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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 03/04/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott.ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 314/2025 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_1
CHINELLATO GRETA
e
nato a [...] il [...], assistito in giudizio CP_1
dall'avv. TONEL ANAIS
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 18/02/2025, i coniugi hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.
I ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della
1 legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e sono conformi alla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17.10.2015 a LE (BL)
dai ricorrenti, trascritto al n. 1 parte 2 seria A, anno 2015 nel registro del Comune di
LE (ora Borgo Valbelluna), alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1. dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento periodico, avendo peraltro la sig.ra già percepito l'assegno una tantum pari ad euro 10.000 in sede di Parte_1
separazione;
2. dà atto che l'immobile sito in Ponte nelle Alpi Fraz. Quantin n. 105, Foglio 61,
Particella 126 nel Catasto del Comune di Ponte nelle Alpi, intestato al sig. ed CP_1
acquisito a titolo ereditario, così come anche il mutuo ipotecario per la sua ristrutturazione, rimarranno intestati e proprietà esclusiva dello stesso;
3. dà atto che la sig.ra , avendo la disponibilità di un immobile di proprietà Parte_2
della madre sito in via Colderù n. 53, Frazione di LE, Borgo Parte_3
Valbelluna (BL), rinuncia all'assegnazione della casa familiare;
4. dà atto che, in ordine agli arredi della casa familiare, i coniugi hanno già provveduto alla loro ripartizione in sede di separazione;
5. dà atto che i coniugi dichiarano e prendono atto che non vi sono altri beni che cadono in comunione legale tra coniugi;
6. il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la dimora della madre in via Colderù n. 53, Frazione di
LE, Borgo Valbelluna (BL), ove ne verrà fissata, altresì, la residenza;
2 7. il padre potrà visitare il minore a fine settimana alternati e un giorno a settimana da definire di volta in volta, anche in base alle esigenze lavorative dei coniugi i quali, in ogni caso, stabiliscono d'accordo che è interesse prevalente del minore che si possano modificare i giorni di visita di modo che il figlio possa mantenere un rapporto continuativo sia con la famiglia paterna che con quella materna;
8. le festività saranno trascorse con il minore in modalità alternata, salvo diverso accordo tra i genitori;
9. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario CP_1 Parte_1
mensile per il figlio minore € 300,00 (trecento/00) entro il 15 di ogni mese;
10. le spese straordinarie del figlio minore saranno suddivise al 50%, previo accordo, tra i due genitori e salvo spese urgenti;
11. dà atto che in ogni caso, sia in ordine alle spese ordinarie che straordinarie relative al figlio i genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente al fine di Persona_1
concordarle nel rispetto della suddivisione stabilita secondo le tabelle del Tribunale di
Belluno e in base alle scelte e finalità educative a beneficio del minore;
12. in ordine agli assegni familiari percepiti dal sig. tali saranno suddivisi al 50% CP_1
ed utilizzati per la gestione delle spese riguardanti il minore e, pertanto, il sig, si CP_1
impegna ad accreditare la metà degli importi percepiti a tale titolo sul conto della moglie;
13. dà atto che il libretto n. 47992226 cointestato, aperto a beneficio del figlio , Per_1
verrà mantenuto per fronte alle esigenze del minore;
14. dà atto che i genitori approvano congiuntamente il piano genitoriale allegato al ricorso;
15. dà atto che i ricorrenti concordano che le spese legali del presente procedimento sono integralmente a carico del sig. CP_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Belluno, 28/03/2025
Il presidente
3 dott. Umberto Giacomelli
Il giudice estensore dott.ssa Chiara Sandini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott.ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 314/2025 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_1
CHINELLATO GRETA
e
nato a [...] il [...], assistito in giudizio CP_1
dall'avv. TONEL ANAIS
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 18/02/2025, i coniugi hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.
I ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della
1 legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e sono conformi alla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17.10.2015 a LE (BL)
dai ricorrenti, trascritto al n. 1 parte 2 seria A, anno 2015 nel registro del Comune di
LE (ora Borgo Valbelluna), alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1. dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento periodico, avendo peraltro la sig.ra già percepito l'assegno una tantum pari ad euro 10.000 in sede di Parte_1
separazione;
2. dà atto che l'immobile sito in Ponte nelle Alpi Fraz. Quantin n. 105, Foglio 61,
Particella 126 nel Catasto del Comune di Ponte nelle Alpi, intestato al sig. ed CP_1
acquisito a titolo ereditario, così come anche il mutuo ipotecario per la sua ristrutturazione, rimarranno intestati e proprietà esclusiva dello stesso;
3. dà atto che la sig.ra , avendo la disponibilità di un immobile di proprietà Parte_2
della madre sito in via Colderù n. 53, Frazione di LE, Borgo Parte_3
Valbelluna (BL), rinuncia all'assegnazione della casa familiare;
4. dà atto che, in ordine agli arredi della casa familiare, i coniugi hanno già provveduto alla loro ripartizione in sede di separazione;
5. dà atto che i coniugi dichiarano e prendono atto che non vi sono altri beni che cadono in comunione legale tra coniugi;
6. il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la dimora della madre in via Colderù n. 53, Frazione di
LE, Borgo Valbelluna (BL), ove ne verrà fissata, altresì, la residenza;
2 7. il padre potrà visitare il minore a fine settimana alternati e un giorno a settimana da definire di volta in volta, anche in base alle esigenze lavorative dei coniugi i quali, in ogni caso, stabiliscono d'accordo che è interesse prevalente del minore che si possano modificare i giorni di visita di modo che il figlio possa mantenere un rapporto continuativo sia con la famiglia paterna che con quella materna;
8. le festività saranno trascorse con il minore in modalità alternata, salvo diverso accordo tra i genitori;
9. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario CP_1 Parte_1
mensile per il figlio minore € 300,00 (trecento/00) entro il 15 di ogni mese;
10. le spese straordinarie del figlio minore saranno suddivise al 50%, previo accordo, tra i due genitori e salvo spese urgenti;
11. dà atto che in ogni caso, sia in ordine alle spese ordinarie che straordinarie relative al figlio i genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente al fine di Persona_1
concordarle nel rispetto della suddivisione stabilita secondo le tabelle del Tribunale di
Belluno e in base alle scelte e finalità educative a beneficio del minore;
12. in ordine agli assegni familiari percepiti dal sig. tali saranno suddivisi al 50% CP_1
ed utilizzati per la gestione delle spese riguardanti il minore e, pertanto, il sig, si CP_1
impegna ad accreditare la metà degli importi percepiti a tale titolo sul conto della moglie;
13. dà atto che il libretto n. 47992226 cointestato, aperto a beneficio del figlio , Per_1
verrà mantenuto per fronte alle esigenze del minore;
14. dà atto che i genitori approvano congiuntamente il piano genitoriale allegato al ricorso;
15. dà atto che i ricorrenti concordano che le spese legali del presente procedimento sono integralmente a carico del sig. CP_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Belluno, 28/03/2025
Il presidente
3 dott. Umberto Giacomelli
Il giudice estensore dott.ssa Chiara Sandini
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