Articolo 195 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 215 bisArticolo 195 bis
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Art. 195. Imprese di riassicurazione italiane 1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sia per l'attivita' esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilita' e della valutazione dei rischi emergenti, nonche' del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, ((commi 3, 4 e 4-bis)) .
Entrata in vigore il 1 febbraio 2022
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