezione delle avverse pretese. A fondamento Controparte_2 dell'invocato rigetto, la difesa di detta convenuta aveva in limine sollevato eccezione di nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; sempre in via preliminare, aveva eccepito che l'originaria attrice non avrebbe dato prova né della propria legittimazione attiva né della sussistenza di quella passiva in capo alla CI;
Controparte_2 quanto al merito, aveva dedotto che la responsabilità del prospettato evento dannoso non avrebbe potuto essere ascritta alla convenuta impresa né in forza dell'art. 2043 c.c. né in virtù dell'art. 2051 c.c., esponendo, a tale ultimo riguardo, che non sarebbe stata ravvisabile l'inosservanza dei doveri di custodia da parte della CI , in quanto la medesima non avrebbe, “precedentemente al CP_2 verificarsi dell'evento dannoso” de quo, ricevuto alcuna segnalazione “della caduta di sassi provenienti dall'alto”, con conseguente imputabilità dell'incidente descritto nell'atto di citazione al caso fortuito.
Escusso un unico teste, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, era stata rinviata per la discussione.
Con sentenza n. 30/25, il Giudice di Pace di Mercato San Severino ha rigettato la proposta domanda risarcitoria, sulla scorta dell'argomentazione per la quale l'impresa attrice avesse omesso di fornire adeguata prova della riferibilità causale del lamentato pregiudizio alla res custodita.
Avverso il testé citato arresto, ha interposto gravame la CI articolandolo Controparte_1 pagina 3 di 7 sostanzialmente in un unico motivo, con il quale la difesa dell'impresa istante ha lamentato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., assumendo che il primo giudicante non avrebbe “assolutamente considerato la globalità delle risultanze istruttorie”: segnatamente, ha dedotto, da un lato, che “la caduta della pietra dal vertice della galleria in questione, al momento dell'uscita da essa”, sarebbe stata claris litteris confermata dall'unico teste escusso;
dall'altro, che l'originaria attrice, lungi dall'aver riferito agli Agenti della Polstrada intervenuti sul luogo teatro del sinistro circostanze incompatibili con la ricostruzione dell'evento dannoso offerta nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, avrebbe dichiarato ai medesimi “di non avere visto materialmente l'oggetto in questione”, avendo, tuttavia, precisato di aver “sentito un forte botto che ha indotto a fermare il mezzo”; inoltre, ha sostenuto che la circostanza per la quale i lavori all'epoca in corso fossero circoscritti alla carreggiata riservata al transito dei veicoli provenienti dal senso di marcia opposto rispetto a quello tenuto dall'automobile dell'appellante non varrebbe “ad escludere (logicamente e giuridicamente) che il movimento terra originato dagli stessi abbia potuto causare l'evento per cui è causa, soprattutto laddove gli operatori abbiano usato i martelli pneumatici”.
Da ultimo, l'appellante ha sostenuto che l'omessa – o, comunque, errata – valutazione dei predetti elementi integrerebbe – testualmente – una “violazione dei principi regolatori della materia sotto
l'aspetto dell'error in iudicando, principi fatti propri segnatamente dall'art. 2697 c.c., onere della prova e 116 c.p.c, sulla valutazione prudenziale delle prove, nonché rispetto all'art.2051 c.c.”.
Con comparsa di risposta depositata in data 14.7.25, si è costituita in giudizio l'impresa Controparte_2
chiedendo il rigetto del proposto appello. A sostegno della pretesa reiezione, la difesa
[...] della summenzionata CI ha in limine eccepito l'inammissibilità del proposto gravame, assumendo a suffragio della medesima che non sarebbe “stata notificata la procura alle liti della Sig.ra
[...]
in favore dell'Avv. Alfonso Lenza”; sempre in via preliminare, ha formulato un'ulteriore CP_3 eccezione d'inammissibilità dell'appello, deducendo che lo stesso non sarebbe “fornito dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 22/06/12 n.83, convertito dalla L. 07/08/12 n.134”; quanto al merito, ha asserito che prive di pregio giuridico sarebbero le doglianze articolate dall'impresa appellante, in quanto dal raccolto compendio probatorio non avrebbe potuto in alcun modo arguirsi la responsabilità della CI appellata.
All'esito dell'udienza celebrata in data 11.9.25, la causa, essendo stata ritenuta matura per la discussione, è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, occorre in limine rilevare che, ancorché in calce all'atto di appello – ad onta di quanto dichiarato nel corpo dello stesso – non pagina 4 di 7 risulti esservi alcuna procura, nessun difetto di ius postulandi in capo al difensore della parte appellante sia ravvisabile, giacché dal tenore della procura alle liti stesa in calce all'atto introduttivo del giudizio di prime cure s'inferisce con nitore la volontà dell'impresa istante di estendere il mandato de quo all'eventuale giudizio appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso (cfr., ex multis,
Cass. ord. n. 18633/21): invero, nel corpo della procura di cui si discorre è espressamente previsto che la stessa “valga conferita per ogni fase, stato e grado dell'instauranda procedura”.
