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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/06/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 174/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 255/2021 emessa dal Tribunale di Gela il
18.05.2021, depositata il 31.05.2021 a definizione del procedimento rubricato al n. 405/2016 R.G.
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
01.04.1959, e (C.F. ), nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
il 27.09.1953, entrambi residenti in [...],
elettivamente domiciliati in Gela al Corso Vittorio Emanuele n. 312, presso lo studio dell'Avv. Davide C. Russello che li rappresenta e difende con procure stese in fogli separati in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
E
1 (C.F. ), nata a [...] il [...] ed CP_1 CodiceFiscale_3
ivi residente in Largo Petrella n.11, elettivamente domiciliata in Gela, Via
Martorana n. 35, presso lo studio dell'Avv. Francesco Minardi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA Conclusioni delle parti.
Il procuratore degli appellanti con note di trattazione scritta per l'udienza del 28.03.2024 così concludeva:“Conclude riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto di appello chiedendo, altresì, la condanna di
alla restituzione ai coniugi appellanti della somma totale da CP_1
questi già versatale per spese del giudizio di primo grado liquidate in sentenza. Chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
Il procuratore dell'appellata con note di trattazione scritta per l'udienza del
28.03.2024 così concludeva: “Il sottoscritto Avv. Francesco Minardi, procuratore e difensore della signora , conclude riportandosi CP_1
interamente alla comparsa di costituzione e risposta ed alle conclusioni ivi formulate e che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte e chiede che la causa venga posta in decisione con concessione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e memoria di replica”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione del 3.3.2016
citava in giudizio e Giudice CP_1 Parte_1 Pt_2
per sentire dichiarare la sussistenza della servitù del padre di famiglia, nello
2 stabile sito in Gela via Ippocrate n. 13; premetteva: che la dante causa
comune aveva trasferito la proprietà di appartamenti Persona_1
alle due figlie riservandosi dapprima l'usufrutto del lastrico solare per poi cederlo alla convenuta ad uso esclusivo;
che all'attrice era stato così impedito l'accesso al terrazzo per l'uso delle vasche e per il ripristino della antenna condominiale, se non per tramite dall'idraulico; le era stata sostituiva la valsa in plexiglass da lt. 1000, collocata nel 2005, con la
precedente in eternit della portata dimezzata;
veniva inviata diffida, senza sortire risultato, al ripristino della situazione preesistente e nessun esito
portava anche la mediazione.
In diritto sosteneva l'attrice, era venuta a crearsi la servitù per destinazione del padre di famiglia in forza della quale doveva essere consentito all'attrice,
contrariamente al titolo esclusivo vantato dai convenuti, l'uso di fatto preesistente, ovvero il diritto di potere accedere limitatamente all'uso ed alle esigenze di ispezione della vasca e della antenna, tuttora desueta e non
manutenuta.
Quindi concludeva chiedendo dichiararsi la servitù ex art. 1062 e la
cessazione delle molestie, con la sostituzione del vecchio serbatoio con il nuovo, condannare al risarcimento nella misura di € 5000,00.
Si costituivano i convenuti rilevando che originariamente le vasche si
trovavano nel tetto del torrino del vano scala e solo in seguito vennero
collocate sul terrazzo per consentire la manutenzione, che fin da sempre
nessuno ha goduto della servitù in quanto la dante causa comune Parte_3
teneva le chiavi per se non consentendone l'accesso agli altri;
che
[...]
l'attrice divenuta proprietaria del terzo piano si è però rifiutata di riposizionare la vasca sul torrino lasciandola nel terrazzo anzi sostituendola
con altra il plexiglas, poi ripristinata dai convenuti dopo un breve momento
3 di assenza da Gela;
che il titolo di proprietà era chiaro nell'escludere il
lastrico da qualunque servitù eventualmente esistente a favore degli altri piani dell'edificio, volontà manifestata espressamente dalla donante e pertanto idonea ad escludere la sussistenza di qualsivoglia servitù. Pertanto
l'attrice, sostenevano i convenuti, ha diritto di godere, al più ed in subordine rispetto alla domanda principale della identica quantità di acqua di cui ha goduto fin dall'inizio ovvero 500 lt. e non 1000 lt.
