Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9358/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9358/2022 R.G. promossa da
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Luciano Costanzo Parte_1
- ricorrente contro
in persona del legale rappresentante, rapp.to e difeso come in atti CP_1
- resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.7.2022 parte ricorrente in epigrafe chiedeva l'annullamento previa sospensione dell'avviso di addebito n. 328 2018 00032166 09 000 emesso dall' di CP_1
Aversa prov. di Caserta il 23 giugno 2018, e notificato il 19.06.2022 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 9.305,19, e relativo all'omesso versamento dei contributi dal 09/2014 al 12/2017.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t. deducendo CP_1
l'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito impugnato;
chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Rinviata la causa per la decisione, attesa la natura documentale, parte ricorrente eccepiva nelle CP_ note del 25/09/2024 che lo sgravio della pretesa creditoria vantata dall' non era stato totale, in quanto, a fronte della somma richiesta nel provvedimento impugnato di euro 9.299,06, residuerebbe solamente un importo a titolo di contributi previdenziali – Gestione Commercianti di circa euro
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novembre 2017 senza però svolgere alcuna attività lavorativa in maniera abituale e continuativa.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., la causa è quindi decisa con la presente sentenza.
Orbene, osserva il Giudicante che, dall'esame della documentazione prodotta, risulta che parte convenuta abbia effettivamente provveduto all'annullamento parziale dell'avviso di addebito n. 328
2018 00032166 09 000, con esclusione dei soli contributi relativi al periodo 06/2017 – 18/11/2017; può essere, pertanto, pronunciata sul punto la parziale cessazione della materia del contendere.
Con riguardo ai residui contributi concernenti il periodo dal giugno 2017 al 18 novembre 2017, ritiene il Tribunale che la pretesa è fondata.
L' infatti non ha fornito la prova, su di essa incombente, circa lo svolgimento per il CP_1
periodo dal 06/2017 al 18/11/2017 di attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza da parte del ricorrente.
In proposito occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha ritenuto “non ... condivisibile l'affermazione per la quale la sola qualità di socio accomandatario sarebbe stata sufficiente per ritenere integrata la prova dell'abitualità e prevalenza dello svolgimento dell'attività commerciale utile ai fini dell'iscrizione alla gestione di cui trattasi. Questa
Corte ha, infatti, affermato (Cass. Sez. Lav. n. 3835 del 26.2.2016) che "nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della I. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della I. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della I. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore." In- effetti, con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, richiamato nel ricorso, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività. Anche l'art. 2 della legge n. 1397/1960, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45, tuttora vigente, del seguente tenore: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita
2 semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre
1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971,
n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività".
Quindi, affinché sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della e detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a CP_3
norma dell'art. 2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo". Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. In-definitiva, non si può sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della legge n. 1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società. In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa." (cfr. sent.
Cass. n. 5210/17). Inoltre la Suprema Corte, con una successiva pronuncia (v. ord. n. 19273/18), ha chiarito che “ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio
3 e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n. 5444 del 2013, cit.); che non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza;
che in relazione al concetto di prevalenza, è tuttavia opportuno chiarire che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l'iscrizione CP_ alla gestione ed il cui onere della prova è a carico dell' tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009), devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa”. L'obbligo contributivo dell'opponente dovrebbe dunque essere ancorato alla verifica in fatto dello svolgimento da parte di quest'ultimo di compiti che esulano da quelli propri dell'amministratore, essendo inerenti ad attività di tipo esecutivo ed operativo, che impegnano, ad esempio, il predetto per la durata dell'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti, così desumendosi, anche in via presuntiva, la sussistenza degli indicati requisiti di abitualità e prevalenza.
Tenuto conto dei principi suesposti, non risulta che l' abbia collegato l'iscrizione del CP_2 ricorrente alla gestione commercianti ad una effettiva verifica dell'attività da quest'ultimo svolta.
In assenza, pertanto, di una prova precisa del credito contributivo da parte dell' ed in CP_1
presenza, invece, di una contestazione di parte opponente in ordine alla sua esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto previdenziale, deve concludersi per la fondatezza dei motivi di opposizione.
L'avviso di addebito impugnato, pertanto, deve essere annullato con riferimento ai contributi relativi al periodo 06/2017 – 18/11/2017, dovendosi dichiarare per la restante parte la cessazione della materia del contendere, atteso l'intervenuto annullamento disposto dall' . CP_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa nonché della parziale cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
4 - accoglie in parte l'opposizione e dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 328 2018 00032166 09 000 relativamente al periodo 06/2017 – 18/11/2017, dichiarando per la restante parte la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 1.686,00 per compensi, CP_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Aversa, 17.3.2025.
Si comunichi
IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Federica Izzo
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