Sempre in via preliminare, s'impone di osservare che, secondo l'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Suprema Corte, le sentenze del Giudice di Pace rese in cause di valore non superiore ad euro
1.100,00 sono sempre da considerarsi pronunciate secondo equità, anche laddove il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità oppure abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 4079/05; Cass. n.
4890/07).
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, non è revocabile in dubbio che il giudizio di prime cure sia stato deciso secondo equità, tenuto conto che lo stesso era stato instaurato dalla odierna appellante onde sentir condannare l'impresa al risarcimento dei danni Controparte_2 patrimoniali che avrebbe subito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in data 15.3.22, espressamente contenuti “entro i limiti della somma di euro 1.000,00”.
Corollario dell'approdo cui si è testé pervenuti è quello per il quale la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore debba ritenersi appellabile, conformemente al dettato dell'art. 339, co. 3,
c.p.c., “esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia” (cfr. Cass. n. 5985/12).
Ebbene, nessuna delle ipotesi dianzi enumerate è ravvisabile nel caso in esame: invero, l'appellante non ha dedotto né la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né quella di norme sul procedimento, tra le quali non rientrano le disposizioni inerenti alla valutazione delle risultanze probatorie (cfr. Cass.
n. 3715/15) né quelle relative alla violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, essendo quest'ultima una regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un error in iudicando e non ad un error in procedendo (Cass. n. 5287/12).
Neppure può ritenersi che l'appellante abbia lamentato l'inosservanza di principi regolatori della materia, atteso che a tal fine sarebbe stato necessario indicare il principio violato, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui, “in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la
pagina 5 di 7 regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (Cass. ord. n.
3005/14; analogamente, Cass. ord. n. 18064/22): orbene, nel caso in esame l'impresa istante, di là dall'aver apoditticamente denunciato la violazione dei principi regolatori della materia, non ha indicato i principi che non sarebbero stati osservati né come la regola equitativa posta alla base della decisione contrasterebbe con gli stessi, essendosi limitata a lamentare l'errata valutazione delle risultanze istruttorie. Detto altrimenti, le censure dell'istante, lungi dall'appuntarsi sulla violazione di specifici principi regolatori della materia, sono de facto rivolte esclusivamente alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudicante.
All'esito del tracciato iter argomentativo, deve dichiararsi – anche prescindendosi, in ossequio al principio della ragione più liquida, dallo scrutinio dell'eccezione preliminare sollevata dall'impresa appellata – l'inammissibilità del proposto gravame.
Da ultimo, pare opportuno rilevare, da un lato, che non assume alcun rilievo la circostanza per la quale l'odierno appellato non ha formulato l'eccezione d'inammissibilità dello spiegato gravame, dovendo la questione dell'inammissibilità dell'appello essere rilevata d'ufficio, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, anche in sede di legittimità (cfr., ex pluribus, Cass. n. 22256/17; Cass. n.
21110/05); dall'altro, che le questioni – quali quella di cui si discorre – eminentemente processuali,
“siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti” (Cass. n. 19372/15).
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, conformemente al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell'impresa Controparte_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 400,00 per
[...] compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per pagina 6 di 7 l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del
30/5/2002.
Nocera Inferiore 8.10.2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 7 di 7
Oggi, 08/10/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to ALFONSO LENZA, per l'impresa il quale si riporta alle approntate Controparte_1 difese e chiede che la causa venga decisa;
avv.to RAFFAELE CAGGIANO, per l'impresa il quale Controparte_2 si riporta alle già rassegnate conclusioni e chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 7
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 442/2025 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 30/2025 del Giudice di Pace di Mercato San Severino”, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, come da mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Alfonso Lenza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Mercato San Severino alla Via
Ferrovia, n. 23;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Raffaele Caggiano, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno alla Via Zara, n. 62;
- APPELLATA -
All'udienza celebrata in data 8.10.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, l'impresa aveva convenuto in giudizio Controparte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Mercato San Severino la CI onde Controparte_2 sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali – espressamente contenuti “entro i limiti pagina 2 di 7 della somma di euro 1.000,00” – che avrebbe subito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in data 15.3.22, intorno alle ore 10:00. Segnatamente, la difesa dell'allora istante aveva dedotto: che nel dianzi indicato frangente temporale l'automobile di proprietà dell'impresa CP_1
tg. FC989NE, sarebbe stata intenta a percorrere l'Autostrada A30, in direzione Nord,
[...] allorquando, giunta nei pressi del Km 47, nel territorio del Comune di Mercato San Severino, all'uscita della galleria colà presente, sarebbe stata colpita da una pietra in corrispondenza della “parte bassa del parabrezza, provocando la lesione non solo del predetto parabrezza, ma anche del cofano”; che nell'occasione sarebbero stati “in corso lavori di ammodernamento della galleria”; che presso il luogo teatro del sinistro sarebbero intervenuti gli Agenti della Polstrada, che avrebbero provveduto a redigere un verbale.
