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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente nella causa iscritta al n. 80/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CUCCHIARA MARIA
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
CHIOFALO SALVATORE
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22.1.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in pari data al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.1.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 concordatario con lui contratto in Mazara del Vallo in data 3.4.2008 e dal quale sono nati i figli
(il 15.11.2006) e (il 21.12.2009), rappresentando, Persona_1 Persona_2 preliminarmente, che il Tribunale di Marsala, con decreto del 10.5.2022, emesso nell'ambito del procedimento n. 330/2022, aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni consensualmente pattuite, sicché, in mancanza di una riconciliazione tra le parti, non apparendo possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi, ha chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Mazara del Vallo in data
03.04.2008 il cui relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo al n. 7 Parte II Serie A anno 2008, alle condizioni indicate nella parte in premessa ovvero:
– affidamento esclusivo dei figli minori in favore della ricorrente presso la casa coniugale che dovrà alla medesima essere assegnata;
in subordine , affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la residenza della sig.ra nella casa coniugale che dovrà alla medesima essere assegnata, con disciplina delle modalità di Pt_1 frequentazione padre-figli secondo quanto convenuto dalle parti in sede di separazione consensuale e/o secondo quelle diverse modalità che il Tribunale adito riterrà opportuno adottare;
Cont
– obbligo in capo al sig. di corresponsione di un assegno di importo pari ad Euro 200,00 per ciascun figlio, da corrispondere entro i primi 5 gg di ciascun mese, somma soggetta ad aggiornamento Istat, oltre al 50% delle spese mediche, non coperte dal SSN, scolastiche ed extrascolastiche necessarie ad assicurare un equilibrato sviluppo pscicofisico dei minori”.
Costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio chiedendo al Tribunale di “Rigettare, al momento, la richiesta di corresponsione di un assegno mensile di euro 200,00, per ciascun figlio, a titolo di concorso nel loro mantenimento e, in subordine ridurlo ad euro 100,00 mensile per ciascuno dei figli. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la casa coniugale della madre, di cui non ci si oppone alla sua assegnazione”.
Dopo un rinvio al fine del perfezionamento di un accordo transattivo, in data 21.1.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente la trasformazione del ricorso da giudiziale a congiunto alle condizioni di seguito indicate:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Mazara del Vallo in data
03.04.2008 il cui relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo al n. 7 Parte II Serie A anno 2008, alle medesime condizioni dell'omologata separazione consensuale, ovvero: - affidamento condiviso della sola figlia minore ( è ad oggi maggiorenne) in Persona_2 Persona_3 favore di entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
ampia facoltà da parte del sig. di vederla e tenerla con se compatibilmente con il regime di affidamento in prova cui Parte_2 attualmente è sottoposto e comunque: due pomeriggi a settimana , il martedì ed il giovedi dalle ore 16,00 alle ore
20,00, un fine settimana alternativamente con la madre come pure le principali festività natalizie e pasquali e gg Pers 15 anche non consecutivi durante il periodo estivo;
- obbligo in capo al sig. di concorrere al mantenimento di Per_ entrambi i figli, non essendo ancora , maggiorenne, economicamente autosufficiente, corrispondendo la somma mensile di Euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio) entro i primi 5 gg di ciascun mese, somma soggetta ad aggiornamento Istat, oltre al 50% delle spese mediche, non coperte dal SSN, scolastiche ed extra scolastiche necessarie ad assicurare un equilibrato sviluppo psicofisico degli stessi”.
All'udienza del 22.1.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni confermando la volontà delle parti di trasformare il procedimento in consensuale;
indi, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, non può che essere accolta la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo trascorsi più di sei mesi, richiesti dagli artt. 1
e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 74/1987 e dalla Legge n.
55/2015, dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Marsala nel procedimento di separazione personale definito con decreto n. 3852/2022 reso nell'ambito del procedimento n. 330/2022 r.g. non essendo intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti.
Passando alle questioni attinenti ai rapporti tra le parti e con la prole, le condizioni concordemente stabilite dalle parti possono essere integralmente recepite in quanto non contrarie alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in data 3.4.2008, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Mazara CP_1 del Vallo al n. 7, Parte II, anno 2008; dispone che i rapporti tra le parti e con la prole siano regolati alle condizioni concordemente stabilite dalle parti e riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 30.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo