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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 707/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ES AN, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4442/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202390212018470000 OPERE IRRIGUE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202390212018470000 OPERE IRRIGUE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202390212018470000 OPERE IRRIGUE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22/05/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle entrate Riscossione e contro il Consorzio di Bonifica n. 9, avverso l'intimazione di pagamento n. 293202390212018470000 notificata il 26/03/2024 ed avverso la cartella di pagamento n.
293201200296690003000 di euro 526,23, conosciuta solo in occasione della notifica dell'intimazione di pagamento.
Eccepiva:
Nullità e/o annullabilità parziale dell'intimazione di pagamento, nullità e/o annullabilità della cartella presupposta per mancata notifica della cartella di pagamento. Ribadiva che l'atto impugnato è nullo o annullabilità parzialmente nei limiti di quanto portato dalla cartella n. 29320120029669003000 in essa indicata, per violazione dell'art. 25 - Dpr. n. 602/73, a seguito della mancata notifica della relativa cartella di pagamento, quale atto prodromico alla successiva intimazione. Rilevava che, é di tutta evidenza, quindi, che in mancanza dell'atto presupposto, l'azione amministrativa tesa alla riscossione dei tributi risulta viziata.
Intervenuta prescrizione del credito maturata anche successivamente alla presunta notifica della cartella di pagamento, posto che, la cartella di pagamento sottostante, porta la richiesta di somme presuntivamente dovute per il mancato pagamento del contributo opere irrigue e Consorzio_2 di irrigazione per gli anni 2008-2009 e 2010. A tal uopo, deve però rilevarsi come la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta, e in ogni caso anche qualora si provi l'avvenuta notifica della stessa, l'inerzia della Riscossione Sicilia S.p.a. oggi Agenzia delle Entrate Riscossione nell'interrompere il decorso dei termini di prescrizione e decadenza propri della riscossione dei singoli tributi e/o tasse richiesti, ha determinato il verificarsi dei fenomeni di decadenza e prescrizione delle somme richieste. Invero, dalla rispettiva (ed eventuale) data di notifica della cartella di pagamento (11/09/2012) alla data in cui è stata notificata l'odierna intimazione di pagamento (26.03.2024), sono decorsi termini superiori a quelli richiesti dalla legge ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione ordinaria Tale termine di prescrizione, trova concreta e pacifica applicazione anche nel caso in cui, dopo la cartella di pagamento e prima dell'impugnata intimazione di pagamento, risulterebbe la notifica di altra ed intermedia intimazione di pagamento. Citava giurisprudenza di merito e di legittimità.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato;
dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione successiva, del credito portato dalla cartella di pagamento
29320120029669003000 attesa la decorrenza dei termini per la riscossione dell'imposta e la prescrizione maturata successivamente alla notifica della stessa, valutando la sopra indica prescrizione anche nel caso vi sia altre intimazioni di pagamento notificate, ordinando la cancellazione dei relativi ruoli ormai prescritti.
Allegava: copia fotostatica intimazione di pagamento.
In data 3/9/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva:
che il ricorso è infondato e merita il rigetto posto che la cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato è stata ritualmente notificata in data 11/9/2012 a mani del ricorrente, come è provato dalla documentazione allegata a corredo del presente atto difensivo (all.1);
che la notifica della cartella di pagamento ha interrotto il decorso di ogni termine pregiudizievole;
che il computo dei termini di prescrizione deve tenere conto della normativa emergenziale emanata durante la pandemia da Covid. Al riguardo si osserva le disposizioni contenute nel Decreto Cura Italia
(art. 68 del DL n. 18/2020) hanno determinato la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione dall'8 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020, termine prorogato con successivi
D.L. e da ultimo con la Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. La sospensione dell'attività di riscossione è bilanciata dalla speculare sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in capo all'Agente della riscossione. L'art. 68, comma 1 del DL 18/2020 richiama il principio previsto dall'art. 12 del D. Lgs.