A suffragio della proposta domanda, l'odierna appellante aveva sostenuto che la responsabilità dell'incidente de quo avrebbe dovuto essere ascritta all'impresa ai sensi Controparte_2 dell'art. 2051 c.c., giacché la stessa avrebbe mancato di attendere agli obblighi di custodia della res che avrebbe prodotto il sinistro di cui si discorre.
Con comparsa di risposta depositata in data 22.3.23, si era costituita nel giudizio di prime cure l'impresa chiedendo la reiezione delle avverse pretese. A fondamento Controparte_2 dell'invocato rigetto, la difesa di detta convenuta aveva in limine sollevato eccezione di nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; sempre in via preliminare, aveva eccepito che l'originaria attrice non avrebbe dato prova né della propria legittimazione attiva né della sussistenza di quella passiva in capo alla CI;
Controparte_2 quanto al merito, aveva dedotto che la responsabilità del prospettato evento dannoso non avrebbe potuto essere ascritta alla convenuta impresa né in forza dell'art. 2043 c.c. né in virtù dell'art. 2051 c.c., esponendo, a tale ultimo riguardo, che non sarebbe stata ravvisabile l'inosservanza dei doveri di custodia da parte della CI , in quanto la medesima non avrebbe, “precedentemente al CP_2 verificarsi dell'evento dannoso” de quo, ricevuto alcuna segnalazione “della caduta di sassi provenienti dall'alto”, con conseguente imputabilità dell'incidente descritto nell'atto di citazione al caso fortuito.
Escusso un unico teste, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, era stata rinviata per la discussione.
Con sentenza n. 30/25, il Giudice di Pace di Mercato San Severino ha rigettato la proposta domanda risarcitoria, sulla scorta dell'argomentazione per la quale l'impresa attrice avesse omesso di fornire adeguata prova della riferibilità causale del lamentato pregiudizio alla res custodita.
Avverso il testé citato arresto, ha interposto gravame la CI articolandolo Controparte_1 pagina 3 di 7 sostanzialmente in un unico motivo, con il quale la difesa dell'impresa istante ha lamentato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., assumendo che il primo giudicante non avrebbe “assolutamente considerato la globalità delle risultanze istruttorie”: segnatamente, ha dedotto, da un lato, che “la caduta della pietra dal vertice della galleria in questione, al momento dell'uscita da essa”, sarebbe stata claris litteris confermata dall'unico teste escusso;
dall'altro, che l'originaria attrice, lungi dall'aver riferito agli Agenti della Polstrada intervenuti sul luogo teatro del sinistro circostanze incompatibili con la ricostruzione dell'evento dannoso offerta nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, avrebbe dichiarato ai medesimi “di non avere visto materialmente l'oggetto in questione”, avendo, tuttavia, precisato di aver “sentito un forte botto che ha indotto a fermare il mezzo”; inoltre, ha sostenuto che la circostanza per la quale i lavori all'epoca in corso fossero circoscritti alla carreggiata riservata al transito dei veicoli provenienti dal senso di marcia opposto rispetto a quello tenuto dall'automobile dell'appellante non varrebbe “ad escludere (logicamente e giuridicamente) che il movimento terra originato dagli stessi abbia potuto causare l'evento per cui è causa, soprattutto laddove gli operatori abbiano usato i martelli pneumatici”.
Da ultimo, l'appellante ha sostenuto che l'omessa – o, comunque, errata – valutazione dei predetti elementi integrerebbe – testualmente – una “violazione dei principi regolatori della materia sotto
l'aspetto dell'error in iudicando, principi fatti propri segnatamente dall'art. 2697 c.c., onere della prova e 116 c.p.c, sulla valutazione prudenziale delle prove, nonché rispetto all'art.2051 c.c.”.