Riguardo l'antenna rilevavano di avere sempre permesso l'accesso e di continuare a farlo per la manutenzione dell'antenna. Concludeva chiedendo dichiararsi inesistente la servitù d'acqua rigettando la domanda confessoria, in subordine dichiarare che l'attrice ha diritto al mantenimento della quantità di acqua originaria ( 500 Lt.) ed all'accesso all'occorrenza per la manutenzione della vasca e dell'antenna. Rigettare le richieste di danno.
Nel corso del giudizio la causa veniva istruita con prove orali. All'esito le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti. Entrambi depositavano memorie conclusive e repliche”.
Il Tribunale di Gela definiva il giudizio con la sentenza n. 255/2021 emessa il 18.05.2021 e depositata il 31.05.2021, con dispositivo del seguente tenore:
“definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda dell'attrice e per l'effetto dichiara la esistenza della servitù ex art. 1062 c.c. di approvvigionamento di acqua dalla vasca posta sul lastrico esclusivo dei
convenuti, in favore dell'appartamento dell'attrice e di manutenere
l'antenna tv all'occorrenza.
Liquida le spese del giudizio in € 2430,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, che pone a carico dei convenuti”.
2. Per la riforma di detta decisione e Parte_1 Pt_2
hanno interposto tempestivo gravame, lamentando, con il primo
[...]
4 motivo, l'errata rappresentazione e l'omesso esame della circostanza,
dedotta con la propria comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, che solo il serbatoio relativo al terzo piano del fabbricato in origine era posizionato sopra al torrino di copertura del vano scala, mentre i serbatoi relativi al 1° al 2° piano erano collocati sul lastrico solare e che dopo la copertura precaria del terrazzo, avvenuta molti anni dopo, l'originaria e unica proprietaria dell'edificio, ebbe a spostare Persona_1
provvisoriamente e temporaneamente il serbatoio del 3° piano dal torrino della scala sul terrazzo in previsione di collocare tutti i tre serbatoi sul torrino predetto.
Sostengono che tali fatti sarebbero stati provati dalle deposizioni testimoniali rese all'udienza del 22/05/2018 da e da Controparte_2 CP_3
ragion per cui, nel caso di specie, difettava il requisito essenziale dell'originaria, stabile e definitiva posizione di subordinazione posta in essere dall'unico proprietario del fabbricato, per dichiararsi la sussistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità dell'operato del primo Giudice nell'avere riconosciuto la sussistenza del diritto reale di servitù ai sensi dell'art. 1062 c.c. in favore dell'appellata, nonostante la stessa non avesse dato la prova rigorosa della reclamata servitù e facendo impropriamente riferimento alle regole sulle parti condominiali.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza laddove il primo Giudice ha ritenuto “provata la sussistenza della servitù di
approvvigionamento idrico dalla vasca posta sul lastrico solare a quarto
piano di proprietà esclusiva dei convenuti”, affermando in modo apodittico il diritto dell'attrice alla sostituzione del serbatoio d'acqua da 500 lt. con un altro da 1.000 lt. in funzione delle nuove esigenze familiari, nonostante
5 l'appellata non avesse dato alcuna prova circa l'effettiva esistenza delle nuove esigenze familiari e non avesse proposto in giudizio la domanda relativa alla innovazione od ampliamento della precedente misura di possesso ed esercizio della supposta “servitù”, violando in tal modo l'art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che i testimoni escussi avessero chiarito che sul lastrico solare sin dal 1973, anno di costruzione dell'intero stabile, era presente il serbatoio asservito al piano terzo dell'immobile,
laddove invece il teste aveva confermato che in origine il Controparte_2
serbatoio in contestazione sarebbe stato collocato sul torrino della scala e non sul terrazzo.
