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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 599/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
20.03.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Simone Battaglini e Sandra Balardi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ): contumace;
CP_1 C.F._2
resistente
OGGETTO: Accertamento contratto simulato e riconoscimento differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “accertare e dichiarare, per i motivi esposti in Parte_1
narrativa, la simulazione del contratto lavorativo sottoscritto in data in data 1/12/2018 tra la sig.ra e la ricorrente signora , avente ad oggetto la CP_1 Parte_1
prestazione da parte di quest'ultima di attività di collaboratrice domestica, per l'effetto,
- accertare e dichiarare che tra la ricorrente e , NATA A Controparte_2 NAPOLI, IL 26.07.1964 E RESIDENTE IN PISA, VIA FRATELLI ROSSELLI N.4, C.F.:
, è intercorso, invece, un rapporto di lavoro subordinato dal C.F._2
1/12/2018 al 30.09.2019, con le modalità indicate in narrativa, quindi – accertare e dichiarare che la signora svolgeva le mansioni di “artiere di scuderia”, Parte_1
con inquadramento operaio III livello CCNL in favore ed alle Parte_2
dipendenze della , NATA A NAPOLI, IL 26.07.1964 E Controparte_2
RESIDENTE IN PISA, VIA FRATELLI ROSSELLI N.4, C.F.: C.F._2
conseguentemente, - dichiarare tenuta , NATA A NAPOLI, IL Controparte_2
26.07.1964 E RESIDENTE IN PISA, VIA FRATELLI ROSSELLI N.4, C.F.:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a C.F._2
corrispondere alla ricorrente quanto alla medesima spettante a titolo di differenze retributive, ultima mensilità di settembre 2019, 13^ e 14^ mensilità, ratei, istituti contrattuali e differenze sul trattamento di fine rapporto ferie non godute e mancato preavviso, detratto quanto percepito e, pertanto, - condannare l' CP_3
, NATA A NAPOLI, IL 26.07.1964 E RESIDENTE IN PISA, VIA
[...]
FRATELLI ROSSELLI N.4, C.F.: in persona del legale C.F._2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della signora della Parte_1
somma lorda di Euro 3.893,00 ed al conseguente versamento dei contributi previdenziali, o di quella diversa, anche maggiore, somma che dovesse risultare in corso di causa, previa eventuale C.T.U., oltre ad interessi e rivalutazione come per legge. Con rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo effettivo, ed interessi legali maturati e maturandi sulle somme rivalutate. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Per la parte resistente : contumace. CP_2
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Pag. 2 di 7 1. Con ricorso depositato in data 24.06.2022, la ricorrente chiedeva di accertare il carattere simulato del contratto stipulato con la resistente e, conseguentemente, di condannare la convenuta al pagamento delle relative differenze retributive.
2. Nello specifico, la ricorrente riferiva di essere stata assunta alle dipendenze della resistente in data 01.12.2018 come collaboratrice domestica (inquadrata nella cat.
A, per 18 ore settimanali e con il compenso di 6 euro all'ora). In realtà, si evidenziava, la ricorrente svolgeva le mansioni di artiere ippico specializzato di 3° livello, con orario part time per 24 ore settimanali, prestando la propria attività presso la scuderia della e non presso la sua abitazione. Per tale attività la CP_2
datrice di lavoro pagava la ricorrente con 800,00 euro al mese (in contanti), ovvero una somma ben superiore alla paga ordinaria per i dipendenti domestici. In data 30.09.2019 la veniva licenziata verbalmente, senza che le venisse Pt_1
corrisposta la mensilità di settembre 2019, il TFR e altre voci stipendiali.
3. La ricorrente spiegava di avere chiesto l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro, che accertava che la ricorrente non aveva mai svolto le mansioni di collaboratrice domestica, bensì quelle di artiere ippico per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente.
4. In conclusione, la ricorrente chiedeva di applicare il CCNL dipendenti di Parte_2
e il pagamento della somma complessiva di 3.893,00 euro a titolo di
[...]
retribuzione, 13^ e 14^ mensilità, ferie non godute e mancato preavviso, come da conteggi redatti da consulente di parte.
5. La parte resistente non si costituiva in giudizio, venendo dichiarata contumace all'udienza del 16.03.2024.
6. L'istruttoria, consistita nell'assunzione delle prove orali richieste dalla ricorrente, veniva espletata in un'unica udienza (del 22.10.2024).
