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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, sentita la discussione orale ordinata alle parti ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 1201/2021, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
(avv.ti Vincenzo Lauro e Rosa Sciarra, giusta procura in atti) Parte_1
Parte attrice
E
I., in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Nicola Vernillo, giusta procura in atti) CP_1
(avv. Vittorio Luigi Fucci, giusta procura in atti) CP_2
e , n.q. di eredi di (contumaci) CP_3 Controparte_4 Persona_1
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 6/3/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
, e per il risarcimento dei danni occorsi in occasione del
[...] Persona_1 Controparte_5
sinistro verificatosi il 9/7/2019 in Benevento, loc. Piano Cappelle. A sostegno della domanda deduceva che nelle predette circostanze di tempo e luogo si trovava alla guida del motociclo
Honda tg. DW34368 di proprietà di allorquando veniva impattato dalla Fiat Uno tg. CP_6
Roma 60502W condotta , di proprietà di . A suo dire il sinistro si Persona_1 CP_2
verificava per esclusiva responsabilità di quest'ultimo, allorquando effettuava la manovra di sorpasso. Si costituiva , il quale chiedeva il rigetto della domanda, come in atti CP_2
p. 1/4 motivato. Si costituiva in giudizio chiedono il rigetto della domanda e formulando Controparte_5
domanda di rivalsa nei confronti di , atteso che al momento del sinistro il CP_2
conducente aveva la patente scaduta e l'auto era con la revisione scaduta.
2. Nel corso del giudizio veniva espletata prova testimoniale. Il testimone , l'unico Tes_1
che ha assistito al sinistro, ha dichiarato che al momento del fatto seguiva con la propria autovettura la Fiat condotta da . Da tale posizione privilegiata ha apprezzato la Persona_1
dinamica del sinistro, che ha dedotto essersi verificato per esclusiva responsabilità del conducente della Fiat, che nell'effettuare il sorpasso del motociclo stringeva troppo verso la destra sino ad impattarlo. Ha riferito di essersi fermato, di aver chiamato i vigili urbani e l'ambulanza e di aver scattato delle foto. Ha confermato che l'impatto è avvenuto tra la parte anteriore destra della Fiat
(all'altezza del faro) e la gamba del conducente del motociclo. Non sussiste ragione di dubitare dell'attendibilità e credibilità del teste, le cui dichiarazioni non risultano contraddette da altri elementi di causa e la cui presenza sui luoghi è stata accertata dal VV.UU. intervenuti. Per quanto
CP_ innanzi, è affermata l'esclusiva responsabilità del conducente della nella verificazione del sinistro.
3. Stante la natura medico-legale delle questioni di causa, si è ritenuto necessario disporre
C.T.U. per accertare le lesioni patite dalla parte attrice. Il C.T.U. ha accertato che l'attore ha riportato lesioni compatibili con il sinistro e consistite nella lesione incompleta del menisco laterale esterno, lesione muscolare traumatica del tratto medio-prossimale del gastrocnemio laterale sinistro, esiti cicatriziali, come meglio specificati e descritti nella relazione in atti. Su tali premesse, il C.T.U. ha quantificato il danno in: gg. 3 di ITT;
g. 20 di ITP al 75%; gg. 40 di ITP al 50%; gg. 60 di
ITP al 25%; 17 punti di danno biologico permanente;
spese mediche documentate, congrue e adeguate rispetto all'infortunio occorso, pari a €.
1.177. Da tali conclusioni non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica sia dell'indagine, che dei metodi utilizzati.
4. Per quanto innanzi, alla luce delle risultanze dell'accertamento peritale ed in base alle condizioni di polizza, il danno patito dalla parte attrice a causa dell'infortunio occorso in data
9/7/2029 è così determinato:
- I.T.T. gg. 3: €.345 (€.115 x 3);
- I.T.P. gg. 20 al 75%: €.1.725 (€.86,25 x 20);
- I.T.P. gg. 40 al 50%: €.2.300 (€.57,50 x 40);
- I.T.P. gg. 60 al 25%: €.1.725 (€.28,75 x 60);
p. 2/4 - danno biologico permanente pari al 17%, tenuto che al momento del fatto l'attore aveva
21 anni: €.70.224;
- spese mediche: €.1.177;
- importo già ricevuto: €.18.500;
- totale: €.58.996.
5. Su tale importo vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza della Corte di
Cassazione, SS.UU., nr. 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati, le quali nel caso di specie possono ritenersi esistenti in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione, elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente. Il danno in oggetto può essere dunque liquidato con il sistema degli interessi al tasso legale sulla somma originaria di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI. Tali
interessi vanno calcolati con il sistema innanzi indicato a far data dal mese di luglio 2019 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'intero importo di €.58.996, devalutato alla data del fatto (€.50.040), poi di anno in anno rivalutato.
6. Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda, i convenuti, in solido tra di loro, sono condannati a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.92.772, oltre interessi come in dispositivo.
7. Merita accoglimento la domanda riconvenzionale di rivalsa proposta da nei Controparte_5
confronti dell'assicurato . Infatti, ai sensi dell'art. delle condizioni generali di polizza CP_2
la compagnia ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato di quanto corrisposto in favore del danneggiato in caso di guida con patente scaduta e in caso di auto (assicurata) con revisione scaduta. Entrambe le ipotesi ricorrono nel caso di specie, come accertato dai VV.UU. intervenuti sui luoghi. Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, è tenuto a CP_2
tenere indenne di quanto da quest'ultima dovuto a ai sensi del Controparte_5 Parte_1
capo 6) che precede e di quello segue.
8. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice sono poste in capo ai convenuti in solido tra di loro secondo il principio della soccombenza e si liquidano come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 – scaglione di valore compreso tra €.52.000/01 e €.260.000 – valori medi di liquidazione, con esclusione del compenso relativo alla fase decisionale.
p. 3/4
9. Le spese di lite sostenute da sono poste in capo a secondo il Controparte_5 CP_2
principio della soccombenza e si liquidano come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 147/2022 – scaglione di valore compreso tra €.52.000/01 e €.260.000 – valori medi di liquidazione, con esclusione del compenso relativo alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa e/o ulteriore domanda, istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna parte convenuta a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.58.896, oltre interessi nella misura legale sulla somma di €.50.040 di anno in anno rivalutata a far data dal mese di luglio 2019 e sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre interessi legali sul coacervo a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
- condanna a tenere indenne in persona del legale CP_2 Controparte_8
rapp.te p.t., di quanto tenuta nei confronti di ai sensi del capo che Parte_1
precede e di quello che segue;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.545 per esborsi ed €.
9.850 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., con attribuzione in favore degli avv.ti Vincenzo Lauro e
Rosa Sciarra, che ne hanno chiesto la distrazione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_2 CP_8
in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in €.
9.850 per onorari, oltre rimb. forf.
[...]
ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U.
Benevento, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, sentita la discussione orale ordinata alle parti ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 1201/2021, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
(avv.ti Vincenzo Lauro e Rosa Sciarra, giusta procura in atti) Parte_1
Parte attrice
E
I., in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Nicola Vernillo, giusta procura in atti) CP_1
(avv. Vittorio Luigi Fucci, giusta procura in atti) CP_2
e , n.q. di eredi di (contumaci) CP_3 Controparte_4 Persona_1
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 6/3/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
, e per il risarcimento dei danni occorsi in occasione del
[...] Persona_1 Controparte_5
sinistro verificatosi il 9/7/2019 in Benevento, loc. Piano Cappelle. A sostegno della domanda deduceva che nelle predette circostanze di tempo e luogo si trovava alla guida del motociclo
Honda tg. DW34368 di proprietà di allorquando veniva impattato dalla Fiat Uno tg. CP_6
Roma 60502W condotta , di proprietà di . A suo dire il sinistro si Persona_1 CP_2
verificava per esclusiva responsabilità di quest'ultimo, allorquando effettuava la manovra di sorpasso. Si costituiva , il quale chiedeva il rigetto della domanda, come in atti CP_2
p. 1/4 motivato. Si costituiva in giudizio chiedono il rigetto della domanda e formulando Controparte_5
domanda di rivalsa nei confronti di , atteso che al momento del sinistro il CP_2
conducente aveva la patente scaduta e l'auto era con la revisione scaduta.
2. Nel corso del giudizio veniva espletata prova testimoniale. Il testimone , l'unico Tes_1
che ha assistito al sinistro, ha dichiarato che al momento del fatto seguiva con la propria autovettura la Fiat condotta da . Da tale posizione privilegiata ha apprezzato la Persona_1
dinamica del sinistro, che ha dedotto essersi verificato per esclusiva responsabilità del conducente della Fiat, che nell'effettuare il sorpasso del motociclo stringeva troppo verso la destra sino ad impattarlo. Ha riferito di essersi fermato, di aver chiamato i vigili urbani e l'ambulanza e di aver scattato delle foto. Ha confermato che l'impatto è avvenuto tra la parte anteriore destra della Fiat
(all'altezza del faro) e la gamba del conducente del motociclo. Non sussiste ragione di dubitare dell'attendibilità e credibilità del teste, le cui dichiarazioni non risultano contraddette da altri elementi di causa e la cui presenza sui luoghi è stata accertata dal VV.UU. intervenuti. Per quanto
CP_ innanzi, è affermata l'esclusiva responsabilità del conducente della nella verificazione del sinistro.
