Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
>
Versione
23 aprile 2008
23 aprile 2008
>
Versione
30 giugno 2015
30 giugno 2015
>
Versione
1 febbraio 2022
1 febbraio 2022
Art. 195. Imprese di riassicurazione italiane 1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sia per l'attivita' esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilita' e della valutazione dei rischi emergenti, nonche' del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, ((commi 3, 4 e 4-bis)) .
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilita' e della valutazione dei rischi emergenti, nonche' del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, ((commi 3, 4 e 4-bis)) .
Commentari • 9
- 1. Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio…https://www.brocardi.it/ · 1
1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 37
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 03/03/2025, n. 1408Provvedimento: Sentenza n. 1408/2025 Depositato il 03/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: GRECO CARLO, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore LELLO MASSIMO, Giudice in data 16/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1978/2024 depositato il 22/04/2024 proposto da Ricorrente_1 -CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_2 Srl -p_iva Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 …Leggi di più...
- giurisdizione tributaria·
- TARI·
- art. 70 d.lgs. n. 507/1993·
- art. 62 d.lgs. n. 507/1993·
- esclusione superficie tassabile·
- disapplicazione regolamenti comunali·
- denuncia tributaria·
- rifiuti speciali·
- onere della prova·
- principio di prova contraria