Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 13/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 159 del Ruolo
Generale Affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
, in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Parte_1
Annarita Pace, giusta delega in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Cassino, via XX Settembre.
-APPELLANTE-
C O N T R O
in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Giuseppe De Luca, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Anagni, Corso Vittorio n. 155.
-APPELLATO-
Oggetto appello sentenza Giudice di Pace di Ferentino in tema di infiltrazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'appellante, , Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, conveniva in giudizio innanzi al
1
sentenza n.274/22, emessa dal Giudice di Pace di Ferentino del 15/12/2022, di accoglimento della domanda di risarcimento danni, derivanti da infiltrazioni della rete idrica, lamentate dall'appellata, sia in forma specifica, sia in forma in generica, con una condanna all'eliminazione in via definitiva delle cause delle perdite, nonché al risarcimento dei danni, nella misura di €
3.495,26 in favore della predetta.
Lamentava parte appellante la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nonché il mancato accertamento in ordine alla responsabilità dei danni, la quantificazione dei danni stessi.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale contestava la fondatezza CP_1
dell'appello, del quale chiedeva il rigetto, evidenziando che non vi è prova in atti che i danni alla sua proprietà e rivendicati in citazione sarebbero stati risarciti prima del 2015 ovvero che gli stessi siano stati oggetto di una precedente domanda al Giudice di Pace.
All'udienza del 15/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge.
Ritiene questo Tribunale l'appello sia infondato.
Per quanto riguarda la prima questione sollevata dalla società appellante, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, il Giudice di Pace ha ordinato il risarcimento in forma specifica, con la condanna della società ad eliminare in via definitiva le perdite per cui è causa sulla scorta di una specifica richiesta della parte attrice, oggi appellante, la quale nella citazione ha appunto chiesto di ordinare all' di eseguire i lavori di Parte_1
manutenzione della rete idrica volti alla definitiva eliminazione delle perdite. 2 Ne deriva che non è ravvisabile alcuna violazione del principio sancito dall'art. 112 c.p.c.
In ordine all'asserito mancato accertamento della responsabilità dei danni, ritiene questo Tribunale che la perizia di parte redatta dall'Ing.
[...]
abbia accertato le cause delle infiltrazioni lamentate dalla sig.ra Per_1
connesse alle perdite della linea di conduzione idrica, gestita da CP_1
e questo nonostante i diversi interventi avvenuti negli anni sulla Pt_1
condotta, ubicata in via Vittorio Emanuele, interventi risultati insufficienti ad arginare la fuoriuscita di acqua, dovuta alla vetustà dell'intero tratto di tubazione sovrastante l'immobile, così come documentato dalle immagini fotografiche allegate alla perizia, raffiguranti lo stato dei luoghi e i lavori posti in essere.
In questo contesto appare condivisibile la decisione adottata dal Giudice di prime cure di non ammettere d'ufficio un'altra perizia, la quale avrebbe solo fatto lievitare i costi a carico di giungendo peraltro con altissima Pt_1
probabilità al medesimo risultato, con un inutile dispendio di tempo e risorse.
Del resto, la situazione di criticità della rete idrica in quel tratto di strada è circostanza nota alla appellante, così come si evince dalle foto in atti, Pt_2
già intervenuta in varie occasioni, circostanza emersa anche dalla deposizione del teste, Testimone_1
In merito poi alla questione dei danni riscontrati e quantificanti nella perizia, si osserva che parte appellante non ha fornito adeguata prova circa il fatto che i predetti sarebbero stati già risarciti prima del 2015; sul punto, era onere della stessa documentare tale circostanza.
Ad ogni modo, dalla perizia su richiamata risulta che l'immobile continua ad 3 avere ulteriori problemi dovuti al flusso continuo di acqua, derivante dalle innumerevoli perdite della condotta idrica sovrastante, la quale ha letteralmente allagato l'immobile.
Ne consegue che i danni persistono e sono continui e diversi.
Infine, in relazione al quantum, quanto stimato dal perito e liquidato dal
Giudice appare congruo in rapporto all'entità degli stessi.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento in capo all'appellante del contributo unificato nella misura del doppio
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento in capo all'appellante del contributo unificato nella misura del doppio.
3) Condanna parte appellante, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante, alla rifusione delle spese di lite del secondo grado, liquidate in complessive € 2.100,00 per compensi oltre rimborso generali in ragione del 15% sui compensi, iva e cpa, come per legge.
Frosinone, il 10/01/24
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
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