Con il quinto motivo gli appellanti si dolgono dell'erronea ed ingiusta condanna alle spese del giudizio.
Gli appellanti hanno quindi spiegato le seguenti domande: “VOGLIA
L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire:
- Sospendere, preliminarmente, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del capo
della sentenza impugnata relativo alla condanna alle spese del giudizio di
primo grado, poste a carico degli odierni appellanti, ricorrendone i
presupposti di legge;
- Rigettare, con qualsiasi formula, la domanda attrice mirante all'affermazione di un diritto reale di servitù ex art. 1062 c.c. a favore dell'appartamento dell'attrice ed a carico del terrazzo di proprietà degli appellanti;
rigettare, altresì, le collegate domande di ripristino della
situazione precedente mediante la ricollocazione in sito del serbatoio
d'acqua da 1.000 litri di proprietà dell'attrice;
6 - In ogni caso, dire che l'attuale situazione con il serbatoio d'acqua da 500
litri rispecchia la situazione esistente al momento della separazione dei piani dell'edificio da parte della originaria unica proprietaria dell'intero fabbricato, sig.ra , e quindi confermarla;
Persona_1
- Dire, inoltre, che il diritto dell'appellata di mantenere sul terrazzo degli appellanti il serbatoio d'acqua da 500 litri non è un diritto reale di servitù ma rappresenta un vantaggio personale in forma di obbligazione propter
rem;
- Dire, infine, che il diritto dell'appellata consiste nel pretendere che gli appellanti le consentano l'accesso al loro terrazzo per provvedere alla manutenzione del serbatoio e dell'antenna Tv in contestazione tutte le volte che sia necessario, mediante l'apertura dell'ingresso al terrazzo con chiave sempre in possesso esclusivo degli appellanti;
Spese e compensi dei due gradi del giudizio”.
L'appellata ha resistito al gravame eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c., e l'infondatezza della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese del grado.
Con ordinanza riservata del 17.11.2021, la Corte, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La Corte all'udienza del 28.03.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Preliminarmente, sulla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ex art. 348 bis c.p.c., in relazione al quale la stessa deduce
7 l'inesistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, si osserva che l'eccezione debba ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva (Cass. n.26097/2014) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro). L'ordinanza di inammissibilità può essere invero pronunciata solo in limine litis quando l'impugnazione appaia "a prima vista" infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico "altamente" probabilistico e in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento secondo una valutazione
"sommaria" che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell'appello. Cosa
nella specie non immediatamente percepibile dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa e delle disquisizioni interpretative di fatto e di diritto sottoposte al suo vaglio, giustificative prima facie di un esame di merito.
4. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata dall'appellata, contenendo il gravame la specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata, degli errori che,
in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dagli appellanti.
5. Nel merito rileva la Corte che i motivi dedotti dagli appellanti a sostegno del proposto gravame, fra loro strettamente connessi, risultano infondati.
A mente dell'art. 1062 c.c. “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi,
attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna
8 disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”.
In forza della detta norma la costituzione di questa servitù si determina non in virtù di una manifestazione di volontà negoziale ma per la presenza di opere visibili e permanentemente destinate all'esercizio della servitù.
In giurisprudenza la pronuncia Cass. civ. n. 24849/2005 evidenzia che la costituzione di tale servitù richiede il concorso di più elementi costitutivi di una complessa fattispecie, e cioè: a) l'esistenza di due o più fondi appartenenti allo stesso proprietario tra cui, con opere visibili, si sia costituito un rapporto obiettivo di servizio tale da manifestare l'esistenza di una servitù se i due fondi o le due parti del fondo appartenessero a distinti proprietari;
b) la separazione dei due fondi o delle due parti del fondo per effetto di una atto di alienazione volontario.
Entrambe tali circostanze risultano sussistere nella fattispecie in esame.
Risulta soddisfatto il requisito dell'apparenza, posto che il serbatoio d'acqua a servizio dell'appartamento di , con la relativa conduttura, è CP_1
stato posato sul lastrico solare del fabbricato, oggi di proprietà di parte appellante, dall'originaria proprietaria dell'intero edificio Per_1
in epoca antecedente la donazione avvenuta nel 2001 alla figlia
[...]
dell'appartamento di terzo piano ed alla figlia CP_1 Parte_1
dell'appartamento di secondo piano, risultando tale circostanza
[...]
oltre che dalle allegazioni di parte appellata, dalla prova orale espletata nel giudizio di primo grado con i testi e Testimone_1 Testimone_2
che hanno confermato la circostanza.
Risulta altresì soddisfatta la seconda circostanza descritta dalla norma, in quanto in occasione del trasferimento della proprietà dalla Per_1
9 alle figlie, non è stata apposta alcuna circostanza ostativa in ordine Per_1
al mantenimento della servitù.
Pertanto, in presenza di tali elementi e in mancanza, all'atto dell'alienazione,
di una volontà contraria, la servitù si intende stabilita ope legis ed a titolo originario in virtù della situazione di fatto di subordinazione o asservimento di un fondo all'altro al momento della separazione o frazionamento dell'unico immobile.
In conseguenza di ciò esente da censure si appalesa la sentenza impugnata laddove ha ritenuto provata la sussistenza della servitù di approvvigionamento idrico dell'appartamento dell'appellata dalla vasca posta sul lastrico a quarto piano di proprietà di parte appellante, non rilevando in senso contrario la l'ininfluente circostanza, ove pure vera, dedotta dagli appellanti che il serbatoio d'acqua a servizio dell'appartamento dell'appellata fosse stato originariamente posizionato sopra al torrino di copertura del vano scala e successivamente sul lastrico solare;
il richiamo da parte del primo giudice nel caso in esame delle regole condominiali;
l'ulteriore ininfluente circostanza che i testi e Controparte_2 [...]
avessero riferito che in origine il torrino era collocato sul torrino CP_3
della scala e venne poi spostato da sul lastrico solare. Persona_1
Al tempo stesso è da escludere che la pronunzia del Tribunale sia stata adottata oltre i limiti delle domande fatte valere dalle parti o su questioni estranee al giudizio.
Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato fissato dall'art. 112 c.p.c., infatti, deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, attribuisca o neghi ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso,
nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda. Va, altresì,
10 aggiunto che la qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio compete in via esclusiva al giudice in relazione ai fatti allegati e provati dalle parti: sicché non sussiste violazione del divieto di ultra petizione ex art. 112
c.p.c. nell'ipotesi in cui il giudice, avvalendosi dei documenti acquisiti al processo, sorregga la decisione con argomentazioni diverse da quelle addotte dalle parti. Del pari non incorre in detto vizio il giudice che accoglie la domanda sulla base di una prospettazione che, seppur non espressamente formulata, possa ritenersi proposta e virtualmente contenuta nella domanda introduttiva del giudizio, così come avvenuto nel caso in esame.
Del pari corretta si appalesa la sentenza impugnata in ordine al disposto regolamento delle spese di lite, correttamente poste a carico di parte convenuta rimasta soccombente.
6. Alla stregua delle suesposte considerazioni l'appello va quindi rigettato e per l'effetto la sentenza impugnata va confermata.
7. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza, segue la condanna degli appellanti alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di liquidate come in dispositivo sulla CP_1
base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi prossimi ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel secondo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di appello).
I minimi si giustificano in ragione della scarsa complessità della controversia tanto in fatto quanto in diritto.
8. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 255/2021 emessa dal Tribunale di Gela il 18.05.2021, depositata il 31.05.202, che conferma.