7. All'udienza del 20.03.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 3 di 7 9. Le prove orali raccolte non lasciano dubbi sul tipo di attività lavorativa svolta dalla ricorrente alle dipendenze dalla CP_2
a. (fantino della scuderia della resistente) ha dichiarato che la Persona_1 si occupava della cura dei cavalli della resistente (“Posso confermare Pt_1 che era addetta a sistemare il box dei cavalli”; “Posso confermare che le mansioni della ricorrente erano quelle di provvedere alla pulizia ed all'igiene degli animali, pulizia dei box, curare l'alimentazione e la salute psicofisica dei cavalli, provvedeva alla pulizia del piazzale dinanzi ai box gestiti dalla sig.ra ; “Non ricordo il periodo ma posso confermare CP_2
che la ricorrente aveva accudito i cavalli di proprietà della e di CP_2
proprietà di terzi, gestiti dalla che avevano partecipato a gare CP_2 ippiche presso l'Ippodromo di Pisa, Livorno ed altri ippodromi in Italia”;
“Posso confermare che la sig.ra in alcuni periodi dell'anno ed CP_2
in special modo in prossimità delle gare ippiche che si svolgevano presso
l'ippodromo di Pisa ospitava fino a dieci cavalli la cui cura per pulizia era interamente di competenza della ricorrente”), precisando l'orario di lavoro svolto (“Posso confermare che la ricorrente dalle 08.00 alle 12.00 sei giorni la settimana accedeva all'Alfea di Pisa e si occupava della cura dei cavalli presso i box di Ne sono a conoscenza in quanto facevamo lo stesso CP_2 orario”) e l'omessa fruizione di periodi di ferie (“Posso confermare che la ricorrente si presentava a lavoro presso Alfea a Pisa per accudire i cavalli per conto di tutti i giorni esclusa la domenica senza aver goduto di CP_2 periodi di ferie;
anche io non ho mai goduto delle ferie”);
b. (allenatore di cavalli da corsa) ha confermato i compiti di Persona_2 pulizia dei cavalli e della scuderia assegnati alla ricorrente (“La ricorrente faceva solo la pulizia delle stalle”), precisando gli orari di lavoro (“L'orario era dalle 8 alle 11, durante i periodi invernali, mentre nei periodi estivi aprono una ora prima, la ricorrente lavorava dalla sette alle 10. La domenica non lavorava e nemmeno il pomeriggio”) e il salario percepito
(“Percepiva euro 800,00 al mese in contanti. La somma veniva corrisposta dalla ); CP_2
Pag. 4 di 7 c. (proprietario di un cavallo) ha raccontato le mansioni Testimone_1 svolte dalla presso la scuderia della (“Posso riferire che Pt_1 CP_2
quando accudivo il cavallo vedevo la ricorrente, sistemare i cavalli e puliva
i box. Io mi trattenevo circa 1 ora e mezzo due sia alla mattina, mentre la sera mi trattenevo circa una ora. La mattina andavo verso le 6,30-7- mentre il pomeriggio verso le ore 17,00. La mattina vedevo sempre la ricorrente pulire i box, a volte la vedevo far passeggiare i cavalli e pulirli. Soprattutto vedevo la ricorrente pulire i box”);
d. (portiere presso la scuderia della resistente) ha riferito in Testimone_2 merito all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente (“Non ricordo il periodo esatto in cui la ricorrente frequentava la scuderia. Vedevo la ricorrente la mattina, ma non ricordo l'orario. Io non ho visto la ricorrente al lavoro. Per voci di corridoio sono a conoscenza che era artiere. Sono a conoscenza che lavorava a terra, non ho mai visto uscire a cavallo la ricorrente”).
10. Quanto emerso della prova testimoniale trova conforto sia nella documentazione depositata sia nella mancata comparazione di parte resistente per rendere l'interrogatorio formale all'udienza istruttoria sopra indicata.
11. Quanto alla documentazione prodotta risultano di utilità ai fini del giudizio il contratto sottoscritto fra le parti, le fotografie relative alla scuderia di cui si occupava la ricorrente, il processo verbale dell'Ispettorato del Lavoro del
01.07.2021, da cui risulta l'accertamento delle effettive mansioni svolte dalla
Pt_1
12. Sul secondo aspetto va menzionata la Suprema Corte che afferma: “In materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art.