3. Stante la natura medico-legale delle questioni di causa, si è ritenuto necessario disporre
C.T.U. per accertare le lesioni patite dalla parte attrice. Il C.T.U. ha accertato che l'attore ha riportato lesioni compatibili con il sinistro e consistite nella lesione incompleta del menisco laterale esterno, lesione muscolare traumatica del tratto medio-prossimale del gastrocnemio laterale sinistro, esiti cicatriziali, come meglio specificati e descritti nella relazione in atti. Su tali premesse, il C.T.U. ha quantificato il danno in: gg. 3 di ITT;
g. 20 di ITP al 75%; gg. 40 di ITP al 50%; gg. 60 di
ITP al 25%; 17 punti di danno biologico permanente;
spese mediche documentate, congrue e adeguate rispetto all'infortunio occorso, pari a €.
1.177. Da tali conclusioni non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica sia dell'indagine, che dei metodi utilizzati.
4. Per quanto innanzi, alla luce delle risultanze dell'accertamento peritale ed in base alle condizioni di polizza, il danno patito dalla parte attrice a causa dell'infortunio occorso in data
9/7/2029 è così determinato:
- I.T.T. gg. 3: €.345 (€.115 x 3);
- I.T.P. gg. 20 al 75%: €.1.725 (€.86,25 x 20);
- I.T.P. gg. 40 al 50%: €.2.300 (€.57,50 x 40);
- I.T.P. gg. 60 al 25%: €.1.725 (€.28,75 x 60);
p. 2/4 - danno biologico permanente pari al 17%, tenuto che al momento del fatto l'attore aveva
21 anni: €.70.224;
- spese mediche: €.1.177;
- importo già ricevuto: €.18.500;
- totale: €.58.996.
5. Su tale importo vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza della Corte di
Cassazione, SS.UU., nr. 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati, le quali nel caso di specie possono ritenersi esistenti in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione, elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente. Il danno in oggetto può essere dunque liquidato con il sistema degli interessi al tasso legale sulla somma originaria di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI. Tali
interessi vanno calcolati con il sistema innanzi indicato a far data dal mese di luglio 2019 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'intero importo di €.58.996, devalutato alla data del fatto (€.50.040), poi di anno in anno rivalutato.
6. Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda, i convenuti, in solido tra di loro, sono condannati a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.92.772, oltre interessi come in dispositivo.
7. Merita accoglimento la domanda riconvenzionale di rivalsa proposta da nei Controparte_5
confronti dell'assicurato . Infatti, ai sensi dell'art. delle condizioni generali di polizza CP_2
la compagnia ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato di quanto corrisposto in favore del danneggiato in caso di guida con patente scaduta e in caso di auto (assicurata) con revisione scaduta. Entrambe le ipotesi ricorrono nel caso di specie, come accertato dai VV.UU. intervenuti sui luoghi. Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, è tenuto a CP_2
tenere indenne di quanto da quest'ultima dovuto a ai sensi del Controparte_5 Parte_1
capo 6) che precede e di quello segue.
8. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice sono poste in capo ai convenuti in solido tra di loro secondo il principio della soccombenza e si liquidano come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 – scaglione di valore compreso tra €.52.000/01 e €.260.000 – valori medi di liquidazione, con esclusione del compenso relativo alla fase decisionale.
p. 3/4
9. Le spese di lite sostenute da sono poste in capo a secondo il Controparte_5 CP_2
principio della soccombenza e si liquidano come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 147/2022 – scaglione di valore compreso tra €.52.000/01 e €.260.000 – valori medi di liquidazione, con esclusione del compenso relativo alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa e/o ulteriore domanda, istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna parte convenuta a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.58.896, oltre interessi nella misura legale sulla somma di €.50.040 di anno in anno rivalutata a far data dal mese di luglio 2019 e sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre interessi legali sul coacervo a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
- condanna a tenere indenne in persona del legale CP_2 Controparte_8
rapp.te p.t., di quanto tenuta nei confronti di ai sensi del capo che Parte_1
precede e di quello che segue;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.545 per esborsi ed €.
9.850 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., con attribuzione in favore degli avv.ti Vincenzo Lauro e
Rosa Sciarra, che ne hanno chiesto la distrazione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_2 CP_8
in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in €.
9.850 per onorari, oltre rimb. forf.
[...]
ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U.
Benevento, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 4/4