Condanna gli appellanti alla refusione in favore di delle spese CP_1
di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.458,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 26 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 174/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 255/2021 emessa dal Tribunale di Gela il
18.05.2021, depositata il 31.05.2021 a definizione del procedimento rubricato al n. 405/2016 R.G.
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
01.04.1959, e (C.F. ), nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
il 27.09.1953, entrambi residenti in [...],
elettivamente domiciliati in Gela al Corso Vittorio Emanuele n. 312, presso lo studio dell'Avv. Davide C. Russello che li rappresenta e difende con procure stese in fogli separati in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
E
1 (C.F. ), nata a [...] il [...] ed CP_1 CodiceFiscale_3
ivi residente in Largo Petrella n.11, elettivamente domiciliata in Gela, Via
Martorana n. 35, presso lo studio dell'Avv. Francesco Minardi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA Conclusioni delle parti.
Il procuratore degli appellanti con note di trattazione scritta per l'udienza del 28.03.2024 così concludeva:“Conclude riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto di appello chiedendo, altresì, la condanna di
alla restituzione ai coniugi appellanti della somma totale da CP_1
questi già versatale per spese del giudizio di primo grado liquidate in sentenza. Chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
Il procuratore dell'appellata con note di trattazione scritta per l'udienza del
28.03.2024 così concludeva: “Il sottoscritto Avv. Francesco Minardi, procuratore e difensore della signora , conclude riportandosi CP_1
interamente alla comparsa di costituzione e risposta ed alle conclusioni ivi formulate e che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte e chiede che la causa venga posta in decisione con concessione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e memoria di replica”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione del 3.3.2016
citava in giudizio e Giudice CP_1 Parte_1 Pt_2
per sentire dichiarare la sussistenza della servitù del padre di famiglia, nello
2 stabile sito in Gela via Ippocrate n. 13; premetteva: che la dante causa
comune aveva trasferito la proprietà di appartamenti Persona_1
alle due figlie riservandosi dapprima l'usufrutto del lastrico solare per poi cederlo alla convenuta ad uso esclusivo;
che all'attrice era stato così impedito l'accesso al terrazzo per l'uso delle vasche e per il ripristino della antenna condominiale, se non per tramite dall'idraulico; le era stata sostituiva la valsa in plexiglass da lt. 1000, collocata nel 2005, con la
precedente in eternit della portata dimezzata;
veniva inviata diffida, senza sortire risultato, al ripristino della situazione preesistente e nessun esito
portava anche la mediazione.
In diritto sosteneva l'attrice, era venuta a crearsi la servitù per destinazione del padre di famiglia in forza della quale doveva essere consentito all'attrice,
contrariamente al titolo esclusivo vantato dai convenuti, l'uso di fatto preesistente, ovvero il diritto di potere accedere limitatamente all'uso ed alle esigenze di ispezione della vasca e della antenna, tuttora desueta e non
manutenuta.
Quindi concludeva chiedendo dichiararsi la servitù ex art. 1062 e la
cessazione delle molestie, con la sostituzione del vecchio serbatoio con il nuovo, condannare al risarcimento nella misura di € 5000,00.
Si costituivano i convenuti rilevando che originariamente le vasche si
trovavano nel tetto del torrino del vano scala e solo in seguito vennero
collocate sul terrazzo per consentire la manutenzione, che fin da sempre
nessuno ha goduto della servitù in quanto la dante causa comune Parte_3
teneva le chiavi per se non consentendone l'accesso agli altri;
che
[...]
l'attrice divenuta proprietaria del terzo piano si è però rifiutata di riposizionare la vasca sul torrino lasciandola nel terrazzo anzi sostituendola
con altra il plexiglas, poi ripristinata dai convenuti dopo un breve momento
3 di assenza da Gela;
che il titolo di proprietà era chiaro nell'escludere il
lastrico da qualunque servitù eventualmente esistente a favore degli altri piani dell'edificio, volontà manifestata espressamente dalla donante e pertanto idonea ad escludere la sussistenza di qualsivoglia servitù. Pertanto
l'attrice, sostenevano i convenuti, ha diritto di godere, al più ed in subordine rispetto alla domanda principale della identica quantità di acqua di cui ha goduto fin dall'inizio ovvero 500 lt. e non 1000 lt.
