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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 576/2023 R.G., promosso
da
Parte_1
(avv.to Francesco Micali)
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1 resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.02.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, limitatamente al periodo riconosciuto, atteso che l' , a seguito dell'accoglimento del ricorso amministrativo, aveva CP_1 riconosciuto il diritto alla prestazione a decorrere dal 10/03/2020 e non dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato, sicché ne va dichiarata la CP_1 contumacia.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 14 gennaio 2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente è da considerarsi soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 68% e, dunque, non presenta il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. CTU in
1 atti).
Ne consegue la conferma del giudizio medico legale espresso in seguito al ricorso amministrativo.
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite si compensano interamente tra le parti (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
compensa interamente le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 15.01.2025
Il Giudice
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