159/2015 il quale, al comma 2 dispone che: I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Ne consegue che tutti i termini di prescrizione e di decadenza che scadono nel periodo 08/03/2020-31/08/2021 (periodo di sospensione) sono prorogati sono prorogati al 31/12 del secondo anno successivo alla scadenza originale della notifica dell'atto. Inoltre, l'art. 4, comma 1, del DL 41/2021, conv. in L. 69/2021, ha modificato (sostituito) il comma 4 bis dell'art. 68 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, disponendo che “per i ruoli relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agenzia delle entrate riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021
……. sono prorogati: a) ………… b) di ventiquattro mesi ……………….. i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle stesse entrate”. Ne consegue che il termine di prescrizione dei crediti azionati con la cartella impugnata dovrà calcolarsi tenendo conto di quanto disposto dalla normativa richiamata.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato. Con vittoria di spese e compensi della difesa.
Allegava: Notifica della cartella di pagamento n° 29320120029669003000; Ricorso introduttivo.
In data 6/11/2024 si costituiva il consorzio di Bonifica n. 9 il quale preliminarmente rappresentava lo status di diritto del consorzio e nel merito controdeduceva:
che l'atto impugnato attiene alla procedura di riscossione di competenza esclusiva del concessionario;
che compito del Consorzio è quello di emettere il ruolo ossia un elenco predisposto dall'Ufficio impositore
- in questo caso il Consorzio di Bonifica 9 Catania - contenente le generalità di diversi contribuenti - la cui proprietà ricade ai sensi delle normative vigenti in materia all'interno del perimetro irriguo consortile ed i dati relativi ai tributi da questi dovuti (ammontare, periodo d'imposta di riferimento, ecc.). Tale elenco viene inviato al Concessionario della riscossione (SE.RI.T. S.p.A.) seguendo particolari procedure automatizzate. Dopodiché, quest'ultimo soggetto forma, per ogni contribuente, la «cartella di pagamento
», che viene notificata al contribuente stesso. Pertanto alla luce delle predette motivazioni, il Consorzio di
Bonifica 9, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva richiamandosi alle controdeduzioni redatte dal concessionario. e dichiara di non accettare qualunque forma di contraddittorio in merito. In via subordinata, inoltre, quand'anche si volesse ritenere viziata la notifica, il vizio sarebbe comunque da considerarsi sanato, posto che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda e il ricorrente non ha negato di aver ricevuto la cartella di pagamento, anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione. Il vizio della notifica, infatti, non può mai assumere rilievo se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., disciplina che, per consolidata giurisprudenza si applica anche alle cartelle di pagamento e, più in generale, alla materia tributaria (da ultimo, Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio
2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n.27089). Peraltro, ove mai l'adito giudice non ritenesse operante la ridetta sanatoria, si evidenzia che l'eventuale vizio sulla notificazione dell'atto impositivo giammai determinerebbe la nullità della pretesa iscritta a ruolo;
che il concessionario nello svolgimento delle attività che gli è propria ovvero la riscossione coattiva a mezzo ruolo procede ad una espropriazione forzata sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo ex articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n 46. Il titolo esecutivo si sostanzia nel ruolo notificato al debitore mediante la cartella di pagamento, occorre quindi individuare il termine di prescrizione del rapporto obbligatorio che scaturisce 5 dal titolo esecutivo. Il recupero coattivo del dovuto del contribuente potrà, dunque, nel caso di specie essere esercitata dall'ufficio nel termine prescrizionale ordinario ovvero
10 anni. Dal disposto normativo degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 112 del 1999 si evince l'individuazione nel menzionato termine prescrizionale ordinario decennale del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo ovvero affidati dagli enti creditori all'ente delle riscossione. A tale proposito si osserva che le norme contenute nell'articolo 20 del decreto legislativo 112 del 1999 non sono relative alla sola riscossione dei tributi ma tutti i crediti iscritti a ruolo è/o affidati all'ente della riscossione dagli altri creditori. Citava giurisprudenza di merito e di legittimità.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Con salvezza di ogni altro diritto ed azione e con riserva di presentazione di ulteriore memoria difensiva.
Allegava: copia delibera n. 48 del 2021 a firma del Commissario Straordinario per i Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale;
All'udienza del 16/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la controversia verte in materia di contributo opere irrigue e consortili di irrigazione per gli anni
2008-2009 e 2010;
la cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato è stata regolarmente notificata in data 10/09/2012, così come risulta dalla documentazione versata in atti e non contestata dal ricorrente;
che la riscossione del contributo opere irrigue è sottoposto al termine di riscossione quinquennale, così come stabilito in modo pacifico e costante dalla Corte di Cassazione, la quale ha stabilito, già con sentenza 8505/21 che “ il diritto alla riscossione dei contributi consortili si prescrive nel termine di cinque anni, e non di dieci anni, perché si tratta «di obbligazioni periodiche o di durata” nello stesso senso si è espressa recentemente la stessa Corte di cassazione con sentenza n. 29396 del 6/11/2025, stabilendo che “ I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n.
4 codice civile;
che nel caso in esame la cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato è stata notificata il
10/09/2012, pr cui il termine di prescrizione è maturato il 10/09/2017;
che nel caso in esame non può trovare applicazione la sospensione del decorso del termine di prescrizione disposta in occasione della pandemia covid 19, in quanto, l'evento estintivo si è verificato prima del verificarsi della pandemia e conseguentemente, prima dell'entrata in vigore della citratata normativa;
che il ricorso è fondato in fatto ed in diritto;
che ogni altra eccezione e controdeduzione è superata ed assorbita dalla motivazione che precede.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla la pretesa di pagamento in uno con l'atto impugnato, stante l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che liquida in euro 200,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato. Così deciso in Catania il 16/01/2026 IL GIUDICE
MONOCRATICO AN ES
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ES AN, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4442/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202390212018470000 OPERE IRRIGUE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202390212018470000 OPERE IRRIGUE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202390212018470000 OPERE IRRIGUE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22/05/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle entrate Riscossione e contro il Consorzio di Bonifica n. 9, avverso l'intimazione di pagamento n. 293202390212018470000 notificata il 26/03/2024 ed avverso la cartella di pagamento n.
293201200296690003000 di euro 526,23, conosciuta solo in occasione della notifica dell'intimazione di pagamento.
Eccepiva:
Nullità e/o annullabilità parziale dell'intimazione di pagamento, nullità e/o annullabilità della cartella presupposta per mancata notifica della cartella di pagamento. Ribadiva che l'atto impugnato è nullo o annullabilità parzialmente nei limiti di quanto portato dalla cartella n. 29320120029669003000 in essa indicata, per violazione dell'art. 25 - Dpr. n. 602/73, a seguito della mancata notifica della relativa cartella di pagamento, quale atto prodromico alla successiva intimazione. Rilevava che, é di tutta evidenza, quindi, che in mancanza dell'atto presupposto, l'azione amministrativa tesa alla riscossione dei tributi risulta viziata.
Intervenuta prescrizione del credito maturata anche successivamente alla presunta notifica della cartella di pagamento, posto che, la cartella di pagamento sottostante, porta la richiesta di somme presuntivamente dovute per il mancato pagamento del contributo opere irrigue e Consorzio_2 di irrigazione per gli anni 2008-2009 e 2010. A tal uopo, deve però rilevarsi come la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta, e in ogni caso anche qualora si provi l'avvenuta notifica della stessa, l'inerzia della Riscossione Sicilia S.p.a. oggi Agenzia delle Entrate Riscossione nell'interrompere il decorso dei termini di prescrizione e decadenza propri della riscossione dei singoli tributi e/o tasse richiesti, ha determinato il verificarsi dei fenomeni di decadenza e prescrizione delle somme richieste. Invero, dalla rispettiva (ed eventuale) data di notifica della cartella di pagamento (11/09/2012) alla data in cui è stata notificata l'odierna intimazione di pagamento (26.03.2024), sono decorsi termini superiori a quelli richiesti dalla legge ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione ordinaria Tale termine di prescrizione, trova concreta e pacifica applicazione anche nel caso in cui, dopo la cartella di pagamento e prima dell'impugnata intimazione di pagamento, risulterebbe la notifica di altra ed intermedia intimazione di pagamento. Citava giurisprudenza di merito e di legittimità.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato;
dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione successiva, del credito portato dalla cartella di pagamento
29320120029669003000 attesa la decorrenza dei termini per la riscossione dell'imposta e la prescrizione maturata successivamente alla notifica della stessa, valutando la sopra indica prescrizione anche nel caso vi sia altre intimazioni di pagamento notificate, ordinando la cancellazione dei relativi ruoli ormai prescritti.
Allegava: copia fotostatica intimazione di pagamento.
In data 3/9/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva:
che il ricorso è infondato e merita il rigetto posto che la cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato è stata ritualmente notificata in data 11/9/2012 a mani del ricorrente, come è provato dalla documentazione allegata a corredo del presente atto difensivo (all.1);
che la notifica della cartella di pagamento ha interrotto il decorso di ogni termine pregiudizievole;
che il computo dei termini di prescrizione deve tenere conto della normativa emergenziale emanata durante la pandemia da Covid. Al riguardo si osserva le disposizioni contenute nel Decreto Cura Italia
(art. 68 del DL n. 18/2020) hanno determinato la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione dall'8 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020, termine prorogato con successivi
D.L. e da ultimo con la Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. La sospensione dell'attività di riscossione è bilanciata dalla speculare sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in capo all'Agente della riscossione. L'art. 68, comma 1 del DL 18/2020 richiama il principio previsto dall'art. 12 del D. Lgs.
159/2015 il quale, al comma 2 dispone che: I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Ne consegue che tutti i termini di prescrizione e di decadenza che scadono nel periodo 08/03/2020-31/08/2021 (periodo di sospensione) sono prorogati sono prorogati al 31/12 del secondo anno successivo alla scadenza originale della notifica dell'atto. Inoltre, l'art. 4, comma 1, del DL 41/2021, conv. in L. 69/2021, ha modificato (sostituito) il comma 4 bis dell'art. 68 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, disponendo che “per i ruoli relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agenzia delle entrate riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021
……. sono prorogati: a) ………… b) di ventiquattro mesi ……………….. i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle stesse entrate”. Ne consegue che il termine di prescrizione dei crediti azionati con la cartella impugnata dovrà calcolarsi tenendo conto di quanto disposto dalla normativa richiamata.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato. Con vittoria di spese e compensi della difesa.
Allegava: Notifica della cartella di pagamento n° 29320120029669003000; Ricorso introduttivo.
