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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 19/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAZZANIGA AMLETO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAZZANIGA AMLETO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 domi SO DEL MEZZOGIORNO, N. 72 71122 FOGGIApresso il difensore avv. CONTURSI CHIARA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 27/05/2024, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase sommaria Parte_1 del procedi mento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva riconosciuto la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata ma solo a fare data dalla visita peritale , chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare della indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa;
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' chiedendo dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
Previa prosec e del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che
1 abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l'ente medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V – non avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi
2 previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, anche del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazion a prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
In materia di diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, ai fini del riconoscimento di tale diritto, non è sufficiente la sussistenza del requisito sanitario (stati patologici valutati alla luce delle tabelle di cui al D.M. 5\2\92) ma è necessaria anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto;
non è invece richiesto che l'invalido versi in determinate condizioni economiche, condizione necessaria per la concessione della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/1971.
Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello
3 spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.
Poiché l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, spetta qualora sussistano, ancorché alternativamente, le condizioni della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, l'accertamento giudiziario deve avere ad oggetto tali presupposti e la mera coincidenza di uno di essi con quello che giustificherebbe un provvedimento di interdizione, da adottarsi con il procedimento di cui agli art. 712 ss. c.p.c., non assume alcun rilievo preclusivo ai fini dell'attribuzione del beneficio richiesto.
Il CTU ha valorizzato la circostanza che la richiesta di carrozzella ortopedica, presente in atti e datata 27/7/2022,preciso come manchi in toto dei requisiti essenziali e fondamentali perché'
Part assuma valore ai fini della concessione da parte dei competenti uffici della del presidio ortopedico. Ed in dettaglio andrò a precisare la assenza di quanto richiesto revisto dalla normativa vigente perché' la richiesta sia regolare per la possibile concessione del presidio ortopedico. Come chiaramente evidente e visibile la richiesta è bianca nel riquadro ove è necessario ed indispensabile indicare il fornitore prescelto dall'assistito con codice e prezzo del presidio prescelto, oltre a timbro e firma della officina e firma dell'assistito. La richiesta è bianca
Part nel riquadro ove è prevista la autorizzazione della e nel dettaglio del distretto, manca il
Part protocollo della autorizzazione e la data della s ura non si puo' certamente ed
Part assolutamente prescindere dalla autorizzazione dei competenti uffici della ed il riquadro è bianco con chiara assenza del timbro e firma del funzionario amministr e del dirigente
Part responsabile del servizio che deve autorizzare la fornitura del presidio a spese della E' bianca la data del possibile collaudo del presidio ortopedico Ed infine a completamen lla nullità della richiesta manca la fondamentale firma dell'assistito di ricevuta e gradimento del presidio ortopedico con estremi del documento di riconoscimento, evidentemente è da considerare mera richiesta senza alcun seguito amministrativo…….
Pure il CTU ha ampiamente confutato le osservazioni sollevate di seguito alla trasmissione della bozza.
Tali circostanze meritano piena condivisione ed escludono la ricorrenza del requisito sanitario in epoca anteriore o coincidente con la domanda amministrativa.
Le spese di lite compensate in ragione della decorrenza del requisito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
-
- dichiara che la parte ricorrente è nel possesso del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento a fare data dal giorno 22-11-2023;
- compensa le spese:
- pone definitivamente a carico del_ le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 provvedimento, in quanto non ripeti
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è resa quale seguito del verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
4 Foggia, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 19/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAZZANIGA AMLETO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAZZANIGA AMLETO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 domi SO DEL MEZZOGIORNO, N. 72 71122 FOGGIApresso il difensore avv. CONTURSI CHIARA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 27/05/2024, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase sommaria Parte_1 del procedi mento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva riconosciuto la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata ma solo a fare data dalla visita peritale , chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare della indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa;
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' chiedendo dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
Previa prosec e del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che
1 abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l'ente medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V – non avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi
2 previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, anche del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazion a prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
In materia di diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, ai fini del riconoscimento di tale diritto, non è sufficiente la sussistenza del requisito sanitario (stati patologici valutati alla luce delle tabelle di cui al D.M. 5\2\92) ma è necessaria anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto;
non è invece richiesto che l'invalido versi in determinate condizioni economiche, condizione necessaria per la concessione della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/1971.
Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello
3 spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.
Poiché l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, spetta qualora sussistano, ancorché alternativamente, le condizioni della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, l'accertamento giudiziario deve avere ad oggetto tali presupposti e la mera coincidenza di uno di essi con quello che giustificherebbe un provvedimento di interdizione, da adottarsi con il procedimento di cui agli art. 712 ss. c.p.c., non assume alcun rilievo preclusivo ai fini dell'attribuzione del beneficio richiesto.
Il CTU ha valorizzato la circostanza che la richiesta di carrozzella ortopedica, presente in atti e datata 27/7/2022,preciso come manchi in toto dei requisiti essenziali e fondamentali perché'
Part assuma valore ai fini della concessione da parte dei competenti uffici della del presidio ortopedico. Ed in dettaglio andrò a precisare la assenza di quanto richiesto revisto dalla normativa vigente perché' la richiesta sia regolare per la possibile concessione del presidio ortopedico. Come chiaramente evidente e visibile la richiesta è bianca nel riquadro ove è necessario ed indispensabile indicare il fornitore prescelto dall'assistito con codice e prezzo del presidio prescelto, oltre a timbro e firma della officina e firma dell'assistito. La richiesta è bianca
Part nel riquadro ove è prevista la autorizzazione della e nel dettaglio del distretto, manca il
Part protocollo della autorizzazione e la data della s ura non si puo' certamente ed
Part assolutamente prescindere dalla autorizzazione dei competenti uffici della ed il riquadro è bianco con chiara assenza del timbro e firma del funzionario amministr e del dirigente
Part responsabile del servizio che deve autorizzare la fornitura del presidio a spese della E' bianca la data del possibile collaudo del presidio ortopedico Ed infine a completamen lla nullità della richiesta manca la fondamentale firma dell'assistito di ricevuta e gradimento del presidio ortopedico con estremi del documento di riconoscimento, evidentemente è da considerare mera richiesta senza alcun seguito amministrativo…….
Pure il CTU ha ampiamente confutato le osservazioni sollevate di seguito alla trasmissione della bozza.
Tali circostanze meritano piena condivisione ed escludono la ricorrenza del requisito sanitario in epoca anteriore o coincidente con la domanda amministrativa.
Le spese di lite compensate in ragione della decorrenza del requisito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
-
- dichiara che la parte ricorrente è nel possesso del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento a fare data dal giorno 22-11-2023;
- compensa le spese:
- pone definitivamente a carico del_ le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 provvedimento, in quanto non ripeti
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è resa quale seguito del verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
4 Foggia, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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