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Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6736/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
C.F. , con sede legale in Milano, Via Caldera, n. Parte_1 P.IVA_1
21, in persona dei legali rappresentanti Procuratori speciali, e Parte_2 Pt_3
in forza di verbale di consiglio di amministrazione del 02/12/2024,
[...]
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Alessandro Barbaro (c.f. pec: C.F._1
fax n. 090 9435200) e Luigi Tinuzzo (c.f. Email_1
pec: fax n. 090/9435200) ed C.F._2 Email_2
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata: dell'avv. Alessandro Email_1
Barbaro (c.f. , con telefax n. 1782218277, con domicilio fisico in C.F._1
Messina, alla Via Antonio Bonsignore, n.1, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Luigi
Tinuzzo (c.f. pec: con telefax n. C.F._2 Email_2
090/9435200;
dato atto che le parti nei cui confronti è proposta la domanda sono consumatori, aventi residenza nel circondario di questo Tribunale, onde risulta rispettato il foro del consumatore;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenuto, sulla base degli elementi di fatto e di diritto prospettati, che la domanda non sia fondata su clausole abusive, con particolare riferimento ad interessi di mora e clausola penale i quali non risultano manifestamente eccessivi, laddove l'eventuale nullità di altre clausole contrattuali in relazione alla previsione dell'art. 33, comma 2 lett. f), t) e u) D.Lvo n. 206/05 (Cass. Sez. Un. 9479/2023 e Corte Giust. Ue
17/05/2022, C-693/19 e C-831/19), non incidente sull'esistenza Controparte_1 e sull'entità del credito ingiunto (per capitale e interessi), non impedisce l'emissione del provvedimento richiesto, assumendo tali clausole rilievo nella concreta determinazione del rapporto tra le parti solo nell'ipotesi in cui il debitore - in sede di opposizione - sollevi le relative eccezioni;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
[...]
nata a [...], il [...] (c.f. Parte_4
) e , nato a [...], l'[...] (c.f. C.F._3 Parte_5
), entrambi residenti in [...]
35, di pagare alla parte ricorrente, in solido tra loro, nel termine di giorni quaranta
(40) dalla notifica del presente decreto per i titoli di cui al ricorso:
1. la somma di € 27.889,63;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di procedura, che liquida in € 286,00 per esborsi e in € 1.370,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. e successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con l'assistenza di un difensore e che in mancanza di opposizione si procederà a esecuzione forzata e il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto indicate in motivazione e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Torino, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Francesco Moroni
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
C.F. , con sede legale in Milano, Via Caldera, n. Parte_1 P.IVA_1
21, in persona dei legali rappresentanti Procuratori speciali, e Parte_2 Pt_3
in forza di verbale di consiglio di amministrazione del 02/12/2024,
[...]
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Alessandro Barbaro (c.f. pec: C.F._1
fax n. 090 9435200) e Luigi Tinuzzo (c.f. Email_1
pec: fax n. 090/9435200) ed C.F._2 Email_2
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata: dell'avv. Alessandro Email_1
Barbaro (c.f. , con telefax n. 1782218277, con domicilio fisico in C.F._1
Messina, alla Via Antonio Bonsignore, n.1, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Luigi
Tinuzzo (c.f. pec: con telefax n. C.F._2 Email_2
090/9435200;
dato atto che le parti nei cui confronti è proposta la domanda sono consumatori, aventi residenza nel circondario di questo Tribunale, onde risulta rispettato il foro del consumatore;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenuto, sulla base degli elementi di fatto e di diritto prospettati, che la domanda non sia fondata su clausole abusive, con particolare riferimento ad interessi di mora e clausola penale i quali non risultano manifestamente eccessivi, laddove l'eventuale nullità di altre clausole contrattuali in relazione alla previsione dell'art. 33, comma 2 lett. f), t) e u) D.Lvo n. 206/05 (Cass. Sez. Un. 9479/2023 e Corte Giust. Ue
17/05/2022, C-693/19 e C-831/19), non incidente sull'esistenza Controparte_1 e sull'entità del credito ingiunto (per capitale e interessi), non impedisce l'emissione del provvedimento richiesto, assumendo tali clausole rilievo nella concreta determinazione del rapporto tra le parti solo nell'ipotesi in cui il debitore - in sede di opposizione - sollevi le relative eccezioni;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
[...]
nata a [...], il [...] (c.f. Parte_4
) e , nato a [...], l'[...] (c.f. C.F._3 Parte_5
), entrambi residenti in [...]
35, di pagare alla parte ricorrente, in solido tra loro, nel termine di giorni quaranta
(40) dalla notifica del presente decreto per i titoli di cui al ricorso:
1. la somma di € 27.889,63;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di procedura, che liquida in € 286,00 per esborsi e in € 1.370,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. e successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con l'assistenza di un difensore e che in mancanza di opposizione si procederà a esecuzione forzata e il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto indicate in motivazione e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Torino, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Francesco Moroni