In data 6/11/2024 si costituiva il consorzio di Bonifica n. 9 il quale preliminarmente rappresentava lo status di diritto del consorzio e nel merito controdeduceva:
che l'atto impugnato attiene alla procedura di riscossione di competenza esclusiva del concessionario;
che compito del Consorzio è quello di emettere il ruolo ossia un elenco predisposto dall'Ufficio impositore
- in questo caso il Consorzio di Bonifica 9 Catania - contenente le generalità di diversi contribuenti - la cui proprietà ricade ai sensi delle normative vigenti in materia all'interno del perimetro irriguo consortile ed i dati relativi ai tributi da questi dovuti (ammontare, periodo d'imposta di riferimento, ecc.). Tale elenco viene inviato al Concessionario della riscossione (SE.RI.T. S.p.A.) seguendo particolari procedure automatizzate. Dopodiché, quest'ultimo soggetto forma, per ogni contribuente, la «cartella di pagamento
», che viene notificata al contribuente stesso. Pertanto alla luce delle predette motivazioni, il Consorzio di
Bonifica 9, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva richiamandosi alle controdeduzioni redatte dal concessionario. e dichiara di non accettare qualunque forma di contraddittorio in merito. In via subordinata, inoltre, quand'anche si volesse ritenere viziata la notifica, il vizio sarebbe comunque da considerarsi sanato, posto che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda e il ricorrente non ha negato di aver ricevuto la cartella di pagamento, anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione. Il vizio della notifica, infatti, non può mai assumere rilievo se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., disciplina che, per consolidata giurisprudenza si applica anche alle cartelle di pagamento e, più in generale, alla materia tributaria (da ultimo, Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio
2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n.27089). Peraltro, ove mai l'adito giudice non ritenesse operante la ridetta sanatoria, si evidenzia che l'eventuale vizio sulla notificazione dell'atto impositivo giammai determinerebbe la nullità della pretesa iscritta a ruolo;
che il concessionario nello svolgimento delle attività che gli è propria ovvero la riscossione coattiva a mezzo ruolo procede ad una espropriazione forzata sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo ex articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n 46. Il titolo esecutivo si sostanzia nel ruolo notificato al debitore mediante la cartella di pagamento, occorre quindi individuare il termine di prescrizione del rapporto obbligatorio che scaturisce 5 dal titolo esecutivo. Il recupero coattivo del dovuto del contribuente potrà, dunque, nel caso di specie essere esercitata dall'ufficio nel termine prescrizionale ordinario ovvero
10 anni. Dal disposto normativo degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 112 del 1999 si evince l'individuazione nel menzionato termine prescrizionale ordinario decennale del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo ovvero affidati dagli enti creditori all'ente delle riscossione. A tale proposito si osserva che le norme contenute nell'articolo 20 del decreto legislativo 112 del 1999 non sono relative alla sola riscossione dei tributi ma tutti i crediti iscritti a ruolo è/o affidati all'ente della riscossione dagli altri creditori. Citava giurisprudenza di merito e di legittimità.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Con salvezza di ogni altro diritto ed azione e con riserva di presentazione di ulteriore memoria difensiva.
Allegava: copia delibera n. 48 del 2021 a firma del Commissario Straordinario per i Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale;
All'udienza del 16/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la controversia verte in materia di contributo opere irrigue e consortili di irrigazione per gli anni
2008-2009 e 2010;
la cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato è stata regolarmente notificata in data 10/09/2012, così come risulta dalla documentazione versata in atti e non contestata dal ricorrente;
che la riscossione del contributo opere irrigue è sottoposto al termine di riscossione quinquennale, così come stabilito in modo pacifico e costante dalla Corte di Cassazione, la quale ha stabilito, già con sentenza 8505/21 che “ il diritto alla riscossione dei contributi consortili si prescrive nel termine di cinque anni, e non di dieci anni, perché si tratta «di obbligazioni periodiche o di durata” nello stesso senso si è espressa recentemente la stessa Corte di cassazione con sentenza n. 29396 del 6/11/2025, stabilendo che “ I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n.
4 codice civile;
che nel caso in esame la cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato è stata notificata il
10/09/2012, pr cui il termine di prescrizione è maturato il 10/09/2017;
che nel caso in esame non può trovare applicazione la sospensione del decorso del termine di prescrizione disposta in occasione della pandemia covid 19, in quanto, l'evento estintivo si è verificato prima del verificarsi della pandemia e conseguentemente, prima dell'entrata in vigore della citratata normativa;
che il ricorso è fondato in fatto ed in diritto;
che ogni altra eccezione e controdeduzione è superata ed assorbita dalla motivazione che precede.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla la pretesa di pagamento in uno con l'atto impugnato, stante l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che liquida in euro 200,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato. Così deciso in Catania il 16/01/2026 IL GIUDICE
MONOCRATICO AN ES