Art. 2.
A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, con il decreto previsto dall' articolo 44 della legge 26 maggio 1975, n. 327 , e' fissato annualmente il limite massimo della spesa globale che il Ministero degli affari esteri puo' sostenere per detti contributi.
A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, con il decreto previsto dall' articolo 44 della legge 26 maggio 1975, n. 327 , e' fissato annualmente il limite massimo della spesa globale che il Ministero degli affari esteri puo' sostenere per detti contributi.