292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per
l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (Cass. Sez.
L, n. 28293/2009).
Pag. 5 di 7 13. Pertanto, si deve ritenere che siano state ammessi dalla parte convenuta tutti i fatti indicati nei capitoli di prova specificati dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero si devono ritenere dimostrate le mansioni di artiere ippico svolte dalla l'orario di lavoro osservato e lo stipendio corrisposto. Pt_1
14. Il quadro probatorio sopra esposto, quindi, porta a ritenere fondata la domanda di parte attrice, ovvero ritenere che il contratto stipulato fra le parti in data
01.12.2018 fosse simulato, in quanto la ricorrente di fatto non ha svolto le mansioni di collaboratrice domestica, ma di artiere ippico presso la scuderia della resistente. Al rapporto di lavoro così accertato si deve, pertanto, applicare il
CCNL dipendenti di . Parte_2
15. In merito ai conteggi relativi alle somme dovute alla la mancata Pt_1
comparizione della parte resistente e, quindi, la mancata contestazione degli stessi, porta a ritenere corretti tali conteggi ai fini della decisione.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la simulazione del contratto lavorativo sottoscritto in data
01.12.2018 tra la ricorrente e la resistente;
Parte_1 CP_2
2) accerta e dichiara che tra la ricorrente e la resistente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 01.12.2018 al 30.09.2019 e che ha svolto le Parte_1
mansioni di artiere di scuderia, con inquadramento operaio III livello del CCNL
Scuderie ; Pt_2
3) condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente le differenze CP_2
retributive (ultima mensilità di settembre 2019, 13^ e 14^ mensilità, ratei, istituti contrattuali e differenze sul trattamento di fine rapporto, ferie non godute e mancato preavviso, detratto quanto percepito), ovvero la somma lorda di 3.893,00 euro nonché a versare i relativi contributi previdenziali, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Pag. 6 di 7 4) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_2
euro 2.626,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore degli avv.ti Sandra Balardi e Simone Battaglini, dichiaratisi antistatari.
Pisa, 20.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 599/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
20.03.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Simone Battaglini e Sandra Balardi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ): contumace;
CP_1 C.F._2
resistente
OGGETTO: Accertamento contratto simulato e riconoscimento differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “accertare e dichiarare, per i motivi esposti in Parte_1
narrativa, la simulazione del contratto lavorativo sottoscritto in data in data 1/12/2018 tra la sig.ra e la ricorrente signora , avente ad oggetto la CP_1 Parte_1
prestazione da parte di quest'ultima di attività di collaboratrice domestica, per l'effetto,
- accertare e dichiarare che tra la ricorrente e , NATA A Controparte_2 NAPOLI, IL 26.07.1964 E RESIDENTE IN PISA, VIA FRATELLI ROSSELLI N.4, C.F.:
, è intercorso, invece, un rapporto di lavoro subordinato dal C.F._2
1/12/2018 al 30.09.2019, con le modalità indicate in narrativa, quindi – accertare e dichiarare che la signora svolgeva le mansioni di “artiere di scuderia”, Parte_1
con inquadramento operaio III livello CCNL in favore ed alle Parte_2
dipendenze della , NATA A NAPOLI, IL 26.07.1964 E Controparte_2
RESIDENTE IN PISA, VIA FRATELLI ROSSELLI N.4, C.F.: C.F._2
conseguentemente, - dichiarare tenuta , NATA A NAPOLI, IL Controparte_2
26.07.1964 E RESIDENTE IN PISA, VIA FRATELLI ROSSELLI N.4, C.F.:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a C.F._2
corrispondere alla ricorrente quanto alla medesima spettante a titolo di differenze retributive, ultima mensilità di settembre 2019, 13^ e 14^ mensilità, ratei, istituti contrattuali e differenze sul trattamento di fine rapporto ferie non godute e mancato preavviso, detratto quanto percepito e, pertanto, - condannare l' CP_3
, NATA A NAPOLI, IL 26.07.1964 E RESIDENTE IN PISA, VIA
[...]