Riguardo l'antenna rilevavano di avere sempre permesso l'accesso e di continuare a farlo per la manutenzione dell'antenna. Concludeva chiedendo dichiararsi inesistente la servitù d'acqua rigettando la domanda confessoria, in subordine dichiarare che l'attrice ha diritto al mantenimento della quantità di acqua originaria ( 500 Lt.) ed all'accesso all'occorrenza per la manutenzione della vasca e dell'antenna. Rigettare le richieste di danno.
Nel corso del giudizio la causa veniva istruita con prove orali. All'esito le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti. Entrambi depositavano memorie conclusive e repliche”.
Il Tribunale di Gela definiva il giudizio con la sentenza n. 255/2021 emessa il 18.05.2021 e depositata il 31.05.2021, con dispositivo del seguente tenore:
“definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda dell'attrice e per l'effetto dichiara la esistenza della servitù ex art. 1062 c.c. di approvvigionamento di acqua dalla vasca posta sul lastrico esclusivo dei
convenuti, in favore dell'appartamento dell'attrice e di manutenere
l'antenna tv all'occorrenza.
Liquida le spese del giudizio in € 2430,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, che pone a carico dei convenuti”.
2. Per la riforma di detta decisione e Parte_1 Pt_2
hanno interposto tempestivo gravame, lamentando, con il primo
[...]
4 motivo, l'errata rappresentazione e l'omesso esame della circostanza,
dedotta con la propria comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, che solo il serbatoio relativo al terzo piano del fabbricato in origine era posizionato sopra al torrino di copertura del vano scala, mentre i serbatoi relativi al 1° al 2° piano erano collocati sul lastrico solare e che dopo la copertura precaria del terrazzo, avvenuta molti anni dopo, l'originaria e unica proprietaria dell'edificio, ebbe a spostare Persona_1
provvisoriamente e temporaneamente il serbatoio del 3° piano dal torrino della scala sul terrazzo in previsione di collocare tutti i tre serbatoi sul torrino predetto.
Sostengono che tali fatti sarebbero stati provati dalle deposizioni testimoniali rese all'udienza del 22/05/2018 da e da Controparte_2 CP_3
ragion per cui, nel caso di specie, difettava il requisito essenziale dell'originaria, stabile e definitiva posizione di subordinazione posta in essere dall'unico proprietario del fabbricato, per dichiararsi la sussistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità dell'operato del primo Giudice nell'avere riconosciuto la sussistenza del diritto reale di servitù ai sensi dell'art. 1062 c.c. in favore dell'appellata, nonostante la stessa non avesse dato la prova rigorosa della reclamata servitù e facendo impropriamente riferimento alle regole sulle parti condominiali.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza laddove il primo Giudice ha ritenuto “provata la sussistenza della servitù di
approvvigionamento idrico dalla vasca posta sul lastrico solare a quarto
piano di proprietà esclusiva dei convenuti”, affermando in modo apodittico il diritto dell'attrice alla sostituzione del serbatoio d'acqua da 500 lt. con un altro da 1.000 lt. in funzione delle nuove esigenze familiari, nonostante
5 l'appellata non avesse dato alcuna prova circa l'effettiva esistenza delle nuove esigenze familiari e non avesse proposto in giudizio la domanda relativa alla innovazione od ampliamento della precedente misura di possesso ed esercizio della supposta “servitù”, violando in tal modo l'art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che i testimoni escussi avessero chiarito che sul lastrico solare sin dal 1973, anno di costruzione dell'intero stabile, era presente il serbatoio asservito al piano terzo dell'immobile,
laddove invece il teste aveva confermato che in origine il Controparte_2
serbatoio in contestazione sarebbe stato collocato sul torrino della scala e non sul terrazzo.
Con il quinto motivo gli appellanti si dolgono dell'erronea ed ingiusta condanna alle spese del giudizio.
Gli appellanti hanno quindi spiegato le seguenti domande: “VOGLIA
L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire:
- Sospendere, preliminarmente, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del capo
della sentenza impugnata relativo alla condanna alle spese del giudizio di
primo grado, poste a carico degli odierni appellanti, ricorrendone i
presupposti di legge;
- Rigettare, con qualsiasi formula, la domanda attrice mirante all'affermazione di un diritto reale di servitù ex art. 1062 c.c. a favore dell'appartamento dell'attrice ed a carico del terrazzo di proprietà degli appellanti;
rigettare, altresì, le collegate domande di ripristino della
situazione precedente mediante la ricollocazione in sito del serbatoio
d'acqua da 1.000 litri di proprietà dell'attrice;
6 - In ogni caso, dire che l'attuale situazione con il serbatoio d'acqua da 500
litri rispecchia la situazione esistente al momento della separazione dei piani dell'edificio da parte della originaria unica proprietaria dell'intero fabbricato, sig.ra , e quindi confermarla;
Persona_1
- Dire, inoltre, che il diritto dell'appellata di mantenere sul terrazzo degli appellanti il serbatoio d'acqua da 500 litri non è un diritto reale di servitù ma rappresenta un vantaggio personale in forma di obbligazione propter
rem;
- Dire, infine, che il diritto dell'appellata consiste nel pretendere che gli appellanti le consentano l'accesso al loro terrazzo per provvedere alla manutenzione del serbatoio e dell'antenna Tv in contestazione tutte le volte che sia necessario, mediante l'apertura dell'ingresso al terrazzo con chiave sempre in possesso esclusivo degli appellanti;
Spese e compensi dei due gradi del giudizio”.
L'appellata ha resistito al gravame eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c., e l'infondatezza della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese del grado.
Con ordinanza riservata del 17.11.2021, la Corte, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La Corte all'udienza del 28.03.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Preliminarmente, sulla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ex art. 348 bis c.p.c., in relazione al quale la stessa deduce
7 l'inesistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, si osserva che l'eccezione debba ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva (Cass. n.26097/2014) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro). L'ordinanza di inammissibilità può essere invero pronunciata solo in limine litis quando l'impugnazione appaia "a prima vista" infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico "altamente" probabilistico e in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento secondo una valutazione
"sommaria" che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell'appello. Cosa
nella specie non immediatamente percepibile dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa e delle disquisizioni interpretative di fatto e di diritto sottoposte al suo vaglio, giustificative prima facie di un esame di merito.
4. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata dall'appellata, contenendo il gravame la specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata, degli errori che,
in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dagli appellanti.
5. Nel merito rileva la Corte che i motivi dedotti dagli appellanti a sostegno del proposto gravame, fra loro strettamente connessi, risultano infondati.
A mente dell'art. 1062 c.c. “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi,
attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna
8 disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”.
In forza della detta norma la costituzione di questa servitù si determina non in virtù di una manifestazione di volontà negoziale ma per la presenza di opere visibili e permanentemente destinate all'esercizio della servitù.
In giurisprudenza la pronuncia Cass. civ. n. 24849/2005 evidenzia che la costituzione di tale servitù richiede il concorso di più elementi costitutivi di una complessa fattispecie, e cioè: a) l'esistenza di due o più fondi appartenenti allo stesso proprietario tra cui, con opere visibili, si sia costituito un rapporto obiettivo di servizio tale da manifestare l'esistenza di una servitù se i due fondi o le due parti del fondo appartenessero a distinti proprietari;
b) la separazione dei due fondi o delle due parti del fondo per effetto di una atto di alienazione volontario.
Entrambe tali circostanze risultano sussistere nella fattispecie in esame.
