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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 14/01/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 34296 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. DE SIENA FERNANDA Parte_1
ELISA, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'avv. TORTATO PAOLA per procura generale alle liti CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ad atp.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 24/09/2024,
[...]
premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo del Parte_1
requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e di aver depositato in data 20/09/2024 dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento con la quale non era stata riconosciuta bisognosa di assistenza continua, ha convenuto in giudizio l' , affinché sia dichiarato il requisito sanitario per il CP_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento., con vittoria di spese.
L' , costituitosi, sollevate eccezioni preliminari, ha contestato nel merito la CP_1
fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
1 All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
2. Non nuoce rammentare, da un punto di vista generale, che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli
"errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente, i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata a riportarsi alle certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte, tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito avrebbe dovuto ritenere più grave il quadro patologico diagnosticato.
Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano quindi carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato
2 patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003;
Cass. n. 7341/2004).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004; v, ancora, tra le tante, Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, richiamata dalla recente Cassazione civile sez. VI,
23/05/2022, n.16600, “secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione”).
Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
In particolare, si evidenzia come il CTU abbia riscontrato che, nonostante le certificazioni prodotte descrivessero una condizione clinica complessa, il ricorrente ha riferito di vivere da solo e di necessitare di assistenza solo in occasione di commissioni o visite mediche, non menzionando la patologia depressiva - a differenza delle altre - e nell'elencare i diversi farmaci assunti quotidianamente non ha riferito di assumere terapia antidepressiva (solo Xanax per difficoltà ad addormentarsi); il ricorrente risponde in maniera puntuale alle domande poste e non emergono deficit della memoria né a breve né a lungo termine.
Relativamente alla capacità deambulatoria, il CTU ha rilevato che essa, seppur ridotta, avviene in autonomia con l'ausilio di un bastone canadese concludendo, quindi, 3 che “sia sotto il profilo anamnestico che clinico, si evidenzia un quadro patologico che non configura uno stato di impossibilità da parte del Ricorrente ad autonoma deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
altresì, non risulta necessaria una assistenza continuativa da parte di terzi nell'esecuzione degli atti quotidiani di vita.”.
4. Né può pervenirsi a diverse conclusioni alla luce del certificato medico del
21.5.2023 allegato al ricorso in opposizione (visita neurologica presso la , non Pt_2
solo perché antecedente alle altre certificazioni sottoposte al CTU (v.si in particolare certificato di visita neurologica del Policlinico Umberto I del 14.6.2023), ma anche perché il quadro che emerge dal detto certificato non è difforme da quello rilevabile dal resto della certificazione prodotta e puntualmente valutata dal CTU.
Non è, poi, inutile rammentare che secondo il consolidato orientamento della S.C. di Cassazione, “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (cfr.
Cass 26092/10).
5. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
6. Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione contenuta nelle conclusioni del ricorso e della documentazione prodotta in giudizio (v. dichiarazione allegata al ricorso ex art. 445 bis c.p.c.), debbono essere dichiarate irripetibili.
4 P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Parte_1
1. - Rigetta la domanda;
2. - Dichiara irripetibili dall' le spese di lite. CP_1
Roma, 14/01/2025
Il Giudice
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