FRATELLI ROSSELLI N.4, C.F.: in persona del legale C.F._2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della signora della Parte_1
somma lorda di Euro 3.893,00 ed al conseguente versamento dei contributi previdenziali, o di quella diversa, anche maggiore, somma che dovesse risultare in corso di causa, previa eventuale C.T.U., oltre ad interessi e rivalutazione come per legge. Con rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo effettivo, ed interessi legali maturati e maturandi sulle somme rivalutate. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Per la parte resistente : contumace. CP_2
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Pag. 2 di 7 1. Con ricorso depositato in data 24.06.2022, la ricorrente chiedeva di accertare il carattere simulato del contratto stipulato con la resistente e, conseguentemente, di condannare la convenuta al pagamento delle relative differenze retributive.
2. Nello specifico, la ricorrente riferiva di essere stata assunta alle dipendenze della resistente in data 01.12.2018 come collaboratrice domestica (inquadrata nella cat.
A, per 18 ore settimanali e con il compenso di 6 euro all'ora). In realtà, si evidenziava, la ricorrente svolgeva le mansioni di artiere ippico specializzato di 3° livello, con orario part time per 24 ore settimanali, prestando la propria attività presso la scuderia della e non presso la sua abitazione. Per tale attività la CP_2
datrice di lavoro pagava la ricorrente con 800,00 euro al mese (in contanti), ovvero una somma ben superiore alla paga ordinaria per i dipendenti domestici. In data 30.09.2019 la veniva licenziata verbalmente, senza che le venisse Pt_1
corrisposta la mensilità di settembre 2019, il TFR e altre voci stipendiali.
3. La ricorrente spiegava di avere chiesto l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro, che accertava che la ricorrente non aveva mai svolto le mansioni di collaboratrice domestica, bensì quelle di artiere ippico per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente.
4. In conclusione, la ricorrente chiedeva di applicare il CCNL dipendenti di Parte_2
e il pagamento della somma complessiva di 3.893,00 euro a titolo di
[...]
retribuzione, 13^ e 14^ mensilità, ferie non godute e mancato preavviso, come da conteggi redatti da consulente di parte.
5. La parte resistente non si costituiva in giudizio, venendo dichiarata contumace all'udienza del 16.03.2024.
6. L'istruttoria, consistita nell'assunzione delle prove orali richieste dalla ricorrente, veniva espletata in un'unica udienza (del 22.10.2024).
7. All'udienza del 20.03.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 3 di 7 9. Le prove orali raccolte non lasciano dubbi sul tipo di attività lavorativa svolta dalla ricorrente alle dipendenze dalla CP_2
a. (fantino della scuderia della resistente) ha dichiarato che la Persona_1 si occupava della cura dei cavalli della resistente (“Posso confermare Pt_1 che era addetta a sistemare il box dei cavalli”; “Posso confermare che le mansioni della ricorrente erano quelle di provvedere alla pulizia ed all'igiene degli animali, pulizia dei box, curare l'alimentazione e la salute psicofisica dei cavalli, provvedeva alla pulizia del piazzale dinanzi ai box gestiti dalla sig.ra ; “Non ricordo il periodo ma posso confermare CP_2
che la ricorrente aveva accudito i cavalli di proprietà della e di CP_2
proprietà di terzi, gestiti dalla che avevano partecipato a gare CP_2 ippiche presso l'Ippodromo di Pisa, Livorno ed altri ippodromi in Italia”;
“Posso confermare che la sig.ra in alcuni periodi dell'anno ed CP_2
in special modo in prossimità delle gare ippiche che si svolgevano presso
l'ippodromo di Pisa ospitava fino a dieci cavalli la cui cura per pulizia era interamente di competenza della ricorrente”), precisando l'orario di lavoro svolto (“Posso confermare che la ricorrente dalle 08.00 alle 12.00 sei giorni la settimana accedeva all'Alfea di Pisa e si occupava della cura dei cavalli presso i box di Ne sono a conoscenza in quanto facevamo lo stesso CP_2 orario”) e l'omessa fruizione di periodi di ferie (“Posso confermare che la ricorrente si presentava a lavoro presso Alfea a Pisa per accudire i cavalli per conto di tutti i giorni esclusa la domenica senza aver goduto di CP_2 periodi di ferie;
anche io non ho mai goduto delle ferie”);