Risulta soddisfatto il requisito dell'apparenza, posto che il serbatoio d'acqua a servizio dell'appartamento di , con la relativa conduttura, è CP_1
stato posato sul lastrico solare del fabbricato, oggi di proprietà di parte appellante, dall'originaria proprietaria dell'intero edificio Per_1
in epoca antecedente la donazione avvenuta nel 2001 alla figlia
[...]
dell'appartamento di terzo piano ed alla figlia CP_1 Parte_1
dell'appartamento di secondo piano, risultando tale circostanza
[...]
oltre che dalle allegazioni di parte appellata, dalla prova orale espletata nel giudizio di primo grado con i testi e Testimone_1 Testimone_2
che hanno confermato la circostanza.
Risulta altresì soddisfatta la seconda circostanza descritta dalla norma, in quanto in occasione del trasferimento della proprietà dalla Per_1
9 alle figlie, non è stata apposta alcuna circostanza ostativa in ordine Per_1
al mantenimento della servitù.
Pertanto, in presenza di tali elementi e in mancanza, all'atto dell'alienazione,
di una volontà contraria, la servitù si intende stabilita ope legis ed a titolo originario in virtù della situazione di fatto di subordinazione o asservimento di un fondo all'altro al momento della separazione o frazionamento dell'unico immobile.
In conseguenza di ciò esente da censure si appalesa la sentenza impugnata laddove ha ritenuto provata la sussistenza della servitù di approvvigionamento idrico dell'appartamento dell'appellata dalla vasca posta sul lastrico a quarto piano di proprietà di parte appellante, non rilevando in senso contrario la l'ininfluente circostanza, ove pure vera, dedotta dagli appellanti che il serbatoio d'acqua a servizio dell'appartamento dell'appellata fosse stato originariamente posizionato sopra al torrino di copertura del vano scala e successivamente sul lastrico solare;
il richiamo da parte del primo giudice nel caso in esame delle regole condominiali;
l'ulteriore ininfluente circostanza che i testi e Controparte_2 [...]
avessero riferito che in origine il torrino era collocato sul torrino CP_3
della scala e venne poi spostato da sul lastrico solare. Persona_1
Al tempo stesso è da escludere che la pronunzia del Tribunale sia stata adottata oltre i limiti delle domande fatte valere dalle parti o su questioni estranee al giudizio.
Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato fissato dall'art. 112 c.p.c., infatti, deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, attribuisca o neghi ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso,
nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda. Va, altresì,
10 aggiunto che la qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio compete in via esclusiva al giudice in relazione ai fatti allegati e provati dalle parti: sicché non sussiste violazione del divieto di ultra petizione ex art. 112
c.p.c. nell'ipotesi in cui il giudice, avvalendosi dei documenti acquisiti al processo, sorregga la decisione con argomentazioni diverse da quelle addotte dalle parti. Del pari non incorre in detto vizio il giudice che accoglie la domanda sulla base di una prospettazione che, seppur non espressamente formulata, possa ritenersi proposta e virtualmente contenuta nella domanda introduttiva del giudizio, così come avvenuto nel caso in esame.
Del pari corretta si appalesa la sentenza impugnata in ordine al disposto regolamento delle spese di lite, correttamente poste a carico di parte convenuta rimasta soccombente.
6. Alla stregua delle suesposte considerazioni l'appello va quindi rigettato e per l'effetto la sentenza impugnata va confermata.
7. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza, segue la condanna degli appellanti alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di liquidate come in dispositivo sulla CP_1
base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi prossimi ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel secondo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di appello).
I minimi si giustificano in ragione della scarsa complessità della controversia tanto in fatto quanto in diritto.
8. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 255/2021 emessa dal Tribunale di Gela il 18.05.2021, depositata il 31.05.202, che conferma.
Condanna gli appellanti alla refusione in favore di delle spese CP_1
di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.458,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 26 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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