Con comparsa di risposta depositata in data 14.7.25, si è costituita in giudizio l'impresa Controparte_2
chiedendo il rigetto del proposto appello. A sostegno della pretesa reiezione, la difesa
[...] della summenzionata CI ha in limine eccepito l'inammissibilità del proposto gravame, assumendo a suffragio della medesima che non sarebbe “stata notificata la procura alle liti della Sig.ra
[...]
in favore dell'Avv. Alfonso Lenza”; sempre in via preliminare, ha formulato un'ulteriore CP_3 eccezione d'inammissibilità dell'appello, deducendo che lo stesso non sarebbe “fornito dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 22/06/12 n.83, convertito dalla L. 07/08/12 n.134”; quanto al merito, ha asserito che prive di pregio giuridico sarebbero le doglianze articolate dall'impresa appellante, in quanto dal raccolto compendio probatorio non avrebbe potuto in alcun modo arguirsi la responsabilità della CI appellata.
All'esito dell'udienza celebrata in data 11.9.25, la causa, essendo stata ritenuta matura per la discussione, è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, occorre in limine rilevare che, ancorché in calce all'atto di appello – ad onta di quanto dichiarato nel corpo dello stesso – non pagina 4 di 7 risulti esservi alcuna procura, nessun difetto di ius postulandi in capo al difensore della parte appellante sia ravvisabile, giacché dal tenore della procura alle liti stesa in calce all'atto introduttivo del giudizio di prime cure s'inferisce con nitore la volontà dell'impresa istante di estendere il mandato de quo all'eventuale giudizio appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso (cfr., ex multis,
Cass. ord. n. 18633/21): invero, nel corpo della procura di cui si discorre è espressamente previsto che la stessa “valga conferita per ogni fase, stato e grado dell'instauranda procedura”.
Sempre in via preliminare, s'impone di osservare che, secondo l'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Suprema Corte, le sentenze del Giudice di Pace rese in cause di valore non superiore ad euro
1.100,00 sono sempre da considerarsi pronunciate secondo equità, anche laddove il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità oppure abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 4079/05; Cass. n.
4890/07).
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, non è revocabile in dubbio che il giudizio di prime cure sia stato deciso secondo equità, tenuto conto che lo stesso era stato instaurato dalla odierna appellante onde sentir condannare l'impresa al risarcimento dei danni Controparte_2 patrimoniali che avrebbe subito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in data 15.3.22, espressamente contenuti “entro i limiti della somma di euro 1.000,00”.
Corollario dell'approdo cui si è testé pervenuti è quello per il quale la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore debba ritenersi appellabile, conformemente al dettato dell'art. 339, co. 3,
c.p.c., “esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia” (cfr. Cass. n. 5985/12).
Ebbene, nessuna delle ipotesi dianzi enumerate è ravvisabile nel caso in esame: invero, l'appellante non ha dedotto né la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né quella di norme sul procedimento, tra le quali non rientrano le disposizioni inerenti alla valutazione delle risultanze probatorie (cfr. Cass.
n. 3715/15) né quelle relative alla violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, essendo quest'ultima una regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un error in iudicando e non ad un error in procedendo (Cass. n. 5287/12).
Neppure può ritenersi che l'appellante abbia lamentato l'inosservanza di principi regolatori della materia, atteso che a tal fine sarebbe stato necessario indicare il principio violato, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui, “in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la
pagina 5 di 7 regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (Cass. ord. n.
3005/14; analogamente, Cass. ord. n. 18064/22): orbene, nel caso in esame l'impresa istante, di là dall'aver apoditticamente denunciato la violazione dei principi regolatori della materia, non ha indicato i principi che non sarebbero stati osservati né come la regola equitativa posta alla base della decisione contrasterebbe con gli stessi, essendosi limitata a lamentare l'errata valutazione delle risultanze istruttorie. Detto altrimenti, le censure dell'istante, lungi dall'appuntarsi sulla violazione di specifici principi regolatori della materia, sono de facto rivolte esclusivamente alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudicante.
All'esito del tracciato iter argomentativo, deve dichiararsi – anche prescindendosi, in ossequio al principio della ragione più liquida, dallo scrutinio dell'eccezione preliminare sollevata dall'impresa appellata – l'inammissibilità del proposto gravame.
Da ultimo, pare opportuno rilevare, da un lato, che non assume alcun rilievo la circostanza per la quale l'odierno appellato non ha formulato l'eccezione d'inammissibilità dello spiegato gravame, dovendo la questione dell'inammissibilità dell'appello essere rilevata d'ufficio, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, anche in sede di legittimità (cfr., ex pluribus, Cass. n. 22256/17; Cass. n.
21110/05); dall'altro, che le questioni – quali quella di cui si discorre – eminentemente processuali,
“siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti” (Cass. n. 19372/15).
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, conformemente al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell'impresa Controparte_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 400,00 per
[...] compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per pagina 6 di 7 l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del
30/5/2002.
Nocera Inferiore 8.10.2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 7 di 7