b. (allenatore di cavalli da corsa) ha confermato i compiti di Persona_2 pulizia dei cavalli e della scuderia assegnati alla ricorrente (“La ricorrente faceva solo la pulizia delle stalle”), precisando gli orari di lavoro (“L'orario era dalle 8 alle 11, durante i periodi invernali, mentre nei periodi estivi aprono una ora prima, la ricorrente lavorava dalla sette alle 10. La domenica non lavorava e nemmeno il pomeriggio”) e il salario percepito
(“Percepiva euro 800,00 al mese in contanti. La somma veniva corrisposta dalla ); CP_2
Pag. 4 di 7 c. (proprietario di un cavallo) ha raccontato le mansioni Testimone_1 svolte dalla presso la scuderia della (“Posso riferire che Pt_1 CP_2
quando accudivo il cavallo vedevo la ricorrente, sistemare i cavalli e puliva
i box. Io mi trattenevo circa 1 ora e mezzo due sia alla mattina, mentre la sera mi trattenevo circa una ora. La mattina andavo verso le 6,30-7- mentre il pomeriggio verso le ore 17,00. La mattina vedevo sempre la ricorrente pulire i box, a volte la vedevo far passeggiare i cavalli e pulirli. Soprattutto vedevo la ricorrente pulire i box”);
d. (portiere presso la scuderia della resistente) ha riferito in Testimone_2 merito all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente (“Non ricordo il periodo esatto in cui la ricorrente frequentava la scuderia. Vedevo la ricorrente la mattina, ma non ricordo l'orario. Io non ho visto la ricorrente al lavoro. Per voci di corridoio sono a conoscenza che era artiere. Sono a conoscenza che lavorava a terra, non ho mai visto uscire a cavallo la ricorrente”).
10. Quanto emerso della prova testimoniale trova conforto sia nella documentazione depositata sia nella mancata comparazione di parte resistente per rendere l'interrogatorio formale all'udienza istruttoria sopra indicata.
11. Quanto alla documentazione prodotta risultano di utilità ai fini del giudizio il contratto sottoscritto fra le parti, le fotografie relative alla scuderia di cui si occupava la ricorrente, il processo verbale dell'Ispettorato del Lavoro del
01.07.2021, da cui risulta l'accertamento delle effettive mansioni svolte dalla
Pt_1
12. Sul secondo aspetto va menzionata la Suprema Corte che afferma: “In materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art.
292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per
l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (Cass. Sez.
L, n. 28293/2009).
Pag. 5 di 7 13. Pertanto, si deve ritenere che siano state ammessi dalla parte convenuta tutti i fatti indicati nei capitoli di prova specificati dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero si devono ritenere dimostrate le mansioni di artiere ippico svolte dalla l'orario di lavoro osservato e lo stipendio corrisposto. Pt_1
14. Il quadro probatorio sopra esposto, quindi, porta a ritenere fondata la domanda di parte attrice, ovvero ritenere che il contratto stipulato fra le parti in data
01.12.2018 fosse simulato, in quanto la ricorrente di fatto non ha svolto le mansioni di collaboratrice domestica, ma di artiere ippico presso la scuderia della resistente. Al rapporto di lavoro così accertato si deve, pertanto, applicare il
CCNL dipendenti di . Parte_2
15. In merito ai conteggi relativi alle somme dovute alla la mancata Pt_1
comparizione della parte resistente e, quindi, la mancata contestazione degli stessi, porta a ritenere corretti tali conteggi ai fini della decisione.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la simulazione del contratto lavorativo sottoscritto in data
01.12.2018 tra la ricorrente e la resistente;
Parte_1 CP_2
2) accerta e dichiara che tra la ricorrente e la resistente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 01.12.2018 al 30.09.2019 e che ha svolto le Parte_1
mansioni di artiere di scuderia, con inquadramento operaio III livello del CCNL
Scuderie ; Pt_2
3) condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente le differenze CP_2
retributive (ultima mensilità di settembre 2019, 13^ e 14^ mensilità, ratei, istituti contrattuali e differenze sul trattamento di fine rapporto, ferie non godute e mancato preavviso, detratto quanto percepito), ovvero la somma lorda di 3.893,00 euro nonché a versare i relativi contributi previdenziali, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Pag. 6 di 7 4) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_2
euro 2.626,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore degli avv.ti Sandra Balardi e Simone Battaglini, dichiaratisi antistatari.
Pisa, 20.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 7 di 7